Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. . F. De Pietro Presidente CP_1
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 11.2.25, tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2136/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentati/a/o e difesi/a/o come da mandato in atti dall' Avv. DOMENICO Parte_1
NASO;
APPELLANTE
E
, in persona del p.t., Controparte_2 CP_3 rappresentato e difeso come per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale domicilia;
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Parte appellante nel presente giudizio ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di AVELLINIO n° n. 762/24, in atti, con la quale, in accoglimento del ricorso il Tribunale così si pronunciava “Accoglie la domanda, e per l'effetto e per le causali di cui alla parte motiva, accerta e dichiara il diritto di all'assegnazione della carta Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; 2) Per l'effetto, condanna il , CP_2 previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di €#1.000# (mille); 3) Compensa tra le parti le spese di lite. .”. Il primo giudice ha accolto la domanda e ha compensato totalmente le spese di lite “..in ragione della sopravvenienza della pronuncia delle Sezioni Unite rispetto all'instaurazione del giudizio”. Ha proposto gravame l'appellante censurando, con varie argomentazioni, detta ultima statuizione per difetto di motivazione e comunque per violazione del principio della soccombenza codificato negli artt. 91 e 92 c.p.c..
Ha chiesto, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il convenuto fosse CP_2 condannato al pagamento delle spese di lite del primo grado. Si è costituito il indicato in epigrafe, resistendo all'appello e chiedendo la conferma della CP_2 sentenza. Ha allegato giurisprudenza a sé favorevole.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di parte appellante, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.. L'appello va accolto per quanto di ragione, precisandosi, con riguardo alle sentenze allegate dal
, che la decisione dipende dal singolo caso concreto e dalla valutazione di tempi del CP_2 giudizio, in relazione al consolidarsi dei principi qui rilevanti. Ciò giustifica anche il diverso atteggiarsi delle decisioni nell'ambito della medesima Corte.
Occorre fare riferimento ratione temporis alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c., nel testo sostituito dal DL n.132/2014, convertito in legge n.162/2014, applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, che dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ritenendo lesivo del canone di ragionevolezza "l'avere il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata".
Secondo il Giudice delle leggi, "la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio, può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti". Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma.
In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/03/2022, n.7992).
Da ultimo – a conferma della stabilità degli orientamenti richiamati- è intervenuta anche Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7064 secondo cui “In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 13 decreto legge 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se ricorre assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza così modificato il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. che richiedeva gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Successivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 ha ampliato i casi di compensazione anche alle gravi ed eccezionali ragioni sempre da indicare esplicitamente nella motivazione. Pertanto la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Il profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4 del c.p.c.”. Sulla scorta di questi principi occorre riempire di contenuto anche le clausole astrattamente idonee a sostenere la decisione sulla compensazione.
Orbene, ritornando al caso concreto, va rilevato che il ricorso di primo grado è stato depositato il
27.5.23 prima che intervenisse la sentenza della Suprema Corte n. 29661 del 27.10.2023, che ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dalla odierna impugnante. In detta pronuncia, però, è stato opportunamente sottolineato che la Corte di Giustizia era già intervenuta il 18 maggio 2022 (nella causa C - 450/21), osservando come il beneficio della Carta CE attenga all'ambito delle "condizioni di impiego"
(punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), …, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la Suprema Corte era vincolata al dictum della Corte sovranazionale. Ne discende, allora, che alla data di deposito del ricorso giudiziale la questione dedotta in giudizio era stata già risolta in senso favorevole ai docenti a tempo determinato, per cui la motivazione del primo Giudice (che, peraltro, richiamava proprio la decisione della Corte di giustizia, resa nella causa
C-450/21, n. 1842 del 2022 oltre che la Cassazione), a corredo della contestata compensazione integrale, non poteva avere fondamento, anche in un più flessibile ambito di valutazione della compensazione delle spese.
Pertanto, questa Corte, alla luce dei principi menzionati e dei fatti di causa, ritiene di dare rilievo alla soccombenza del (non potendo più la questione di massima definirsi opinabile); reputa, CP_2 però, parimenti significativo, ai fini di una parziale compensazione, che per l'accoglimento fosse dirimente l'interpretazione normativa conferita dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961 del 2023; la pronunzia, infatti, interveniva (in data 27.10.2023) e, tra l'altro, chiariva l'aspetto della perenzione dell'azione per effetto della mancata richiesta del beneficio nel biennio previsto dal DPCM del 28.11.2016, su cui molti giudici di merito avevano basato il rigetto delle annualità in esame. Infatti la pronunzia citata in punto di prescrizione e decadenza così recita: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.“ Mentre “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio … è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.” Dunque, in presenza di taluni aspetti ancora da definire e definiti proprio dalla Suprema Corte, si ritiene di compensare per metà le spese di lite del primo grado, che si liquidano nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione, in ossequio ai parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del
2015, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, del numero delle parti e della limitata attività espletata. In tal senso va riformata la sentenza gravata.
Per le stesse ragioni, e in considerazione del parziale accoglimento del presente gravame, anche le spese del presente grado si compensano per metà, mentre l'altra metà, liquidata come da dispositivo, cede a carico del , con attribuzione. CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede: Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, compensa per metà le spese di lite del primo grado e condanna la parte appellata al pagamento della residua metà che liquida in euro 331,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Domenico Naso attributario;
Condanna altresì il al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_2 grado, che liquida per metà in euro 350,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Naso. Compensa l'ulteriore metà. Napoli, 11.2.25
Il Consigliere est. Il Presidente