Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/1978, n. 4795
CASS
Sentenza 23 ottobre 1978

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L'appello avverso le sentenze della Sezione specializzata agraria presso il tribunale deve essere proposto, a norma dell'art 434 cod proc civ (nuovo testo) con ricorso e mediante deposito del medesimo nella cancelleria del giudice ad quem entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata. Ove l'appello sia stato proposto con citazione, la stessa puo convertirsi in ricorso, purche venga depositata nella cancelleria del giudice di appello nel termine fissato per il deposito del ricorso, mentre e irrilevante - ai fini della conversione - la circostanza che entro il termine predetto l'atto sia stato notificato all'appellato. ( Conf 3267/78, mass n 392692; ( contra 2364/77, mass n 386075; ( contra 3897/75, mass n 378153).*

L'art 409 cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, che estende il nuovo rito per le cause di lavoro alle controversie in tema di rapporti agrari, facendo salva la Competenza delle Sezioni specializzate, va inteso nel senso che dette controversie, pur rimanendo devolute alle Sezioni agrarie, nei casi previsti dalle leggi disciplinanti la materia, devono essere, in ogni caso trattate e decise secondo le norme processuali del rito del lavoro. ( V 3897/75, mass n 378153; ( Conf 807/77, mass n 384404).*

Il potere di emettere il decreto di cui all'art 435 cod proc civ (nuovo testo) per la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio, spetta al Presidente della Sezione specializzata agraria e non gia alla Sezione medesima.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/1978, n. 4795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4795
    Data del deposito : 23 ottobre 1978

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