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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/10/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 537/2025 R.G.V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE GI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 537/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. D'ARMA GAETANO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. D'ARMA GAETANO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e premesso di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio civile il 15.6.1989, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1989 Parte I, n. 24, e che dall'unione sono nati tre figli, il Persona_1
12.2.190 già sposata, nato il [...] già sposato e Persona_2 CP_2
1 TO il 13.8.2010, chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 16.7.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate.
Infine, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con il figlio minore.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minore non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge e tenuto conto della mancata opposizione del Pubblico Ministero, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
18.2.1989 e nato a [...] il [...] alle condizioni contenute nel Controparte_1 ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 24, P. I, anno 1989).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 23.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RO NE BE GI
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURIDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. BE GI Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. RO NE Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 537/2025 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. D'ARMA GAETANO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. D'ARMA GAETANO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione consensuale
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il Pubblico Ministero nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e premesso di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio civile il 15.6.1989, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 1989 Parte I, n. 24, e che dall'unione sono nati tre figli, il Persona_1
12.2.190 già sposata, nato il [...] già sposato e Persona_2 CP_2
1 TO il 13.8.2010, chiedevano l'omologa della separazione consensuale alle condizioni contenute nel ricorso.
All'udienza del 16.7.2025, le parti dichiaravano di non volersi riconciliare e prestavano il consenso alla separazione e alle condizioni concordate.
Infine, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione
***
Tutto ciò premesso in fatto, la domanda proposta deve essere accolta in quanto risultano soddisfatte le condizioni di legge a cui è subordinata la separazione consensuale.
Infatti, risulta soddisfatto il presupposto della separazione consensuale costituito dall'accordo dei coniugi in ordine sia alla decisione di separarsi, sia alla regolamentazione dei rapporti reciproci nonché di quelli con il figlio minore.
Inoltre, il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio minore non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Sussistendone i presupposti di legge e tenuto conto della mancata opposizione del Pubblico Ministero, può senz'altro omologarsi la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
18.2.1989 e nato a [...] il [...] alle condizioni contenute nel Controparte_1 ricorso e ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 24, P. I, anno 1989).
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 23.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RO NE BE GI
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