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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/02/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 280/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 14.5.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 280/2022 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Federico Canova e Ilaria Canova
contro
:
CP_1
Avv. Sara Guerrini
e verso:
, , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_1
quali eredi di Persona_1
Avv. Alessandra Benazzi
Controparte_6
[...]
Controparte_7
, in proprio e quale erede di Controparte_8 Persona_2
, quale erede di Controparte_9 Persona_3
, quale erede di Controparte_10 Controparte_11
, in proprio e quale erede di
[...] Parte_2
, in proprio e quale erede di
[...] Parte_2 pagina 1 di 15 , in proprio e quale erede di CP_12 Parte_2
, in proprio e quale erede di Controparte_13 Parte_3
, quale erede di e
[...] Persona_4 Controparte_14
[...]
Controparte_15
[...]
Controparte_16
[...]
, in proprio e quale erede di
[...] Controparte_17
, in proprio e quale erede di
[...] Persona_5
[...] [...]
, quale erede di CP_18 Persona_6
, quale erede di
[...] Persona_6
CP_19
contumaci
Fatti di causa
Nell'anno 2005, dichiaratosi erede testamentario di in forza di Parte_1 Persona_7
testamento olografo del 25.12.1998 (doc. 1), convenne avanti al Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, per essere riconosciuto proprietario di due porzioni di terreno siti a Borghi, CP_1
facenti parte del più ampio terreno censito al C.T. del Comune di Sogliano al foglio 15, particella 180, formalmente intestato a ma posseduti in modo continuativo pacifico e pubblico per oltre CP_1
vent'anni dal de cuius, che ne aveva acquistato la proprietà per usucapione.
Si costituì in giudizio il quale, per un verso, negò esservi stato il possesso da parte del CP_1
defunto e, per altro verso, eccepì la falsità del testamento olografo sia nella scheda che nella sottoscrizione.
Intervenne volontariamente padre del convenuto, anch'egli negando l'altrui possesso, Persona_1
eccependo la falsità il testamento olografo e chiedendo di dichiarare che la successione di Parte_1
dovesse aver luogo ab intestato secondo la successione legittima, e di condannare l'attore a
[...] rilasciare, in suo favore e di tutti gli altri eredi legittimi, “tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario” tra cui “il terreno agricolo con il sovrastante fabbricato rurale, già appartenuti al de cuius e distinti al
F. 15, part. 133 del N.C.T. del Comune di Borghi” (p.
4-5 della comparsa di intervento ex art. 105), illegittimamente occupati da in forza del testamento falso. Autorizzato, chiamò in Parte_1
causa tutti gli altri eredi legittimi.
pagina 2 di 15 Nella contumacia dei chiamati, previa autorizzazione, propose querela di falso avverso il CP_1
testamento olografo di ed il giudice rimise la causa al Tribunale di Forlì in Persona_7
composizione collegiale per la decisione. Intervenuto il P.M. ed espletata la consulenza grafologica, affidata alla CTU dott.ssa , con la sentenza n. 670/2010 il Tribunale accertò l'apocrifia Persona_8
del testo e della sottoscrizione del testamento oggetto di verifica e, in conseguenza, rigettò la domanda di usucapione proposta da nei confronti di sul presupposto, risultato Parte_1 CP_1
infondato, della sua qualità di erede testamentario di Persona_7
Il Tribunale, infatti, ribadita irrilevanza e superfluità delle prove orali dedotte dall'attore ai fini della decisione in ordine alla falsità del testamento, condivise le risultanze della CTU grafologica in quanto congruamente motivate e supportate da un'attenta analisi delle scritture in comparazione. Evidenziò che «benché la consulente abbia avuto a disposizione firme autografe di comparazione esclusivamente in copia fotostatica, con tutte le conseguenti limitazioni in ordine all'attendibilità dell'accertamento, la buona qualità di tali copie e la numerosità dei documenti, relativi ad un ampio arco temporale, dal
1982 fino al 28.1.1999, le hanno permesso di giungere a risultati certi e sicuri in ordine all'apocrifia della sottoscrizione e del testo della scheda testamentaria».
Il giudice osservò che «dall'attenta analisi del testamento in verifica e delle firme autografe di comparazione, la CTU ha rilevato che “la motricità della firma in verifica si presenta lenza e cadenzata con prevalenza distaccata” mentre tutte le firme autografe sono “caratterizzate da prevalente continuità nei collegamenti interletterali”; che “il gesto della firma in verifica presenta eccessivo controllo era movimento tensivo ed estensivo” mentre le firme autografe “si snodano con maggiore spontaneità e naturalezza redattiva”; che “i movimenti costruttivi di alcune parole (v.
“mie”, “beni”, “mobili”, “immobili”) con i quali sono stati formati i percorsi grafici risultano eseguiti con esasperata attenzione, dal momento che numerose lettere appaiono accostate le une alle altre con alzata di penna e successiva ripresa”. La consulente ha inoltre evidenziato la presenza di
“comportamenti grafomotori incoerenti e non giustificati neurofisiologicamente quali spezzettature dei tratti, sospensioni e riprese anomale della penna”, nonché di “incertezze nelle connessioni interletterali per mancanza di coerenza e continuità nelle traiettorie” e di “giustapposizioni che ledono la continuità del tratto”. Da ultimo, ha riscontrato una “non corrispondenza grafica nella formazione delle singole lettere in particolare: “mm”, “nn”, “i”, “o”, “R”» ed escluse che tali risultanze potessero essere inficiate dalle osservazioni formulate dalla consulente di parte attrice, avendo la CTU chiarito che la inequivocabile e sostanziale diversità della sottoscrizione in calce al testamento olografo dalle molteplici firme autografe del de cuius non potevano essere giustificate “con luoghi comuni come la diversa destinazione e la diversa finalità del testamento rispetto alle scritture di
pagina 3 di 15 comparazione né, tanto meno, con il peggioramento delle condizioni di salute del testatore”. Il giudice osservò che la sostanziale differenza risultava evidente anche nella firma apposta da Persona_7
in calce al consenso informato del 28.1.1999 e dunque in epoca coeva a quella del testamento, quando le condizioni di salute non potevano certamente essere migliori.
Il Tribunale escluse che, a fronte di tali chiare risultane peritali, avesse un qualche valore probatorio l'archiviazione con decreto del GIP della notizia di reato relativa alla falsificazione del testamento, disposta - senza alcun specifico accertamento - sulla semplice constatazione che le perizie di parte prodotte l'una dal querelante e l'altra dall'indagato portavano a conclusioni difformi in ordine alla genuinità del testamento e che il medico curante del de cuius aveva confermato al PM la volontà da questi espressa di nominare erede l'indagato. A quest'ultimo proposito, il Tribunale osservò che la circostanza che il de cuius avesse palesato la propria volontà di nominare come Parte_1 erede universale e che questi fosse l'unico parente che si era occupato di lui erano circostanze ininfluenti nel giudizio di falso, a nulla rilevando che il contenuto del testamento corrispondesse alla reale volontà del testatore.
Quanto alle domande proposte in via autonoma dal terzo intervenuto il Tribunale Persona_1
«precisato che in sede di precisazione delle conclusioni ha inammissibilmente Persona_1 modificato e ampliato le domande già proposte» dichiarò l'inammissibilità dell'intervento «nella parte in cui ha proposto autonome domande, del tutto estranee al thema decidendum della causa proposta dall' contro . Richiamato il disposto dell'art. 105 c.p.c. e il pacifico Pt_1 CP_1
orientamento della Corte di Cassazione sui limiti dell'intervento nel processo di nuovi soggetti, osservò che era volontariamente intervenuto nella causa, pendente tra altre parti, avente ad Persona_1 oggetto l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di alcuni beni immobili proponendo domande estranee all'oggetto di tale giudizio e non dipendenti dal titolo, avendo chiesto di accertare che la successione di si era aperta ab intestato e di condannare, di conseguenza, Persona_7
a rilasciare, in favore suo e di tutti gli eredi legittimi, i beni già di proprietà del de Parte_1
cuius tra i quali il podere agricolo sito a Borghi, distinto al foglio 15, particella 133. Il Tribunale proseguì osservando che la proposizione in via incidentale della querela di falso volta ad accertare la falsità del testamento olografo non poteva giustificare un allargamento del petitum e della causa petendi a domande del tutto estranee rispetto all'oggetto del giudizio in corso e non dipendenti dal titolo. Pertanto, dichiarò l'inammissibilità delle domande proposte in via autonoma dall'intervenuto nei confronti di Persona_1 Parte_1
Esclusa la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. di il Parte_1
Tribunale, in applicazione della regola della soccombenza, lo condannò a rifondere a le CP_1
pagina 4 di 15 spese del giudizio e condannò a rifondere a le spese del giudizio;
Persona_1 Parte_1 infine, pose le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore.
Avverso la sentenza propose appello affidandolo a due motivi: il primo inerente Parte_1 alla nullità della sentenza, perché pronunciata a dispetto dell'interruzione del processo provocata dalla morte di avvenuta il 19.6.2010 dopo il deposito delle memorie conclusionali di Persona_1 replica;
il secondo relativo all'erroneità della sentenza in relazione all'accertata falsità del testamento.
Resistette in proprio, contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza CP_1
laddove dichiarava la falsità del testamento, rigettava la domanda dell'attore e lo condanna a rifondergli le spese di lite.
Si costituirono altresì e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_1
(costituito anche in proprio con altro difensore ed altra comparsa), tutti in qualità di eredi di
[...]
contestando l'appello e proponendo appello incidentale, affidato ad un motivo, con Persona_1
cui si dolevano della dichiarata inammissibilità delle domande proposte in via autonoma da Per_1
[...]
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la Corte d'Appello di Bologna con ordinanza pubblicata il 17.12.2012 ordinò l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le persone che nel primo grado di giudizio erano state chiamate in causa quali eredi legittimi di
[...]
Per_7
Con la sentenza n. 1504/2016, la Corte d'Appello dichiarò l'appello principale e quello incidentale inammissibili ex art. 331 c.p.c. La Corte - premesso che la veste di eredi legittimi di Persona_7
rendeva i chiamati nel giudizio di primo grado litisconsorti necessari «non solo sulla questione dell'accertamento della falsità o meno del testamento posta dalla querela, ma anche su quella posta dalla domanda principale di che vi è inscindibilmente connessa» - rilevò che Parte_1
l'ordinanza del 17.12.2012 era stata solo parzialmente adempiuta perché Persona_6 Per_4
e non erano stati citati. Osservò poi che dalle relate di omessa
[...] Parte_2 CP_19
notificazione e dai certificati allegati dagli eredi di i primi tre erano morti da molto Persona_1 tempo ed escluse che vi fosse spazio per l'applicazione dell'art. 291 c.p.c. “perché la spedizione dell'atto a persone defunte da anni senza il benché minimo doveroso controllo che li riguardasse, rende il tentativo di notificazione del tutto irrilevante, incapace di iniziare il subprocedimento di notificazione: esso è rimasto ben al di sotto della soglia dell'esistenza; del resto l'ordinanza 28
Gennaio-4 febbraio 2014 che ha negato il termine successivamente non è stata contestata con argomenti specifici”. Pertanto, secondo la Corte d'Appello il radicale difetto relativo alle tre parti pagina 5 di 15 defunte, degli eredi delle quali nulla era stato detto, integrava l'insanabile inadempimento dell'ordinanza ex art. 331 c.p.c.
Tale inadempimento assorbiva ogni questione relativa all'instaurazione del contraddittorio contro in relazione alla quale “ ha pur dimostrato un tentativo di CP_19 Persona_1
Cont notificazione non andato a buon fine che in teoria meriterebbe il 291 , ma che non si dà perché sarebbe del tutto inutile, stante il difetto relativo alle altre tre persone che basta a integrare
Cont l'inadempimento rilevante ex 331 ultimo comma ”.
La Corte ritenne che l'appellante principale e gli appellanti incidentali avessero lo stesso interesse all'integrazione del contraddittorio e che il non avervi adempiuto li rendesse egualmente soccombenti;
di conseguenza, dichiarati inammissibili gli appelli, dispose l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti reciproci e condannò l'appellante principale a rifondere all'appellato le CP_1
spese di lite del grado.
Avverso la sentenza propose ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi - il Parte_1 primo titolato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3
c.p.c.)”, il secondo “Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 291 c.p.c. (in relazione all'art.
360 n. 4 c.p.c.)” - cui resistette il solo CP_1
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 36157/2021, pubblicata il 23.11.2021, rigettato il primo motivo di ricorso, perché infondato, accolse il secondo motivo. La Corte di Cassazione - dopo aver richiamato incidentalmente i propri precedenti arresti secondo cui ove il giudice di appello abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., solo in riferimento a una delle domande proposte e la parte non vi abbia ottemperato, la sanzione di inammissibilità non può estendersi anche alla domanda per la quale l'ordine di integrazione non sia stato impartito (Cass. Civ.
n. 8092/2011) - osservò che «la Corte d'Appello avrebbe dovuto, comunque, concedere un ulteriore termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi delle parti decedute ex art. 291
c.p.c. [ per cui, «qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione, la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell'atto di integrazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con fissazione di un nuovo termine anch'esso perentorio, purché il precedente termine assegnato sia stato rigettato sia pure attraverso una notifica nulla»] Cass. n. 4986 del 2001)». Pertanto, in relazione al motivo accolto rinviò la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna, cui demandò anche la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ha preliminarmente chiesto Parte_1
l'assegnazione di un termine ex art. 291 c.p.c. ai fini della rinnovazione della citazione nei confronti di pagina 6 di 15 e e poi ha riproposto i due Persona_6 Persona_4 Parte_2 CP_19
motivi di appello originariamente formulati avverso la sentenza del Tribunale di Forlì.
Si è costituito in giudizio domandando che, integrato il contraddittorio in ossequio a CP_1
quanto disposto dalla Corte di Cassazione, la Corte d'Appello confermasse la sentenza del Tribunale di
Forlì nella parte in cui accerta la falsità del testamento olografo e rigetta la domanda di usucapione proposta da Parte_1
Si sono costituiti altresì e lo Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
stesso quali eredi di contestando i motivi di appello proposti da CP_1 Persona_1
e insistendo per l'accoglimento del motivo di appello incidentale originariamente Parte_1
proposto.
Disposta ai sensi dell'art. 291 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Per_6
e e la notifica dell'appello incidentale e
[...] Persona_4 Parte_2 CP_19
dichiarata poi la contumacia di tutte le parti non costituite, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ritenuto opportuno rimettere al merito la decisione sulle riproposte istanze istruttorie.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
La sentenza d'appello – che, senza entrare nel merito, dichiarò l'inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale – è stata cassata dalla Suprema Corte, perché viziata in rito, a causa dell'error in procedendo.
Il rinvio ha dunque carattere restitutorio, talché questa corte territoriale decide in funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale.
L'appello principale censura la sentenza per i seguenti motivi:
1. lamenta la nullità della sentenza per aver omesso il Tribunale di dichiarare Parte_1
l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. affermando che il decesso di avvenuto il Persona_1
19.6.2010 «in un momento cronologico compreso fra l'avvenuto deposito delle memorie conclusive e la pubblicazione della sentenza» abbia determinato l'interruzione di diritto del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. con la conseguente nullità della sentenza pronunciata dopo il verificarsi dell'evento interruttivo.
2. Con il secondo motivo, si duole dell'accertata falsità del testamento olografo. Rileva che la CTU ha avuto a disposizione quali documenti di comparazione solo semplici fotocopie, dunque inattendibili, in quanto infedeli, per stessa ammissione della consulente. Rileva altresì che la CTU non ha avuto a pagina 7 di 15 disposizione campioni di scrittura spontanea di brani di testo del de cuius e ciononostante ha concluso per l'apocrifia del testo della scheda e non ha preso in considerazione la possibilità che le incertezze riscontrate potessero costituire il modello della funzionalità scrittorea di o che Persona_7
potessero essere frutto delle circostanze contingenti o delle condizioni personali e di salute. Con riguardo alla firma in calce alla scheda testamentaria, rileva ancora che il cognome “ di cui Pt_1
alla quinta riga della scheda testamentaria sia scritto in modo affine alle firme oggetto di comparazione
«mentre lo stesso, al termine della scrittura nell'intero testamento, risente evidentemente della fatica e della mancanza di abitudine allo scrivere» (p. 12 atto di citazione in riassunzione); elementi questi ultimi che, unitamente a «una intuibile ricerca di chiarezza e precisione, per un atto di così importante valore, determinano naturalmente un gesto più lento in cui le lettere diventano, necessariamente, maggiormente chiare, definite, distinte le une dalle altre». Lamenta che la CTU abbia omesso di considerare le evidenti analogie tra la firma in calce alla scheda testamentaria e il cognome Pt_1
presente nelle firme di comparazione e che abbia contraddittoriamente affermato la non corrispondenza grafica nella formazione di alcune lettere, tra cui la “R”, pur avendo rilevato proprio con riguardo alla lettera “R” un'analogia morfologica.
Ancora, il Tribunale ha omesso di considerare la circostanza che la genuinità del testamento era già stata attestata nell'ambito del procedimento penale conclusosi con l'archiviazione e con il tenore delle dichiarazioni rilasciate dal medico curante di Infine, insiste per la rinnovazione della Persona_7
CTU o per la convocazione a chiarimenti del CTU nonché per l'assunzione delle prove per testi.
Con l'unico motivo di gravame proposto, gli appellanti incidentali ritengono che il Tribunale abbia errato nel dichiarare inammissibili le domande proposte in via autonoma da Persona_1
affermando che la domanda volta a ottenere «che la successione di venisse aperta ab Persona_7
intestato, secondo i criteri fissati per la successione legittima, non può affatto considerarsi estranea al thema decidendum della causa, in quanto non era altro che la conseguenza logica e giuridica della dichiarazione di falsità del testamento».
***
Il primo motivo di appello principale non merita accoglimento, perché infondato.
In primo luogo, si osservi che in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo difensore la morte della parte non produce un effetto interruttivo immediato per il solo fatto del suo verificarsi, ma richiede un ulteriore adempimento del difensore della parte interessata dall'evento, ovvero la comunicazione in udienza o la notifica alle altre parti ai sensi dell'art. 300, c. 1, c.p.c.; nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato, il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse pagina 8 di 15 verificato, in ossequio alla regola dell'ultrattività del mandato alla lite. Nella fattispecie in esame il decesso di non solo non fu portato a conoscenza delle altre parti del giudizio, ma, ad Persona_1 ogni modo, neppure la notifica dell'evento avrebbe prodotto effetti interruttivi, atteso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 300 c.p.c. – che pure continua testualmente a fare riferimento all'udienza di discussione – secondo cui il termine ultimo entro il quale la notificazione di un evento interruttivo può produrre effetti interruttivi è da rinvenirsi nell'ultimo momento utile per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. (Cass. Civ. n. 14472/2017). Orbene, il decesso di risalente al Persona_1
giugno 2010, si verificò dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (maggio
2010) e dunque in un intervallo temporale (tra il termine per il deposito delle memorie di replica e la pubblica della sentenza) che rende l'evento radicalmente irrilevante.
Si osservi, altresì, che le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità (Cass. Civ. n. 17199/2016).
Il secondo motivo di gravame è parimenti infondato.
Non vi sono ragioni che consentano di ritenere che il Tribunale abbia errato nell'accertamento della falsità della firma apposta in calce alla scheda testamentaria. La CTU, alle cui conclusioni il Tribunale ha condivisibilmente aderito, perviene all'affermazione della falsità della firma sulla base di una analisi molto dettagliata ed approfondita della firma e di un confronto mirato con le firme di comparazione attribuibili alla mano di Persona_7
La consulente ha descritto le caratteristiche della firma sospettata di falsità rilevando che «lo sviluppo del tracciato risulta prevalentemente angoloso. Il calibro è grande. Il ritmo decisamente lento. La firma si caratterizza per una totale assenza di legami pertanto ogni singolo grafema risulta essere staccato. Peculiarità delle lettere più identificative:
o La lettera “A” presenta una forma tipografica con apice incerto;
o La lettera “r” è calligrafica;
o La lettera “m” si caratterizza per una dinamica esecutiva visibilmente angolosa sia se prevale una forma ad arco e sia a ghirlanda;
o Le lettere “nn” si presentano angolose in arcata e sono vergate con soluzione di continuità;
o La lettera “i” è vergata in due tempi e si caratterizza per un piede staccato dal tratto discendente e puntino apposto in alto in asse al segmento verticale e dalla forma circolare;
pagina 9 di 15 o La lettera maiuscola “R” ha una forma tipografica ed è vergata in due tempi con occhiello di raccordo centrale;
o Gli ovali seguono un senso antiorario con forma prevalentemente ovoidale e punto di chiusura
a sinistra circa ore 10.00/11.00.
o Caratteristico il puntino “svirgolato” alla fine della firma» (p. 18-19 CTU).
Con riferimento alle firme di comparazione – 28 firme autografe relative ad un ampio arco temporale compreso tra il 1982 e il 28.1.1999 (l'ultima pressocché coeva al testamento olografo sospettato di falsità) – ha evidenziato che «le firme autografe esaminate mantengono caratteristiche pressoché costanti, ovvero: un livello grafico non troppo evoluto ma comunque personalizzato;
uno sviluppo del tracciato tendenzialmente continuo (nel cognome “A-rm-anni” gli unici stacchi di penna sono tra la
“A” e il successivo gruppo letterale “rm” e tra la “m” e il gruppo letterale “anni” completamente legato;
nel nome “R-omeo” la “R” è sempre staccata dal successivo gruppo letterale “omeo” il quale si presenta nella maggior parte delle autografe legato senza soluzione di continuità) e dalla forma prevalentemente curvilinea».
Ha proseguito rilevando che «le lettere “mm” ed “nn” mantengono una forma a ghirlanda in tutte le firme esaminate. La lettera “r” priva di plateau (ad eccezione di A1-A10-A20) si incorpora in un unico movimento a ghirlanda con la lettera “m” successiva. L'ovale della “a” dalla forma prevalentemente curvilinea sovente alterna una forma aperta a sinistra con occhiello interno da cui si forma la codina legata e prolungata oppure si caratterizza per una codina staccata o giustapposta. Nel nome “ Per_7
l'ovale della prima “o” presenta la medesima dinamica esecutiva della lettera “a” mentre la modalità esecutiva dell'ultima “o” finale si caratterizza per una forma leggermente schiacciata in senso orizzontale con apertura in basso a sinistra o in alto.
La lettera “A” maiuscola dalla forma tipografica alterna angolosità accentuate all'apice (es. v. A5-
A12-A18- A24) o maggiormente curvilinee (es. v. A16-A20).
La lettera “R” maiuscola dalla forma tipografica, raramente calligrafica, è sempre vergata in un unico movimento ad eccezione delle firme A27- A28 le quali sono vergate in due tempi e si caratterizzano per un gancio di avvio nel primo gramma.
La lettera “i” presenta una forma minuta, a piccolo segmento rovesciato a sinistra, o tendenzialmente filiforme con puntino apposto in alto e leggermente a destra» (p. 21-22 CTU).
Di qui la consulente, pur rilevando elementi di apparente e lontana analogia nella morfologia e nella struttura di alcuni simboli letterali (“A” e “R”), ha ritenuto sussistere differenze di ordine sostanziale nelle componenti di fisica e fisiologia scritturale relative alla natura della grafomotricità espressa. In particolare, rilevando che «la motricità della firma in verifica si presenta lenta e cadenzata con
pagina 10 di 15 prevalenza distaccata;
tutte le firme autografe sono al contrario caratterizzate da prevalenti continuità nei collegamenti interletterali», che «il gesto della firma in verifica presenta eccessivo controllo tra movimento tensivo ed estensivo;
le firme autografe si snodano con maggiore spontaneità e naturalezza redattiva», che c'è «una non corrispondenza grafica nella formazione delle singole lettere in particolare: “mm”, “nn”, “i”, “o”, “R”» (p. 24 CTU).
Ora, la circostanza che i documenti di comparazione contenenti le firme autografe di Persona_7
non siano originali ma copie fotostatiche degli originali non è elemento sufficiente a ritenere che la valutazione della consulente sia inattendibile, perché, come è evidente anche agli occhi del profano, gli elementi differenziali esaminati dalla CTU (le “componenti di fisica e fisiologia scritturale relative alla natura della grafomotricità espressa”) sono, per loro natura, valutabili anche dalle fotocopie. A ben vedere, le copie fotostatiche in questione sono di buona qualità e, pur non consentendo di apprezzare la tridimensionalità della scrittura o il suo aspetto pressorio, sono comunque adeguate a documentare la dimensione della grafia, la forma delle lettere e la velocità di esecuzione;
elementi questi che, attentamente esaminati dalla CTU, l'hanno condotta a formulare un giudizio ampiamente e logicamente motivato di falsità della firma.
Peraltro, l'appellante principale non spiega le ragioni per le quali l'utilizzo di copie fotostatiche avrebbe, specificamente nella fattispecie in decisione, inficiato la valutazione della CTU. D'altronde, neppure il CTP dal medesimo nominato nelle proprie osservazioni alla CTU fece osservazioni puntuali sulle fotocopie impiegate quali documenti di comparazione, essendosi limitato a rilevare la circostanza che la consulente d'ufficio “pur potendo disporre per la comparazione di sole fotocopie, non esita a concludere per la certezza dell'aporifia!” (p. 5 osservazioni CTP dott. . Per_9
Pertanto, si concorda con la CTU laddove afferma che la sottoscrizione in calce al testamento olografo
è inequivocabilmente diversa e in modo sostanziale dalle molteplici firme di comparazione. Tale diversità, proprio perché sostanziale e ben evidente, non trova adeguata giustificazione in un presunto affaticamento del redattore, nella mancanza di abitudine nello scrivere e nemmeno nella presunta intenzione del redattore di rendere la firma più chiara e precisa possibile.
Le analogie esistenti tra la sottoscrizione in calce al testamento olografo e le firme di comparazione che, secondo l'appellante principale, la consulente d'ufficio avrebbe omesso di considerare, in realtà sono state valutate da quest'ultima come «analogie prettamente formali e di facile imitazione quali ad es. la lettera “A” e la lettera “r” in rare eccezioni» e comunque si tratta di analogie che devono essere valutate unitamente alle innumerevoli differenze di natura sostanziale riscontrate dalla CTU che, di contro, sono state ignorate dal CTP attoreo. Anche con riferimento alla lettera “R” la CTU ha sì riconosciuto l'esistenza di un'analogia, comunque “apparente e lontana” (p. 23 CTU), ma ha pagina 11 di 15 condivisibilmente precisato che non deve essere apprezzata isolatamente, bensì unitamente a tutti gli altri elementi di segno contrario che inducono a ritenere che la firma in calce al testamento olografo sia falsa.
Con riferimento al mancato utilizzo da parte del CTU di campioni di scrittura di brani di testo da comparare con il testo della scheda testamentaria, è assorbente osservare che la falsità della firma in calce al testamento olografo è sufficiente a ritenere che il testamento sia affetto da nullità per difetto di forma ex art. 606 c.c. e dunque a ritenere che in capo a difetti la qualità di erede Parte_1 testamentario di e ciò anche indipendentemente dall'accertamento dell'apocrifia del Persona_7
testo della scheda testamentaria.
Ad ogni modo, la CTU ha anche osservato che il testamento olografo presenta requisiti di omogeneità grafica tra testo, data e firma che inducono a ritenere che sia riconducibile a un'unica matrice esecutiva
(p. 15 CTU), talché si ha evidenza che anche il testo della scheda sia falso.
Tanto considerato, viste le chiare, esaustive, coerenti e motivate valutazioni tecniche della CTU, dott.ssa , non superate dalle osservazioni del CTP, cui ella ha puntualmente replicato, non vi è Per_8
motivo di discostarsi dalle stesse e non sussistono i presupposti per chiedere chiarimenti o per rinnovare la CTU espletata in primo grado, come richiesto dall'appellante principale. Invero, premesso che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, rientrando il rinnovo dell'indagine tecnica tra i poteri discrezionali del giudice (Cass. n. 22799/2017), a parere della Corte, non sussistono i presupposti ex art. 196 c.p.c. per disporre la richiesta rinnovazione.
Infine, diversamente da quanto affermato dall'appellante principale, il Tribunale ha preso in considerazione la richiesta di archiviazione del PM (doc. 6, fasc. , accolta dal GIP, Parte_1
ritenendo però che la stessa non assumesse alcun valore probatorio;
valutazione, questa, che la Corte ritiene pienamente condivisibile. Deve rammentarsi, infatti, che il P.M. non dispose alcun accertamento grafologico e chiese l'archiviazione del procedimento basandosi sulla perizia prodotta dal querelato – che affermava la genuinità del documento – solo perché la stessa si basava su “un maggior numero di scritture di comparazione” rispetto a quelle esaminate dal perito del querelante, ossia in base ad un criterio meramente numerico che non ha alcuna valenza tecnica e dunque è recessivo rispetto agli accertamenti e alle valutazioni compiuti in questo giudizio dal CTU.
Non sono dirimenti nemmeno le dichiarazioni, richiamate dal PM nella richiesta di archiviazione, rese dal medico curante del defunto sulla volontà di quest'ultimo di nominare erede Persona_7
perché anche se fossero confermate in giudizio a mezzo di prova testimoniale Parte_1
potrebbero avere, al più, valore di mero indizio che, in quanto discordante con le puntuali valutazioni pagina 12 di 15 della CTU, che dimostra tutti gli elementi di sostanziale difformità, non sarebbero sufficienti a provare la genuinità della firma apposta in calce al testamento olografo.
Per le stesse ragioni, non può apprezzarsi alcun valore probatorio all'ulteriore valutazione espressa dal
GIP che tale istanza accolse richiamando le motivazioni addotte dal PM ed aggiunse che il de cuius era rimasto lucido fino a poche ore prima della morte ed era legato a da un profondo Parte_1
rapporto affettivo (doc. 5).
Da ultimo, attesa la nullità del testamento olografo e la mancanza in capo a della Parte_1
qualità di erede testamentario di sono del tutto superflue le prove per testi per la cui Persona_7 ammissione l'appellante principale insiste, perché rivolte alla dimostrazione dell'acquisto per usucapione dei terreni, facenti parte del mappale 180, da parte del de cuius.
Venendo all'esame dell'appello incidentale proposto dagli eredi di – in disparte la Persona_1 questione dell'inammissibilità eccepita da sul rilievo che gli stessi non si sono Parte_1
costituiti nel giudizio di cassazione – lo stesso è infondato e non merita accoglimento.
Il giudizio promosso da infatti, ha ad oggetto l'acquisto per usucapione di parte Parte_1
del terreno censito al C.T. del Comune di Sogliano al foglio 15, particella 180 da parte di
[...]
e asseritamente acquistati a titolo ereditario da in forza di testamento Per_7 Parte_1
olografo. In forza della domanda riconvenzionale del convenuto cui ha aderito CP_1
l'intervenuto il thema decidendum si è legittimamente esteso all'acceertamento della Persona_1
falsità e della nullità del testamento olografo, ma le altre domande spiegate da con Persona_1
l'atto di intervento appalesano la loro estraneità rispetto al giudizio laddove si consideri che egli domandò - sul presupposto della falsità del testamento olografo – di accertare l'apertura della successione ab intestato di con conseguente condanna dell'attore a rilasciare i beni Persona_7 facenti parte dell'asse ereditario, mai compiutamente descritti ad eccezione che per “il terreno agricolo con il sovrastante fabbricato rurale, già appartenuti al de cuius e distinti al F. 15, part. 133 del
N.C.T. del Comune di Borghi” ossia di un bene, il terreno identificato col mappale 133 del foglio 15, che è diverso da quello oggetto della domanda di usucapione, identificato col mappale 180 del medesimo foglio.
Non vi è quindi coincidenza tra i beni di cui chiese il rilascio e i terreni oggetto della Persona_1 domanda di usucapione, già incardinata tra le altre parti, e ciò rende evidente l'estraneità della domanda proposta dall'interventore rispetto al thema decidendum della causa, come correttamente statuito dal giudice di primo grado. Né è sufficiente a superare l'inammissibilità per difetto di comunanza di oggetto o titolo, la semplice circostanza, dedotta dagli appellanti incidentali, secondo cui l'apertura ab intestato della successione costituisce “conseguenza logica e giuridica della
pagina 13 di 15 dichiarazione di falsità del testamento” di (p. 27 comparsa di costituzione e risposta Persona_7
nel giudizio di rinvio), essendo semmai conseguenza della legge e dell'assenza di un altro testamento valido.
In conclusione, l'appello principale e quello incidentale sono infondati e devono essere rigettati.
Confermata in toto la sentenza di primo grado, le spese processuali delle altre fasi seguono il principio di soccombenza nel rapporto fra l'attore ed il convenuto e sono Parte_1 CP_1
liquidate nel dispositivo in relazione alla natura e al valore della causa, all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e seguono il principio di soccombenza. Nel rapporto processuale fra Parte_1
e gli eredi di stante la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti ex
[...] Persona_1
art. 92 c.p.c. per la compensazione fra tali parti delle spese processuali del grado di appello e della presente fase di rinvio, mentre nulla deve statuirsi in relazione al giudizio di cassazione nel quale gli eredi di non si costituirono. Persona_1
Atteso l'esito, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale e incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
, , e , quali eredi di CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_1 [...]
, avverso la sentenza n. 670/2010 emessa dal Tribunale di Forlì; Per_1
- condanna alla rifusione a favore di delle spese processuali che Parte_1 CP_1 liquida per il grado d'appello in € 10.000 per compensi, per il giudizio di cassazione in € 4.000 per compensi e per il presente giudizio di rinvio in € 10.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- compensa integralmente fra e gli eredi di sopra indicati, le Parte_1 Persona_1
spese processuali del grado d'appello e del presente giudizio di rinvio;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale e quello incidentale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 11.2.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
pagina 14 di 15 Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 14.5.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 280/2022 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Federico Canova e Ilaria Canova
contro
:
CP_1
Avv. Sara Guerrini
e verso:
, , , e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_1
quali eredi di Persona_1
Avv. Alessandra Benazzi
Controparte_6
[...]
Controparte_7
, in proprio e quale erede di Controparte_8 Persona_2
, quale erede di Controparte_9 Persona_3
, quale erede di Controparte_10 Controparte_11
, in proprio e quale erede di
[...] Parte_2
, in proprio e quale erede di
[...] Parte_2 pagina 1 di 15 , in proprio e quale erede di CP_12 Parte_2
, in proprio e quale erede di Controparte_13 Parte_3
, quale erede di e
[...] Persona_4 Controparte_14
[...]
Controparte_15
[...]
Controparte_16
[...]
, in proprio e quale erede di
[...] Controparte_17
, in proprio e quale erede di
[...] Persona_5
[...] [...]
, quale erede di CP_18 Persona_6
, quale erede di
[...] Persona_6
CP_19
contumaci
Fatti di causa
Nell'anno 2005, dichiaratosi erede testamentario di in forza di Parte_1 Persona_7
testamento olografo del 25.12.1998 (doc. 1), convenne avanti al Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, per essere riconosciuto proprietario di due porzioni di terreno siti a Borghi, CP_1
facenti parte del più ampio terreno censito al C.T. del Comune di Sogliano al foglio 15, particella 180, formalmente intestato a ma posseduti in modo continuativo pacifico e pubblico per oltre CP_1
vent'anni dal de cuius, che ne aveva acquistato la proprietà per usucapione.
Si costituì in giudizio il quale, per un verso, negò esservi stato il possesso da parte del CP_1
defunto e, per altro verso, eccepì la falsità del testamento olografo sia nella scheda che nella sottoscrizione.
Intervenne volontariamente padre del convenuto, anch'egli negando l'altrui possesso, Persona_1
eccependo la falsità il testamento olografo e chiedendo di dichiarare che la successione di Parte_1
dovesse aver luogo ab intestato secondo la successione legittima, e di condannare l'attore a
[...] rilasciare, in suo favore e di tutti gli altri eredi legittimi, “tutti i beni facenti parte dell'asse ereditario” tra cui “il terreno agricolo con il sovrastante fabbricato rurale, già appartenuti al de cuius e distinti al
F. 15, part. 133 del N.C.T. del Comune di Borghi” (p.
4-5 della comparsa di intervento ex art. 105), illegittimamente occupati da in forza del testamento falso. Autorizzato, chiamò in Parte_1
causa tutti gli altri eredi legittimi.
pagina 2 di 15 Nella contumacia dei chiamati, previa autorizzazione, propose querela di falso avverso il CP_1
testamento olografo di ed il giudice rimise la causa al Tribunale di Forlì in Persona_7
composizione collegiale per la decisione. Intervenuto il P.M. ed espletata la consulenza grafologica, affidata alla CTU dott.ssa , con la sentenza n. 670/2010 il Tribunale accertò l'apocrifia Persona_8
del testo e della sottoscrizione del testamento oggetto di verifica e, in conseguenza, rigettò la domanda di usucapione proposta da nei confronti di sul presupposto, risultato Parte_1 CP_1
infondato, della sua qualità di erede testamentario di Persona_7
Il Tribunale, infatti, ribadita irrilevanza e superfluità delle prove orali dedotte dall'attore ai fini della decisione in ordine alla falsità del testamento, condivise le risultanze della CTU grafologica in quanto congruamente motivate e supportate da un'attenta analisi delle scritture in comparazione. Evidenziò che «benché la consulente abbia avuto a disposizione firme autografe di comparazione esclusivamente in copia fotostatica, con tutte le conseguenti limitazioni in ordine all'attendibilità dell'accertamento, la buona qualità di tali copie e la numerosità dei documenti, relativi ad un ampio arco temporale, dal
1982 fino al 28.1.1999, le hanno permesso di giungere a risultati certi e sicuri in ordine all'apocrifia della sottoscrizione e del testo della scheda testamentaria».
Il giudice osservò che «dall'attenta analisi del testamento in verifica e delle firme autografe di comparazione, la CTU ha rilevato che “la motricità della firma in verifica si presenta lenza e cadenzata con prevalenza distaccata” mentre tutte le firme autografe sono “caratterizzate da prevalente continuità nei collegamenti interletterali”; che “il gesto della firma in verifica presenta eccessivo controllo era movimento tensivo ed estensivo” mentre le firme autografe “si snodano con maggiore spontaneità e naturalezza redattiva”; che “i movimenti costruttivi di alcune parole (v.
“mie”, “beni”, “mobili”, “immobili”) con i quali sono stati formati i percorsi grafici risultano eseguiti con esasperata attenzione, dal momento che numerose lettere appaiono accostate le une alle altre con alzata di penna e successiva ripresa”. La consulente ha inoltre evidenziato la presenza di
“comportamenti grafomotori incoerenti e non giustificati neurofisiologicamente quali spezzettature dei tratti, sospensioni e riprese anomale della penna”, nonché di “incertezze nelle connessioni interletterali per mancanza di coerenza e continuità nelle traiettorie” e di “giustapposizioni che ledono la continuità del tratto”. Da ultimo, ha riscontrato una “non corrispondenza grafica nella formazione delle singole lettere in particolare: “mm”, “nn”, “i”, “o”, “R”» ed escluse che tali risultanze potessero essere inficiate dalle osservazioni formulate dalla consulente di parte attrice, avendo la CTU chiarito che la inequivocabile e sostanziale diversità della sottoscrizione in calce al testamento olografo dalle molteplici firme autografe del de cuius non potevano essere giustificate “con luoghi comuni come la diversa destinazione e la diversa finalità del testamento rispetto alle scritture di
pagina 3 di 15 comparazione né, tanto meno, con il peggioramento delle condizioni di salute del testatore”. Il giudice osservò che la sostanziale differenza risultava evidente anche nella firma apposta da Persona_7
in calce al consenso informato del 28.1.1999 e dunque in epoca coeva a quella del testamento, quando le condizioni di salute non potevano certamente essere migliori.
Il Tribunale escluse che, a fronte di tali chiare risultane peritali, avesse un qualche valore probatorio l'archiviazione con decreto del GIP della notizia di reato relativa alla falsificazione del testamento, disposta - senza alcun specifico accertamento - sulla semplice constatazione che le perizie di parte prodotte l'una dal querelante e l'altra dall'indagato portavano a conclusioni difformi in ordine alla genuinità del testamento e che il medico curante del de cuius aveva confermato al PM la volontà da questi espressa di nominare erede l'indagato. A quest'ultimo proposito, il Tribunale osservò che la circostanza che il de cuius avesse palesato la propria volontà di nominare come Parte_1 erede universale e che questi fosse l'unico parente che si era occupato di lui erano circostanze ininfluenti nel giudizio di falso, a nulla rilevando che il contenuto del testamento corrispondesse alla reale volontà del testatore.
Quanto alle domande proposte in via autonoma dal terzo intervenuto il Tribunale Persona_1
«precisato che in sede di precisazione delle conclusioni ha inammissibilmente Persona_1 modificato e ampliato le domande già proposte» dichiarò l'inammissibilità dell'intervento «nella parte in cui ha proposto autonome domande, del tutto estranee al thema decidendum della causa proposta dall' contro . Richiamato il disposto dell'art. 105 c.p.c. e il pacifico Pt_1 CP_1
orientamento della Corte di Cassazione sui limiti dell'intervento nel processo di nuovi soggetti, osservò che era volontariamente intervenuto nella causa, pendente tra altre parti, avente ad Persona_1 oggetto l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione di alcuni beni immobili proponendo domande estranee all'oggetto di tale giudizio e non dipendenti dal titolo, avendo chiesto di accertare che la successione di si era aperta ab intestato e di condannare, di conseguenza, Persona_7
a rilasciare, in favore suo e di tutti gli eredi legittimi, i beni già di proprietà del de Parte_1
cuius tra i quali il podere agricolo sito a Borghi, distinto al foglio 15, particella 133. Il Tribunale proseguì osservando che la proposizione in via incidentale della querela di falso volta ad accertare la falsità del testamento olografo non poteva giustificare un allargamento del petitum e della causa petendi a domande del tutto estranee rispetto all'oggetto del giudizio in corso e non dipendenti dal titolo. Pertanto, dichiarò l'inammissibilità delle domande proposte in via autonoma dall'intervenuto nei confronti di Persona_1 Parte_1
Esclusa la sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. di il Parte_1
Tribunale, in applicazione della regola della soccombenza, lo condannò a rifondere a le CP_1
pagina 4 di 15 spese del giudizio e condannò a rifondere a le spese del giudizio;
Persona_1 Parte_1 infine, pose le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore.
Avverso la sentenza propose appello affidandolo a due motivi: il primo inerente Parte_1 alla nullità della sentenza, perché pronunciata a dispetto dell'interruzione del processo provocata dalla morte di avvenuta il 19.6.2010 dopo il deposito delle memorie conclusionali di Persona_1 replica;
il secondo relativo all'erroneità della sentenza in relazione all'accertata falsità del testamento.
Resistette in proprio, contestando l'appello e chiedendo la conferma della sentenza CP_1
laddove dichiarava la falsità del testamento, rigettava la domanda dell'attore e lo condanna a rifondergli le spese di lite.
Si costituirono altresì e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_1
(costituito anche in proprio con altro difensore ed altra comparsa), tutti in qualità di eredi di
[...]
contestando l'appello e proponendo appello incidentale, affidato ad un motivo, con Persona_1
cui si dolevano della dichiarata inammissibilità delle domande proposte in via autonoma da Per_1
[...]
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, la Corte d'Appello di Bologna con ordinanza pubblicata il 17.12.2012 ordinò l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le persone che nel primo grado di giudizio erano state chiamate in causa quali eredi legittimi di
[...]
Per_7
Con la sentenza n. 1504/2016, la Corte d'Appello dichiarò l'appello principale e quello incidentale inammissibili ex art. 331 c.p.c. La Corte - premesso che la veste di eredi legittimi di Persona_7
rendeva i chiamati nel giudizio di primo grado litisconsorti necessari «non solo sulla questione dell'accertamento della falsità o meno del testamento posta dalla querela, ma anche su quella posta dalla domanda principale di che vi è inscindibilmente connessa» - rilevò che Parte_1
l'ordinanza del 17.12.2012 era stata solo parzialmente adempiuta perché Persona_6 Per_4
e non erano stati citati. Osservò poi che dalle relate di omessa
[...] Parte_2 CP_19
notificazione e dai certificati allegati dagli eredi di i primi tre erano morti da molto Persona_1 tempo ed escluse che vi fosse spazio per l'applicazione dell'art. 291 c.p.c. “perché la spedizione dell'atto a persone defunte da anni senza il benché minimo doveroso controllo che li riguardasse, rende il tentativo di notificazione del tutto irrilevante, incapace di iniziare il subprocedimento di notificazione: esso è rimasto ben al di sotto della soglia dell'esistenza; del resto l'ordinanza 28
Gennaio-4 febbraio 2014 che ha negato il termine successivamente non è stata contestata con argomenti specifici”. Pertanto, secondo la Corte d'Appello il radicale difetto relativo alle tre parti pagina 5 di 15 defunte, degli eredi delle quali nulla era stato detto, integrava l'insanabile inadempimento dell'ordinanza ex art. 331 c.p.c.
Tale inadempimento assorbiva ogni questione relativa all'instaurazione del contraddittorio contro in relazione alla quale “ ha pur dimostrato un tentativo di CP_19 Persona_1
Cont notificazione non andato a buon fine che in teoria meriterebbe il 291 , ma che non si dà perché sarebbe del tutto inutile, stante il difetto relativo alle altre tre persone che basta a integrare
Cont l'inadempimento rilevante ex 331 ultimo comma ”.
La Corte ritenne che l'appellante principale e gli appellanti incidentali avessero lo stesso interesse all'integrazione del contraddittorio e che il non avervi adempiuto li rendesse egualmente soccombenti;
di conseguenza, dichiarati inammissibili gli appelli, dispose l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti reciproci e condannò l'appellante principale a rifondere all'appellato le CP_1
spese di lite del grado.
Avverso la sentenza propose ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi - il Parte_1 primo titolato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3
c.p.c.)”, il secondo “Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 291 c.p.c. (in relazione all'art.
360 n. 4 c.p.c.)” - cui resistette il solo CP_1
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 36157/2021, pubblicata il 23.11.2021, rigettato il primo motivo di ricorso, perché infondato, accolse il secondo motivo. La Corte di Cassazione - dopo aver richiamato incidentalmente i propri precedenti arresti secondo cui ove il giudice di appello abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., solo in riferimento a una delle domande proposte e la parte non vi abbia ottemperato, la sanzione di inammissibilità non può estendersi anche alla domanda per la quale l'ordine di integrazione non sia stato impartito (Cass. Civ.
n. 8092/2011) - osservò che «la Corte d'Appello avrebbe dovuto, comunque, concedere un ulteriore termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi delle parti decedute ex art. 291
c.p.c. [ per cui, «qualora risultino violate le norme che disciplinano il procedimento di notificazione, la nullità è sanabile attraverso la rinnovazione dell'atto di integrazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., con fissazione di un nuovo termine anch'esso perentorio, purché il precedente termine assegnato sia stato rigettato sia pure attraverso una notifica nulla»] Cass. n. 4986 del 2001)». Pertanto, in relazione al motivo accolto rinviò la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna, cui demandò anche la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ha preliminarmente chiesto Parte_1
l'assegnazione di un termine ex art. 291 c.p.c. ai fini della rinnovazione della citazione nei confronti di pagina 6 di 15 e e poi ha riproposto i due Persona_6 Persona_4 Parte_2 CP_19
motivi di appello originariamente formulati avverso la sentenza del Tribunale di Forlì.
Si è costituito in giudizio domandando che, integrato il contraddittorio in ossequio a CP_1
quanto disposto dalla Corte di Cassazione, la Corte d'Appello confermasse la sentenza del Tribunale di
Forlì nella parte in cui accerta la falsità del testamento olografo e rigetta la domanda di usucapione proposta da Parte_1
Si sono costituiti altresì e lo Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
stesso quali eredi di contestando i motivi di appello proposti da CP_1 Persona_1
e insistendo per l'accoglimento del motivo di appello incidentale originariamente Parte_1
proposto.
Disposta ai sensi dell'art. 291 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Per_6
e e la notifica dell'appello incidentale e
[...] Persona_4 Parte_2 CP_19
dichiarata poi la contumacia di tutte le parti non costituite, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ritenuto opportuno rimettere al merito la decisione sulle riproposte istanze istruttorie.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
La sentenza d'appello – che, senza entrare nel merito, dichiarò l'inammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale – è stata cassata dalla Suprema Corte, perché viziata in rito, a causa dell'error in procedendo.
Il rinvio ha dunque carattere restitutorio, talché questa corte territoriale decide in funzione di giudice dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale.
L'appello principale censura la sentenza per i seguenti motivi:
1. lamenta la nullità della sentenza per aver omesso il Tribunale di dichiarare Parte_1
l'interruzione del processo ex art. 300 c.p.c. affermando che il decesso di avvenuto il Persona_1
19.6.2010 «in un momento cronologico compreso fra l'avvenuto deposito delle memorie conclusive e la pubblicazione della sentenza» abbia determinato l'interruzione di diritto del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. con la conseguente nullità della sentenza pronunciata dopo il verificarsi dell'evento interruttivo.
2. Con il secondo motivo, si duole dell'accertata falsità del testamento olografo. Rileva che la CTU ha avuto a disposizione quali documenti di comparazione solo semplici fotocopie, dunque inattendibili, in quanto infedeli, per stessa ammissione della consulente. Rileva altresì che la CTU non ha avuto a pagina 7 di 15 disposizione campioni di scrittura spontanea di brani di testo del de cuius e ciononostante ha concluso per l'apocrifia del testo della scheda e non ha preso in considerazione la possibilità che le incertezze riscontrate potessero costituire il modello della funzionalità scrittorea di o che Persona_7
potessero essere frutto delle circostanze contingenti o delle condizioni personali e di salute. Con riguardo alla firma in calce alla scheda testamentaria, rileva ancora che il cognome “ di cui Pt_1
alla quinta riga della scheda testamentaria sia scritto in modo affine alle firme oggetto di comparazione
«mentre lo stesso, al termine della scrittura nell'intero testamento, risente evidentemente della fatica e della mancanza di abitudine allo scrivere» (p. 12 atto di citazione in riassunzione); elementi questi ultimi che, unitamente a «una intuibile ricerca di chiarezza e precisione, per un atto di così importante valore, determinano naturalmente un gesto più lento in cui le lettere diventano, necessariamente, maggiormente chiare, definite, distinte le une dalle altre». Lamenta che la CTU abbia omesso di considerare le evidenti analogie tra la firma in calce alla scheda testamentaria e il cognome Pt_1
presente nelle firme di comparazione e che abbia contraddittoriamente affermato la non corrispondenza grafica nella formazione di alcune lettere, tra cui la “R”, pur avendo rilevato proprio con riguardo alla lettera “R” un'analogia morfologica.
Ancora, il Tribunale ha omesso di considerare la circostanza che la genuinità del testamento era già stata attestata nell'ambito del procedimento penale conclusosi con l'archiviazione e con il tenore delle dichiarazioni rilasciate dal medico curante di Infine, insiste per la rinnovazione della Persona_7
CTU o per la convocazione a chiarimenti del CTU nonché per l'assunzione delle prove per testi.
Con l'unico motivo di gravame proposto, gli appellanti incidentali ritengono che il Tribunale abbia errato nel dichiarare inammissibili le domande proposte in via autonoma da Persona_1
affermando che la domanda volta a ottenere «che la successione di venisse aperta ab Persona_7
intestato, secondo i criteri fissati per la successione legittima, non può affatto considerarsi estranea al thema decidendum della causa, in quanto non era altro che la conseguenza logica e giuridica della dichiarazione di falsità del testamento».
***
Il primo motivo di appello principale non merita accoglimento, perché infondato.
In primo luogo, si osservi che in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo difensore la morte della parte non produce un effetto interruttivo immediato per il solo fatto del suo verificarsi, ma richiede un ulteriore adempimento del difensore della parte interessata dall'evento, ovvero la comunicazione in udienza o la notifica alle altre parti ai sensi dell'art. 300, c. 1, c.p.c.; nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato, il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse pagina 8 di 15 verificato, in ossequio alla regola dell'ultrattività del mandato alla lite. Nella fattispecie in esame il decesso di non solo non fu portato a conoscenza delle altre parti del giudizio, ma, ad Persona_1 ogni modo, neppure la notifica dell'evento avrebbe prodotto effetti interruttivi, atteso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 300 c.p.c. – che pure continua testualmente a fare riferimento all'udienza di discussione – secondo cui il termine ultimo entro il quale la notificazione di un evento interruttivo può produrre effetti interruttivi è da rinvenirsi nell'ultimo momento utile per il deposito delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. (Cass. Civ. n. 14472/2017). Orbene, il decesso di risalente al Persona_1
giugno 2010, si verificò dopo la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica (maggio
2010) e dunque in un intervallo temporale (tra il termine per il deposito delle memorie di replica e la pubblica della sentenza) che rende l'evento radicalmente irrilevante.
Si osservi, altresì, che le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, l'unica legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva, sicché la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità (Cass. Civ. n. 17199/2016).
Il secondo motivo di gravame è parimenti infondato.
Non vi sono ragioni che consentano di ritenere che il Tribunale abbia errato nell'accertamento della falsità della firma apposta in calce alla scheda testamentaria. La CTU, alle cui conclusioni il Tribunale ha condivisibilmente aderito, perviene all'affermazione della falsità della firma sulla base di una analisi molto dettagliata ed approfondita della firma e di un confronto mirato con le firme di comparazione attribuibili alla mano di Persona_7
La consulente ha descritto le caratteristiche della firma sospettata di falsità rilevando che «lo sviluppo del tracciato risulta prevalentemente angoloso. Il calibro è grande. Il ritmo decisamente lento. La firma si caratterizza per una totale assenza di legami pertanto ogni singolo grafema risulta essere staccato. Peculiarità delle lettere più identificative:
o La lettera “A” presenta una forma tipografica con apice incerto;
o La lettera “r” è calligrafica;
o La lettera “m” si caratterizza per una dinamica esecutiva visibilmente angolosa sia se prevale una forma ad arco e sia a ghirlanda;
o Le lettere “nn” si presentano angolose in arcata e sono vergate con soluzione di continuità;
o La lettera “i” è vergata in due tempi e si caratterizza per un piede staccato dal tratto discendente e puntino apposto in alto in asse al segmento verticale e dalla forma circolare;
pagina 9 di 15 o La lettera maiuscola “R” ha una forma tipografica ed è vergata in due tempi con occhiello di raccordo centrale;
o Gli ovali seguono un senso antiorario con forma prevalentemente ovoidale e punto di chiusura
a sinistra circa ore 10.00/11.00.
o Caratteristico il puntino “svirgolato” alla fine della firma» (p. 18-19 CTU).
Con riferimento alle firme di comparazione – 28 firme autografe relative ad un ampio arco temporale compreso tra il 1982 e il 28.1.1999 (l'ultima pressocché coeva al testamento olografo sospettato di falsità) – ha evidenziato che «le firme autografe esaminate mantengono caratteristiche pressoché costanti, ovvero: un livello grafico non troppo evoluto ma comunque personalizzato;
uno sviluppo del tracciato tendenzialmente continuo (nel cognome “A-rm-anni” gli unici stacchi di penna sono tra la
“A” e il successivo gruppo letterale “rm” e tra la “m” e il gruppo letterale “anni” completamente legato;
nel nome “R-omeo” la “R” è sempre staccata dal successivo gruppo letterale “omeo” il quale si presenta nella maggior parte delle autografe legato senza soluzione di continuità) e dalla forma prevalentemente curvilinea».
Ha proseguito rilevando che «le lettere “mm” ed “nn” mantengono una forma a ghirlanda in tutte le firme esaminate. La lettera “r” priva di plateau (ad eccezione di A1-A10-A20) si incorpora in un unico movimento a ghirlanda con la lettera “m” successiva. L'ovale della “a” dalla forma prevalentemente curvilinea sovente alterna una forma aperta a sinistra con occhiello interno da cui si forma la codina legata e prolungata oppure si caratterizza per una codina staccata o giustapposta. Nel nome “ Per_7
l'ovale della prima “o” presenta la medesima dinamica esecutiva della lettera “a” mentre la modalità esecutiva dell'ultima “o” finale si caratterizza per una forma leggermente schiacciata in senso orizzontale con apertura in basso a sinistra o in alto.
La lettera “A” maiuscola dalla forma tipografica alterna angolosità accentuate all'apice (es. v. A5-
A12-A18- A24) o maggiormente curvilinee (es. v. A16-A20).
La lettera “R” maiuscola dalla forma tipografica, raramente calligrafica, è sempre vergata in un unico movimento ad eccezione delle firme A27- A28 le quali sono vergate in due tempi e si caratterizzano per un gancio di avvio nel primo gramma.
La lettera “i” presenta una forma minuta, a piccolo segmento rovesciato a sinistra, o tendenzialmente filiforme con puntino apposto in alto e leggermente a destra» (p. 21-22 CTU).
Di qui la consulente, pur rilevando elementi di apparente e lontana analogia nella morfologia e nella struttura di alcuni simboli letterali (“A” e “R”), ha ritenuto sussistere differenze di ordine sostanziale nelle componenti di fisica e fisiologia scritturale relative alla natura della grafomotricità espressa. In particolare, rilevando che «la motricità della firma in verifica si presenta lenta e cadenzata con
pagina 10 di 15 prevalenza distaccata;
tutte le firme autografe sono al contrario caratterizzate da prevalenti continuità nei collegamenti interletterali», che «il gesto della firma in verifica presenta eccessivo controllo tra movimento tensivo ed estensivo;
le firme autografe si snodano con maggiore spontaneità e naturalezza redattiva», che c'è «una non corrispondenza grafica nella formazione delle singole lettere in particolare: “mm”, “nn”, “i”, “o”, “R”» (p. 24 CTU).
Ora, la circostanza che i documenti di comparazione contenenti le firme autografe di Persona_7
non siano originali ma copie fotostatiche degli originali non è elemento sufficiente a ritenere che la valutazione della consulente sia inattendibile, perché, come è evidente anche agli occhi del profano, gli elementi differenziali esaminati dalla CTU (le “componenti di fisica e fisiologia scritturale relative alla natura della grafomotricità espressa”) sono, per loro natura, valutabili anche dalle fotocopie. A ben vedere, le copie fotostatiche in questione sono di buona qualità e, pur non consentendo di apprezzare la tridimensionalità della scrittura o il suo aspetto pressorio, sono comunque adeguate a documentare la dimensione della grafia, la forma delle lettere e la velocità di esecuzione;
elementi questi che, attentamente esaminati dalla CTU, l'hanno condotta a formulare un giudizio ampiamente e logicamente motivato di falsità della firma.
Peraltro, l'appellante principale non spiega le ragioni per le quali l'utilizzo di copie fotostatiche avrebbe, specificamente nella fattispecie in decisione, inficiato la valutazione della CTU. D'altronde, neppure il CTP dal medesimo nominato nelle proprie osservazioni alla CTU fece osservazioni puntuali sulle fotocopie impiegate quali documenti di comparazione, essendosi limitato a rilevare la circostanza che la consulente d'ufficio “pur potendo disporre per la comparazione di sole fotocopie, non esita a concludere per la certezza dell'aporifia!” (p. 5 osservazioni CTP dott. . Per_9
Pertanto, si concorda con la CTU laddove afferma che la sottoscrizione in calce al testamento olografo
è inequivocabilmente diversa e in modo sostanziale dalle molteplici firme di comparazione. Tale diversità, proprio perché sostanziale e ben evidente, non trova adeguata giustificazione in un presunto affaticamento del redattore, nella mancanza di abitudine nello scrivere e nemmeno nella presunta intenzione del redattore di rendere la firma più chiara e precisa possibile.
Le analogie esistenti tra la sottoscrizione in calce al testamento olografo e le firme di comparazione che, secondo l'appellante principale, la consulente d'ufficio avrebbe omesso di considerare, in realtà sono state valutate da quest'ultima come «analogie prettamente formali e di facile imitazione quali ad es. la lettera “A” e la lettera “r” in rare eccezioni» e comunque si tratta di analogie che devono essere valutate unitamente alle innumerevoli differenze di natura sostanziale riscontrate dalla CTU che, di contro, sono state ignorate dal CTP attoreo. Anche con riferimento alla lettera “R” la CTU ha sì riconosciuto l'esistenza di un'analogia, comunque “apparente e lontana” (p. 23 CTU), ma ha pagina 11 di 15 condivisibilmente precisato che non deve essere apprezzata isolatamente, bensì unitamente a tutti gli altri elementi di segno contrario che inducono a ritenere che la firma in calce al testamento olografo sia falsa.
Con riferimento al mancato utilizzo da parte del CTU di campioni di scrittura di brani di testo da comparare con il testo della scheda testamentaria, è assorbente osservare che la falsità della firma in calce al testamento olografo è sufficiente a ritenere che il testamento sia affetto da nullità per difetto di forma ex art. 606 c.c. e dunque a ritenere che in capo a difetti la qualità di erede Parte_1 testamentario di e ciò anche indipendentemente dall'accertamento dell'apocrifia del Persona_7
testo della scheda testamentaria.
Ad ogni modo, la CTU ha anche osservato che il testamento olografo presenta requisiti di omogeneità grafica tra testo, data e firma che inducono a ritenere che sia riconducibile a un'unica matrice esecutiva
(p. 15 CTU), talché si ha evidenza che anche il testo della scheda sia falso.
Tanto considerato, viste le chiare, esaustive, coerenti e motivate valutazioni tecniche della CTU, dott.ssa , non superate dalle osservazioni del CTP, cui ella ha puntualmente replicato, non vi è Per_8
motivo di discostarsi dalle stesse e non sussistono i presupposti per chiedere chiarimenti o per rinnovare la CTU espletata in primo grado, come richiesto dall'appellante principale. Invero, premesso che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, rientrando il rinnovo dell'indagine tecnica tra i poteri discrezionali del giudice (Cass. n. 22799/2017), a parere della Corte, non sussistono i presupposti ex art. 196 c.p.c. per disporre la richiesta rinnovazione.
Infine, diversamente da quanto affermato dall'appellante principale, il Tribunale ha preso in considerazione la richiesta di archiviazione del PM (doc. 6, fasc. , accolta dal GIP, Parte_1
ritenendo però che la stessa non assumesse alcun valore probatorio;
valutazione, questa, che la Corte ritiene pienamente condivisibile. Deve rammentarsi, infatti, che il P.M. non dispose alcun accertamento grafologico e chiese l'archiviazione del procedimento basandosi sulla perizia prodotta dal querelato – che affermava la genuinità del documento – solo perché la stessa si basava su “un maggior numero di scritture di comparazione” rispetto a quelle esaminate dal perito del querelante, ossia in base ad un criterio meramente numerico che non ha alcuna valenza tecnica e dunque è recessivo rispetto agli accertamenti e alle valutazioni compiuti in questo giudizio dal CTU.
Non sono dirimenti nemmeno le dichiarazioni, richiamate dal PM nella richiesta di archiviazione, rese dal medico curante del defunto sulla volontà di quest'ultimo di nominare erede Persona_7
perché anche se fossero confermate in giudizio a mezzo di prova testimoniale Parte_1
potrebbero avere, al più, valore di mero indizio che, in quanto discordante con le puntuali valutazioni pagina 12 di 15 della CTU, che dimostra tutti gli elementi di sostanziale difformità, non sarebbero sufficienti a provare la genuinità della firma apposta in calce al testamento olografo.
Per le stesse ragioni, non può apprezzarsi alcun valore probatorio all'ulteriore valutazione espressa dal
GIP che tale istanza accolse richiamando le motivazioni addotte dal PM ed aggiunse che il de cuius era rimasto lucido fino a poche ore prima della morte ed era legato a da un profondo Parte_1
rapporto affettivo (doc. 5).
Da ultimo, attesa la nullità del testamento olografo e la mancanza in capo a della Parte_1
qualità di erede testamentario di sono del tutto superflue le prove per testi per la cui Persona_7 ammissione l'appellante principale insiste, perché rivolte alla dimostrazione dell'acquisto per usucapione dei terreni, facenti parte del mappale 180, da parte del de cuius.
Venendo all'esame dell'appello incidentale proposto dagli eredi di – in disparte la Persona_1 questione dell'inammissibilità eccepita da sul rilievo che gli stessi non si sono Parte_1
costituiti nel giudizio di cassazione – lo stesso è infondato e non merita accoglimento.
Il giudizio promosso da infatti, ha ad oggetto l'acquisto per usucapione di parte Parte_1
del terreno censito al C.T. del Comune di Sogliano al foglio 15, particella 180 da parte di
[...]
e asseritamente acquistati a titolo ereditario da in forza di testamento Per_7 Parte_1
olografo. In forza della domanda riconvenzionale del convenuto cui ha aderito CP_1
l'intervenuto il thema decidendum si è legittimamente esteso all'acceertamento della Persona_1
falsità e della nullità del testamento olografo, ma le altre domande spiegate da con Persona_1
l'atto di intervento appalesano la loro estraneità rispetto al giudizio laddove si consideri che egli domandò - sul presupposto della falsità del testamento olografo – di accertare l'apertura della successione ab intestato di con conseguente condanna dell'attore a rilasciare i beni Persona_7 facenti parte dell'asse ereditario, mai compiutamente descritti ad eccezione che per “il terreno agricolo con il sovrastante fabbricato rurale, già appartenuti al de cuius e distinti al F. 15, part. 133 del
N.C.T. del Comune di Borghi” ossia di un bene, il terreno identificato col mappale 133 del foglio 15, che è diverso da quello oggetto della domanda di usucapione, identificato col mappale 180 del medesimo foglio.
Non vi è quindi coincidenza tra i beni di cui chiese il rilascio e i terreni oggetto della Persona_1 domanda di usucapione, già incardinata tra le altre parti, e ciò rende evidente l'estraneità della domanda proposta dall'interventore rispetto al thema decidendum della causa, come correttamente statuito dal giudice di primo grado. Né è sufficiente a superare l'inammissibilità per difetto di comunanza di oggetto o titolo, la semplice circostanza, dedotta dagli appellanti incidentali, secondo cui l'apertura ab intestato della successione costituisce “conseguenza logica e giuridica della
pagina 13 di 15 dichiarazione di falsità del testamento” di (p. 27 comparsa di costituzione e risposta Persona_7
nel giudizio di rinvio), essendo semmai conseguenza della legge e dell'assenza di un altro testamento valido.
In conclusione, l'appello principale e quello incidentale sono infondati e devono essere rigettati.
Confermata in toto la sentenza di primo grado, le spese processuali delle altre fasi seguono il principio di soccombenza nel rapporto fra l'attore ed il convenuto e sono Parte_1 CP_1
liquidate nel dispositivo in relazione alla natura e al valore della causa, all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte e seguono il principio di soccombenza. Nel rapporto processuale fra Parte_1
e gli eredi di stante la reciproca soccombenza, sussistono i presupposti ex
[...] Persona_1
art. 92 c.p.c. per la compensazione fra tali parti delle spese processuali del grado di appello e della presente fase di rinvio, mentre nulla deve statuirsi in relazione al giudizio di cassazione nel quale gli eredi di non si costituirono. Persona_1
Atteso l'esito, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale e incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
, , e , quali eredi di CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_1 [...]
, avverso la sentenza n. 670/2010 emessa dal Tribunale di Forlì; Per_1
- condanna alla rifusione a favore di delle spese processuali che Parte_1 CP_1 liquida per il grado d'appello in € 10.000 per compensi, per il giudizio di cassazione in € 4.000 per compensi e per il presente giudizio di rinvio in € 10.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge se dovuti;
- compensa integralmente fra e gli eredi di sopra indicati, le Parte_1 Persona_1
spese processuali del grado d'appello e del presente giudizio di rinvio;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello principale e quello incidentale.
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 11.2.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
pagina 14 di 15 Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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