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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/03/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3760/23 RG, avente ad oggetto l'abbattimento delle barriere architettoniche
TRA
, e elettivamente domiciliate in Scafati Parte_1 Parte_2 Parte_3
(SA) in via Leonardo da Vinci n. 5 presso lo studio dell'avv. Luca Maria Maranca, che le rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo, attrici;
E
, elettivamente domiciliato in Gragnano in Via Tommaso Sorrentino, 19 Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Gabriele Todisco e dell'avv. Giovanna Dattero che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 05 febbraio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Preliminarmente, va rilevato che solo dopo l'emissione dell'ordinanza ex art. 127 ter del 03 ottobre
2025, parte attrice in data 03-01-25 ha depositato l'istanza di mediazione, eseguita nei termini prescritti e in data 04-10-24 il verbale negativo, come da essa stessa ammesso. Pertanto, deve dichiararsi avverata la condizione di procedibilità della domanda.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, le attrici affermavano di essere comproprietarie di un immobile sito al primo piano, mentre il convenuto è proprietario di un immobile posto al secondo piano del medesimo condominio.
Eccepivano che il convenuto realizzava all'esterno del complesso condominiale un ascensore a servizio esclusivo della propria unità immobiliare che poggiava su suolo di sua proprietà. Le istanti lamentavano la perdita del panorama, atteso che l'ascensore era posto davanti alla finestra del loro bagno, pertanto chiedevano accertarsi la violazione delle distanze ex articolo 907c.c., il ripristino dello status quo ante ed il risarcimento del danno subito.
Si costituiva il convenuto, il quale eccepiva che prima di intraprendere l'iter amministrativo per ottenere le necessarie autorizzazioni, in data 4 dicembre 2017 sottoponeva la richiesta all'assemblea dei condomini di realizzare la piattaforma per eliminare le barriere architettoniche esistenti e presentava il progetto redatto dall' CH. , con indicazione di ogni particolare Persona_1
dell'opera a realizzarsi.
I condomini, all'unanimità, con il voto favorevole delle stesse istanti, che nulla eccepivano sull'
iniziativa e sul progetto esecutivo, prestavano il loro consenso alla realizzazione della piattaforma come da progetto approvato.
[... I lavori iniziavano nel mese di aprile dell'anno 2022, dopo il parere favorevole del CP_2
e della Soprintendenza ai beni ambientali, ed erano ultimati nel febbraio 2023. Pt_4
Tale piattaforma era installata sul retro del fabbricato, con il castelletto poggiante nell'area cortilizia di esclusiva proprietà del convenuto.
In diritto si osserva che il decreto semplificazioni n. 76/2020 che prevede "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in vigore dal 17 luglio 2020, all'art. 10 comma 3, interviene in materia di barriere architettoniche disponendo che: "Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989,
n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile.
2 L'art. 3 co. 1 della legge del 1989 ha affermato la deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi e ciò anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati. Nel comma 2 è prevista poi l'applicabilità degli articoli 873 e 907 c.c. in materia di distanze, nel solo in caso in cui tra le opere da realizzare ed i fabbricati alieni non siano interposti spazi o aree di proprietà o di uso comune.
Il legislatore ha inteso, quindi, esentare i costruttori dal rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge in materia di distanze legali.
Per converso, se tra i fabbricati vi sono spazi comuni o di uso comune non vi è alcun limite da rispettare, pertanto, se tra gli edifici vi sono spazi comuni o di uso comune o se si tratti di costruire in spazi interni ad un edificio lo si può fare in esenzione da ogni limite di legge, di regolamento edilizio integrativo del codice civile o di regolamento edilizio non integrativo.
La ratio della norma di cui all'articolo 3 risiede nella circostanza che spesso nell'ambito condominiale si opera in stretta convivenza, nel quale si fanno più pregnanti i rapporti di buon vicinato: occupazione parziale di suolo ovvero di colonna d'aria o di parti comuni, vicinanza del manufatto con porzioni di proprietà esclusive, sono solo alcune delle fattispecie che si possono annoverare, pertanto il legislatore è intervenuto in via preventiva al fine di reprimere ogni tentativo volto alla inapplicabilità
della legge.
Tali gli articoli 873 e 907 c.c. impongono l'osservanza delle distanze per le costruzioni tra fondi finitimi. Si è discusso, pertanto, se tale normativa valga anche nella realizzazione dell'ascensore.
Sul punto, la Cassazione ha precisato che tale disciplina codicistica sulle distanze non opera nell'ipotesi di installazione di impianti che possono considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile.
Il Tribunale di Napoli ha stabilito che l'installazione dell'ascensore costituisce una delle eccezioni alla regola dell'applicabilità delle norme sulle distanze in campo condominiale in quanto l'ascensore va considerato alla stregua di un impianto indispensabile ai fini di una civile abitabilità (sent. 13008/91).
Tuttavia, il rispetto di tali distanze è dovuto solo nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
3 In tema di condominio, l'installazione di un ascensore al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità
dell'appartamento e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'articolo
1102 c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi,
la disciplina dettata dall'articolo 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell'articolo 3, comma 2, legge 9 gennaio 1989 n. 13, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale (Cass. 14096/12; Cass. 148/14).
Orbene, rilevato che il convenuto non versa in condizioni di salute ottimali e che risulta incontestato che l'ascensore de quo vertitur poggia sul suolo di sua proprietà, alla luce delle argomentazioni di cui innanzi, la domanda deve essere rigettata.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3760/2023 R.G., così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_3 Parte_2
delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.400,00, di cui € 3.300,00 per compensi professionali ed € 100,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%,
se dovute, come per legge e con attribuzione agli avv.ti Gabriele Todisco e Giovanna Dattero
dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Torre Annunziata il 18 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3760/23 RG, avente ad oggetto l'abbattimento delle barriere architettoniche
TRA
, e elettivamente domiciliate in Scafati Parte_1 Parte_2 Parte_3
(SA) in via Leonardo da Vinci n. 5 presso lo studio dell'avv. Luca Maria Maranca, che le rappresenta e difende in virtù di mandato in calce all'atto introduttivo, attrici;
E
, elettivamente domiciliato in Gragnano in Via Tommaso Sorrentino, 19 Controparte_1
presso lo studio dell'avv. Gabriele Todisco e dell'avv. Giovanna Dattero che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 05 febbraio 2025, cui per brevità si rinvia.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
In via pregiudiziale si premette che al presente giudizio va applicato l'art. 132 c.p.c., novellato dalla
L. 69/09; pertanto, come espressamente previsto per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma, la presente sentenza non contiene lo svolgimento del processo, ma solo la motivazione.
Preliminarmente, va rilevato che solo dopo l'emissione dell'ordinanza ex art. 127 ter del 03 ottobre
2025, parte attrice in data 03-01-25 ha depositato l'istanza di mediazione, eseguita nei termini prescritti e in data 04-10-24 il verbale negativo, come da essa stessa ammesso. Pertanto, deve dichiararsi avverata la condizione di procedibilità della domanda.
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, le attrici affermavano di essere comproprietarie di un immobile sito al primo piano, mentre il convenuto è proprietario di un immobile posto al secondo piano del medesimo condominio.
Eccepivano che il convenuto realizzava all'esterno del complesso condominiale un ascensore a servizio esclusivo della propria unità immobiliare che poggiava su suolo di sua proprietà. Le istanti lamentavano la perdita del panorama, atteso che l'ascensore era posto davanti alla finestra del loro bagno, pertanto chiedevano accertarsi la violazione delle distanze ex articolo 907c.c., il ripristino dello status quo ante ed il risarcimento del danno subito.
Si costituiva il convenuto, il quale eccepiva che prima di intraprendere l'iter amministrativo per ottenere le necessarie autorizzazioni, in data 4 dicembre 2017 sottoponeva la richiesta all'assemblea dei condomini di realizzare la piattaforma per eliminare le barriere architettoniche esistenti e presentava il progetto redatto dall' CH. , con indicazione di ogni particolare Persona_1
dell'opera a realizzarsi.
I condomini, all'unanimità, con il voto favorevole delle stesse istanti, che nulla eccepivano sull'
iniziativa e sul progetto esecutivo, prestavano il loro consenso alla realizzazione della piattaforma come da progetto approvato.
[... I lavori iniziavano nel mese di aprile dell'anno 2022, dopo il parere favorevole del CP_2
e della Soprintendenza ai beni ambientali, ed erano ultimati nel febbraio 2023. Pt_4
Tale piattaforma era installata sul retro del fabbricato, con il castelletto poggiante nell'area cortilizia di esclusiva proprietà del convenuto.
In diritto si osserva che il decreto semplificazioni n. 76/2020 che prevede "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in vigore dal 17 luglio 2020, all'art. 10 comma 3, interviene in materia di barriere architettoniche disponendo che: "Ciascun partecipante alla comunione o al condominio può realizzare a proprie spese ogni opera di cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989,
n. 13, e 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile.
2 L'art. 3 co. 1 della legge del 1989 ha affermato la deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi e ciò anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati. Nel comma 2 è prevista poi l'applicabilità degli articoli 873 e 907 c.c. in materia di distanze, nel solo in caso in cui tra le opere da realizzare ed i fabbricati alieni non siano interposti spazi o aree di proprietà o di uso comune.
Il legislatore ha inteso, quindi, esentare i costruttori dal rispetto delle disposizioni regolamentari e di legge in materia di distanze legali.
Per converso, se tra i fabbricati vi sono spazi comuni o di uso comune non vi è alcun limite da rispettare, pertanto, se tra gli edifici vi sono spazi comuni o di uso comune o se si tratti di costruire in spazi interni ad un edificio lo si può fare in esenzione da ogni limite di legge, di regolamento edilizio integrativo del codice civile o di regolamento edilizio non integrativo.
La ratio della norma di cui all'articolo 3 risiede nella circostanza che spesso nell'ambito condominiale si opera in stretta convivenza, nel quale si fanno più pregnanti i rapporti di buon vicinato: occupazione parziale di suolo ovvero di colonna d'aria o di parti comuni, vicinanza del manufatto con porzioni di proprietà esclusive, sono solo alcune delle fattispecie che si possono annoverare, pertanto il legislatore è intervenuto in via preventiva al fine di reprimere ogni tentativo volto alla inapplicabilità
della legge.
Tali gli articoli 873 e 907 c.c. impongono l'osservanza delle distanze per le costruzioni tra fondi finitimi. Si è discusso, pertanto, se tale normativa valga anche nella realizzazione dell'ascensore.
Sul punto, la Cassazione ha precisato che tale disciplina codicistica sulle distanze non opera nell'ipotesi di installazione di impianti che possono considerarsi indispensabili ai fini di una completa e reale utilizzazione dell'immobile.
Il Tribunale di Napoli ha stabilito che l'installazione dell'ascensore costituisce una delle eccezioni alla regola dell'applicabilità delle norme sulle distanze in campo condominiale in quanto l'ascensore va considerato alla stregua di un impianto indispensabile ai fini di una civile abitabilità (sent. 13008/91).
Tuttavia, il rispetto di tali distanze è dovuto solo nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
3 In tema di condominio, l'installazione di un ascensore al fine dell'eliminazione delle barriere architettoniche realizzata da un condomino su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell'accessibilità dell'edificio e della reale abitabilità
dell'appartamento e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'articolo
1102 c.c., senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi,
la disciplina dettata dall'articolo 907 c.c. sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, neppure per effetto del richiamo ad essa operato nell'articolo 3, comma 2, legge 9 gennaio 1989 n. 13, non trovando detta disposizione applicazione in ambito condominiale (Cass. 14096/12; Cass. 148/14).
Orbene, rilevato che il convenuto non versa in condizioni di salute ottimali e che risulta incontestato che l'ascensore de quo vertitur poggia sul suolo di sua proprietà, alla luce delle argomentazioni di cui innanzi, la domanda deve essere rigettata.
La presente sentenza è immediatamente esecutiva ex lege.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del G.O.P. dr.ssa Cristina Gallo, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3760/2023 R.G., così provvede:
A) Rigetta la domanda;
B) Condanna e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 Parte_3 Parte_2
delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.400,00, di cui € 3.300,00 per compensi professionali ed € 100,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%,
se dovute, come per legge e con attribuzione agli avv.ti Gabriele Todisco e Giovanna Dattero
dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Torre Annunziata il 18 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dr.ssa Cristina Gallo
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