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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4059 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT AN Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 553/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 2/12/2025, con motivazione contestuale, vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e res.te Roma in via Parte_1
IO NE n.54 C.F.: elett.te dom.to in C.F._1
Roma in Via Valdinievole, 8, presso e nello studio legale dell'Avvocato
Ceci EA, C.F.: che la rapp.ta e difende C.F._2 C.F._3 giusta delega speciale a margine del presente atto, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai recapiti PEC:
FAX: 06/86382468 Email_1
Appellante
1 E
Controparte_1
(C.F. , in persona del Presidente pro-tempore, con sede P.IVA_1 legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Michele Sordillo (C.F. fax C.F._4
06/94527818 – posta pec:
t), elettivamente domiciliato Email_2 in Roma presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29.
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
35318/2022 depositata il 9.3.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte Ecc.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, ordinare la comparizione delle parti, fissando la relativa udienza e, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare NULLO ED
INESISTENTE l'indebito formulato con nota del 24.08.2021;
Con espressa riserva, a seguito dell'esame della memoria di costituzione e risposta dell' di dedurre e controdedurre in merito CP_1 con note autorizzate, depositare documentazione attinente, e porre in essere ogni attività istruttoria consentita.
Condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al CP_1 sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella presente fase del giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L.
27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 127/04), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
2
Per l'appellata:
“rigettare il gravame proposto dalla SI.ra , in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2432/2023 emessa dal Tribunale Civile di
Roma, Sezione Lavoro, in data 9 marzo 2023.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado, oltre il rimborso forfetario per spese generali ed oltre oneri legali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. regolarmente notificato, ha Parte_1 adito il Tribunale di Roma, convenendo in giudizio e deducendo: CP_1
- di essere titolare della prestazione assistenziale dell'assegno sociale erogato dall' dal 1° novembre 1998; CP_1
- che il marito era percettore di pensione di vecchiaia;
- che a decorrere dal 30 maggio 2016, a seguito del decesso del proprio coniuge, la ricorrente ha presentato domanda di pensione di reversibilità;
- che l' , il 22.6.2016, accoglieva l'istanza con decorrenza dal CP_1
1.6.2016 ed importo mensile di euro 499,38, al netto delle trattenute fiscali;
- che l' , a decorrere dal maggio 2016, ha provveduto al ricalcolo CP_1 del beneficio dal settembre 2016 chiedendo in ripetizione, con nota del
24.8.2021, le somme erogate dal 16.9.2016 al 30.9.2021 pari ad euro
21.374,63.
L'originaria ricorrente, pertanto, assumendo la genericità, tardività e irripetibilità delle somme percepite, ha chiesto all'adito Tribunale
l'accertamento e la dichiarazione di nullità ed inesistenza dell'indebito formulato con nota del 24.8.2021.
3 Si è costituito l' , allegando: Controparte_1
- che non aveva adempiuto, in mancanza dell'obbligo di Parte_1 presentare la dichiarazione reddituale all'Amministrazione finanziaria, al conseguente onere di comunicare i propri redditi mediante modello
RED all' , al fine di rendere conoscibile la propria situazione CP_1 finanziaria;
- che solo a seguito della tardiva comunicazione dei propri redditi da parte della SI.ra l' veniva posto nella condizione di Pt_1 CP_1 accertare l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti reddituali ex lege richiesti per l'erogazione dell'assegno sociale.
- che pertanto, in data 24 agosto 2021, l' comunicava alla CP_1 ricorrente quanto segue: “La informo che l'assegno sociale numero
04070489 categoria AS a lei intestato è stato ricalcolato a decorrere dal 1 settembre 2016. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione). […] Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 settembre
2021, un debito a suo carico di euro 21.374,63”;
- che a tale comunicazione seguiva l'ulteriore nota del 20 ottobre 2021 con cui l' precisava che “a seguito di verifiche è Controparte_2 emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2016 al
30/09/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat.AS
n.04070489 per un importo complessivo di 21.374,63 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di assegno non spettanti. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Il Tribunale ha considerato che l'indebito contestato alla ricorrente discende dall'avvenuto superamento dei limiti reddituali previsti per l'erogazione della maggiorazione sociale e del c.d. aumento del milione
4 e ritenuto che tale superamento è derivato dal conseguimento di redditi che non sono mai stati tempestivamente comunicati all'Istituto e che non erano da esso conosciuti né conoscibili, ha rigettato il ricorso.
Con ricorso depositato in data 15.3.2023, ha proposto appello Pt_1
impugnando la sentenza di primo grado per non aver questa
[...] tenuto conto dell'assenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito.
Ha resistito al gravame l'istituto nazionale di previdenza sociale, contestando quanto ex adverso dedotto, ed insistendo per la legittimità
e fondatezza della pretesa restitutoria avanzata controparte appellante, in ragione della omessa presentazione della dichiarazione reddituale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'appello in esame, ha censurato la sentenza Parte_1 del Tribunale per aver questa erroneamente affermato la ripetibilità delle somme erogate da a titolo di assegno sociale, in ragione del CP_1 venir meno del requisito reddituale a partire dal 2016, anno in cui la parte appellante ha iniziato a percepire la pensione di reversibilità erogata dal medesimo a seguito del decesso del marito. CP_1
1.2. In particolare, l'appellante sostiene l'irrepetibilità delle somme contestatele da , e ciò in quanto il superamento – a partire dal CP_1
2016 - del requisito reddituale del c.d. assegno sociale è imputabile alla percezione della pensione di reversibilità erogata dallo stesso
; pertanto, trattandosi di somme che l' avrebbe potuto CP_1 CP_1 conoscere, ciò escluderebbe la sussistenza del dolo dell'accipiens, presupposto per la ripetibilità dell'indebito assistenziale.
5 1.3. Analoga questione è stata già esaminata da questa Corte con pronuncia n. 2875/2025, le cui ragioni si condividono e vanno qui riproposte, anche ex art. 118 disp att. c.p.c.
<< … Il comma 10 bis dell'art. 35 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del 2009, dispone che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della l.
30 dicembre 1991, n. 412, i titolari delle prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente co. 8, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine, di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.”
6.3. Secondo la S.C., l'art. 35, co. 10-bis, del D.L. 207/2008 “riguarda in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione.
6 Ciò senza esclusione del fatto che tale omessa comunicazione possa essere a fondamento, ex art 13, comma 1 cit., della ripetizione, nei limiti di quanto indebito, anche delle erogazioni anteriori: sicché non può dirsi che tale ipotesi (di maggiore gravità perché fondata sull'inadempimento agli obblighi comunicativi) risulti trattata più favorevolmente di quella, come è in questa causa, in cui vi è stato adempimento a tali obblighi ed il recupero risale a ritroso, ai sensi dell'art. 13, comma 2, ma non comporta la perdita della prestazione per gli anni successivi a quello riguardato dalla dichiarazione dei redditi interessata, se non in quanto tale perdita sia giuridicamente dovuta
(non per insussistenti ragioni sanzionatorie ma) secondo il regime della prestazione stessa.
Come anche senza esclusione del fatto che, qualora sia mancata anche la (dovuta) comunicazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria si rientri nel campo della piena ripetibilità, ex art. 13, comma 1 cit. e art.
2033 c.c.” (così Cass., n. 3802 del 08/02/2019).
7. È incontestato che il ricorrente non abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione per l'anno in questione, di talché l' ha CP_1 correttamente revocato della prestazione, procedendo al recupero ai sensi della disposizione normativa sopra richiamata.
Trattasi, pertanto, di ipotesi ben diversa dall'ipotesi di indebito assistenziale determinato dal superamento dei limiti di reddito, pertanto non assoggettabile alla medesima disciplina.
In materia di indebito assistenziale non si applica, peraltro, né la disciplina di cui all'art. 13 della legge n. 412/1999, né quella di cui all'art. 52, co.2, della legge n. 88/1989, che disciplinano gli indebiti previdenziali.
Ne consegue l'irrilevanza della giurisprudenza ampiamente richiamata dall'appellante a fondamento della necessità che l' dimostri il CP_1 dolo dell'assistita, essendo pronunce relative agli indebiti determinati per superamento dei limiti reddituali.
7 Come evidenziato nella pronuncia citata, “7-1. Del tutto irrilevante è, infine, il mancato superamento dei limiti reddituali.
Giova all'uopo ripetere che il comma 10 bis dell'art.35 del decreto- legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del
2009 (art. 13 co. 6, lett. c) del decreto-legge n. 78 del 2010, impone all'assistito di provvedere alla trasmissione della dichiarazione dei redditi all' . CP_1
Stante la precisa previsione di legge, a fronte della mancata trasmissione dei modelli RED, l' deve procedere alla sospensione CP_1 della prestazione e quindi, decorsi 60 giorni dalla sospensione senza
l'avvenuta trasmissione deve revocare la prestazione e recuperare i ratei indebitamente corrisposti. Quindi l' è tenuto per legge al CP_1 recupero anche quando il pensionato non ha superato i limiti reddituali
e non ha presentato dichiarazioni al fisco, dovendosi ritenere che nella fattispecie in esame il dolo del pensionato sia presunto per legge>>.
2. Non colgono nel segno neppure le censure dell'appellante secondo cui l'indebito assistenziale per venir meno dei requisiti reddituali determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, per cui l' non potrebbe comunque recuperare somme CP_1 antecedenti al provvedimento di revoca.
2.1. Secondo consolidato principio della giurisprudenza di legittimità,
“l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi CP_1 dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (v. Cass. nn. 13918 del 2021; 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
8 2.2. Non essendo intervenuta, nel caso di specie, come s'è detto, la comunicazione dei redditi, la norma non può trovare applicazione.
3. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
4. Le spese del grado sono dichiarate irripetibili, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dall'appellante.
5. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- dichiara irripetibili le spese del grado;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 2/12/2025
Il Presidente Estensore
AT AN
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT AN Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 553/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 2/12/2025, con motivazione contestuale, vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e res.te Roma in via Parte_1
IO NE n.54 C.F.: elett.te dom.to in C.F._1
Roma in Via Valdinievole, 8, presso e nello studio legale dell'Avvocato
Ceci EA, C.F.: che la rapp.ta e difende C.F._2 C.F._3 giusta delega speciale a margine del presente atto, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai recapiti PEC:
FAX: 06/86382468 Email_1
Appellante
1 E
Controparte_1
(C.F. , in persona del Presidente pro-tempore, con sede P.IVA_1 legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Michele Sordillo (C.F. fax C.F._4
06/94527818 – posta pec:
t), elettivamente domiciliato Email_2 in Roma presso l'Ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Roma, via Cesare Beccaria, 29.
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
35318/2022 depositata il 9.3.2023.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte Ecc.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, ordinare la comparizione delle parti, fissando la relativa udienza e, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare NULLO ED
INESISTENTE l'indebito formulato con nota del 24.08.2021;
Con espressa riserva, a seguito dell'esame della memoria di costituzione e risposta dell' di dedurre e controdedurre in merito CP_1 con note autorizzate, depositare documentazione attinente, e porre in essere ogni attività istruttoria consentita.
Condannare il convenuto al pagamento dei compensi spettanti al CP_1 sottoscritto procuratore per l'attività prestata nella presente fase del giudizio, oltre spese, oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo (L.
27/12) o, in subordine, alle spese, diritti ed onorari di causa, spese generali (D.M. 127/04), il tutto oltre IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
2
Per l'appellata:
“rigettare il gravame proposto dalla SI.ra , in quanto Parte_1 infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi suesposti e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2432/2023 emessa dal Tribunale Civile di
Roma, Sezione Lavoro, in data 9 marzo 2023.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado, oltre il rimborso forfetario per spese generali ed oltre oneri legali”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 c.p.c. regolarmente notificato, ha Parte_1 adito il Tribunale di Roma, convenendo in giudizio e deducendo: CP_1
- di essere titolare della prestazione assistenziale dell'assegno sociale erogato dall' dal 1° novembre 1998; CP_1
- che il marito era percettore di pensione di vecchiaia;
- che a decorrere dal 30 maggio 2016, a seguito del decesso del proprio coniuge, la ricorrente ha presentato domanda di pensione di reversibilità;
- che l' , il 22.6.2016, accoglieva l'istanza con decorrenza dal CP_1
1.6.2016 ed importo mensile di euro 499,38, al netto delle trattenute fiscali;
- che l' , a decorrere dal maggio 2016, ha provveduto al ricalcolo CP_1 del beneficio dal settembre 2016 chiedendo in ripetizione, con nota del
24.8.2021, le somme erogate dal 16.9.2016 al 30.9.2021 pari ad euro
21.374,63.
L'originaria ricorrente, pertanto, assumendo la genericità, tardività e irripetibilità delle somme percepite, ha chiesto all'adito Tribunale
l'accertamento e la dichiarazione di nullità ed inesistenza dell'indebito formulato con nota del 24.8.2021.
3 Si è costituito l' , allegando: Controparte_1
- che non aveva adempiuto, in mancanza dell'obbligo di Parte_1 presentare la dichiarazione reddituale all'Amministrazione finanziaria, al conseguente onere di comunicare i propri redditi mediante modello
RED all' , al fine di rendere conoscibile la propria situazione CP_1 finanziaria;
- che solo a seguito della tardiva comunicazione dei propri redditi da parte della SI.ra l' veniva posto nella condizione di Pt_1 CP_1 accertare l'insussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti reddituali ex lege richiesti per l'erogazione dell'assegno sociale.
- che pertanto, in data 24 agosto 2021, l' comunicava alla CP_1 ricorrente quanto segue: “La informo che l'assegno sociale numero
04070489 categoria AS a lei intestato è stato ricalcolato a decorrere dal 1 settembre 2016. Il ricalcolo comprende la: - rideterminazione della maggiorazione sociale;
- rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione). […] Dal ricalcolo è derivato, fino al 30 settembre
2021, un debito a suo carico di euro 21.374,63”;
- che a tale comunicazione seguiva l'ulteriore nota del 20 ottobre 2021 con cui l' precisava che “a seguito di verifiche è Controparte_2 emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01/01/2016 al
30/09/2021, un pagamento non dovuto sulla pensione cat.AS
n.04070489 per un importo complessivo di 21.374,63 per i seguenti motivi: Sono state riscosse rate di assegno non spettanti. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Il Tribunale ha considerato che l'indebito contestato alla ricorrente discende dall'avvenuto superamento dei limiti reddituali previsti per l'erogazione della maggiorazione sociale e del c.d. aumento del milione
4 e ritenuto che tale superamento è derivato dal conseguimento di redditi che non sono mai stati tempestivamente comunicati all'Istituto e che non erano da esso conosciuti né conoscibili, ha rigettato il ricorso.
Con ricorso depositato in data 15.3.2023, ha proposto appello Pt_1
impugnando la sentenza di primo grado per non aver questa
[...] tenuto conto dell'assenza dei presupposti per la ripetizione dell'indebito.
Ha resistito al gravame l'istituto nazionale di previdenza sociale, contestando quanto ex adverso dedotto, ed insistendo per la legittimità
e fondatezza della pretesa restitutoria avanzata controparte appellante, in ragione della omessa presentazione della dichiarazione reddituale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con l'appello in esame, ha censurato la sentenza Parte_1 del Tribunale per aver questa erroneamente affermato la ripetibilità delle somme erogate da a titolo di assegno sociale, in ragione del CP_1 venir meno del requisito reddituale a partire dal 2016, anno in cui la parte appellante ha iniziato a percepire la pensione di reversibilità erogata dal medesimo a seguito del decesso del marito. CP_1
1.2. In particolare, l'appellante sostiene l'irrepetibilità delle somme contestatele da , e ciò in quanto il superamento – a partire dal CP_1
2016 - del requisito reddituale del c.d. assegno sociale è imputabile alla percezione della pensione di reversibilità erogata dallo stesso
; pertanto, trattandosi di somme che l' avrebbe potuto CP_1 CP_1 conoscere, ciò escluderebbe la sussistenza del dolo dell'accipiens, presupposto per la ripetibilità dell'indebito assistenziale.
5 1.3. Analoga questione è stata già esaminata da questa Corte con pronuncia n. 2875/2025, le cui ragioni si condividono e vanno qui riproposte, anche ex art. 118 disp att. c.p.c.
<< … Il comma 10 bis dell'art. 35 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del 2009, dispone che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della l.
30 dicembre 1991, n. 412, i titolari delle prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente co. 8, che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine, di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.”
6.3. Secondo la S.C., l'art. 35, co. 10-bis, del D.L. 207/2008 “riguarda in specifico chi non sia tenuto a comunicare determinati redditi all'amministrazione finanziaria e l'inadempimento al conseguente obbligo comunicativo all'ente previdenziale ha come effetto, a puro titolo sanzionatorio, la ripetizione integrale del trattamento pensionistico per l'anno della corrispondente omissione, oltre che la revoca, per il futuro, della prestazione.
6 Ciò senza esclusione del fatto che tale omessa comunicazione possa essere a fondamento, ex art 13, comma 1 cit., della ripetizione, nei limiti di quanto indebito, anche delle erogazioni anteriori: sicché non può dirsi che tale ipotesi (di maggiore gravità perché fondata sull'inadempimento agli obblighi comunicativi) risulti trattata più favorevolmente di quella, come è in questa causa, in cui vi è stato adempimento a tali obblighi ed il recupero risale a ritroso, ai sensi dell'art. 13, comma 2, ma non comporta la perdita della prestazione per gli anni successivi a quello riguardato dalla dichiarazione dei redditi interessata, se non in quanto tale perdita sia giuridicamente dovuta
(non per insussistenti ragioni sanzionatorie ma) secondo il regime della prestazione stessa.
Come anche senza esclusione del fatto che, qualora sia mancata anche la (dovuta) comunicazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria si rientri nel campo della piena ripetibilità, ex art. 13, comma 1 cit. e art.
2033 c.c.” (così Cass., n. 3802 del 08/02/2019).
7. È incontestato che il ricorrente non abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione per l'anno in questione, di talché l' ha CP_1 correttamente revocato della prestazione, procedendo al recupero ai sensi della disposizione normativa sopra richiamata.
Trattasi, pertanto, di ipotesi ben diversa dall'ipotesi di indebito assistenziale determinato dal superamento dei limiti di reddito, pertanto non assoggettabile alla medesima disciplina.
In materia di indebito assistenziale non si applica, peraltro, né la disciplina di cui all'art. 13 della legge n. 412/1999, né quella di cui all'art. 52, co.2, della legge n. 88/1989, che disciplinano gli indebiti previdenziali.
Ne consegue l'irrilevanza della giurisprudenza ampiamente richiamata dall'appellante a fondamento della necessità che l' dimostri il CP_1 dolo dell'assistita, essendo pronunce relative agli indebiti determinati per superamento dei limiti reddituali.
7 Come evidenziato nella pronuncia citata, “7-1. Del tutto irrilevante è, infine, il mancato superamento dei limiti reddituali.
Giova all'uopo ripetere che il comma 10 bis dell'art.35 del decreto- legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del
2009 (art. 13 co. 6, lett. c) del decreto-legge n. 78 del 2010, impone all'assistito di provvedere alla trasmissione della dichiarazione dei redditi all' . CP_1
Stante la precisa previsione di legge, a fronte della mancata trasmissione dei modelli RED, l' deve procedere alla sospensione CP_1 della prestazione e quindi, decorsi 60 giorni dalla sospensione senza
l'avvenuta trasmissione deve revocare la prestazione e recuperare i ratei indebitamente corrisposti. Quindi l' è tenuto per legge al CP_1 recupero anche quando il pensionato non ha superato i limiti reddituali
e non ha presentato dichiarazioni al fisco, dovendosi ritenere che nella fattispecie in esame il dolo del pensionato sia presunto per legge>>.
2. Non colgono nel segno neppure le censure dell'appellante secondo cui l'indebito assistenziale per venir meno dei requisiti reddituali determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, per cui l' non potrebbe comunque recuperare somme CP_1 antecedenti al provvedimento di revoca.
2.1. Secondo consolidato principio della giurisprudenza di legittimità,
“l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi CP_1 dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (v. Cass. nn. 13918 del 2021; 3802 e 15039 del 2019; Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017).
8 2.2. Non essendo intervenuta, nel caso di specie, come s'è detto, la comunicazione dei redditi, la norma non può trovare applicazione.
3. Conclusivamente, l'appello deve essere respinto.
4. Le spese del grado sono dichiarate irripetibili, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dall'appellante.
5. Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello;
- dichiara irripetibili le spese del grado;
- dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. N. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 2/12/2025
Il Presidente Estensore
AT AN
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