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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5812 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28656 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 17.02.2025 e vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati G. Marazzita e G. Rubini
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
rappresentata e difesa dall'avvocato F. Fiorini
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
spiegando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis reiectis, condannare
l'Amministrazione in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Via CP_1
Monzambano, 10 – 00185 Roma, per i titoli descritti in narrativa, al risarcimento del danno subito, che si
indica nella somma complessiva di € 161.358,75, per danni biologici e morali, per danni materiali e spese
mediche o per quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione
monetaria”.
A sostegno della domanda ha dedotto che in data 02.07.2016, alla guida della vettura Citroen C3, targata
DR996BN, di proprietà della aveva un incidente stradale nella strada denominata S.S. 1 Via Controparte_2
Aurelia di competenza dell' al km. 137, con direzione Grosseto;
che, in particolare, durante la CP_1
percorrenza, perdeva il controllo della vettura ed andava a terminare la sua corsa in un fossato di raccolta delle acque situato a bordo strada e non adeguatamente protetto e segnalato, nella corsia di senso di marcia opposta;
che era indubbia la responsabilità dell' in quanto nel tratto di strada dove si era CP_1
verificato il sinistro non erano presenti né le adeguate misure di sicurezza laterali, tipo guardrail, né la divisione spartitraffico, tipo barriere jersey, né nessun tipo di protezione per il fosso di scolo delle acque situato adiacente alla banchina;
che a seguito dell'incidente riportava ingenti danni fisici e morali, oltre a gravi danni alla autovettura Citroen C3.
Ha, altresì, rilevato che in quel tratto di strada non erano presenti né le adeguate misure di sicurezza laterali, tipo guardrail, né la divisione spartitraffico, tipo barriera jersey, e nessun tipo di protezione per il fosso di scolo delle acque situato adiacente alla banchina e che è di tutta evidenza che tali misure di sicurezza avrebbero limitato, se non evitato, l'evento, con conseguente responsabilità per omessa custodia e/o manutenzione a carico della società convenuta ex art 2051 c.c.. Si è costituita in giudizio l contestando la fondatezza della domanda attrice e chiedendone il CP_1
rigetto.
La domanda attrice è infondata e deve essere rigettata alla luce delle risultanze della Consulenza Tecnica
d'Ufficio, esaurientemente motivata ed esente da vizi logici e/o giuridici.
Tali risultanze appaiono invero tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter logico ineccepibile., avendo anche il CTU risposto esaustivamente alle note critiche di parte attrice.
Esse possono quindi tranquillamente condivise e fatte proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.
Orbene, l'ausiliario del Giudice, dopo ampia esauriente descrizione dello stato dei luoghi oggetto del sinistro per cui è causa e ricostruzione della dinamica del sinistro medesimo, peraltro non oggetto di contestazione tra le parti, ha evidenziato che il tratto di strada in esame per le sue caratteristiche è
classificabile come strada Extraurbana secondaria e che essa è stata realizzata in tempi antichi, non essendovi traccia sui luoghi di un eventuale recente ammodernamento pertanto, è una strada da ritenersi antecedente al
1992, epoca della redazione delle norme sulle barriere stradali cui fa riferimento parte attrice.
Ha, poi, rilevato che, contrariamente a quanto riferito dal CT di parte attrice, la normativa vigente non impone di apporre le barriere di sicurezza su tutte le strade in esercizio, ma lo impone sulle strade nuove o oggetto di interventi di adeguamento.
Inoltre, le norme del 1992 (decreto ministeriale 18 febbraio 1992 n. 223), per le nuove strade e per l'adeguamento di quelle esistenti (quando è previsto un intervento importante di manutenzione sulla strada)
prevedono l'obbligo di barriere laterali solamente per particolari condizioni.
Infatti, dalla verifica delle condizioni dei luoghi la pendenza della scarpata della strada è inferiore a 2/3, il rapporto 2/3 da una pendenza del 0,666%, precisamente la pendenza della scarpata presente sui luoghi è di
1,39/2,96 quindi pari a 0,47%. Per dette condizioni, le barriere laterali in base alla norma richiamata dal tecnico di parte risulta necessaria 0ve di verifichino seguenti condizioni: “Nei casi in cui la pendenza della scarpata sia inferiore a
2/3, la necessità di protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza della scarpata,
tenendo conto delle situazioni di potenziale pericolosità a valle della scarpata (presenza di edifici, strade,
ferrovie, depositi di materiale pericoloso o simili): gli ostacoli fissi (frontali o laterali) che potrebbero
costituire un pericolo per gli utenti della strada in caso di urto, quali pile di ponti, rocce affioranti, opere di
drenaggio non attraversabili, alberature, pali di illuminazione e supporti per segnaletica non cedevoli, corsi
d'acqua, ecc, ed i manufatti, quali edifici pubblici o privati ... omissis ..., che in caso di fuoriuscita o urto dei
veicoli potrebbero subire danni comportando quindi pericolo anche per i non utenti della strada.”
Conclude, quindi, rilevando che, considerando che l'autovettura non è arrivata ad urtare il ponticello, ma si è fermata prima sulla scarpata, per come è successo il sinistro lungo la scarpata in esame non appare nemmeno obbligatoria la presenza della barriera laterale.
Le spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- rigetta la domanda;
b)- pone le spese per la Consulenza Tecnica d'Ufficio definitivamente a carico di parte attrice;
c)- condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 7.052,00 per compensi, Parte_1
oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Roma, 16/04/2025
Il Giudice
Sergio Pannunzio