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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/09/2025, n. 1847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1847 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5442/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5442/2022 promossa da: con l'Avv. POLINARI GIANFRANCO (pec Parte_1
) Email_1
ATTORE contro
E con l'Avv.to Davide Calderoni (pec: CP_1 Controparte_2
Email_2
CONVENUTI nella causa civile iscritta al RGN 5442/2022
Avente per oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Premesso che:
- con atto di citazione ritualmente notificato ha chiamato in giudizio i Parte_1
Sigg.ri per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che l'attore è CP_2
figlio naturale del sig. ordinando al Competente Ufficiale di Stato civile di Controparte_3
procedere alle annotazioni di legge”;
- a sostegno della domanda ha allegato di essere “figlio legittimo di e di Persona_1 Per_2
che la madre deceduta il 10.1.2012 sentendosi avvicinare la fine della sua esistenza
[...]
pagina 1 di 3 confessava all'attore che il suo padre naturale non era ma che lo stesso era nato da Persona_1
una relazione che questa aveva avuto con il sig. nato a [...] il [...] e Controparte_3
deceduto il 31.12.2019”;
- si sono costituiti in giudizio i Sigg.ri avanzando le seguenti conclusioni: “In via principale: CP_2
-di rigettare, allo stato degli atti, la domanda di dichiarazione di paternità. In via istruttoria: - che
venga valutata l' opportunità di disporre una CTU, al fine effettuare un test del DNA ufficiale tra l'
attore ed i convenuti, ovvero, tra l' attore e la salma del defunto Sig. ; CP_2
Ritenuto che:
- La domanda è inammissibile alla luce delle seguenti ragioni di diritto.
- Ai sensi dell'art. 238 c.c. “Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244,
nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di
figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all'atto stesso; in ordine al reclamo dello stato di figlio, il successivo art. 239 c.c. prevede al comma 4 che “L'azione può, altresì,
essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato
comunque rimosso.”;
- Nel caso di specie l'attore reclama uno stato di figlio in contrasto con quanto riconosciuto dall'atto di nascita senza aver ottenuto preliminarmente il disconoscimento di paternità nei confronti del padre, , con conseguente inammissibilità dell'azione per difetto di Persona_1
un presupposto processuale ovvero il preventivo disconoscimento della paternità (cfr. Cass.
SS.UU. 8268/2023 “Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello
in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro
contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295
c.p.c”.
pagina 2 di 3 - Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione del rilievo officioso dell'eccezione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in contraddittorio delle parti:
- dichiara inammissibile la domanda.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Velletri, 24.9.2025
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Marco Valecchi dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Relatore ed Estensore Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5442/2022 promossa da: con l'Avv. POLINARI GIANFRANCO (pec Parte_1
) Email_1
ATTORE contro
E con l'Avv.to Davide Calderoni (pec: CP_1 Controparte_2
Email_2
CONVENUTI nella causa civile iscritta al RGN 5442/2022
Avente per oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Premesso che:
- con atto di citazione ritualmente notificato ha chiamato in giudizio i Parte_1
Sigg.ri per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che l'attore è CP_2
figlio naturale del sig. ordinando al Competente Ufficiale di Stato civile di Controparte_3
procedere alle annotazioni di legge”;
- a sostegno della domanda ha allegato di essere “figlio legittimo di e di Persona_1 Per_2
che la madre deceduta il 10.1.2012 sentendosi avvicinare la fine della sua esistenza
[...]
pagina 1 di 3 confessava all'attore che il suo padre naturale non era ma che lo stesso era nato da Persona_1
una relazione che questa aveva avuto con il sig. nato a [...] il [...] e Controparte_3
deceduto il 31.12.2019”;
- si sono costituiti in giudizio i Sigg.ri avanzando le seguenti conclusioni: “In via principale: CP_2
-di rigettare, allo stato degli atti, la domanda di dichiarazione di paternità. In via istruttoria: - che
venga valutata l' opportunità di disporre una CTU, al fine effettuare un test del DNA ufficiale tra l'
attore ed i convenuti, ovvero, tra l' attore e la salma del defunto Sig. ; CP_2
Ritenuto che:
- La domanda è inammissibile alla luce delle seguenti ragioni di diritto.
- Ai sensi dell'art. 238 c.c. “Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244,
nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di
figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all'atto stesso; in ordine al reclamo dello stato di figlio, il successivo art. 239 c.c. prevede al comma 4 che “L'azione può, altresì,
essere esercitata per reclamare un diverso stato di figlio quando il precedente è stato
comunque rimosso.”;
- Nel caso di specie l'attore reclama uno stato di figlio in contrasto con quanto riconosciuto dall'atto di nascita senza aver ottenuto preliminarmente il disconoscimento di paternità nei confronti del padre, , con conseguente inammissibilità dell'azione per difetto di Persona_1
un presupposto processuale ovvero il preventivo disconoscimento della paternità (cfr. Cass.
SS.UU. 8268/2023 “Il giudizio di disconoscimento di paternità è pregiudiziale rispetto a quello
in cui viene richiesto l'accertamento di altra paternità così che, nel caso della loro
contemporanea pendenza, si applica l'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295
c.p.c”.
pagina 2 di 3 - Le spese di lite possono essere integralmente compensate in ragione del rilievo officioso dell'eccezione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in contraddittorio delle parti:
- dichiara inammissibile la domanda.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Velletri, 24.9.2025
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Marco Valecchi dott. Riccardo Massera
pagina 3 di 3