Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 112/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Gaetano Labianca Consigliere
Avv. Maria Rosa Caliandro Giudice Aus. rel./est.
ha pronunciato nel procedimento n. 112/2024 R.G. la seguente
SENTENZA
sull'appello avverso la sentenza n. 4587/2023, pubblicata il 15.11.2023, del UN di Bari-Prima
Sezione Civile , nel giudizio iscritto al num. 1267/2019 e notificata il 17.11.2023,
proposto da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Minunno Parte_1
Appellante
contro rappresentato e difeso dall'avv. Piergiuseppe Liberti, Controparte_1
Appellato
e con l'intervento del
Proc. Generale della Corte d'Appello di Bari, nella persona del Dott. Pasquale De Luca.
Svolgimento del processo
1.- Con ricorso depositato il 24.01.2019 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
l'11.08.1969 con e che dall'unione erano nati due figli, ormai maggiorenni ed Controparte_1
2.- Si costituiva in giudizio il quale, pur non opponendosi alla declaratoria ex Controparte_1
adverso invocata, negava di aver avuto plurime relazioni extraconiugali e lamentava il patologico atteggiamento di sospetto e gelosia di sua moglie. Contestava ogni suo coinvolgimento in fattispecie di reato e di non aver arrecato alcun danno alla sua famiglia, in quanto la vicenda penale richiamata dalla moglie si era conclusa con sentenza di assoluzione. Sosteneva che le entrate di sua moglie erano superiori rispetto a quelle dalla stessa dichiarate e di non disporre di risorse economiche sufficienti per far fronte all'erogazione dell'assegno di mantenimento in suo favore. Chiedeva,
pertanto, che fosse dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito alla ricorrente,
rigettata l'avversa domanda di addebito della separazione a suo carico e di richiesta di assegno di mantenimento in favore della moglie, con rifusione delle spese e competenze del giudizio.
3.- Con ordinanza del 12-17/04/2019 il Presidente, in via temporanea ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto reciproco;
nulla disponeva per l'assegnazione della casa familiare, il cui uso segue il titolo;
negava alla ricorrente un assegno di mantenimento da porre a carico del marito.
4.- Il UN, emessa sentenza n. 2352/2021, non definitiva sullo status, pubblicata il 16.06.2021,
con la sentenza impugnata, all'esito dell' espletata istruttoria, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ha rigettato la domanda di addebito proposta dall'attrice; ha dichiarato non luogo a provvedere su quella di addebito proposta dal convenuto, dato atto che non era stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, laddove il chiedeva solo di confermare CP_1
l'ordinanza presidenziale;
ha dichiarato insussistente il diritto dell'attrice a godere di un assegno di mantenimento;
ha condannato l'attrice al pagamento delle spese processuali, che ha liquidato in €.
5.331,20 oltre Cna, Iva e accessori come per legge;
ha dichiarato la sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
5. – Con ricorso depositato il 25.01.2024 ha proposto appello basato su tre motivi: Parte_1
1. l'erronea dichiarazione di non luogo a provvedere sulla domanda di addebito proposta dal convenuto, avendo la domanda meritato un espresso rigetto con conseguente regolamentazione delle spese di lite;
2. erronea dichiarazione di insussistenza del diritto dell'attrice a godere di un assegno di mantenimento per “Vizi relativi al ragionamento sul tenore di vita”, per “Errata valutazione del
cd criterio compensativo/perequativo” , per “Ulteriori vizi attinenti alla motivazione sugli aspetti
economici”; 3.- Errata statuizione sulle spese di lite.
Proponeva, inoltre, istanza di rimessione nei termini, precisando che, sebbene la sentenza impugnata venisse notificata il 17.11.2023 con conseguente scadenza del termine per la proposizione del ricorso in appello sino al 18.12.2023, il ricorso in appello veniva depositato il 25.01.2024, in quanto con il primo deposito del 16.12.2023, delle ore 21:04 , trasmesso al corretto indirizzo:
“ca. tel.giustizia.cert.it con oggetto “Deposito iscrizione a ruolo ricorso in appello - Email_1
, non seguiva l'assegnazione di alcun numero di R.G. , motivo per il quale dopo Controparte_2
vari accertamenti il difensore dell'appellante verificava che come atto principale non veniva allegato il ricorso in appello ma erroneamente note di trattazione scritta riferite ad altro giudizio pendente innanzi al UN , ragione per la quale la IA , al di là delle ordinarie comunicazioni di “accettazione” e “ricevuta di consegna”, in data 16.12.2023, ore 21:09, inviava pec Codice Esito:
-1 IDBUSTA:98655709 con la seguente dicitura: “Atto non conforme alle specifiche. In attesa di
conferma da parte della cancelleria: I&apss; atto verma&aposs; comunque accettato non è
necessario effettuare nuovamente il deposito” e in data 18.12.2023, alle ore 10:16, altra pec Codice
Esito: -2 IDBUSTA: 98655709. “Accettazione avvenuta con successo”, motivo per il quale riteneva che il deposito del ricorso in appello fosse andato a buon fine. Pertanto, avendo la IA
generato nell'appellante l'affidamento nel buon esito dell'operazione del primo deposito del ricorso in appello, ha chiesto, preliminarmente, la remissione nei termini per l'impugnazione avverso la sentenza e, nel merito, il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento da porre a carico del marito nella misura ritenuta congrua secondo giustizia ed equità con decorrenza dalla domanda , con condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
6.- Al gravame ha resistito il quale ha chiesto preliminarmente l'improcedibilità Controparte_1
dell'appello per tardività, con conseguente rigetto della domanda di rimessione in termini;
sempre in via preliminare, per la declaratoria di inammissibilità per le genericità delle doglianze;
e, in via subordinata, per il rigetto dell'appello in quanto infondato, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell'appellante alla rifusione delle spese e competenze del giudizio.
7.- Il PG non ha formulato alcun parere in mancanza di figli minorenni ed anche in assenza di altri interessi o motivi rilevanti per l'Ufficio.
8.- All'udienza del 10.09.2024, disposta in modalità telematica, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta, il Collegio ha riservato la causa con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La Corte, preso atto del mancato deposito del ricorso in appello congiuntamente alla nota di iscrizione a ruolo, avvenuta in data 16.12.2023, come dichiarato dalla stessa parte ricorrente la quale ha espressamente riconosciuto l'errore in cui è incorsa , avendo erroneamente allegato come atto principale note di trattazione scritta riferite ad altro procedimento pendente innanzi al UN di
Bari, ritiene dover motivare, preliminarmente, se il mancato deposito del ricorso in appello quale atto principale da allegare alla nota d'iscrizione a ruolo abbia determinato una ipotesi di nullità o inesistenza dell'atto principale e conseguentemente dell'istaurando procedimento.
Sul punto si osserva che la nozione di inesistenza, seppure non prevista dal diritto scritto, ha nel tempo trovato spazio in varie pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, ricorrendo l'ipotesi de qua quando l'atto processuale sia affetto da un vizio talmente grave da renderlo insanabile in modo assoluto, perché privo dei suoi elementi essenziali e, dunque, posto in essere in grave difformità dal modello legale del Codice o dalle leggi in materia. L'inesistenza, è da ritenersi,
dunque, un'ipotesi residuale ed opera quando non vi è alcun contatto tra l'atto ed il soggetto a cui è
destinato, tanto da non potersi ragionevolmente sostenere conseguito lo scopo prefissato dalla legge del raggiungimento.
Dunque, nell'ottica della strumentalità delle forme degli atti processuali, deve ritenersi inesistente il ricorso in appello, avendo l'appellante allegato come atto principale note di trattazione scritta riferite ad altra causa con indicazione “NumeroRuolo 11447/2018” , configurandosi di fatto l'ipotesi di un atto privo degli elementi costitutivi, ragione per la quale di fatto non può ritenersi instaurato alcun procedimento.
Né può ritenersi valido il deposito del ricorso in appello in data 25.01.2024, in quanto effettuato dopo lo scadere del termine dei 30 giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 17.11.2023,
successivamente allo scadere del termine perentorio del 18.12.2023, ai sensi degli artt. 325 e 326
c.p.c.
Peraltro, l'appellante, pur consapevole dell'errore in cui era incorso, con il successivo deposito del ricorso in appello del 25.01.2024, ha proposto istanza di rimessione in termini, deducendo di essere stato indotto in errore dalla cancelleria che inviava, in seguito al primo deposito del 16.12.2023 pec
Codice Esito: -1 IDBUSTA:98655709 con la seguente dicitura: “Atto non conforme alle specifiche.
In attesa di conferma da parte della cancelleria: I&apss; atto verma&aposs; comunque accettato
non è necessario effettuare nuovamente il deposito”, comunicazione che già indicava anomalie, e in data 18.12.2023, alle ore 10:16, altra pec Codice Esito: -2 IDBUSTA: 98655709. “Accettazione avvenuta con successo”.
Sul punto si osserva che l'errore in cui l'appellante assume di essere incorso non può ritenersi “non imputabile” allo stesso, proprio perché la mancanza del deposito dell'atto di appello è dallo stesso indicata quale causa dell'errore, avendo riconosciuto consapevolmente il mancato depositato del ricorso in appello e l'allegazione, invece, di note di trattazione riferite ad altro procedimento. Né
può ritenersi sanante il deposito presso la IA della sola nota di iscrizione a ruolo priva completamente del ricorso in appello quale domanda principale, per ritenere idoneo l'istaurando giudizio.
Si osserva, inoltre, che la rimessione in termini non è stata chiesta tempestivamente dalla parte. Sul
punto, occorre fare applicazione dei “dicta” di Cassazione (ordinanza n. 31483/2023 che ha testualmente osservato quanto segue: “l'evento addotto per integrare una causa non imputabile ai
fini della rimessione nei termini regolata dall'art. 153, comma 2, c.p.c. “ deve avere carattere di
impedimento assoluto, come richiesto dalla norma”. La giurisprudenza della Corte è, invero,
rigorosa sul tema (Cass. n. 17729/2018) ed in base ad essa la causa non imputabile “non può
risolversi in una mancanza di diligenza” e “non può quindi consistere in un difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore” (Cass. 363/2017). Un deficit di diligenza e di organizzazione del lavoro imputabile al difensore esclude pertanto la possibilità della
“rimessione in termini”; ed è sempre irrilevante il requisito di buona fede di chi ponga in essere l'atto processuale, pertanto l'inesistenza della necessità di una sua intenzione dolosa o di errore materiale per mancanza di diligenza.
Il ricorso è, dunque, inammissibile e va rigettato, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione.
Le spese del giudizio seguono le regole della soccombenza e sono liquidate utilizzando lo scaglione in cui è ricompreso il valore della controversia, facendo applicazione dei parametri forensi scaglione indeterminabile- complessità bassa, valori minimi.
Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza a carico dell'appellante, dei presupposti sanciti dall' art. 13 D.P.R. n.115/2002. La Corte,
PQM
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
4587/2023, pubblicata il 15.11.2023, del UN di Bari-Prima Sezione Civile , nel giudizio iscritto al num. 1267/2019 e notificata il 17.11.2023, così provvede:
1 – dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2.- condanna al pagamento in favore di delle spese del secondo Parte_1 Controparte_1
grado del giudizio che liquida in complessivi €. 4.996,00 per compenso professionale, oltre Rsf al
15% ed Iva come per legge , se dovuta;
3 - dichiara tenuta a versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in Parte_1
osservanza dell'art.13co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art.1 co 17°l..228/12.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile della Corte d'Appello di Bari , tenutasi in data 14.01.2025
Il Giudice Ausiliario est./rel. Il Presidente
Avv. Maria Rosa Caliandro Dott. Maria Mitola