Art. 44.
All' articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , sono aggiunti i seguenti commi:
"In caso di coniugi entrambi pensionati e' concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi.
Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari".
Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani titolari dell'assegno di cui all' articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 .
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , sono abrogati.
All' articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , sono aggiunti i seguenti commi:
"In caso di coniugi entrambi pensionati e' concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi.
Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari".
Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani titolari dell'assegno di cui all' articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 .
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , sono abrogati.