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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/11/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 835 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Floriana Consolante Presidente relatore dott. Serena Berruti Giudice dott. Enrica Nasti Giudice . riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 835 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IG RD, come da procura in atti
E
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
IG RD come da procura in atti;
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.9.2025, celebrata con le modalità della trattazione scritta, le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nel ricorso congiunto e ribadivano la loro volontà di divorziare e di non volersi riconciliare.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 1.4.2025 Pt_1
e chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto
[...] Parte_2 in Cina in data 05/08/2009 alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata dal difensore con la quale hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, che rinunciano alla comparizione personale in udienza ed hanno confermano le condizioni già trascritte in ricorso ed ivi specificamente riportate, nel rispetto di quanto indicato nel decreto che determinava le modalità di trattazione scritta alla luce della normativa vigente.
Con le note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 24.9.2025, le parti hanno fornito chiarimenti in merito alle motivazioni per le quali si è concordato l'affido dei tre figli minori al padre e in merito all'entità dell'assegno dovuto dalla madre non collocataria per il mantenimento dei minori. Deve darsi atto che le parti hanno dedotto che l'assegno unico universale per i tre figli erogato dall' è percepito per l'intero dal padre affidatario e CP_1 collocatario dei tre figli.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi, deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con sentenza n. 1869/2023 pubblicata il 21.9.2023 il
Tribunale di Benevento ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data del 20.9.2023 di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato alla trattazione del procedimento di separazione per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
I ricorrenti hanno concordato i patti come indicati nel ricorso introduttivo da intendersi qui ripetuti e trascritti. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e non in contrasto con gli interessi dei minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.
Trattandosi di procedura a domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
2
PQM
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia, secondo le condizioni concordate nel ricorso introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 05/08/2009 in Cina tra , nata nella Parte_1
REPUBBLICA PO NE il 27/01/1987, e nato nella Parte_2
REPUBBLICA PO NE in data 29/09/1986, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Conegliano (TREVISO) al n. 37, parte II serie C, anno
2016;
2. -Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. dell'art. 152 septies Disp. Att. C.p.c., per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd',
D.P.R. 3.11.2000, n. 396.
Benevento 07/11/2025
Il Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Floriana Consolante Presidente relatore dott. Serena Berruti Giudice dott. Enrica Nasti Giudice . riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 835 del Ruolo della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IG RD, come da procura in atti
E
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._2
IG RD come da procura in atti;
Nonché
P.M. in sede,
- interventore ex lege -
OGGETTO : scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.9.2025, celebrata con le modalità della trattazione scritta, le parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nel ricorso congiunto e ribadivano la loro volontà di divorziare e di non volersi riconciliare.
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 1.4.2025 Pt_1
e chiedevano pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto
[...] Parte_2 in Cina in data 05/08/2009 alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata dal difensore con la quale hanno ribadito che non intendono riconciliarsi, che è loro intenzione divorziare, che rinunciano alla comparizione personale in udienza ed hanno confermano le condizioni già trascritte in ricorso ed ivi specificamente riportate, nel rispetto di quanto indicato nel decreto che determinava le modalità di trattazione scritta alla luce della normativa vigente.
Con le note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 24.9.2025, le parti hanno fornito chiarimenti in merito alle motivazioni per le quali si è concordato l'affido dei tre figli minori al padre e in merito all'entità dell'assegno dovuto dalla madre non collocataria per il mantenimento dei minori. Deve darsi atto che le parti hanno dedotto che l'assegno unico universale per i tre figli erogato dall' è percepito per l'intero dal padre affidatario e CP_1 collocatario dei tre figli.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi, deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con sentenza n. 1869/2023 pubblicata il 21.9.2023 il
Tribunale di Benevento ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla data del 20.9.2023 di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato alla trattazione del procedimento di separazione per un tempo superiore a sei mesi (art. 3 n. 2 lett. b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata. Di qui la sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
I ricorrenti hanno concordato i patti come indicati nel ricorso introduttivo da intendersi qui ripetuti e trascritti. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e non in contrasto con gli interessi dei minori, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. Att. C.p.c.
Trattandosi di procedura a domanda congiunta in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
2
PQM
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia, secondo le condizioni concordate nel ricorso introduttivo, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 05/08/2009 in Cina tra , nata nella Parte_1
REPUBBLICA PO NE il 27/01/1987, e nato nella Parte_2
REPUBBLICA PO NE in data 29/09/1986, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Conegliano (TREVISO) al n. 37, parte II serie C, anno
2016;
2. -Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della
Cancelleria in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile, in conformità dell'art. dell'art. 152 septies Disp. Att. C.p.c., per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. 'd',
D.P.R. 3.11.2000, n. 396.
Benevento 07/11/2025
Il Presidente
Dott.ssa Floriana Consolante
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