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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/09/2025, n. 4918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4918 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
RG. 375/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
Dott.ssa Carla Persi Cons. ausil. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(P.I. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. CARDARELLI GIAN LUCA, c.f. e C.F._1 dall'avv. CIGNITTI ALESSANDRA, C.F. presso cui C.F._2 elettivamente domicilia;
APPELLANTE CONTRO
CF , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. RAUCCIO BARBARA, C.F. presso il cui studio C.F._4 elettivamente domicilia;
APPELLATO
Appello avverso la sentenza n. 22447/2018 del 17.11.2018 del Tribunale di Roma, Sez.XII civile
FATTO E DIRITTO
1. Il procedimento di primo grado
Con rituale atto di citazione conveniva innanzi al Controparte_1
Tribunale di Roma la per ivi sentir Parte_1 accogliere le seguenti : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis e rejectis, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il diritto del sig. ad ottenere il pagamento dell'indennizzo sopra Controparte_1 meglio specificato dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t.,, a seguito del furto verificatosi in data 7 maggio
2013 e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento degli importi così meglio specificati: € 33.500,00, a titolo di indennizzo per l'autovettura,
€ 146,00 ed € 20,82 e € 100,00 quale rimborso delle spese sostenute, e/o in quelle diverse misure di giustizia da liquidarsi, in via subordinata anche in via equitativa ex art 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al soddisfo;
con condanna alla refusione delle spese di lite comprensive di oneri accessori e spese generali, da liquidarsi in favore dell'Avv. Barbara Rauccio, legale antistatario.”
A sostegno della pretesa l'attore rilevava di avere acquistato, a giugno 2011, un'autovettura marca BMW, modello 6301 cabrio pacchetto M- Sport, telaio WBAEK31010B782178 per l'importo di € 33.500,00, comprensivo di IVA, assicurata con , con Parte_1 polizza assicurativa n.00002605237957, a copertura di danni e/o rischi, ivi compresi furto, incendio ed atti vandalici, oltre calamità naturali. In data 7 maggio 2012, tra le ore 20.00 e 22.15, detta vettura - mentre si trovava regolarmente parcheggiata in Via Tuscolana (Roma), all'altezza del cinema Atlantic - veniva rubata e, di conseguenza, il Sig. CP_1 presentava regolare denuncia innanzi al Commissariato di PS sezionale
“Romanina”; quindi, parte attrice procedeva ad attivare la polizza assicurativa.
Tuttavia la Compagnia assicuratrice non risarciva il sig. limitandosi CP_1 al rimborso del premio della polizza per il periodo .
Con comunicazione dell'11 settembre 2012 diretta al Sig. , la CP_1 faceva presente di non voler indennizzare il Parte_1 capitale assicurato per il rischio furto, a causa di “accertamenti tecnici espletati dalla Compagnia”.
Si costituiva contestato la domanda attorea, sostenendone Pt_1
l'infondatezza per mancanza di prova sull'avvenuto furto dell'autovettura BMW targata EG622RS e, comunque, sulla circostanza che detta autovettura fosse marciante prima del citato furto.
Precisava la parte di avere svolto “tramite consulenti di propria fiducia, scrupolosi accertamenti…al fine di verificare la pretesa del signor
”, da cui sarebbe emerso quanto segue: Controparte_1
nella fattura di acquisto della vettura in chilometri indicati erano inferiori a quelli realmente percorsi;
la vettura, prima di essere importata in Italia, aveva subito danni per euro 6.948,53 a seguito di un incidente avvenuto in Germania e non risultava che fosse stata riparata;
la vettura era stata coinvolta in due incidenti stradali in Italia .
Riteneva quindi l'assicurazione convenuta che l'attore dovesse dimostrare che al momento del furto, la vettura fosse effettivamente marciante, nonché l'effettivo valore alla data del sinistro.
Il convenuto chiedeva quindi la reiezione della domanda con vittoria di spese.
La causa veniva decisa con la sentenza n. 22447/2018 del 17.11.2018 del
Tribunale di Roma, Sez.XII civile, con il seguente dispositivo: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) condanna la al pagamento, in favore di Parte_1
, dell'ammontare di € 30.858,00 all'attualità, oltre Controparte_1 interessi come in motivazione;
2) condanna la alla rifusione nei confronti Parte_1 di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
7.254,00 per compensi e in € 468,19 per spese, oltre accessori come per legge. ”
A fondamento della decisione la sentenza de qua evidenzia che “In termini generali merita evidenziare che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. n. 826/2015; Cass. n. 15659/2011; Cass. n.
3373/2010; Cass. n. 20073/2004; Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
È vero, nondimeno, che quando la domanda sia introdotta dall'assicurato e si fondi sul mancato pagamento dell'indennizzo, l'attore ha un onere in più rispetto alla controparte: quello di provare che si sia avverato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nel contratto.
Nella specie, l'attore ha dimostrato l'esistenza e l'operatività della polizza n. 00002605237957 stipulata con la società convenuta”, nonché il furto dell'auto.
2. Il procedimento di appello La citata sentenza veniva impugnata dalla Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
[...]
Tribunale adito contrariis e rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere la domanda proposta da perché infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante riproponeva i medesimi motivi posti a fondamento della comparsa di risposta in primo grado.
In particolare l'appello indicava sul seguente unico punto: errata valutazione delle risultanze istruttorie e vizio di motivazione riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio, per omessa valutazione delle prove documentali prodotte da errata valutazione delle Pt_1 prove testimoniali addotte dall'appellato; errata valutazione delle prove documentali prodotte dall'appellato. In particolare la riteneva Pt_1 non motivata la mancata idoneità delle prove addotte dall'appellante in merito alla pretesa non veridicità di alcuni documenti prodotti dalla controparte (documenti non indicati nell'atto di appello); sui sinistri subiti in Italia dalla vetture;
sul valore della vettura, ritenuto eccessivo evidenziando ancora che l'appellante aveva rinunciato ad un risarcimento di 17.040,66 euro per sinistro imputabile ad altra parte, che detto sinistro era da ritenersi falso. In merito all'ulteriore denunciato incidente del 24.04.2012 tra la BMW oggetto di causa e la vettura Citroen di proprietà di non sarebbero stati accertati correttamente i danni subiti CP_2 dalla vettura;
pertanto, ritiene l'appellante che il sinistro sarebbe stato denunciato al solo fine di costituire una prova che la vettura in questione fosse marciante due settimane prima del furto.
Riteneva quindi che l'appellante che non era stata fornita idonea prova dello stato dell'auto prima al momento del furto.
L'appellante concludeva che la controparte non ha provato, a seguito delle contestazioni, la sussistenza dell'evento furto, che la vettura effettivamente esistesse, che era idonea ad essere usata come mezzo di locomozione, che aveva un apprezzabile valore economico. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda presentata da controparte.
Si costituiva il signor evidenziando che tutti gli elementi posti a CP_1 sostegno della decisione erano stati dettagliatamente provati e che l'assicurazione non ha mai denunciato gli episodi lamentati in merito ai pretesi falsi sinistri stradali, che le investigazioni operate non erano state suffragate dall'esame testimoniale di chi le aveva operate.
La parte chiedeva quindi la reiezione dell'appello con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
3. La decisione della Corte di Appello
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Va in primo luogo evidenziato che i principi già enunciati dalla Corte di legittimità sono univoci nel sostenere che nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (Cass. Sez. 3, ord. 21dicembre 2017, n.
30656, Rv. 64712001, da ultimo Cass. civ., sez. VI-3, ord., 7 novembre 2022, n. 32637), ed inoltre che "la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01).
In generale, in tema di responsabilità contrattuale, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che si è verificato un rischio ricompreso nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dal fatto impeditivo o modificativo (Cassazione civile 1558/ 2018; Cass. Civ. 30656/17; Cass. SU, 13533/2001; Cass. 826/2015). In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro e chiede la copertura ai fini della responsabilità civile, fermo restando il limite del dolo e della colpa grave disciplinato nell'art. 1900 с.с. che esclude per l'assicurato il diritto al riconoscimento dell'indennizzo. Secondo il prevalente orientamento della Cassazione, dunque, la dimostrazione del c.d. "fatto costitutivo" del diritto all'indennizzo assicurativo compete all'attore (cfr. Cass. 16/3/2012 n.4234, Trib. Milano 22/7/2016 sez. XII) e la prova del furto del bene assicurato, posto alla base della domanda indennitaria,
l'attore deve fornirla non soltanto con la produzione della denuncia- querela di furto poiché"... la denuncía è atto dí parte ed i fattí in essa indicatí non possono assurgere a fatti certi, se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale" (cfr. anche Tr. Udine n.1302/2013, e n. 192/14). L'attore che agisce in giudizio per ottenere la liquidazione deve pertanto non soltanto allegare la denuncia sporta alle autorità, ma dimostrare la preesistenza dell'autovettura nel luogo e nelle condizioni dichiarate, la verificazione dell'evento ed il valore economico del veicolo come vettura circolante, oltre a dimostrare di essersi adoperato con la normale diligenza (Corte di Appello di Bari, Sentenza n. 1649/2022 pubbl. il 10/11/2022).
Nella fattispecie in esame, non è contestata tra le parti l'esistenza di un rapporto assicurativo che aveva tratto origine dalla stipula della polizza di assicurazione per i veicoli a motore relativa all'autovettura. La compagnia assicurativa ha invece contestato il verificarsi dell'evento furto cosi come prospettato nella ricostruzione fornita dall'appellato, con particolare riferimento al momento dell'asserita illecita asportazione del mezzo da parte dei terzi. Ciò posto, va rilevato che l'evento furto ed il possesso dell'auto risulta provato dai seguenti elementi: denuncia sporta dall'appellato in data 7.5.2012, presso il Commissariato di P.S. Romanina;
dichiarazioni di due testimoni: (verbale udienza del 10 Testimone_1 aprile 2014) ha dichiarato: “io stesso ho guidato questa vettura prestatami dal Sig. in occasione di un matrimonio e con questa vettura ho CP_1 portato in chiesa gli sposi .... preciso inoltre che il Sig. usava far CP_1 provare le sue vetture , in sua presenza , ad altre persone che gli chiedevano di provarla”. (verbale del 17.7.2014) ha Testimone_2 affermato: “E' vero, più volte l'ho guidata anch'io …… ricordo che nel mese di agosto 2011, guidando detta vettura, ho preso una multa;
nel mese di aprile sono andato con detta vettura a Pescara”.
Come anche evidenziato nella sentenza di primo grado, l'attore ha, inoltre, depositato copia del contrassegno assicurativo relativo al semestre
19.1.2012-19.7.2012 e copia dei verbali di contestazione di violazioni al Codice della Strada relativi al periodo agosto2011 - dicembre 2011.
Risulta altresì depositato il verbale di contravvenzione stradale irrogata in data 26.12.2011;
Nel corso del giudizio è emerso che il veicolo dell'attore era stato coinvolto in data 22.04.2012 in un sinistro, a seguito del quale la vettura aveva subito danni che non avevano intaccato il motore né la carrozzeria.
Ne consegue che le deduzioni avanzate dall'appellante circa le modalità o insussistenza del furto sono inconferenti in relazione alla quantificazione dell'indennizzo. Deve altresì essere rilevata la mancanza di qualsiasi indizio sulla pretesa che l'autovettura non fosse idonea alla marcia al momento del furto, poiché non risulta che nell'incidente citato l'auto avesse subito danni al motore.
Va altresì rilevato che era onere dell'assicurazione produrre la documentazione inerente il sinistro stradale che avrebbe cagionato circa 17.000,00 euro di danni, al fine di suffragare la pretesa inidoneità alla marcia.
In merito alla quantificazione dell'indennizzo, va condiviso il calcolo effettuato dal Giudice di prime cure, allorché deduce che “dalla polizza assicurativa in atti risulta che il veicolo BMW di proprietà dell'attore è stato assicurato per un valore di € 22.000,00, oltre ad € 11.000,00 quale valore degli accessori, con uno scoperto del 10%.
L'art. 25.1 delle Condizioni Generali di Polizza stabilisce che l'indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate ed il successivo art. 26 dispone che, in caso di danno totale, la si impegna a Pt_1 corrispondere una somma pari al valore commerciale del veicolo determinato sulla base dell'ultima quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro, nonché al valore commerciale degli accessori aggiuntivi se assicurati al momento del sinistro.
Poiché la polizza era stata rinnovata a gennaio 2012, dunque, poco prima del furto, si deve ritenere che il valore del veicolo, indicato in € 22.000,00, fosse pari al valore commerciale del mezzo.
Per quanto esposto l'indennizzo deve essere determinato detraendo lo scoperto del 10% previsto in polizza, così ottenendo la somma di €
29.700,00. Non possono essere riconosciute le ulteriori somme richieste dall'attore, in quanto non documentate.”
Il conteggio de quo appare conforme al contenuto del contratto di assicurazione, non essendo stata fornita alcuna prova sulla diminuzione del valore del veicolo, come preteso dalla che a tal fine Pt_1 richiama il citato sinistro senza produrre idonea documentazione dello stesso che possa permettere di verificare gli effettivi danni subiti dalla vettura.
L'appello va di conseguenza respinto, con condanna di pagamento delle spese legali a carico dell'appellante.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in
€ 5.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distarsi in favore del procuratore;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente
Mariarosaria Budetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel.
Dott.ssa Carla Persi Cons. ausil. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(P.I. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. CARDARELLI GIAN LUCA, c.f. e C.F._1 dall'avv. CIGNITTI ALESSANDRA, C.F. presso cui C.F._2 elettivamente domicilia;
APPELLANTE CONTRO
CF , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. RAUCCIO BARBARA, C.F. presso il cui studio C.F._4 elettivamente domicilia;
APPELLATO
Appello avverso la sentenza n. 22447/2018 del 17.11.2018 del Tribunale di Roma, Sez.XII civile
FATTO E DIRITTO
1. Il procedimento di primo grado
Con rituale atto di citazione conveniva innanzi al Controparte_1
Tribunale di Roma la per ivi sentir Parte_1 accogliere le seguenti : “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito contrariis e rejectis, accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, il diritto del sig. ad ottenere il pagamento dell'indennizzo sopra Controparte_1 meglio specificato dalla in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t.,, a seguito del furto verificatosi in data 7 maggio
2013 e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento degli importi così meglio specificati: € 33.500,00, a titolo di indennizzo per l'autovettura,
€ 146,00 ed € 20,82 e € 100,00 quale rimborso delle spese sostenute, e/o in quelle diverse misure di giustizia da liquidarsi, in via subordinata anche in via equitativa ex art 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al soddisfo;
con condanna alla refusione delle spese di lite comprensive di oneri accessori e spese generali, da liquidarsi in favore dell'Avv. Barbara Rauccio, legale antistatario.”
A sostegno della pretesa l'attore rilevava di avere acquistato, a giugno 2011, un'autovettura marca BMW, modello 6301 cabrio pacchetto M- Sport, telaio WBAEK31010B782178 per l'importo di € 33.500,00, comprensivo di IVA, assicurata con , con Parte_1 polizza assicurativa n.00002605237957, a copertura di danni e/o rischi, ivi compresi furto, incendio ed atti vandalici, oltre calamità naturali. In data 7 maggio 2012, tra le ore 20.00 e 22.15, detta vettura - mentre si trovava regolarmente parcheggiata in Via Tuscolana (Roma), all'altezza del cinema Atlantic - veniva rubata e, di conseguenza, il Sig. CP_1 presentava regolare denuncia innanzi al Commissariato di PS sezionale
“Romanina”; quindi, parte attrice procedeva ad attivare la polizza assicurativa.
Tuttavia la Compagnia assicuratrice non risarciva il sig. limitandosi CP_1 al rimborso del premio della polizza per il periodo .
Con comunicazione dell'11 settembre 2012 diretta al Sig. , la CP_1 faceva presente di non voler indennizzare il Parte_1 capitale assicurato per il rischio furto, a causa di “accertamenti tecnici espletati dalla Compagnia”.
Si costituiva contestato la domanda attorea, sostenendone Pt_1
l'infondatezza per mancanza di prova sull'avvenuto furto dell'autovettura BMW targata EG622RS e, comunque, sulla circostanza che detta autovettura fosse marciante prima del citato furto.
Precisava la parte di avere svolto “tramite consulenti di propria fiducia, scrupolosi accertamenti…al fine di verificare la pretesa del signor
”, da cui sarebbe emerso quanto segue: Controparte_1
nella fattura di acquisto della vettura in chilometri indicati erano inferiori a quelli realmente percorsi;
la vettura, prima di essere importata in Italia, aveva subito danni per euro 6.948,53 a seguito di un incidente avvenuto in Germania e non risultava che fosse stata riparata;
la vettura era stata coinvolta in due incidenti stradali in Italia .
Riteneva quindi l'assicurazione convenuta che l'attore dovesse dimostrare che al momento del furto, la vettura fosse effettivamente marciante, nonché l'effettivo valore alla data del sinistro.
Il convenuto chiedeva quindi la reiezione della domanda con vittoria di spese.
La causa veniva decisa con la sentenza n. 22447/2018 del 17.11.2018 del
Tribunale di Roma, Sez.XII civile, con il seguente dispositivo: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) condanna la al pagamento, in favore di Parte_1
, dell'ammontare di € 30.858,00 all'attualità, oltre Controparte_1 interessi come in motivazione;
2) condanna la alla rifusione nei confronti Parte_1 di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Controparte_1
7.254,00 per compensi e in € 468,19 per spese, oltre accessori come per legge. ”
A fondamento della decisione la sentenza de qua evidenzia che “In termini generali merita evidenziare che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. n. 826/2015; Cass. n. 15659/2011; Cass. n.
3373/2010; Cass. n. 20073/2004; Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
È vero, nondimeno, che quando la domanda sia introdotta dall'assicurato e si fondi sul mancato pagamento dell'indennizzo, l'attore ha un onere in più rispetto alla controparte: quello di provare che si sia avverato un rischio esattamente coincidente con quello descritto nel contratto.
Nella specie, l'attore ha dimostrato l'esistenza e l'operatività della polizza n. 00002605237957 stipulata con la società convenuta”, nonché il furto dell'auto.
2. Il procedimento di appello La citata sentenza veniva impugnata dalla Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo
[...]
Tribunale adito contrariis e rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere la domanda proposta da perché infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante riproponeva i medesimi motivi posti a fondamento della comparsa di risposta in primo grado.
In particolare l'appello indicava sul seguente unico punto: errata valutazione delle risultanze istruttorie e vizio di motivazione riguardo all'assolvimento dell'onere probatorio, per omessa valutazione delle prove documentali prodotte da errata valutazione delle Pt_1 prove testimoniali addotte dall'appellato; errata valutazione delle prove documentali prodotte dall'appellato. In particolare la riteneva Pt_1 non motivata la mancata idoneità delle prove addotte dall'appellante in merito alla pretesa non veridicità di alcuni documenti prodotti dalla controparte (documenti non indicati nell'atto di appello); sui sinistri subiti in Italia dalla vetture;
sul valore della vettura, ritenuto eccessivo evidenziando ancora che l'appellante aveva rinunciato ad un risarcimento di 17.040,66 euro per sinistro imputabile ad altra parte, che detto sinistro era da ritenersi falso. In merito all'ulteriore denunciato incidente del 24.04.2012 tra la BMW oggetto di causa e la vettura Citroen di proprietà di non sarebbero stati accertati correttamente i danni subiti CP_2 dalla vettura;
pertanto, ritiene l'appellante che il sinistro sarebbe stato denunciato al solo fine di costituire una prova che la vettura in questione fosse marciante due settimane prima del furto.
Riteneva quindi che l'appellante che non era stata fornita idonea prova dello stato dell'auto prima al momento del furto.
L'appellante concludeva che la controparte non ha provato, a seguito delle contestazioni, la sussistenza dell'evento furto, che la vettura effettivamente esistesse, che era idonea ad essere usata come mezzo di locomozione, che aveva un apprezzabile valore economico. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda presentata da controparte.
Si costituiva il signor evidenziando che tutti gli elementi posti a CP_1 sostegno della decisione erano stati dettagliatamente provati e che l'assicurazione non ha mai denunciato gli episodi lamentati in merito ai pretesi falsi sinistri stradali, che le investigazioni operate non erano state suffragate dall'esame testimoniale di chi le aveva operate.
La parte chiedeva quindi la reiezione dell'appello con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.
3. La decisione della Corte di Appello
L'appello non è meritevole di accoglimento.
Va in primo luogo evidenziato che i principi già enunciati dalla Corte di legittimità sono univoci nel sostenere che nell'assicurazione contro i danni, "poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro" (Cass. Sez. 3, ord. 21dicembre 2017, n.
30656, Rv. 64712001, da ultimo Cass. civ., sez. VI-3, ord., 7 novembre 2022, n. 32637), ed inoltre che "la denuncia in sede penale di determinati fatti delittuosi non è sufficiente a far considerare l'effettivo svolgimento dei fatti così come denunciati" (Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2003, n. 1935, Rv. 560329-01).
In generale, in tema di responsabilità contrattuale, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo assicurativo è onere dell'attore provare che si è verificato un rischio ricompreso nei "rischi inclusi" e, cioè, nella categoria generale dei rischi oggetto di copertura assicurativa, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dal fatto impeditivo o modificativo (Cassazione civile 1558/ 2018; Cass. Civ. 30656/17; Cass. SU, 13533/2001; Cass. 826/2015). In altri termini, poiché nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro e chiede la copertura ai fini della responsabilità civile, fermo restando il limite del dolo e della colpa grave disciplinato nell'art. 1900 с.с. che esclude per l'assicurato il diritto al riconoscimento dell'indennizzo. Secondo il prevalente orientamento della Cassazione, dunque, la dimostrazione del c.d. "fatto costitutivo" del diritto all'indennizzo assicurativo compete all'attore (cfr. Cass. 16/3/2012 n.4234, Trib. Milano 22/7/2016 sez. XII) e la prova del furto del bene assicurato, posto alla base della domanda indennitaria,
l'attore deve fornirla non soltanto con la produzione della denuncia- querela di furto poiché"... la denuncía è atto dí parte ed i fattí in essa indicatí non possono assurgere a fatti certi, se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale" (cfr. anche Tr. Udine n.1302/2013, e n. 192/14). L'attore che agisce in giudizio per ottenere la liquidazione deve pertanto non soltanto allegare la denuncia sporta alle autorità, ma dimostrare la preesistenza dell'autovettura nel luogo e nelle condizioni dichiarate, la verificazione dell'evento ed il valore economico del veicolo come vettura circolante, oltre a dimostrare di essersi adoperato con la normale diligenza (Corte di Appello di Bari, Sentenza n. 1649/2022 pubbl. il 10/11/2022).
Nella fattispecie in esame, non è contestata tra le parti l'esistenza di un rapporto assicurativo che aveva tratto origine dalla stipula della polizza di assicurazione per i veicoli a motore relativa all'autovettura. La compagnia assicurativa ha invece contestato il verificarsi dell'evento furto cosi come prospettato nella ricostruzione fornita dall'appellato, con particolare riferimento al momento dell'asserita illecita asportazione del mezzo da parte dei terzi. Ciò posto, va rilevato che l'evento furto ed il possesso dell'auto risulta provato dai seguenti elementi: denuncia sporta dall'appellato in data 7.5.2012, presso il Commissariato di P.S. Romanina;
dichiarazioni di due testimoni: (verbale udienza del 10 Testimone_1 aprile 2014) ha dichiarato: “io stesso ho guidato questa vettura prestatami dal Sig. in occasione di un matrimonio e con questa vettura ho CP_1 portato in chiesa gli sposi .... preciso inoltre che il Sig. usava far CP_1 provare le sue vetture , in sua presenza , ad altre persone che gli chiedevano di provarla”. (verbale del 17.7.2014) ha Testimone_2 affermato: “E' vero, più volte l'ho guidata anch'io …… ricordo che nel mese di agosto 2011, guidando detta vettura, ho preso una multa;
nel mese di aprile sono andato con detta vettura a Pescara”.
Come anche evidenziato nella sentenza di primo grado, l'attore ha, inoltre, depositato copia del contrassegno assicurativo relativo al semestre
19.1.2012-19.7.2012 e copia dei verbali di contestazione di violazioni al Codice della Strada relativi al periodo agosto2011 - dicembre 2011.
Risulta altresì depositato il verbale di contravvenzione stradale irrogata in data 26.12.2011;
Nel corso del giudizio è emerso che il veicolo dell'attore era stato coinvolto in data 22.04.2012 in un sinistro, a seguito del quale la vettura aveva subito danni che non avevano intaccato il motore né la carrozzeria.
Ne consegue che le deduzioni avanzate dall'appellante circa le modalità o insussistenza del furto sono inconferenti in relazione alla quantificazione dell'indennizzo. Deve altresì essere rilevata la mancanza di qualsiasi indizio sulla pretesa che l'autovettura non fosse idonea alla marcia al momento del furto, poiché non risulta che nell'incidente citato l'auto avesse subito danni al motore.
Va altresì rilevato che era onere dell'assicurazione produrre la documentazione inerente il sinistro stradale che avrebbe cagionato circa 17.000,00 euro di danni, al fine di suffragare la pretesa inidoneità alla marcia.
In merito alla quantificazione dell'indennizzo, va condiviso il calcolo effettuato dal Giudice di prime cure, allorché deduce che “dalla polizza assicurativa in atti risulta che il veicolo BMW di proprietà dell'attore è stato assicurato per un valore di € 22.000,00, oltre ad € 11.000,00 quale valore degli accessori, con uno scoperto del 10%.
L'art. 25.1 delle Condizioni Generali di Polizza stabilisce che l'indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate ed il successivo art. 26 dispone che, in caso di danno totale, la si impegna a Pt_1 corrispondere una somma pari al valore commerciale del veicolo determinato sulla base dell'ultima quotazione della rivista di riferimento disponibile al momento del sinistro, nonché al valore commerciale degli accessori aggiuntivi se assicurati al momento del sinistro.
Poiché la polizza era stata rinnovata a gennaio 2012, dunque, poco prima del furto, si deve ritenere che il valore del veicolo, indicato in € 22.000,00, fosse pari al valore commerciale del mezzo.
Per quanto esposto l'indennizzo deve essere determinato detraendo lo scoperto del 10% previsto in polizza, così ottenendo la somma di €
29.700,00. Non possono essere riconosciute le ulteriori somme richieste dall'attore, in quanto non documentate.”
Il conteggio de quo appare conforme al contenuto del contratto di assicurazione, non essendo stata fornita alcuna prova sulla diminuzione del valore del veicolo, come preteso dalla che a tal fine Pt_1 richiama il citato sinistro senza produrre idonea documentazione dello stesso che possa permettere di verificare gli effettivi danni subiti dalla vettura.
L'appello va di conseguenza respinto, con condanna di pagamento delle spese legali a carico dell'appellante.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello;
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in
€ 5.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distarsi in favore del procuratore;
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente
Mariarosaria Budetta