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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 2578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2578 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 17055/2023 R.G. promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliata in Torino via Parte_1 P.IVA_1
Massimo 53, presso lo studio dell'avv. MAURIZIO BASILE, che la rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione
- ATTRICE -
-
contro
-
, c.f. elettivamente domiciliata in Torino, via CP_1 C.F._1
Avigliana 7/76, presso lo studio dell'avv. ANNA GIANNETTI e dell'avv. LARA CAPUTO, che la rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- CONVENUTA –
- e contro –
(cf. e p. iva ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Rimini, via Macanno 32, presso lo studio dell'avv. NICOLO' NADIR DURZI, che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- TERZA CHIAMATA -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo / pagamento compensi per attività professionale / responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 15 Per parte attrice:
“Respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via preliminare
- respingere l'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, atteso che l'opposizione è fondata su prova idonea ex art. 648 c.p.c., ovvero, come in narrativa evidenziato, per non essere state integrate le prescrizioni probatorie necessitate dal procedimento monitorio;
Nel merito in via principale,
- revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e comunque accertare che l'opposta non ha diritto a percepire alcuna somma a titolo di corrispettivo per l'attività professionale per tutte le ragioni ampiamente esposte nel presente atto;
- dichiararsi tenuta e condannare la convenuta al pagamento a favore di Parte_1 della somma di € 20.900,00 a titolo di risarcimento del danno;
[...] in subordine,
- nel caso di accertamento del diritto della convenuta a percepire da Parte_1 il compenso, come liquidato nel decreto ingiuntivo opposto, in misura inferiore, operare compensazione con il credito derivante dall'accertamento del diritto in capo a
[...] al risarcimento del danno per le ragioni sopra esposte e condannare la Parte_1 convenuta al pagamento della somma risultante a seguito della compensazione.
In via istruttoria…
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale rigettare l'opposizione proposta da con reiezione di tutte le domande Parte_1 formulate da parte opponente, ivi inclusa la domanda di risarcimento del danno, in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda di risarcimento del danno.
pagina 2 di 15 In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo ed accoglimento della domanda riconvenzionale, previa riduzione sino all'eventuale annullamento delle pretese di parte opponente in considerazione della sua accertanda condotta valutabile ex art. 1227 cod. civ. nonché del correlativo e parimenti accertando nesso causale e danno, compensare le somme dovute alla di cui al decreto ingiuntivo con il credito derivante dal CP_1 denegato accertamento del diritto in capo a al risarcimento del danno Parte_1
e, per l'effetto, comunque condannare al pagamento in favore della Parte_1 dott.ssa del credito residuo risultante da detta compensazione, tenuto conto CP_1 anche delle somme non contestate da parte attrice in opposizione, il tutto per i motivi già esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
In via di estremo subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo ed accoglimento della domanda riconvenzionale, ridurre, fino ad annullare, le pretese di parte attrice in considerazione della sua accertanda condotta valutabile ex art. 1227 cod. civ. nonché del correlativo e parimenti accertando nesso causale e danno, e ridurre comunque il danno a quanto risulterà provato in esito all'istruttoria, per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
In via di ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità professionale della dott.ssa , dichiarare tenuta e condannare in via di manleva CP_1
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in 20121-Milano, Corso Garibaldi n. 86 a rifondere in favore della qualsivoglia pregiudizio economico dalla stessa CP_1 sostenuto, in forza dei contratti assicurativi azionati.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge.
In via istruttoria…”
pagina 3 di 15 Per la parte terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
In via principale: respingere le domande svolte nei confronti della Controparte_3
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per
[...]
l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di garanzia promossa nei confronti di
[...]
Controparte_2
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di una responsabilità in capo alla , si chiede di riconoscere come Controparte_3 operativa solamente la polizza n. GK22B0101D334EA-LB e mantenersi l'obbligazione alla garanzia della terza chiamat Controparte_2
a) unicamente in relazione ai danni diretti patiti dagli attori;
b) in via strettamente proporzionale al grado accertato della colpa della
[...]
ed ai reali danni subiti da parte attrice - da valutarsi ex art. 1223 c.c. - CP_3 in quanto conseguenza immediata e diretta dell'accertata condotta colposa dello stesso, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;
c) nei limiti di garanzia previsti dalle condizioni di polizza, nessuno escluso, con particolare riferimento ai confini oggettivi di garanzia, al limite per sinistro, al massimale, alla franchigia, all'aggregato annuo e alle esclusioni previste ed alle limitazioni dei danni risarcibili;
d) con esclusione di qualsiasi obbligazione derivante da ipotesi di solidarietà dell'assicurato con terzi, e, dunque, mantenendo l'obbligazione della Controparte_2 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. GK22B0101D334EA-
[...]
LB e/o altri strettamente riferita alla quota di responsabilità che, eventualmente, fosse accertata alla OT.SS , fermi sempre tutti i limiti assicurativi;
CP_3
e) nel caso di co-operatività della garanzia della con Controparte_2 riferimento al rischio assunto con il certificato n. GK22B0101D334EA-LB e/o altri con altre polizze o posizioni assicurative, procedersi alla ripartizione ex art. 1910 c.c., III
pagina 4 di 15 comma, limitandosi comunque l'obbligazione dei deducenti e salvo ogni diritto di regresso, anche ex art. 1910 IV comma c.c.;
f) con espressa riserva di ogni ipotizzabile azione di regresso e/o rivalsa, nei confronti di tutti i terzi che saranno identificati come responsabili o corresponsabili o coobbligati per le somme che denegatamente i deducenti si vedessero condannati a corrispondere all'esito del giudizio e ciò anche oltre la propria, ritenuta, quota di obbligazione;
Con vittoria di compensi e spese di giudizio oltre iva e c.p.a. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.09.2023 la società Parte_1 ha presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4490/2023 emesso dal
Tribunale di Torino in data 10 luglio 2023 su istanza della dott.ssa . CP_3
A sostegno della propria pretesa, parte opponente ha innanzitutto rappresentato di aver stipulato in data 28.1.2021 un contratto avente ad oggetto incarico professionale con la dott.ssa , commercialista, per un corrispettivo annuo di € 5.000, oltre CP_1
I.V.A e cassa previdenza, detratta la ritenuta d'acconto.
Con riferimento alle singole note pro forma del cui importo contesta la debenza,
l'attrice in opposizione ha allegato:
- avverso la nota pro forma n. 225/2022, relativa all'attività professionale svolta nei mesi di maggio-settembre, per l'importo di € 2.227,21, che la convenuta non ha CP_1 provveduto ad alcuni adempimenti indicati nel contratto (all'art. 2, lett. d), e), g), h), i),
j), k), l), m), n), o)) e non ha tenuto la contabilità in maniera completa;
- avverso la nota pro forma n. 223/2022, relativa al compenso per il caricamento delle pratiche di cessione dei crediti sul portale dell'Agenzia delle Entrate, che risulta mancare un contratto scritto e che sussiste soltanto un preventivo, mai accettato da
[...]
Parte_1
- avverso la nota pro forma n. 224/2022, relativa all'apposizione del visto di conformità in riferimento ad una pratica, che non risulta una specifica pattuizione e che comunque tale attività dovrebbe rientrare nell'ordinaria attività di gestione;
pagina 5 di 15 - avverso la nota pro forma n. 29/2023, relativa a pratiche di cessione dei crediti compiute presso lo studio della dott.ssa congiuntamente ad un dipendente di CP_1
che il criterio di determinazione del compenso è inintelligibile. Parte_1
Inoltre, ha lamentato che la commercialista non ha Parte_1 completato l'attività di caricamento su portale dell'Agenzia delle Entrate di alcune pratiche di cessione di credito, così cagionando alla parte opponente un ingente danno, per un totale di euro 20.900,00.
Per tali ragioni, l'attrice in opposizione ha concluso domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna della parte convenuta al pagamento di euro 20.900,00 a titolo di risarcimento del danno;
in subordine, la stessa ha chiesto di operare la compensazione con il credito derivante dall'accertamento del diritto in capo a al risarcimento del danno. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta in data 11.12.2023 si è costituita in giudizio contestando la rappresentazione attorea e osservando che: CP_3
- quanto alla nota pro forma n. 225/2022, non risultano conteggiati gli adempimenti cui fa riferimento parte attrice, in quanto essi devono essere effettuati nell'anno solare successivo alla scadenza e il rapporto professionale si è interrotto prima della fine dell'anno fiscale 2022;
- quanto alla nota pro forma n. 223/2022, l'attività è stata compiuta in forza di un accordo verbale intervenuto con la cui esistenza è dimostrata dal Parte_1 fatto che quest'ultima in via riconvenzionale abbia lamentato proprio il mancato caricamento di quattro pratiche di cessione del credito e che, inoltre, la stessa ha già corrisposto in precedenza altri compensi per le medesime attività;
- quanto alla nota pro forma n. 224/2022, l'apposizione del visto di conformità non rientra nell'ordinaria attività di gestione e la ne è consapevole Parte_1 tanto che in precedenza ha già saldato una fattura per la medesima attività;
- quanto alla nota pro forma n. 29/2023, il criterio di determinazione del compenso è a giornata e non a pratica, con evidente risparmio di spesa per l'impresa, atteso che le parti si sono espressamente accordate per affiancare presso lo studio della dott.ssa pagina 6 di 15 una volta a settimana una dipendente di al fine di CP_1 Parte_1 caricare le pratiche sul portale sotto la stretta supervisione della professionista;
- quanto alla nota pro forma n. 263/2022, parte attrice non ha effettuato alcuna contestazione al riguardo.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno avanzata da
[...]
la convenuta ha contestato la suddetta pretesa, argomentando Parte_1 CP_1 nello specifico che:
- nella pratica “Caruso” il caricamento non è avvenuto poiché l'attrice aveva fatto intendere via e-mail che avrebbe provveduto il sig. personalmente;
CP_4
- nella pratica “RF” altresì doveva provvedere personalmente la sig.ra RF in nome del marito sig. Pt_2
- nella pratica “Clini” il caricamento non è stato possibile in quanto era precedentemente pendente una vertenza con e quest'ultima, nonostante i ripetuti Parte_1 solleciti, non ha provveduto a trasmettere alla commercialista i documenti relativi alla controversia e alla successiva transazione;
- nella pratica “Storino” è emerso il precedente caricamento di un acconto di euro
2.000,00, sicché l'Agenzia delle Entrate ha “scartato” la pratica trattandosi di un secondo invio e, nonostante i solleciti, la dott.ssa non è riuscita a mettersi in contatto CP_1 con la commercialista che ha operato il primo rinvio.
Inoltre, la convenuta in opposizione ha evidenziato di aver stipulato con la
Compagnia Assicuratrice le seguenti polizze Controparte_2
(“Polizza RC Professionale del Commercialista”): GK20B0101D3266A-LB con decorrenza dal 01/10/2020 al 30/09/2021; con decorrenza dal 01/10/2021 al CodiceFiscale_2
30/09/2022; con decorrenza dal 01/10/2022 al 30/09/2023; CodiceFiscale_3
con decorrenza al 01/10/2023 al 30/09/2024. CodiceFiscale_4
Per tali ragioni, ha concluso domandando: in via pregiudiziale, il CP_3 differimento dell'udienza onde consentire la chiamata in garanzia e manleva della in via preliminare, la concessione della provvisoria Controparte_2 esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4490/2023 emesso dal Tribunale di Torino;
nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione, in via di subordine, in caso di pagina 7 di 15 accoglimento della domanda riconvenzionale, ridurre l'ammontare del credito risarcitorio tenuto conto del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., ed in via di estremo subordine, dichiarare tenuta e condannare la Compagnia assicuratrice a tenere indenne e manlevare l'assicurata di quanto ella dovesse essere tenuta a pagare in favore della Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta in data 26.02.2024 si è costituita in giudizio la terza chiamata aderendo alle difese Controparte_2 svolte dalla parte e rimarcando, in particolare, l'infondatezza della domanda di CP_1 risarcimento del danno avanzata da Parte_1
Circa la validità delle polizze assicurative, la terza chiamata ha rappresentato che
è stata pattuita la clausola “claims made”, sicché si deve prendere in considerazione unicamente la polizza n. GK22B0101D334EA-LB, essendo il reclamo pervenuto in data
21/09/2023.
Pertanto, la ha concluso domandando in via Controparte_2 principale respingersi la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di garanzia ed in subordine, previo accertamento dell'operatività dell'unica garanzia come sopra individuata, contenere l'eventuale indennizzo entro i limiti contrattuali previsti e nei termini del certo e del provato.
A seguito del differimento della prima udienza per consentire la chiamata in garanzia di le parti hanno depositato le memorie Controparte_2 ex art. 171-ter c.p.c. Tenutasi la prima udienza di comparizione in data 08.05.2024, è stata concessa con ordinanza la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto richiesta da e sono state rigettate tutte le istanze istruttorie. CP_3
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 7.5.2025, fissata per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., le parti hanno concluso come in epigrafe ed il giudice ha riservato il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
*******
1. Sull'opposizione a decreto ingiuntivo
La presente vertenza ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
4490/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 10 luglio 2023 su istanza di CP_3
pagina 8 di 15 e volta ad ottenere il pagamento dei compensi professionali dovuti per l'attività CP_1 svolta in favore della Parte_1
A fondamento dell'istanza monitoria ha prodotto alcune note CP_3 pro forma, emesse nel corso del rapporto di collaborazione intercorso con la cliente e cessato all'inizio del novembre 2022, relative alla gestione della contabilità della
[...]
come concordata con lettera d'incarico del 28.1.2021 (doc. 6 fasc. Parte_1 monitorio), nonché ad ulteriori specifici adempimenti, quali l'apposizione del visto di conformità ed al caricamento di alcune pratiche sul portale dell'Agenzia delle Entrate.
di contro ha contestato la debenza delle somme richieste Parte_1 allegando presunte inadempienze contrattuali della professionista, l'assenza di specifica pattuizione per la gestione delle pratiche di cessione del credito e l'apposizione dei visti di conformità nonché la sproporzione dei conteggi effettuati anche in ragione dell'affiancamento di personale della stessa cliente in ausilio alla commercialista.
I motivi di opposizione all'esito del giudizio sono risultati tuttavia infondati e devono essere disattesi.
In particolare, con riferimento alla nota pro forma n. 225/2022, la pretesa debitoria trae origine dal contratto di incarico professionale, con il quale
[...] si è impegnata a versare in favore della professionista la somma -al Parte_1 netto- di euro 5.000,00 annui per i servizi ivi meglio elencati e tra i quali figurano “la tenuta della contabilità ordinaria … la tenuta e l'aggiornamento dei registri IVA … le liquidazioni trimestrali VA e compilazione modelli F24, la redazione di una situazione contabile / economica patrimoniale propedeutica alla redazione delle dichiarazioni fiscali
… redazione e deposito bilancio di esercizio presso il Registro delle Imprese, tenuta aggiornamento libri sociali … redazione modello UNICO e IRAP” (lettera d'incarico del
28.1.2021 doc. 6 fasc. monitorio).
A ciò si aggiunga che le parti nella citata lettera d'incarico espressamente hanno escluso “quant'altro non previsto ai precedenti numeri poiché verrà determinato di volta in volta in fase di conferimento dell'incarico”.
La suddetta pro forma n. 225/2022 concerne, appunto, l'attività fiscale/contabile prestata dalla commercialista nei mesi da maggio a settembre 2022, prima della revoca pagina 9 di 15 dell'incarico avvenuta all'inizio del novembre 2022; ora siccome la somma richiesta per euro 2.227,21 (comprensiva di accessori di legge e che al netto corrisponde a €
2.083,85, cfr. all. a monitorio) costituisce il corrispettivo per l'attività prestata dalla commercialista per 5 mesi dell'anno, la stessa, alla luce dell'importo annuo complessivo pattuito (€ 5.000,00 netti) deve ritenersi proporzionata.
Parimenti infondata è la contestazione sollevata dalla parte opponente, che ha invocato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. prospettando la mancata realizzazione di alcuni incombenti fiscali gravanti sulla dott. , con riferimento CP_1 all'annualità fiscale 2022, posto che, come chiarito dalla stessa il Parte_1 rapporto di collaborazione si è interrotto prima della fine dell'anno solare e pertanto parte di quelle incombenze che normalmente vengono gestite nell'anno fiscale successivo, non avrebbero potuto essere svolte dalla dott.ssa , stante CP_1
l'intervenuta revoca dell'incarico.
Per ciò che concerne le note pro forma n. 223/2022 e 263/2022, aventi ad oggetto i compensi richiesti dalla commercialista per il caricamento sul portale dell'AGE delle cessioni dei crediti rilasciate in favore dell'impresa, l'esistenza di un mandato verbalmente conferito alla dott.ssa per la gestione anche di tali adempimenti CP_1 fiscali, testualmente esclusi dalla lettera d'incarico del 28.1.2021 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio), emerge dai documenti prodotti (cfr. parcella 186 del 30/7/2022 e 337 del
27/12/2022, cfr. doc. 9 e 10 fasc. ), da cui si evince che CP_1 Controparte_5 aveva già corrisposto altri compensi alla commercialista per le medesime attività, così assumendo un contegno incompatibile con l'inesistenza dell'incarico.
Quanto alla nota pro forma n. 224/2022, concernente l'apposizione del visto di conformità, attività anch'essa non espressamente ricompresa nell'incarico conferito alla dott.ssa , possono svolgersi le medesime considerazioni poc'anzi effettuate, CP_1 atteso che risulta in atti che già in precedenza l'impresa avesse saldato una fattura emessa per tale specifica attività (cfr. parcella 185/2022 doc. 13 fasc. ). CP_1
Infine, con riferimento alla nota pro forma n. 29/2023, ferma la pacifica circostanza che la professionista si sia avvalsa della collaborazione di una dipendente della società committente per il caricamento sul portale dell'AGE delle pratiche di pagina 10 di 15 cessione del credito, occorre tuttavia osservare come parte opponente abbia contestato le modalità di conteggio dell'importo richiesto, indicate nella pro forma n. 29/2023
“quantificati a forfait giornate del: 19/07/22, 27/07/22, 20/09/22, 29/09/22 (mezza giornata)….”, senza però chiarire in quale misura detta modalità abbia determinato un importo sproporzionato o non dovuto, tenuto altresì conto che un conteggio a forfait normalmente risulta più conveniente di una quantificazione fondata sul singolo incombente, con evidente risparmio di spesa per l'impresa.
Alla luce di tali rilievi l'opposizione promossa da deve essere Parte_1 rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, n. 4490/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 10 luglio 2023.
2. Sulla domanda riconvenzionale avanzata d Parte_1 ha dispiegato altresì domanda riconvenzionale volta ad Parte_1 ottenere la condanna della dott.ssa al risarcimento dei danni, asseritamente CP_1 subiti a causa delle presunte omissioni nella gestione di alcune pratiche di cessione dei crediti che la professionista non avrebbe caricato sul portale dell'AGE.
Ora, nessun dubbio può sussistere sulla natura contrattuale della responsabilità del professionista, con la precisazione che, per giurisprudenza costante, “le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, di guisa che, ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, da commisurare alla natura dell'attività concretamente esercitata, non potendo il suddetto professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente” (Cass. Civ. 20 maggio 2015, n. 10289, Cass. 18612/13).
Ne deriva sotto il profilo dell'onere probatorio l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/01: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per pagina 11 di 15 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così ancora Cass. n. 25872/20).
Declinando i suesposti principi all'ipotesi del prestatore d'opera intellettuale è stato chiarito che per l'accertamento della relativa responsabilità per negligente svolgimento dell'attività professionale è necessario, per il danneggiato, fornire la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass. 13873/2020, conf. Cass. 11213/17, Cass. 9917/2010, Cass. 6537/2006), mentre grava sul professionista la prova dell'esatto adempimento o della “causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”
(Cass. 27142/2024 conf. Cass. Cass. 10050/2022, conf. Cass. 28991/19).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, deve ritenersi che all'esito del giudizio sia risultata provata l'impossibilità di adempiere la prestazione, dedotta dalla convenuta opposta con riferimento alla gestione di alcune pratiche di cessione dei crediti che ella non ha potuto ultimare per specifiche ragioni alla stessa tuttavia non imputabili.
pagina 12 di 15 In particolare, dalla documentazione prodotta si evince che il mancato caricamento a portale della pratica “Caruso” deriva dalla dichiarata volontà dello stesso cliente di curare autonomamente detto incombente (cfr.doc. 14 e 15 fasc. convenuta e- mail di con indicato nel contenuto: cessione per conto Parte_1 CP_4 suo”), così parimenti per la pratica “RF” ove la sig.ra avrebbe curato in Persona_1 proprio la pratica del marito, come dalla stessa chiarito nello scambio Persona_2 di messaggistica whatsapp (doc. 16 e 17 fasc. convenuta).
Per ciò che concerne la pratica “Clini” si evince dalla documentazione prodotta che all'epoca pendeva una vertenza tra detto soggetto e la ragione Parte_1 per cui il caricamento di detta pratica era stato escluso dalla cliente (cfr. doc. 20 -22 tra cui decreto ingiuntivo emesso in favore della e contro il sig. Clini), Parte_1 mentre la pratica ” sarebbe stata già oggetto di un precedente caricamento che Pt_3 rendeva l'intervento successivo della dott.ssa non più praticabile (cfr. doc. 23 CP_1 fasc. convenuta e-mail).
Le suesposte eccezioni allegate dalla convenuta e le produzioni dalla stessa effettuate a confutazione della dedotta responsabilità professionale, non sono state fatte oggetto di contestazione da parte dell'opponente, che non ha depositato alcun atto successivo a quello introduttivo nè ulteriore documentazione contraria.
Peraltro, deve osservarsi come, in ogni caso, il danno eventualmente patito dalla società committente, comunque non provato in giudizio, sarebbe stato di gran lunga inferiore a quello richiesto;
invero, esso sarebbe stato pari alla sola sanzione prevista dalla legge 38/2023 per la presentazione tardiva delle predette pratiche oltre il termine di scadenza, tenuto conto dell'avvicendamento di altro professionista, subentrato nella tenuta della contabilità aziendale nell'anno 2023.
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno è dunque infondata e deve essere respinta.
In considerazione del rigetto della domanda avanzata da Parte_1 deve dichiararsi assorbita la domanda di garanzia promossa dalla parte convenuta nei confronti della Controparte_2
3. Sulle spese di lite pagina 13 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte attrice in opposizione. viene altresì condannata alla rifusione delle spese di giudizio Parte_1 sostenute dalla parte terza chiamata per il principio di causalità ed in quanto la chiamata non era prima facie infondata (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, conf. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019 conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”), dovendosi provvedere alla loro liquidazione, entro i valori minimi, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività defensionale svolta da ciascuna delle parti e delle note spese prodotte” (cfr. Cass. n.
14198/22, Cass. n. 17057/19 e Cass. n. 11522/13).
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificati dal DM 147/2022 (giusta la previsione dell'art. 6 del decreto), tenuto conto del valore della causa, determinato secondo il criterio del decisum
(scaglione da euro da € 5.201 a € 26.000), delle questioni trattate e dell'attività defensionale svolta da ciascuna parte (e così in importi proporzionalmente ridotti quanto alla parte terza chiamata), nonché dell'assenza di attività istruttoria e della definizione a mezzo di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
4490/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 10 luglio 2023;
pagina 14 di 15 ▪ rigetta la domanda riconvenzionale di in quanto infondata;
Parte_1
▪ condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 CP_3 che liquida in complessivi € 3.386,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_2 le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 26.5.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Minuta redatta dal MOT Amanda Coggiola
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 17055/2023 R.G. promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliata in Torino via Parte_1 P.IVA_1
Massimo 53, presso lo studio dell'avv. MAURIZIO BASILE, che la rappresenta e difende per delega allegata all'atto di citazione
- ATTRICE -
-
contro
-
, c.f. elettivamente domiciliata in Torino, via CP_1 C.F._1
Avigliana 7/76, presso lo studio dell'avv. ANNA GIANNETTI e dell'avv. LARA CAPUTO, che la rappresentano e difendono per delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- CONVENUTA –
- e contro –
(cf. e p. iva ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Rimini, via Macanno 32, presso lo studio dell'avv. NICOLO' NADIR DURZI, che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- TERZA CHIAMATA -
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo / pagamento compensi per attività professionale / responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 15 Per parte attrice:
“Respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via preliminare
- respingere l'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, atteso che l'opposizione è fondata su prova idonea ex art. 648 c.p.c., ovvero, come in narrativa evidenziato, per non essere state integrate le prescrizioni probatorie necessitate dal procedimento monitorio;
Nel merito in via principale,
- revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto e comunque accertare che l'opposta non ha diritto a percepire alcuna somma a titolo di corrispettivo per l'attività professionale per tutte le ragioni ampiamente esposte nel presente atto;
- dichiararsi tenuta e condannare la convenuta al pagamento a favore di Parte_1 della somma di € 20.900,00 a titolo di risarcimento del danno;
[...] in subordine,
- nel caso di accertamento del diritto della convenuta a percepire da Parte_1 il compenso, come liquidato nel decreto ingiuntivo opposto, in misura inferiore, operare compensazione con il credito derivante dall'accertamento del diritto in capo a
[...] al risarcimento del danno per le ragioni sopra esposte e condannare la Parte_1 convenuta al pagamento della somma risultante a seguito della compensazione.
In via istruttoria…
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito, in via principale rigettare l'opposizione proposta da con reiezione di tutte le domande Parte_1 formulate da parte opponente, ivi inclusa la domanda di risarcimento del danno, in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare la domanda di risarcimento del danno.
pagina 2 di 15 In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo ed accoglimento della domanda riconvenzionale, previa riduzione sino all'eventuale annullamento delle pretese di parte opponente in considerazione della sua accertanda condotta valutabile ex art. 1227 cod. civ. nonché del correlativo e parimenti accertando nesso causale e danno, compensare le somme dovute alla di cui al decreto ingiuntivo con il credito derivante dal CP_1 denegato accertamento del diritto in capo a al risarcimento del danno Parte_1
e, per l'effetto, comunque condannare al pagamento in favore della Parte_1 dott.ssa del credito residuo risultante da detta compensazione, tenuto conto CP_1 anche delle somme non contestate da parte attrice in opposizione, il tutto per i motivi già esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
In via di estremo subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale dell'opposizione, con revoca del decreto ingiuntivo ed accoglimento della domanda riconvenzionale, ridurre, fino ad annullare, le pretese di parte attrice in considerazione della sua accertanda condotta valutabile ex art. 1227 cod. civ. nonché del correlativo e parimenti accertando nesso causale e danno, e ridurre comunque il danno a quanto risulterà provato in esito all'istruttoria, per i motivi di cui alla narrativa della comparsa di costituzione e risposta.
In via di ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità professionale della dott.ssa , dichiarare tenuta e condannare in via di manleva CP_1
(P.IVA ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede in 20121-Milano, Corso Garibaldi n. 86 a rifondere in favore della qualsivoglia pregiudizio economico dalla stessa CP_1 sostenuto, in forza dei contratti assicurativi azionati.
In ogni caso
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge.
In via istruttoria…”
pagina 3 di 15 Per la parte terza chiamata:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in narrativa, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione,
In via principale: respingere le domande svolte nei confronti della Controparte_3
in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e, per
[...]
l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di garanzia promossa nei confronti di
[...]
Controparte_2
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la sussistenza di una responsabilità in capo alla , si chiede di riconoscere come Controparte_3 operativa solamente la polizza n. GK22B0101D334EA-LB e mantenersi l'obbligazione alla garanzia della terza chiamat Controparte_2
a) unicamente in relazione ai danni diretti patiti dagli attori;
b) in via strettamente proporzionale al grado accertato della colpa della
[...]
ed ai reali danni subiti da parte attrice - da valutarsi ex art. 1223 c.c. - CP_3 in quanto conseguenza immediata e diretta dell'accertata condotta colposa dello stesso, elementi entrambi da valutarsi con ricorso a criteri tecnici e di prova rigorosi;
c) nei limiti di garanzia previsti dalle condizioni di polizza, nessuno escluso, con particolare riferimento ai confini oggettivi di garanzia, al limite per sinistro, al massimale, alla franchigia, all'aggregato annuo e alle esclusioni previste ed alle limitazioni dei danni risarcibili;
d) con esclusione di qualsiasi obbligazione derivante da ipotesi di solidarietà dell'assicurato con terzi, e, dunque, mantenendo l'obbligazione della Controparte_2 con riferimento al rischio assunto con il certificato n. GK22B0101D334EA-
[...]
LB e/o altri strettamente riferita alla quota di responsabilità che, eventualmente, fosse accertata alla OT.SS , fermi sempre tutti i limiti assicurativi;
CP_3
e) nel caso di co-operatività della garanzia della con Controparte_2 riferimento al rischio assunto con il certificato n. GK22B0101D334EA-LB e/o altri con altre polizze o posizioni assicurative, procedersi alla ripartizione ex art. 1910 c.c., III
pagina 4 di 15 comma, limitandosi comunque l'obbligazione dei deducenti e salvo ogni diritto di regresso, anche ex art. 1910 IV comma c.c.;
f) con espressa riserva di ogni ipotizzabile azione di regresso e/o rivalsa, nei confronti di tutti i terzi che saranno identificati come responsabili o corresponsabili o coobbligati per le somme che denegatamente i deducenti si vedessero condannati a corrispondere all'esito del giudizio e ciò anche oltre la propria, ritenuta, quota di obbligazione;
Con vittoria di compensi e spese di giudizio oltre iva e c.p.a. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 21.09.2023 la società Parte_1 ha presentato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4490/2023 emesso dal
Tribunale di Torino in data 10 luglio 2023 su istanza della dott.ssa . CP_3
A sostegno della propria pretesa, parte opponente ha innanzitutto rappresentato di aver stipulato in data 28.1.2021 un contratto avente ad oggetto incarico professionale con la dott.ssa , commercialista, per un corrispettivo annuo di € 5.000, oltre CP_1
I.V.A e cassa previdenza, detratta la ritenuta d'acconto.
Con riferimento alle singole note pro forma del cui importo contesta la debenza,
l'attrice in opposizione ha allegato:
- avverso la nota pro forma n. 225/2022, relativa all'attività professionale svolta nei mesi di maggio-settembre, per l'importo di € 2.227,21, che la convenuta non ha CP_1 provveduto ad alcuni adempimenti indicati nel contratto (all'art. 2, lett. d), e), g), h), i),
j), k), l), m), n), o)) e non ha tenuto la contabilità in maniera completa;
- avverso la nota pro forma n. 223/2022, relativa al compenso per il caricamento delle pratiche di cessione dei crediti sul portale dell'Agenzia delle Entrate, che risulta mancare un contratto scritto e che sussiste soltanto un preventivo, mai accettato da
[...]
Parte_1
- avverso la nota pro forma n. 224/2022, relativa all'apposizione del visto di conformità in riferimento ad una pratica, che non risulta una specifica pattuizione e che comunque tale attività dovrebbe rientrare nell'ordinaria attività di gestione;
pagina 5 di 15 - avverso la nota pro forma n. 29/2023, relativa a pratiche di cessione dei crediti compiute presso lo studio della dott.ssa congiuntamente ad un dipendente di CP_1
che il criterio di determinazione del compenso è inintelligibile. Parte_1
Inoltre, ha lamentato che la commercialista non ha Parte_1 completato l'attività di caricamento su portale dell'Agenzia delle Entrate di alcune pratiche di cessione di credito, così cagionando alla parte opponente un ingente danno, per un totale di euro 20.900,00.
Per tali ragioni, l'attrice in opposizione ha concluso domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna della parte convenuta al pagamento di euro 20.900,00 a titolo di risarcimento del danno;
in subordine, la stessa ha chiesto di operare la compensazione con il credito derivante dall'accertamento del diritto in capo a al risarcimento del danno. Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta in data 11.12.2023 si è costituita in giudizio contestando la rappresentazione attorea e osservando che: CP_3
- quanto alla nota pro forma n. 225/2022, non risultano conteggiati gli adempimenti cui fa riferimento parte attrice, in quanto essi devono essere effettuati nell'anno solare successivo alla scadenza e il rapporto professionale si è interrotto prima della fine dell'anno fiscale 2022;
- quanto alla nota pro forma n. 223/2022, l'attività è stata compiuta in forza di un accordo verbale intervenuto con la cui esistenza è dimostrata dal Parte_1 fatto che quest'ultima in via riconvenzionale abbia lamentato proprio il mancato caricamento di quattro pratiche di cessione del credito e che, inoltre, la stessa ha già corrisposto in precedenza altri compensi per le medesime attività;
- quanto alla nota pro forma n. 224/2022, l'apposizione del visto di conformità non rientra nell'ordinaria attività di gestione e la ne è consapevole Parte_1 tanto che in precedenza ha già saldato una fattura per la medesima attività;
- quanto alla nota pro forma n. 29/2023, il criterio di determinazione del compenso è a giornata e non a pratica, con evidente risparmio di spesa per l'impresa, atteso che le parti si sono espressamente accordate per affiancare presso lo studio della dott.ssa pagina 6 di 15 una volta a settimana una dipendente di al fine di CP_1 Parte_1 caricare le pratiche sul portale sotto la stretta supervisione della professionista;
- quanto alla nota pro forma n. 263/2022, parte attrice non ha effettuato alcuna contestazione al riguardo.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno avanzata da
[...]
la convenuta ha contestato la suddetta pretesa, argomentando Parte_1 CP_1 nello specifico che:
- nella pratica “Caruso” il caricamento non è avvenuto poiché l'attrice aveva fatto intendere via e-mail che avrebbe provveduto il sig. personalmente;
CP_4
- nella pratica “RF” altresì doveva provvedere personalmente la sig.ra RF in nome del marito sig. Pt_2
- nella pratica “Clini” il caricamento non è stato possibile in quanto era precedentemente pendente una vertenza con e quest'ultima, nonostante i ripetuti Parte_1 solleciti, non ha provveduto a trasmettere alla commercialista i documenti relativi alla controversia e alla successiva transazione;
- nella pratica “Storino” è emerso il precedente caricamento di un acconto di euro
2.000,00, sicché l'Agenzia delle Entrate ha “scartato” la pratica trattandosi di un secondo invio e, nonostante i solleciti, la dott.ssa non è riuscita a mettersi in contatto CP_1 con la commercialista che ha operato il primo rinvio.
Inoltre, la convenuta in opposizione ha evidenziato di aver stipulato con la
Compagnia Assicuratrice le seguenti polizze Controparte_2
(“Polizza RC Professionale del Commercialista”): GK20B0101D3266A-LB con decorrenza dal 01/10/2020 al 30/09/2021; con decorrenza dal 01/10/2021 al CodiceFiscale_2
30/09/2022; con decorrenza dal 01/10/2022 al 30/09/2023; CodiceFiscale_3
con decorrenza al 01/10/2023 al 30/09/2024. CodiceFiscale_4
Per tali ragioni, ha concluso domandando: in via pregiudiziale, il CP_3 differimento dell'udienza onde consentire la chiamata in garanzia e manleva della in via preliminare, la concessione della provvisoria Controparte_2 esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4490/2023 emesso dal Tribunale di Torino;
nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione, in via di subordine, in caso di pagina 7 di 15 accoglimento della domanda riconvenzionale, ridurre l'ammontare del credito risarcitorio tenuto conto del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., ed in via di estremo subordine, dichiarare tenuta e condannare la Compagnia assicuratrice a tenere indenne e manlevare l'assicurata di quanto ella dovesse essere tenuta a pagare in favore della Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta in data 26.02.2024 si è costituita in giudizio la terza chiamata aderendo alle difese Controparte_2 svolte dalla parte e rimarcando, in particolare, l'infondatezza della domanda di CP_1 risarcimento del danno avanzata da Parte_1
Circa la validità delle polizze assicurative, la terza chiamata ha rappresentato che
è stata pattuita la clausola “claims made”, sicché si deve prendere in considerazione unicamente la polizza n. GK22B0101D334EA-LB, essendo il reclamo pervenuto in data
21/09/2023.
Pertanto, la ha concluso domandando in via Controparte_2 principale respingersi la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarare assorbita la domanda di garanzia ed in subordine, previo accertamento dell'operatività dell'unica garanzia come sopra individuata, contenere l'eventuale indennizzo entro i limiti contrattuali previsti e nei termini del certo e del provato.
A seguito del differimento della prima udienza per consentire la chiamata in garanzia di le parti hanno depositato le memorie Controparte_2 ex art. 171-ter c.p.c. Tenutasi la prima udienza di comparizione in data 08.05.2024, è stata concessa con ordinanza la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto richiesta da e sono state rigettate tutte le istanze istruttorie. CP_3
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 7.5.2025, fissata per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c., le parti hanno concluso come in epigrafe ed il giudice ha riservato il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
*******
1. Sull'opposizione a decreto ingiuntivo
La presente vertenza ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
4490/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 10 luglio 2023 su istanza di CP_3
pagina 8 di 15 e volta ad ottenere il pagamento dei compensi professionali dovuti per l'attività CP_1 svolta in favore della Parte_1
A fondamento dell'istanza monitoria ha prodotto alcune note CP_3 pro forma, emesse nel corso del rapporto di collaborazione intercorso con la cliente e cessato all'inizio del novembre 2022, relative alla gestione della contabilità della
[...]
come concordata con lettera d'incarico del 28.1.2021 (doc. 6 fasc. Parte_1 monitorio), nonché ad ulteriori specifici adempimenti, quali l'apposizione del visto di conformità ed al caricamento di alcune pratiche sul portale dell'Agenzia delle Entrate.
di contro ha contestato la debenza delle somme richieste Parte_1 allegando presunte inadempienze contrattuali della professionista, l'assenza di specifica pattuizione per la gestione delle pratiche di cessione del credito e l'apposizione dei visti di conformità nonché la sproporzione dei conteggi effettuati anche in ragione dell'affiancamento di personale della stessa cliente in ausilio alla commercialista.
I motivi di opposizione all'esito del giudizio sono risultati tuttavia infondati e devono essere disattesi.
In particolare, con riferimento alla nota pro forma n. 225/2022, la pretesa debitoria trae origine dal contratto di incarico professionale, con il quale
[...] si è impegnata a versare in favore della professionista la somma -al Parte_1 netto- di euro 5.000,00 annui per i servizi ivi meglio elencati e tra i quali figurano “la tenuta della contabilità ordinaria … la tenuta e l'aggiornamento dei registri IVA … le liquidazioni trimestrali VA e compilazione modelli F24, la redazione di una situazione contabile / economica patrimoniale propedeutica alla redazione delle dichiarazioni fiscali
… redazione e deposito bilancio di esercizio presso il Registro delle Imprese, tenuta aggiornamento libri sociali … redazione modello UNICO e IRAP” (lettera d'incarico del
28.1.2021 doc. 6 fasc. monitorio).
A ciò si aggiunga che le parti nella citata lettera d'incarico espressamente hanno escluso “quant'altro non previsto ai precedenti numeri poiché verrà determinato di volta in volta in fase di conferimento dell'incarico”.
La suddetta pro forma n. 225/2022 concerne, appunto, l'attività fiscale/contabile prestata dalla commercialista nei mesi da maggio a settembre 2022, prima della revoca pagina 9 di 15 dell'incarico avvenuta all'inizio del novembre 2022; ora siccome la somma richiesta per euro 2.227,21 (comprensiva di accessori di legge e che al netto corrisponde a €
2.083,85, cfr. all. a monitorio) costituisce il corrispettivo per l'attività prestata dalla commercialista per 5 mesi dell'anno, la stessa, alla luce dell'importo annuo complessivo pattuito (€ 5.000,00 netti) deve ritenersi proporzionata.
Parimenti infondata è la contestazione sollevata dalla parte opponente, che ha invocato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. prospettando la mancata realizzazione di alcuni incombenti fiscali gravanti sulla dott. , con riferimento CP_1 all'annualità fiscale 2022, posto che, come chiarito dalla stessa il Parte_1 rapporto di collaborazione si è interrotto prima della fine dell'anno solare e pertanto parte di quelle incombenze che normalmente vengono gestite nell'anno fiscale successivo, non avrebbero potuto essere svolte dalla dott.ssa , stante CP_1
l'intervenuta revoca dell'incarico.
Per ciò che concerne le note pro forma n. 223/2022 e 263/2022, aventi ad oggetto i compensi richiesti dalla commercialista per il caricamento sul portale dell'AGE delle cessioni dei crediti rilasciate in favore dell'impresa, l'esistenza di un mandato verbalmente conferito alla dott.ssa per la gestione anche di tali adempimenti CP_1 fiscali, testualmente esclusi dalla lettera d'incarico del 28.1.2021 (cfr. doc. 6 fasc. monitorio), emerge dai documenti prodotti (cfr. parcella 186 del 30/7/2022 e 337 del
27/12/2022, cfr. doc. 9 e 10 fasc. ), da cui si evince che CP_1 Controparte_5 aveva già corrisposto altri compensi alla commercialista per le medesime attività, così assumendo un contegno incompatibile con l'inesistenza dell'incarico.
Quanto alla nota pro forma n. 224/2022, concernente l'apposizione del visto di conformità, attività anch'essa non espressamente ricompresa nell'incarico conferito alla dott.ssa , possono svolgersi le medesime considerazioni poc'anzi effettuate, CP_1 atteso che risulta in atti che già in precedenza l'impresa avesse saldato una fattura emessa per tale specifica attività (cfr. parcella 185/2022 doc. 13 fasc. ). CP_1
Infine, con riferimento alla nota pro forma n. 29/2023, ferma la pacifica circostanza che la professionista si sia avvalsa della collaborazione di una dipendente della società committente per il caricamento sul portale dell'AGE delle pratiche di pagina 10 di 15 cessione del credito, occorre tuttavia osservare come parte opponente abbia contestato le modalità di conteggio dell'importo richiesto, indicate nella pro forma n. 29/2023
“quantificati a forfait giornate del: 19/07/22, 27/07/22, 20/09/22, 29/09/22 (mezza giornata)….”, senza però chiarire in quale misura detta modalità abbia determinato un importo sproporzionato o non dovuto, tenuto altresì conto che un conteggio a forfait normalmente risulta più conveniente di una quantificazione fondata sul singolo incombente, con evidente risparmio di spesa per l'impresa.
Alla luce di tali rilievi l'opposizione promossa da deve essere Parte_1 rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, n. 4490/2023, emesso dal Tribunale di Torino in data 10 luglio 2023.
2. Sulla domanda riconvenzionale avanzata d Parte_1 ha dispiegato altresì domanda riconvenzionale volta ad Parte_1 ottenere la condanna della dott.ssa al risarcimento dei danni, asseritamente CP_1 subiti a causa delle presunte omissioni nella gestione di alcune pratiche di cessione dei crediti che la professionista non avrebbe caricato sul portale dell'AGE.
Ora, nessun dubbio può sussistere sulla natura contrattuale della responsabilità del professionista, con la precisazione che, per giurisprudenza costante, “le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo, di guisa che, ai fini di un eventuale giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, da commisurare alla natura dell'attività concretamente esercitata, non potendo il suddetto professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal cliente” (Cass. Civ. 20 maggio 2015, n. 10289, Cass. 18612/13).
Ne deriva sotto il profilo dell'onere probatorio l'applicazione dei principi enunciati in via generale in materia contrattuale dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n.
13533/01: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per pagina 11 di 15 l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, e eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (così ancora Cass. n. 25872/20).
Declinando i suesposti principi all'ipotesi del prestatore d'opera intellettuale è stato chiarito che per l'accertamento della relativa responsabilità per negligente svolgimento dell'attività professionale è necessario, per il danneggiato, fornire la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (Cass. 13873/2020, conf. Cass. 11213/17, Cass. 9917/2010, Cass. 6537/2006), mentre grava sul professionista la prova dell'esatto adempimento o della “causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”
(Cass. 27142/2024 conf. Cass. Cass. 10050/2022, conf. Cass. 28991/19).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, deve ritenersi che all'esito del giudizio sia risultata provata l'impossibilità di adempiere la prestazione, dedotta dalla convenuta opposta con riferimento alla gestione di alcune pratiche di cessione dei crediti che ella non ha potuto ultimare per specifiche ragioni alla stessa tuttavia non imputabili.
pagina 12 di 15 In particolare, dalla documentazione prodotta si evince che il mancato caricamento a portale della pratica “Caruso” deriva dalla dichiarata volontà dello stesso cliente di curare autonomamente detto incombente (cfr.doc. 14 e 15 fasc. convenuta e- mail di con indicato nel contenuto: cessione per conto Parte_1 CP_4 suo”), così parimenti per la pratica “RF” ove la sig.ra avrebbe curato in Persona_1 proprio la pratica del marito, come dalla stessa chiarito nello scambio Persona_2 di messaggistica whatsapp (doc. 16 e 17 fasc. convenuta).
Per ciò che concerne la pratica “Clini” si evince dalla documentazione prodotta che all'epoca pendeva una vertenza tra detto soggetto e la ragione Parte_1 per cui il caricamento di detta pratica era stato escluso dalla cliente (cfr. doc. 20 -22 tra cui decreto ingiuntivo emesso in favore della e contro il sig. Clini), Parte_1 mentre la pratica ” sarebbe stata già oggetto di un precedente caricamento che Pt_3 rendeva l'intervento successivo della dott.ssa non più praticabile (cfr. doc. 23 CP_1 fasc. convenuta e-mail).
Le suesposte eccezioni allegate dalla convenuta e le produzioni dalla stessa effettuate a confutazione della dedotta responsabilità professionale, non sono state fatte oggetto di contestazione da parte dell'opponente, che non ha depositato alcun atto successivo a quello introduttivo nè ulteriore documentazione contraria.
Peraltro, deve osservarsi come, in ogni caso, il danno eventualmente patito dalla società committente, comunque non provato in giudizio, sarebbe stato di gran lunga inferiore a quello richiesto;
invero, esso sarebbe stato pari alla sola sanzione prevista dalla legge 38/2023 per la presentazione tardiva delle predette pratiche oltre il termine di scadenza, tenuto conto dell'avvicendamento di altro professionista, subentrato nella tenuta della contabilità aziendale nell'anno 2023.
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno è dunque infondata e deve essere respinta.
In considerazione del rigetto della domanda avanzata da Parte_1 deve dichiararsi assorbita la domanda di garanzia promossa dalla parte convenuta nei confronti della Controparte_2
3. Sulle spese di lite pagina 13 di 15 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte attrice in opposizione. viene altresì condannata alla rifusione delle spese di giudizio Parte_1 sostenute dalla parte terza chiamata per il principio di causalità ed in quanto la chiamata non era prima facie infondata (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019, conf. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23123 del 17/09/2019 conf. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023 “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa”), dovendosi provvedere alla loro liquidazione, entro i valori minimi, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività defensionale svolta da ciascuna delle parti e delle note spese prodotte” (cfr. Cass. n.
14198/22, Cass. n. 17057/19 e Cass. n. 11522/13).
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM
55/14, come modificati dal DM 147/2022 (giusta la previsione dell'art. 6 del decreto), tenuto conto del valore della causa, determinato secondo il criterio del decisum
(scaglione da euro da € 5.201 a € 26.000), delle questioni trattate e dell'attività defensionale svolta da ciascuna parte (e così in importi proporzionalmente ridotti quanto alla parte terza chiamata), nonché dell'assenza di attività istruttoria e della definizione a mezzo di discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
▪ rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
4490/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 10 luglio 2023;
pagina 14 di 15 ▪ rigetta la domanda riconvenzionale di in quanto infondata;
Parte_1
▪ condanna a rimborsare a le spese di lite, Parte_1 CP_3 che liquida in complessivi € 3.386,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
▪ condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_2 le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino, il 26.5.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Minuta redatta dal MOT Amanda Coggiola
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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