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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4372 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 5 MAGGIO 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 21808 DELL'ANNO 2022
Il Giudice, dichiara che la presente udienza è sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
lette le note scritte, depositate in atti ove viene ribadita la richiesta di definirsi il giudizio con pronuncia di cessata materia del contendere;
decide la controversia, sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero N. 21808/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 21808 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Dirigente scolastico pro tempore e
[...]
(C.F. ), in persona del Dirigente Parte_2 P.IVA_2 scolastico pro tempore, entrambi quali successori del cessato Istituto Comprensivo “De Amicis – Da
Vinci”, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ope legis alla Via Diaz n. 11
OPPONENTE
E
, - P.IVA: in Controparte_1 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempor, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Esposito del
Foro di Napoli, con cui come in atti elett. domicilia
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, gli Istituti comprensivi statali “ e “ Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 4577/2022 del Parte_3
22/06/2022, emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale veniva ordinato all'Istituto Comprensivo De Amicis-Da Vinci, in favore del il pagamento della Controparte_1 somma di euro 49.285,65, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di servizi di pulizia effettuati in virtù dei contratti stipulati con tale ultimo istituto nelle date del 28/06/2001 e 17/10/2007 e contratto del 28/12/2006.
Assumeva difatti la società creditrice che, nonostante il prosieguo ininterrotto del rapporto di prestazione di servizi, l'Istituto De Amicis-Da Vinci si fosse reso moroso nel versamento dei corrispettivi dovuti per le fatture, allegate al ricorso monitorio, per un totale complessivo di €
49.285,65.
Con atto di citazione in opposizione, si costituivano gli istituti comprensivi statali Parte_1
e “ che chiedevano la revoca dell'ingiunzione eccependo: a)
[...] Parte_3
l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del cessato “De Amicis – Parte_1
Da Vinci;
b) l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c dei crediti;
c) il pagamento per la fattura n. 037221 del 31/12/2005 per € 3.649,54; d) l'irrilevanza probatoria delle fatture;
e)
l'impossibilità di adempiere, stante l'obbligo di pagamento delle sole fatture rese in formato elettronico, ai sensi del Dl 244/2007 (commi 209-2014). Concludevano, pertanto, per la revoca del menzionato decreto ingiuntivo e la declaratoria di non debenza delle somme richieste ovvero, in via subordinata, della minore somma di €. 7.940,27, portata dall'unica fattura da ritenersi non prescritta.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.12.2022, si costituiva quindi in giudizio l'opposto, che contestava quanto avversamente Controparte_1 dedotto. Riferiva della legittimazione attiva nell'odierno giudizio dei comparenti istituti scolastici deducendone la successione, ex lege, pure dal lato passivo del rapporto. Contestava la fondatezza della dedotta prescrizione quinquennale, dovendosi al contrario applicare l'ordinario termine decennale.
Nell'ipotesi in cui fosse stata ritenuta applicabile alla fattispecie quello quinquennale, ne deduceva comunque l'avvenuta interruzione del decorso, di cui depositava i relativi atti interruttivi. Rilevava poi l'infondatezza dell'obbligo legale di fatturazione elettronica e l'ininfluenza delle contestazioni sul valore probatorio delle fatture poste a corredo della domanda monitoria. Concludeva, quindi, con la richiesta di condanna della controparte al pagamento della somma richiesta in decreto.
Espletati gli incombenti di prima udienza e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., la causa, in assenza di richieste istruttorie, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e, quindi, per la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
In tale sede, parte opponente riferiva del raggiungimento di un accordo transattivo, in forza del quale concludeva chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere. Tale medesima richiesta è quella che veniva formulata, per le stesse ragioni, anche da parte dell'opposta con le note di trattazione scritta autorizzata per la precedente udienza del 7 aprile 2025, rinviata d'ufficio alla data odierna.
Ciò posto, al Tribunale non resta che prendere atto del sopravvenire di detta transazione ( v. allegato al deposito di parte opposta del 25.03.2025) e del consequenziale disinteresse delle parti ad ogni pronuncia di natura contenziosa sui fatti oggetti di giudizio, per come d'altronde espressamente manifestato.
Si giustifica pertanto la richiesta pronuncia di cessata materia del contendere.
Al riguardo, giova ricordare che tale statuizione può essere per l'appunto adottata, anche d'ufficio, quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 23289/07).
In particolare, la fattispecie che occupa è certamente integrata quando, successivamente all'instaurazione del giudizio, le parti addivengano alla conciliazione delle lite (cfr. Cass. civ. n.
5594/98).
Nel caso in esame, il disinteresse delle parti ad una pronuncia di natura contenziosa, nell'ambito dell'odierno giudizio, emerge espressamente dalle conclusioni formulate e dall'intervenuta transazione.
È, allora, venuta meno la concreta utilità del provvedimento richiesto al giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata, dovendo tale utilità sussistere non solo nel momento della proposizione della domanda giudiziale, ma anche nel momento della decisione della causa.
Tanto giustifica la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Alla declaratoria di cessata materia del contendere deve conseguire la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Spese compensate, avuto riguardo alle richieste delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Napoli, 05/05/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 5 MAGGIO 2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 21808 DELL'ANNO 2022
Il Giudice, dichiara che la presente udienza è sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
lette le note scritte, depositate in atti ove viene ribadita la richiesta di definirsi il giudizio con pronuncia di cessata materia del contendere;
decide la controversia, sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c
Il Giudice dott.ssa Flora Vollero N. 21808/2022 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Flora Vollero pronunzia la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 21808 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del Dirigente scolastico pro tempore e
[...]
(C.F. ), in persona del Dirigente Parte_2 P.IVA_2 scolastico pro tempore, entrambi quali successori del cessato Istituto Comprensivo “De Amicis – Da
Vinci”, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ope legis alla Via Diaz n. 11
OPPONENTE
E
, - P.IVA: in Controparte_1 P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempor, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Esposito del
Foro di Napoli, con cui come in atti elett. domicilia
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, gli Istituti comprensivi statali “ e “ Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 4577/2022 del Parte_3
22/06/2022, emesso dal Tribunale di Napoli, con il quale veniva ordinato all'Istituto Comprensivo De Amicis-Da Vinci, in favore del il pagamento della Controparte_1 somma di euro 49.285,65, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di servizi di pulizia effettuati in virtù dei contratti stipulati con tale ultimo istituto nelle date del 28/06/2001 e 17/10/2007 e contratto del 28/12/2006.
Assumeva difatti la società creditrice che, nonostante il prosieguo ininterrotto del rapporto di prestazione di servizi, l'Istituto De Amicis-Da Vinci si fosse reso moroso nel versamento dei corrispettivi dovuti per le fatture, allegate al ricorso monitorio, per un totale complessivo di €
49.285,65.
Con atto di citazione in opposizione, si costituivano gli istituti comprensivi statali Parte_1
e “ che chiedevano la revoca dell'ingiunzione eccependo: a)
[...] Parte_3
l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del cessato “De Amicis – Parte_1
Da Vinci;
b) l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c dei crediti;
c) il pagamento per la fattura n. 037221 del 31/12/2005 per € 3.649,54; d) l'irrilevanza probatoria delle fatture;
e)
l'impossibilità di adempiere, stante l'obbligo di pagamento delle sole fatture rese in formato elettronico, ai sensi del Dl 244/2007 (commi 209-2014). Concludevano, pertanto, per la revoca del menzionato decreto ingiuntivo e la declaratoria di non debenza delle somme richieste ovvero, in via subordinata, della minore somma di €. 7.940,27, portata dall'unica fattura da ritenersi non prescritta.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 28.12.2022, si costituiva quindi in giudizio l'opposto, che contestava quanto avversamente Controparte_1 dedotto. Riferiva della legittimazione attiva nell'odierno giudizio dei comparenti istituti scolastici deducendone la successione, ex lege, pure dal lato passivo del rapporto. Contestava la fondatezza della dedotta prescrizione quinquennale, dovendosi al contrario applicare l'ordinario termine decennale.
Nell'ipotesi in cui fosse stata ritenuta applicabile alla fattispecie quello quinquennale, ne deduceva comunque l'avvenuta interruzione del decorso, di cui depositava i relativi atti interruttivi. Rilevava poi l'infondatezza dell'obbligo legale di fatturazione elettronica e l'ininfluenza delle contestazioni sul valore probatorio delle fatture poste a corredo della domanda monitoria. Concludeva, quindi, con la richiesta di condanna della controparte al pagamento della somma richiesta in decreto.
Espletati gli incombenti di prima udienza e concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., la causa, in assenza di richieste istruttorie, veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni e, quindi, per la discussione orale ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
In tale sede, parte opponente riferiva del raggiungimento di un accordo transattivo, in forza del quale concludeva chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere. Tale medesima richiesta è quella che veniva formulata, per le stesse ragioni, anche da parte dell'opposta con le note di trattazione scritta autorizzata per la precedente udienza del 7 aprile 2025, rinviata d'ufficio alla data odierna.
Ciò posto, al Tribunale non resta che prendere atto del sopravvenire di detta transazione ( v. allegato al deposito di parte opposta del 25.03.2025) e del consequenziale disinteresse delle parti ad ogni pronuncia di natura contenziosa sui fatti oggetti di giudizio, per come d'altronde espressamente manifestato.
Si giustifica pertanto la richiesta pronuncia di cessata materia del contendere.
Al riguardo, giova ricordare che tale statuizione può essere per l'appunto adottata, anche d'ufficio, quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 23289/07).
In particolare, la fattispecie che occupa è certamente integrata quando, successivamente all'instaurazione del giudizio, le parti addivengano alla conciliazione delle lite (cfr. Cass. civ. n.
5594/98).
Nel caso in esame, il disinteresse delle parti ad una pronuncia di natura contenziosa, nell'ambito dell'odierno giudizio, emerge espressamente dalle conclusioni formulate e dall'intervenuta transazione.
È, allora, venuta meno la concreta utilità del provvedimento richiesto al giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata, dovendo tale utilità sussistere non solo nel momento della proposizione della domanda giudiziale, ma anche nel momento della decisione della causa.
Tanto giustifica la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Alla declaratoria di cessata materia del contendere deve conseguire la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Spese compensate, avuto riguardo alle richieste delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Napoli, 05/05/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero