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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 455/2023; 503/2023; 714/2023 promosse da:
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FRANCESCO SERENO ARGENTA
- attore opponente e attore in riconvenzionale trasversale (r.g. 455/2023)
e rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. EUGENIO DALMOTTO
- attrice opponente (r.g. 714/2023)
e contro nata ad [...] l'[...] rappresentata e difesa dall'avv. OP
EUGENIO DALMOTTO
- attrice opponente e convenuta in riconvenzionale trasversale (r.g. 503/2023)
contro
: , OPPURE Controparte_3 Controparte_4
nata a [...] , rappresentata e difesa dall'avv. TODESCHINI ALESSANDRO CP_5
- convenuta opposta nelle cause riunite
OGGETTO: CONTRATTI BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, ETC)
Udienza di precisazione delle conclusioni: 26.11.2024
CONCLUSIONI PER FABRIZIO PRONZATO
1 Reiectis adversis, - previe le declaratorie di diritto che del caso, - richiamate le produzioni effettuate, - previa ammissione, senza inversione dell'onere probatorio, delle prove per interrogatorio e testi dedotte con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in data 19/04/2024, - previa ammissione di consulenza tecnica di ufficio con il quesito indicato con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. in data
10/05/2024, voglia il Tribunale:
Dichiarare per i motivi tutti di cui in atti, nullo, illegittimo, di nessun effetto e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovuta la somma ingiunta, assolvendo l'esponente da ogni avversaria pretesa, -
Per quanto occorra, dichiarare tenuta e condannare , nata ad [...] il OP
CP_ 08/08/1962, C.F. , residente in [...], a tenere CodiceFiscale_1
CP_
, C.F. residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_2
manlevato e indenne da ogni pretesa che fosse accolta nei suoi confronti.
Con vittoria di spese e compensi per il giudizio.
CONCLUSIONI PER Parte_2
In via principale, dichiarare nullo, illegittimo, di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovuta la somma ingiunta dalla Controparte_3
assolvendo la da ogni avversaria pretesa ed in subordine Controparte_1 Parte_3
ridurre alla misura di giustizia la domandata condanna delle parti attrici in opposizione;
Con vittoria di competenze e spese, oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
CONCLUSIONI PER PRONZATO CP_2
In via principale, dichiarare nullo, illegittimo, di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovuta la somma ingiunta dalla Controparte_3
assolvendo la sig.ra Pronzato da ogni avversaria pretesa ed in subordine ridurre alla CP_2
misura di giustizia la domandata condanna delle parti attrici in opposizione;
− In caso di accoglimento totale o parziale della domanda della parte convenuta in opposizione, respingere la domanda del sig. , svolta in via di chiamata in garanzia in questo Parte_1
procedimento, di dichiarare tenuta e condannare la sig.ra a manlevare e OP
tenere indenne lo stesso da ogni pretesa della che fosse accolta nei Controparte_3 suoi confronti in dipendenza dell'altrui domanda.
Con vittoria di competenze e spese, oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
2 CONCLUSIONI PER CASSA DI RISPARMIO CP_3
Previa, se del caso, ammissione del seguente quesito di C.T.U.: “Esaminati gli atti di causa, i documenti contrattuali e contabili prodotti in giudizio, accerti il C.T.U. la conformità a legge ed a contratto delle partite dare/avere relative al rapporto oggetto di causa, nel corso di suo svolgimento, intervenendo, ove si renda necessario, con le rettifiche del caso, così specificando le componenti corrette e così ricalcolando l'esatto ammontare dei rapporti dare/avere tra le parti, con precisazione del residuo credito della banca mutuante”;
Dichiarare infondate e così respingere domande ed eccezioni avversarie tutte;
Confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e statuizione, dichiarando tenuti gli opponenti al pagamento, in solido fra di loro, della somma ingiunta, o di altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi come da richiesta di ricorso monitorio.
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto e ottenuto dal tribunale di Asti il decreto ingiuntivo n. Controparte_3
1299/2022 mediante il quale è stato ingiunto ad ed ai soci Parte_2 Parte_1
ed di pagare in solido all'intimante la somma di € 181.286,26 oltre
[...] OP
accessori, quale debito residuo derivante dal mutuo stipulato tra la società e la CP_1 CP_3
in data 27.1.2015.
[...]
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo ed Parte_2 Parte_1 [...]
hanno proposto tre opposizioni, successivamente riunite. OP
Pronzato nell'opposizione iscritta al n. 455/2023 R.G. ha chiesto la revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo opposto e spiegato domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell'opponente chiedendo di essere da questa tenuto indenne in caso di condanna. OP
A sostegno dell'opposizione ha dedotto ed eccepito:
- la mancanza di prova del credito ingiunto ai fini dell'adozione del decreto e nel merito e, quanto al suo preciso ammontare, la mancata considerazione di un versamento di € 1.600,00;
- la mancata debenza delle somme “addebitate per oneri vari, affermate dovute per rinegoziazione e/o sospensione del rimborso del mutuo”;
- l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo con piano di ammortamento con sistema alla francese con conseguente nullità per indeterminatezza, assenza di valida pattuizione sul punto e necessità di applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB;
A sostegno della domanda riconvenzionale trasversale ha esposto che la convenuta CP_2
3 Pronzato con scrittura privata del 03/06/2016 si era impegnata a manlevarlo da qualsiasi debito connesso all'attività della società UCIC.
nell'opposizione iscritta al n.r.g. 503/2023 ha chiesto la revoca del decreto OP
ingiuntivo opposto deducendo ed eccependo:
- la mancanza di prova del credito ingiunto ai fini dell'adozione del decreto e nel merito e del suo preciso ammontare, richiamando anch'ella la mancata considerazione del versamento di € 1.600,00;
- l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo con piano di ammortamento con sistema alla francese, con conseguente nullità per violazione del divieto di anatocismo, assenza di valida pattuizione sul punto e necessità di applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7,
TUB.
(n. 714/2023 R.G.) ha proposto le stesse difese Controparte_1 dell'opponente . OP
4. Parte opponente e convenuta in riconvenzionale trasversale ha, inoltre, OP
chiesto di rigettare la domanda svolta nei suoi confronti da osservando che Parte_1
l'impegno di manleva assunto nei confronti dell'attore in riconvenzionale trasversale con la scrittura privata del 03/06/2016 aveva ad oggetto eventuali debiti derivanti dalla prestazione di fideiussioni in favore della società, ma non i debiti sociali dei quali il socio era chiamato a rispondere in qualità di socio illimitatamente responsabile.
5. La causa è stata avviata a decisione senza esperimento di attività istruttoria.
6. In ordine alle doglianze espresse dagli opponenti, pur sinteticamente e con diverse sfumature, in ordine al regime di ammortamento alla francese del mutuo da cui discende il credito oggetto d'ingiunzione, si rileva che Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 29/05/2024, n. 15130, decidendo in ordine ad un contratto di mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese ha avuto modo di osservare che: “a) La doglianza
concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema
"composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante
del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro
prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione
di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).
b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con
riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del
giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023,
4 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n.
5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore
convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di
ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n.
5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende - e comunque non è stato accertato dal giudice di
merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati - da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul
capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che
nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la
rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più
interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la
restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.”
Ancor più di recente i principi espressi dalle Sezioni Unite sono stati ritenuti estensibili anche ai mutui a tasso variabile da Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n. 8322 e Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/03/2025,
n. 7382 “Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese a tasso variabile, non si configura alcuna
capitalizzazione degli interessi, in quanto la quota di interessi di ciascuna rata è calcolata, come nel caso
del tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, determinato dalla quota capitale ancora dovuta,
al netto dell'importo già corrisposto a titolo di rimborso del capitale nelle rate pregresse. Qualora il piano di ammortamento rechi la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del
finanziamento, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), nonché della periodicità, del
numero e della composizione delle rate di rimborso, con la specifica suddivisione tra quota capitale e
quota interessi, non si ravvisa alcuna lesione del principio di trasparenza, poiché il mutuatario dispone di una conoscenza integrale, nei limiti del prevedibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto.”
Le sentenze appena richiamate, oltre che superare esplicitamente ogni questione inerente il paventato effetto anatocistico di simili piani di ammortamento o i difetti di trasparenza degli stessi, consentono altresì
di escludere che, laddove nel piano di ammortamento siano presenti gli elementi richiamati dalle pronunce citate (importo erogato, durata del finanziamento, TAN ,TAEG, periodicità, numero e composizione delle rate di rimborso con suddivisione tra quota capitale e quota interessi), sussista una mancanza di determinatezza dell'obbligazione prevista in contratto, che, del resto, non dev'essere per forza determinata ma solo determinabile, come non può che essere per tutti i mutui a tasso variabile.
Nel caso di specie l'opposta ha prodotto i piani di ammortamento che, a seguito delle moratorie concesse, hanno via via regolato la restituzione del mutuo e in particolare l'ultimo di essi (cfr. docc. all. ricorso monitorio e docc. 5 e 7 opposta) ove si rinvengono gli elementi pretesi dalla giurisprudenza.
5 Non sussiste quindi alcuna nullità per indeterminatezza o difetto di trasparenza del contratto, né si può
ritenere verificato un effetto anatocistico.
Sotto altro profilo si rileva che non risultano neppure allegati elementi utili a valutare la pattuizione d'interessi usurari, precisazione che merita di essere effettuata stante il richiamo ad una verifica di tale questione nel quesito proposto da parte opponente . Parte_1
7. In ordine alla prova del credito parte creditrice ha prodotto il contratto di mutuo (cfr. all. ricorso monitorio) e i piani di ammortamento susseguitisi nel tempo in esito alle moratorie richieste da entrambi i soci e concesse dalla banca (cfr. ancora docc. all. ricorso monitorio e docc. 4,5,6,7 opposta).
Quanto all'ammontare della somma pretesa l'unica contestazione specifica sollevata dagli opponenti è
quella relativa al versamento in acconto di € 1.600,00, in data 10/05/2022 di cui tuttavia la banca risulta aver tenuto conto alla luce del documento sub 6 di ricorso monitorio, ove il pagamento è contabilizzato.
L'altra doglianza relativa alle somme addebitate in ragione delle dilazioni accordate è del tutto generica e non può essere presa in considerazione, tanto più che non è neppure contestata la legittimità delle sospensioni accordate in applicazione della disciplina emergenziale, che comunque ha costituito una misura di favore nei confronti del mutuatario, riducendo e non ampliando il costo reale del credito stante il trascorrere del tempo.
8. Le opposizioni vanno quindi in definitiva integralmente rigettate con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9. In ordine alla domanda riconvenzionale trasversale di manleva merita premettere che la domanda in questione è fondata su titolo contrattuale, ha quindi natura eterodeterminata, con conseguente limitazione della verifica dell'esistenza di un diritto dell'attore trasversale ad essere tenuto indenne in ragione del negozio in questione e non di altre cause.
In proposito si rileva che la pretesa avanzata nel presente giudizio dalla società prima intimante e poi opposta nei confronti dell'opponente si fonda sulla sua qualità di socio illimitatamente Parte_1 responsabile della società debitrice e mutuataria.
La scrittura privata del 03/06/2016 prevede l'impegno di a manlevare OP Parte_1
“da qualsivoglia responsabilità e/o onere che dovesse derivare a carico dello stesso
[...] Parte_1
in relazione alla fideiussione personale di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) rilasciata da
[...]
alla CRAT, in garanzia del mutuo (non ipotecario) che è stato concesso alla Società Parte_1
“Immobiliare Valmanera-Società Semplice” nonché “in relazione a eventuali garanzie assunte e/o fideiussioni bancarie che possa aver rilasciato nell'interesse della Società presso gli istituti bancari con i quali quest'ultima opera”.
Si tratta dunque di una pattuizione che, a prescindere dalla sua eventuale illiceità laddove interpretata in
6 modo differente, evidentemente non include una manleva dai debiti sociali derivante dalla responsabilità
illimitata che deriva ai soci dalla partecipazione alla società semplice, con conseguente inapplicabilità del diritto di manleva fondato sul contratto in questione alla pretesa fatta valere nei confronti di Parte_1
dall'odierna opposta.
[...]
La domanda riconvenzionale trasversale va pertanto rigettata.
10. Le spese anticipate dalla convenuta opposta seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico delle parti opponenti in via solidale. Sono liquidate in dispositivo, vista la nota spese, in prossimità ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto della pluralità di parti aventi però posizioni pressoché identiche, dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi della fase istruttoria.
Le spese dell'opponente , sempre in applicazione del principio di OP
soccombenza, sono anch'esse poste a carico dell'opponente per 1/3, mentre per i Parte_1
residui 2/3 sono compensate in ragione della soltanto parziale riconducibilità dell'attività difensiva svolta dall'opponente alla domanda trasversale svolta nei suoi confronti. Sono OP
liquidate in dispositivo, vista la nota spese, in prossimità ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
RIGETTA le opposizioni e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1299/2022 del tribunale di Asti che dichiara definitivamente esecutivo.
RIGETTA la domanda trasversale proposta da nei confronti di Parte_1 OP
.
[...]
Condanna gli opponenti in solido a rimborsare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 14.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Condanna a rimborsare ad un terzo delle spese di lite, che Parte_1 OP
liquida (già ridotte ad 1/3) in € 4.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, compensandole nel resto.
Così deciso il 6 giugno 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in persona del dott. Daniele Dagna, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 455/2023; 503/2023; 714/2023 promosse da:
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
FRANCESCO SERENO ARGENTA
- attore opponente e attore in riconvenzionale trasversale (r.g. 455/2023)
e rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. EUGENIO DALMOTTO
- attrice opponente (r.g. 714/2023)
e contro nata ad [...] l'[...] rappresentata e difesa dall'avv. OP
EUGENIO DALMOTTO
- attrice opponente e convenuta in riconvenzionale trasversale (r.g. 503/2023)
contro
: , OPPURE Controparte_3 Controparte_4
nata a [...] , rappresentata e difesa dall'avv. TODESCHINI ALESSANDRO CP_5
- convenuta opposta nelle cause riunite
OGGETTO: CONTRATTI BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, ETC)
Udienza di precisazione delle conclusioni: 26.11.2024
CONCLUSIONI PER FABRIZIO PRONZATO
1 Reiectis adversis, - previe le declaratorie di diritto che del caso, - richiamate le produzioni effettuate, - previa ammissione, senza inversione dell'onere probatorio, delle prove per interrogatorio e testi dedotte con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in data 19/04/2024, - previa ammissione di consulenza tecnica di ufficio con il quesito indicato con la terza memoria ex art. 183 c.p.c. in data
10/05/2024, voglia il Tribunale:
Dichiarare per i motivi tutti di cui in atti, nullo, illegittimo, di nessun effetto e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovuta la somma ingiunta, assolvendo l'esponente da ogni avversaria pretesa, -
Per quanto occorra, dichiarare tenuta e condannare , nata ad [...] il OP
CP_ 08/08/1962, C.F. , residente in [...], a tenere CodiceFiscale_1
CP_
, C.F. residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_2
manlevato e indenne da ogni pretesa che fosse accolta nei suoi confronti.
Con vittoria di spese e compensi per il giudizio.
CONCLUSIONI PER Parte_2
In via principale, dichiarare nullo, illegittimo, di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovuta la somma ingiunta dalla Controparte_3
assolvendo la da ogni avversaria pretesa ed in subordine Controparte_1 Parte_3
ridurre alla misura di giustizia la domandata condanna delle parti attrici in opposizione;
Con vittoria di competenze e spese, oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
CONCLUSIONI PER PRONZATO CP_2
In via principale, dichiarare nullo, illegittimo, di nessun effetto e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare non dovuta la somma ingiunta dalla Controparte_3
assolvendo la sig.ra Pronzato da ogni avversaria pretesa ed in subordine ridurre alla CP_2
misura di giustizia la domandata condanna delle parti attrici in opposizione;
− In caso di accoglimento totale o parziale della domanda della parte convenuta in opposizione, respingere la domanda del sig. , svolta in via di chiamata in garanzia in questo Parte_1
procedimento, di dichiarare tenuta e condannare la sig.ra a manlevare e OP
tenere indenne lo stesso da ogni pretesa della che fosse accolta nei Controparte_3 suoi confronti in dipendenza dell'altrui domanda.
Con vittoria di competenze e spese, oltre rimborso forfetario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
2 CONCLUSIONI PER CASSA DI RISPARMIO CP_3
Previa, se del caso, ammissione del seguente quesito di C.T.U.: “Esaminati gli atti di causa, i documenti contrattuali e contabili prodotti in giudizio, accerti il C.T.U. la conformità a legge ed a contratto delle partite dare/avere relative al rapporto oggetto di causa, nel corso di suo svolgimento, intervenendo, ove si renda necessario, con le rettifiche del caso, così specificando le componenti corrette e così ricalcolando l'esatto ammontare dei rapporti dare/avere tra le parti, con precisazione del residuo credito della banca mutuante”;
Dichiarare infondate e così respingere domande ed eccezioni avversarie tutte;
Confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e statuizione, dichiarando tenuti gli opponenti al pagamento, in solido fra di loro, della somma ingiunta, o di altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi come da richiesta di ricorso monitorio.
Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto e ottenuto dal tribunale di Asti il decreto ingiuntivo n. Controparte_3
1299/2022 mediante il quale è stato ingiunto ad ed ai soci Parte_2 Parte_1
ed di pagare in solido all'intimante la somma di € 181.286,26 oltre
[...] OP
accessori, quale debito residuo derivante dal mutuo stipulato tra la società e la CP_1 CP_3
in data 27.1.2015.
[...]
2. Avverso il predetto decreto ingiuntivo ed Parte_2 Parte_1 [...]
hanno proposto tre opposizioni, successivamente riunite. OP
Pronzato nell'opposizione iscritta al n. 455/2023 R.G. ha chiesto la revoca del decreto Pt_1 ingiuntivo opposto e spiegato domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell'opponente chiedendo di essere da questa tenuto indenne in caso di condanna. OP
A sostegno dell'opposizione ha dedotto ed eccepito:
- la mancanza di prova del credito ingiunto ai fini dell'adozione del decreto e nel merito e, quanto al suo preciso ammontare, la mancata considerazione di un versamento di € 1.600,00;
- la mancata debenza delle somme “addebitate per oneri vari, affermate dovute per rinegoziazione e/o sospensione del rimborso del mutuo”;
- l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo con piano di ammortamento con sistema alla francese con conseguente nullità per indeterminatezza, assenza di valida pattuizione sul punto e necessità di applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, TUB;
A sostegno della domanda riconvenzionale trasversale ha esposto che la convenuta CP_2
3 Pronzato con scrittura privata del 03/06/2016 si era impegnata a manlevarlo da qualsiasi debito connesso all'attività della società UCIC.
nell'opposizione iscritta al n.r.g. 503/2023 ha chiesto la revoca del decreto OP
ingiuntivo opposto deducendo ed eccependo:
- la mancanza di prova del credito ingiunto ai fini dell'adozione del decreto e nel merito e del suo preciso ammontare, richiamando anch'ella la mancata considerazione del versamento di € 1.600,00;
- l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al mutuo con piano di ammortamento con sistema alla francese, con conseguente nullità per violazione del divieto di anatocismo, assenza di valida pattuizione sul punto e necessità di applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7,
TUB.
(n. 714/2023 R.G.) ha proposto le stesse difese Controparte_1 dell'opponente . OP
4. Parte opponente e convenuta in riconvenzionale trasversale ha, inoltre, OP
chiesto di rigettare la domanda svolta nei suoi confronti da osservando che Parte_1
l'impegno di manleva assunto nei confronti dell'attore in riconvenzionale trasversale con la scrittura privata del 03/06/2016 aveva ad oggetto eventuali debiti derivanti dalla prestazione di fideiussioni in favore della società, ma non i debiti sociali dei quali il socio era chiamato a rispondere in qualità di socio illimitatamente responsabile.
5. La causa è stata avviata a decisione senza esperimento di attività istruttoria.
6. In ordine alle doglianze espresse dagli opponenti, pur sinteticamente e con diverse sfumature, in ordine al regime di ammortamento alla francese del mutuo da cui discende il credito oggetto d'ingiunzione, si rileva che Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 29/05/2024, n. 15130, decidendo in ordine ad un contratto di mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese ha avuto modo di osservare che: “a) La doglianza
concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema
"composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante
del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro
prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione
di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7).
b) L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con
riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del
giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023,
4 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n.
5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore
convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di
ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n.
5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
c) Il maggior carico di interessi del prestito non dipende - e comunque non è stato accertato dal giudice di
merito in causa e non è una caratteristica propria dei piani di ammortamento "alla francese" standardizzati - da un fenomeno di produzione di "interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul
capitale incrementato di interessi né su interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che
nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la
rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più
interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la
restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto.”
Ancor più di recente i principi espressi dalle Sezioni Unite sono stati ritenuti estensibili anche ai mutui a tasso variabile da Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/03/2025, n. 8322 e Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/03/2025,
n. 7382 “Nel mutuo con piano di ammortamento alla francese a tasso variabile, non si configura alcuna
capitalizzazione degli interessi, in quanto la quota di interessi di ciascuna rata è calcolata, come nel caso
del tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, determinato dalla quota capitale ancora dovuta,
al netto dell'importo già corrisposto a titolo di rimborso del capitale nelle rate pregresse. Qualora il piano di ammortamento rechi la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del
finanziamento, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), nonché della periodicità, del
numero e della composizione delle rate di rimborso, con la specifica suddivisione tra quota capitale e
quota interessi, non si ravvisa alcuna lesione del principio di trasparenza, poiché il mutuatario dispone di una conoscenza integrale, nei limiti del prevedibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto.”
Le sentenze appena richiamate, oltre che superare esplicitamente ogni questione inerente il paventato effetto anatocistico di simili piani di ammortamento o i difetti di trasparenza degli stessi, consentono altresì
di escludere che, laddove nel piano di ammortamento siano presenti gli elementi richiamati dalle pronunce citate (importo erogato, durata del finanziamento, TAN ,TAEG, periodicità, numero e composizione delle rate di rimborso con suddivisione tra quota capitale e quota interessi), sussista una mancanza di determinatezza dell'obbligazione prevista in contratto, che, del resto, non dev'essere per forza determinata ma solo determinabile, come non può che essere per tutti i mutui a tasso variabile.
Nel caso di specie l'opposta ha prodotto i piani di ammortamento che, a seguito delle moratorie concesse, hanno via via regolato la restituzione del mutuo e in particolare l'ultimo di essi (cfr. docc. all. ricorso monitorio e docc. 5 e 7 opposta) ove si rinvengono gli elementi pretesi dalla giurisprudenza.
5 Non sussiste quindi alcuna nullità per indeterminatezza o difetto di trasparenza del contratto, né si può
ritenere verificato un effetto anatocistico.
Sotto altro profilo si rileva che non risultano neppure allegati elementi utili a valutare la pattuizione d'interessi usurari, precisazione che merita di essere effettuata stante il richiamo ad una verifica di tale questione nel quesito proposto da parte opponente . Parte_1
7. In ordine alla prova del credito parte creditrice ha prodotto il contratto di mutuo (cfr. all. ricorso monitorio) e i piani di ammortamento susseguitisi nel tempo in esito alle moratorie richieste da entrambi i soci e concesse dalla banca (cfr. ancora docc. all. ricorso monitorio e docc. 4,5,6,7 opposta).
Quanto all'ammontare della somma pretesa l'unica contestazione specifica sollevata dagli opponenti è
quella relativa al versamento in acconto di € 1.600,00, in data 10/05/2022 di cui tuttavia la banca risulta aver tenuto conto alla luce del documento sub 6 di ricorso monitorio, ove il pagamento è contabilizzato.
L'altra doglianza relativa alle somme addebitate in ragione delle dilazioni accordate è del tutto generica e non può essere presa in considerazione, tanto più che non è neppure contestata la legittimità delle sospensioni accordate in applicazione della disciplina emergenziale, che comunque ha costituito una misura di favore nei confronti del mutuatario, riducendo e non ampliando il costo reale del credito stante il trascorrere del tempo.
8. Le opposizioni vanno quindi in definitiva integralmente rigettate con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9. In ordine alla domanda riconvenzionale trasversale di manleva merita premettere che la domanda in questione è fondata su titolo contrattuale, ha quindi natura eterodeterminata, con conseguente limitazione della verifica dell'esistenza di un diritto dell'attore trasversale ad essere tenuto indenne in ragione del negozio in questione e non di altre cause.
In proposito si rileva che la pretesa avanzata nel presente giudizio dalla società prima intimante e poi opposta nei confronti dell'opponente si fonda sulla sua qualità di socio illimitatamente Parte_1 responsabile della società debitrice e mutuataria.
La scrittura privata del 03/06/2016 prevede l'impegno di a manlevare OP Parte_1
“da qualsivoglia responsabilità e/o onere che dovesse derivare a carico dello stesso
[...] Parte_1
in relazione alla fideiussione personale di € 150.000,00 (centocinquantamila/00) rilasciata da
[...]
alla CRAT, in garanzia del mutuo (non ipotecario) che è stato concesso alla Società Parte_1
“Immobiliare Valmanera-Società Semplice” nonché “in relazione a eventuali garanzie assunte e/o fideiussioni bancarie che possa aver rilasciato nell'interesse della Società presso gli istituti bancari con i quali quest'ultima opera”.
Si tratta dunque di una pattuizione che, a prescindere dalla sua eventuale illiceità laddove interpretata in
6 modo differente, evidentemente non include una manleva dai debiti sociali derivante dalla responsabilità
illimitata che deriva ai soci dalla partecipazione alla società semplice, con conseguente inapplicabilità del diritto di manleva fondato sul contratto in questione alla pretesa fatta valere nei confronti di Parte_1
dall'odierna opposta.
[...]
La domanda riconvenzionale trasversale va pertanto rigettata.
10. Le spese anticipate dalla convenuta opposta seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico delle parti opponenti in via solidale. Sono liquidate in dispositivo, vista la nota spese, in prossimità ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto della pluralità di parti aventi però posizioni pressoché identiche, dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi della fase istruttoria.
Le spese dell'opponente , sempre in applicazione del principio di OP
soccombenza, sono anch'esse poste a carico dell'opponente per 1/3, mentre per i Parte_1
residui 2/3 sono compensate in ragione della soltanto parziale riconducibilità dell'attività difensiva svolta dall'opponente alla domanda trasversale svolta nei suoi confronti. Sono OP
liquidate in dispositivo, vista la nota spese, in prossimità ai valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore corrispondente, tenuto conto dell'attività defensionale esplicata ed effettivamente necessaria e con riduzione nei minimi della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
RIGETTA le opposizioni e CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1299/2022 del tribunale di Asti che dichiara definitivamente esecutivo.
RIGETTA la domanda trasversale proposta da nei confronti di Parte_1 OP
.
[...]
Condanna gli opponenti in solido a rimborsare all'opposta le spese di lite, che liquida in € 14.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Condanna a rimborsare ad un terzo delle spese di lite, che Parte_1 OP
liquida (già ridotte ad 1/3) in € 4.000,00 per onorari oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge, compensandole nel resto.
Così deciso il 6 giugno 2025
Il giudice
(dott. Daniele Dagna)
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