Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 14306/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati Dott.ssa Marida Corso Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Cristina Correale Giudice sciogliendo la riserva in decisione dell'11.2.2025 ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14306 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
, nato nella Repubblica Dominicana il 23.10.1997, Parte_1 rapp.t isa, presso il cui studio elett.nte domicilia e sito a Napoli, piazza Cavour n. 139, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex lege Controparte_1 dall'A on sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto n. 265 emesso il 24.4.2023 e notificato il 23.5.2023 al ricorrente indicato in epigrafe, il Questore della Provincia di Napoli rigettava l'istanza, da questi presentata il 17.10.2022, di rinnovo del permesso di soggiorno quale richiedente asilo, rilevando che la domanda di protezione internazionale dal medesimo presentata, integrante l'unico motivo a sostegno della richiesta in disamina, era stata rigettata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, chiudendo il relativo fascicolo il 5.4.2023. Con ricorso depositato il 29.6.2023, accompagnato dalla richiesta di rimessione in termini, il ricorrente si doleva dell'illegittimità della decisione, nella parte in cui non aveva valutato il ricorrere delle condizioni d'inespellibilità di cui ai commi 1 e 1.1 dell'art. 19, t.u.i. per il riconoscimento della protezione speciale, basandosi sull'art.19, co.1.2, secondo periodo, t.u.i., diverse da quelle già esaminate dalla Commissione di Salerno, che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale e speciale. Sosteneva, dunque, che il Questore aveva errato perché avrebbe dovuto trasmettere il fascicolo alla Commissione
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ha, quindi, chiesto al giudice di accertarne l'esistenza. Ha, dunque, introdotto una lite prevista dal combinato disposto degli artt. 19ter cit. e 3, comma 1, lett. d) d-l 13\2017. Al contrario di quanto ritenuto dall'attore, l'accertamento, compiuto in altra sede giudiziaria, del diritto al permesso di soggiorno previsto dall'art. 14, comma 2, d.lgs. 30\2007 non determina il venir meno dell'interesse di entrambe le parti a conseguire da questo Tribunale lo scrutinio del merito della presente controversia, visto che essa ha tutt'altro oggetto. Il ricorso introduttivo della presente lite, tuttavia, è inammissibile. In primo luogo, è pacifico tra le parti, per quanto si ricava sia dal provvedimento impugnato, sia dal ricorso, sia dalla relazione redatta dalla Questura di Napoli, depositata dal e da quest'ultimo richiamata nella memoria di costituzione, che la domanda di CP_1 pagina 2 di 4 protezione internazionale, presentata dal quando si trovava nel centro rimpatri, è stata Pt_1 rigettata il 20.2.2023. Il rigetto non ha rig to solo la protezione internazionale ma anche quella speciale. Ebbene, il ricorrente avrebbe avuto l'onere di proporre tempestiva opposizione avverso la predetta decisione, per dedurre tutti i fatti esposti nel ricorso, i quali integrano elementi costitutivi in astratto del diritto alla protezione speciale già esistenti e maturati al momento in cui la domanda di protezione internazionale e speciale è stata rigettata. Invece, l'istante, per fatto pacifico tra le parti, non ha proposto alcuna opposizione ma ha cercato, in modo inammissibile, con il presente giudizio, di aggirare i termini perentori, dettati dall'art. 35bis d.lgs. 25\2008, disciplinante l'opposizione al provvedimento pronunciato dalla Commissione Territoriale ex art. 35, medesima fonte, per discutere di fatti da dedurre nella suddetta sede, di cui non si è avvalso. Né si è premurato di indicare quali elementi diversi, rispetto a quelli dedotti nel ricorso, siano stati posti a fondamento della protezione speciale e negativamente valutati dalla Commissione. In secondo luogo, è da evidenziare che il Questore di Napoli è stato investito solo dall'unica istanza che il richiedente gli ha avanzato e che è stata quella di rinnovo del permesso di soggiorno quale richiedente asilo, ancorato esclusivamente a tale posizione, non più goduta quando l'organo si è pronunciato, come ben si ricava dal provvedimento impugnato. L'attore, quindi, non ha rivolto al Questore, neppure implicitamente, la domanda di permesso per protezione speciale. L'interpretazione del combinato disposto degli artt. 19ter, comma 1, d.lgs. 150\11 e 3, comma 1, d), d-l 13\17, che attribuiscono, per quel che in questa sede interessa, alla sezione specializzata le controversie in materia di rifiuto di rilascio e diniego di rinnovo dei permessi ivi contemplati, deve esordire dalla considerazione dell'utilizzo di tali espressioni per circoscrivere l'ambito oggettivo della competenza in tal modo delineata e stabilire, dunque, quali cause possono essere promosse dinanzi al giudice. Le parole “rifiuto” e “diniego” implicitamente ma inequivocabilmente presuppongono che l'interessato si sia rivolto con una specifica richiesta alla p.a. competente, per ottenere il permesso di soggiorno cui aspira. Il medesimo è anche onerato dell'allegazione degli elementi costitutivi che integrano il fondamento del diritto in tal modo esercitato, di modo da consentire alla p.a. di rilevarli e di emettere il corrispondente provvedimento cui è vincolata, non godendo di alcuna discrezionalità. A tenore degli artt. 19, comma 1.2., tui, nel testo vigente all'epoca della formulazione della domanda di permesso di soggiorno per richiedente asilo, e 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, la competenza a decidere della sussistenza o meno dei requisiti per conseguire il permesso di soggiorno per protezione speciale, previsto dal comma 1 e 1.1. dell'art. 19, spetta unicamente alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, il cui parere è vincolante per il Questore, che è obbligato, se esso ha contenuto positivo, a rilasciare il corrispondente permesso. Il Questore, al quale è stata formulata istanza di protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1 e 1.1., è tenuto, dunque, soltanto a trasmettere la medesima all'unico organo competente a valutare la sussistenza o meno degli elementi costitutivi del diritto fatto valere. Non è configurabile, invece, in base al combinato disposto degli artt. 19ter, comma 1, pagina 3 di 4 d.lgs. 150\11 e 3, comma 1, d), d-l 13\17, un'azione con cui lo straniero domandi direttamente al giudice il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, senza che la p.a. competente sia stata investita della richiesta. Conseguenza necessaria di quanto puntualizzato è quella di non potere prescindere dall'obbligo del richiedente di formulare una domanda, sia pure implicita, di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1 e 1.1., sottoponendo all'attenzione del Questore i fatti specifici sui quali egli la fonda, siano afferenti alla sua condizione personale e\o alle condizioni oggettive del paese di origine, in modo da far sorgere, in capo a quest'ultimo, l'obbligo di richiedere alla Commissione competente il necessario parere, al quale si deve uniformare. Concludendo, i documenti prodotti e l'atto impugnato non dimostrano l'esistenza del presupposto in fatto in base al quale è consentito adire il giudice per chiedere l'accertamento del diritto alla protezione speciale. Non è provato, invero, che l'attore abbia mai chiesto alla p.a. competente (il Questore) il permesso per protezione speciale e che quest'ultimo gli sia stato negato, espressamente o di fatto, con un comportamento silente sul punto. In ordine alle spese processuali, si procede secondo la regola della soccombenza, come da dispositivo. Si applicano i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile basso ed i minimi.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara il ricorso inammissibile;
• Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del convenuto, delle spese processuali che liquida in euro 3809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 13.2.2025 Si comunichi IL PRESIDENTE Dott.ssa Marida Corso
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