CASS
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/01/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AH ON, nato 1'11/12/1986 in Tunisia avverso l'ordinanza del 05/06/2024 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di CO Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CO Lettieri, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologr a ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto nell'interesse di ON BAkAllah, avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna per i del tti di Penale Sent. Sez. 6 Num. 1104 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 12/12/2024 resistenza e lesioni, ritenendo l'impugnazione priva dei requisiti richiesti dzill'art. 581 cod. proc. pen. 2.Con un unico motivo di ricorso il difensore di ON AH ha cliesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata in quanto non si è confrontata, innanzitutto, con il tema posto dell'erronea percezione dell'attività svolta dagli operanti da parte dell'imputato, né con la giurisprudenza citata dalla difesE circa l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 62 n. 2, cod. pen. e con l'aumento operato a titolo di continuazione. 3. E' stata disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente modificato, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Con orientamento espresso a Sezioni unite, puntualmente richi 3mato dall'ordinanza impugnata, la Corte di legittimità ha stabilito che l'appello, 3 I pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 26;)822). Come correttamente rappresentato dalla Corte di merito, ON BA m:allah, pur ammettendo di aver impedito, per un lungo tempo, con violenza e minacce agli agenti operanti di avvicinarsi alla moglie, da lui gravemente agg -edita, affinché non ne accertassero le condizioni, si è limitato a censurare, con en minciati espressi in modo generico, la sentenza di primo grado. In particolare, nonostante atti rimasti sostanzialmente non contestati, ivali il verbale di arresto e le certificazioni mediche relative alle lesioni riportate da due agenti operanti a causa della prolungata strenua resistenza di ON BAka lah, Ma Corte di merito, con argomenti logici e pienamente conformi a quanto acce -tato e valutato dal giudice di primo grado, ha escluso che ricorresse la scrirr inante putativa menzionando anche l'incompatibilità con essa della protrazione della 2 violenta resistenza del ricorrente per un consistente lasso di tempo e l'assenza di rilievo della comprensione della lingua italiana attese le modalità della cordotta illecita prima ai danni della moglie e poi degli operanti (pag. 3 dell'ordinanza). A fronte di prove sostanzialmente non contestate ed argomenti con essi del tutto coerenti, il ricorrente ha ribadito, anche in questa sede, i medesimi argo nenti ampiamente superati dalla Corte di merito circa l'assenza della scrimi lante putativa, senza indicare le eventuali aporie del provvedimento impugnato. Negli stessi generici termini sono stati contestati sia l'applicazione , LA. 171112 dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 / cod. pen.,Tin --forza della conso idata giurisprudenza sul punto, dettagliatamente citata a pag. 3 del provvedinento impugnato, omettendo di specificare quale fosse quella contraria pertinente rispetto al caso in esame;
sia l'aumento per la continuazione per i reati sa.elliti, così confermando la natura assertiva dell'impugnazione. 3. Alla luce degli argomenti che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si;
tima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 La Consigliera estensora Il Presidente
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di CO Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CO Lettieri, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologr a ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto nell'interesse di ON BAkAllah, avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna per i del tti di Penale Sent. Sez. 6 Num. 1104 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 12/12/2024 resistenza e lesioni, ritenendo l'impugnazione priva dei requisiti richiesti dzill'art. 581 cod. proc. pen. 2.Con un unico motivo di ricorso il difensore di ON AH ha cliesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata in quanto non si è confrontata, innanzitutto, con il tema posto dell'erronea percezione dell'attività svolta dagli operanti da parte dell'imputato, né con la giurisprudenza citata dalla difesE circa l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 62 n. 2, cod. pen. e con l'aumento operato a titolo di continuazione. 3. E' stata disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente modificato, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2. Con orientamento espresso a Sezioni unite, puntualmente richi 3mato dall'ordinanza impugnata, la Corte di legittimità ha stabilito che l'appello, 3 I pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 26;)822). Come correttamente rappresentato dalla Corte di merito, ON BA m:allah, pur ammettendo di aver impedito, per un lungo tempo, con violenza e minacce agli agenti operanti di avvicinarsi alla moglie, da lui gravemente agg -edita, affinché non ne accertassero le condizioni, si è limitato a censurare, con en minciati espressi in modo generico, la sentenza di primo grado. In particolare, nonostante atti rimasti sostanzialmente non contestati, ivali il verbale di arresto e le certificazioni mediche relative alle lesioni riportate da due agenti operanti a causa della prolungata strenua resistenza di ON BAka lah, Ma Corte di merito, con argomenti logici e pienamente conformi a quanto acce -tato e valutato dal giudice di primo grado, ha escluso che ricorresse la scrirr inante putativa menzionando anche l'incompatibilità con essa della protrazione della 2 violenta resistenza del ricorrente per un consistente lasso di tempo e l'assenza di rilievo della comprensione della lingua italiana attese le modalità della cordotta illecita prima ai danni della moglie e poi degli operanti (pag. 3 dell'ordinanza). A fronte di prove sostanzialmente non contestate ed argomenti con essi del tutto coerenti, il ricorrente ha ribadito, anche in questa sede, i medesimi argo nenti ampiamente superati dalla Corte di merito circa l'assenza della scrimi lante putativa, senza indicare le eventuali aporie del provvedimento impugnato. Negli stessi generici termini sono stati contestati sia l'applicazione , LA. 171112 dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 2 / cod. pen.,Tin --forza della conso idata giurisprudenza sul punto, dettagliatamente citata a pag. 3 del provvedinento impugnato, omettendo di specificare quale fosse quella contraria pertinente rispetto al caso in esame;
sia l'aumento per la continuazione per i reati sa.elliti, così confermando la natura assertiva dell'impugnazione. 3. Alla luce degli argomenti che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si;
tima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2024 La Consigliera estensora Il Presidente