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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 217/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
rapp.to e difeso dagli Avv. Salvatore Giannattasio e Parte_1
Andrea Giannattasio.
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: Parte_1
-d'essere docente precario inserito nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), e d'aver aver prestato servizio alle dipendenze del
– per la medesima classe di concorso Controparte_1
A043 (ex A056) - in virtù di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato per l'intera durata degli anni scolastici e, quindi, su posti vacanti e disponibili - cd. organico di diritto - per i seguenti anni scolastici: 2016/2017: Contratto di supplenza annuale con decorrenza dal 17/10/2016 al 31/08/2017 stipulato con l'istituto superiore POLO TECNOLOGICO IMPERIESE –
IMTF00201D” di Imperia 2017/2018: Contratto di supplenza annuale con decorrenza dal 21/09/2018 al 31/08/2019 stipulato con l'istituto superiore
“POLO TECNOLOGICO IMPERIESE – IMIS002001” di Imperia;
2018/2019: Contratto di supplenza annuale con decorrenza dal 14/10/2020 al 31/08/2021 stipulato con l'istituto superiore “I.T.T.L. "NAUTICO SAN
GIORGIO" – GETH020002” di Genova;
2020/2021: Contratto di supplenza annuale con decorrenza dal 15/10/2020 al 31/08/2021 stipulato con l'istituto superiore “POLO TECNOLOGICO IMPERIESE –
IMIS002001” di Imperia;
-la disciplina delle assunzioni stata modificata in modo significativo, dalla L.
13 luglio 2015, n. 107 (cd. Legge Renzi) che, nel prevedere un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l'anno scolastico 2015/2016, ha posto rimedio alla precarietà di un ampio contingente di docenti impiegati da anni in forza di contratti di supplenza a tempo determinato;
.
-inoltre, alla regolare indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, si affiancava il disposto dell'art. 1 c. 131 L. 107/2015 secondo cui “a decorrere dal
01/09/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi”.
-tuttavia, la disposizione del comma 131 sopra riportato fu abrogata dall'art. 4 bis DL 12/7/2018 n. 87 (c.d. Decreto dignità, conv. in L. 09/08/2018 n.
96); l'art. 29 comma 2 D.Lgs. 15/06/2015 n. 81 (così come in precedenza il
D.Lgs. 368/2001) esclude espressamente i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze dalla applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato posti dal capo III del medesimo decreto legislativo;
-a fianco del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico delineato dal D.Lgs. 13/4/2017 n. 59, resta quindi la previsione di copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. 3/5/1999 n. 124 senza limiti espressi di durata;
-la Corte Costituzionale con la sentenza n. 187 del 20/07/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del
1999, per violazione dell'art. 117, co. 1, Cost., in relazione alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili – cd. organico di diritto - di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino. -la Corte è pervenuta a tale statuizione riconoscendo il proprio obbligo di attenersi al verdetto della Corte di Giustizia sulla non conformità alla clausola
5 comma 1 della Direttiva del 1999 delle disposizioni menzionate, in tal modo dando seguito al fondamentale principio del primato del diritto comunitario;
-secondo la Consulta, infatti, la non conformità del diritto intero al diritto dell'Unione Europea consegue al fatto che la normativa nazionale, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;
-in tal senso s'è espressa anche la Corte di Cassazione che con la sentenza n.
22552 del 07/11/2016, ha limitato la considerazione alle sole supplenze su organico di diritto, prese in esame dalla Corte di Giustizia e dalla Corte
Costituzionale, protrattesi, come nel caso di specie, oltre i 36 mesi;
-infatti, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, l'illecito è stato ritenuto rilevante con riferimento al parametro del termine triennale previsto – anche a seguito della L. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 D.Lgs. 297/1994 – per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti;
-d'aver pertanto diritto al risarcimento del danno cd. “Eurounitario”, in particolare al trattamento previsto dalla l. 183/2010 art. 32, comma 5, norma oggi confluita nel D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2; 2015, art. 28, comma 2.
-la Corte di Cassazione, SS. UU. 15 marzo 2016, n. 5072, ha, infatti, stabilito che: "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla
Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché... può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto" in concreto in quest'ultimo caso da ricondurre alla "prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.”
Ciò premesso, il ricorrente così concludeva: “Accertare e dichiarare l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi stipulati per la copertura di posti vacanti su organico di diritto ai sensi dell'art. 4, co. 1, della legge n. 124 del
03/05/1999, per ragioni non temporanee e non imprevedibili né tantomeno per esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente.
In via consequenziale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno cd. “Eurounitario” in virtù della illegittima reiterazione oltre i 36 mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica per la copertura di posti vacanti su organico di diritto ai sensi dell'art. 4, co. 1, della legge
n. 124 del 03/05/1999. Condannare il al pagamento nei confronti del Controparte_1
ricorrente del risarcimento del danno da calcolarsi facendo applicazione dei criteri indicati dall'art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010, come sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con
l'aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art 4 comma 1 bis D.M.
55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari”.
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La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo al superamento del termine complessivo di 36 mesi del servizio prestato dai docenti scolastici assunti con più contratti a tempo determinato.
Dallo stato matricolare prodotto (all. 4) s'evince che i contratti per cui è causa sono stato conclusi dopo l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, il cui art. 1 co. 132 prevedeva che “a decorrere dal 1 settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”.
A dispetto del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico introdotto dal d.lgs. n. 59/2017 (il cui art. 17 detta la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del nuovo regime), la disciplina del settore Scuola prevede tuttora la copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze, ai sensi dell'art. 4 legge n. 124/1999. Tale norma così recita: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione
a carico degli aspiranti…10 Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime…”.
Successivamente, nel 2009 (L. 167), è stato aggiunto il comma 14-bis, in base al quale "I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
I regolamenti di cui al comma 5 della disposizione in questione sono stati adottati con D.M. 25 maggio 2000 n. 201, che così dispone: “Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata
"legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7. 2 Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 2; per
l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5. 3. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto” ….”
Tali disposizioni sono state sono state sostanzialmente confermate dall'art. 1
D.M. 131/2007.
In sintesi, sulla base della normativa in questione sono individuabili tre tipologie di i contratti a tempo determinato:
1) supplenze annuali sul cosiddetto "organico di diritto", ossia su posti da coprire "in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali" poiché vacanti (senza un titolare) e disponibili entro il 31 dicembre;
tali supplenze vengono assegnate con scadenza al 31 agosto, data che rappresenta la fine dell'anno scolastico (art. 4, comma 1);
2) supplenze fino al termine dell'attività didattica, sul cosiddetto "organico di fatto", con scadenza al 30 giugno, che riguardano posti non vacanti (ossia non privi di titolare), ma che di fatto si sono resi disponibili entro il 31 dicembre per plurime ragioni
3) supplenze temporanee, conferite per ogni altra necessità di tipo contingente, per lo più dirette a sostituire personale assente o venuto meno dopo il 31 dicembre, destinate a terminare appena finisce l'esigenza sostitutiva (art. 4, comma 3). Opportuno puntualizzare che per organico di diritto deve intendersi quello elaborato dalle istituzioni scolastiche sulla base delle classi formate e del numero degli alunni, per i quali viene operato una valutazione prognostica per l'anno scolastico successivo del fabbisogno d'un determinato numero di docenti, procedendosi così a trasferimenti e all'immissione in ruolo.
Tuttavia, nel corso dell'anno accade di norma che il numero di studenti muti in quanto essi, ad es, si trasferiscono per qualsiasi motivo presso un altro istituto o ripetono l'anno scolastico o, ancora, sopravvengono nuove iscrizioni, con la conseguenziale esigenza di dover disporre d'un numero maggiore di docenti rispetto a quanto programmato nell'organico di diritto.
Parimenti, ben può succedere che gli insegnanti di ruolo si rendano assenti poiché, ad., scelgano, o siano comandati, di prestare servizio presso altri enti, si trovino in aspettativa oppure chiedano d'usufruire del part-time, ecc..
Per far fronte a ciò viene previsto anche un organico di “fatto” in relazione non a posti che si renderanno vacanti in senso tecnico - giacchè i docenti assenti restano titolari di ruolo – bensì “scoperti” in tutto o in parte, ovviandosi a ciò tramite la mobilità del personale di ruolo nonché con supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche.
A tali supplenze si riferiscono quelle disciplinate dall'art. 2 L 124/1999 e cioè
a quelle che si protraggono sino al termine delle attività didattiche poichè destinate a coprire posti disponibili alla data del 31 dicembre e che tali presumibilmente rimarranno per l'intero anno scolastico.
Ciò chiarito, nel venire all'esame del merito della domanda, s'osserva che la
Direttiva comunitaria 1999/70/C, attuativa dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, prescrive agli
Stati membri dell'Unione Europea d'introdurre nelle legislazioni nazionali norme idonee a prevenire e a sanzionare l'abuso del ricorso a plurimi contratti a tempo determinato.
Al riguardo la Corte di Giustizia Europea s'è pronunciata con sentenza del
26.11.2014 (M. e altri c. resa nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C- CP_2
62/13, C-418/13), su tale questione, statuendo che "La Clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti
a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di siffatto rinnovo. Risulta, infatti che una tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato". La Corte, pertanto, ha ritenuto non conforme ai principi della Clausola 5, punto 1, la legge n. 124/1999 e, in generale, la normativa di settore, nella parte in cui permette il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti e disponibili senza fissare tempi certi per l'espletamento di concorsi pubblici per la copertura definitiva nonché, e in particolare, senza che siano previsti meccanismi correttivi e/o di natura indennitaria/risarcitoria, soggiungendo che compete a ciascun Giudice nazionale accertare se l'abuso della stipula dei contratti a termine sia sanzionato dagli istituti giuridici esistenti negli ordinamenti interni.
Sulla scorta di tale pronuncia, con sentenza n. 187/2016 la Corte
Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
In motivazione si richiamano i precedenti della Corte di giustizia sulla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, rilevandosi che essi “affermano che rientra nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o più tra le misure enunciate in tale clausola o, ancora, a norme equivalenti in vigore, purché tengano conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori”.
Riguardo tali misure la Consulta ha rilevato che, essendo stato introdotto il comma 131 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, il quale stabilisce un termine massimo di 36 mesi per la durata complessiva di più contratti a tempo determinato, il mancato rispetto di tale termine “è garantito dal risarcimento del danno. E questo, configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile”.
Quanto alle situazioni pregresse, si soggiunge che “…occorre distinguere a seconda del personale interessato. Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni
e di sostegno dell'organico di diritto” Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati).
In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia. La scelta è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne;
una scelta che - va sottolineato - richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che comporta un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l'imparzialità ma anche l'efficienza dell'amministrazione (art.
97 Cost.)”.
La giurisprudenza s'è pienamente attenuta ai rilievi della Consulta.
Si segnalano in particolare le pronunce Cassazione civile sez. un.,
15/03/2016, n.5072 e Cassazione civile sez. lav., 14/03/2018, n.6323. Nella prima s'afferma che “L'abusivo ricorso al contratto a termine - ed anzi, più in generale, l'illegittimo ricorso al contratto a termine - è fonte di danno risarcibile per il lavoratore che abbia reso la sua prestazione lavorativa in questa condizione di illegalità.
Ma, quando il risarcimento del danno si accompagna alla conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato, il risarcimento del danno è contenuto nella misura fissata dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, che prevede che, in tal caso, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”.
Nel richiamare le succitate pronunce della Corte di Giustizia e della Corte
Costituzionale e nel puntualizzare che il regime differenziato del contratto a termine nel pubblico impiego non consente la conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato, poiché quest'ultimo può sorgere soltanto a seguito d'un concorso, la Suprema Corte ha esaminato la questione della risarcibilità, della natura e dell'entità del danno.
Riguardo al primo aspetto è stato s'affermato che “il lavoratore a termine nel pubblico impiego, se il termine è illegittimamente apposto, perde la chance della occupazione alternativa migliore e tale è anche la connotazione intrinseca del danno, seppur più intenso, ove il termine sia illegittimo per abusiva reiterazione dei contratti”, per poi, rilevarsi che nell'ipotesi di abuso nella reiterazione dei contratti a termine “..occorre anche una disciplina concretamente dissuasiva che abbia, per il dipendente, la valenza di una disciplina agevolativa e di favore, la quale però non può essere ricercata nell'ambito della fattispecie del licenziamento illegittimo, perchè questa implica la illegittima perdita di un posto di lavoro a tempo indeterminato”.
Tale disciplina dissuasiva viene individuata in quella del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, art. 36, comma 5, in combinato con la L. 4 novembre 2010, n.
183, art. 32, comma 5.
La prima norma così recita “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.”.
L'art. 32, comma 5, della legge 183 del 2010 in materia di lavoro privato, a propria volta, prevedeva: "Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
Il suddetto principio è stato, seppur in termini sintetici, confermato da
Cassazione civile sez. lav., 14/03/2018, n.6323, nella quale è stato affermato che nelle ipotesi di “..reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n.
124 del 1999, art. 4, comma 1 avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.”, precisandosi che ove la ripetuta stipulazione di contratti a termini inerisca ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, “non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”.
Del tutto conformi sono le successive Cass. n. 1912/2020 e Cass. 6440-
6441/2020.
Vale poi evidenziato che l'articolo 12, comma 1, del D.L. 16 settembre 2024,
n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha espressamente fatto proprio i dicta espressi dalle suddette Corti, inserendo nell'art. 36, comma 5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 la seguente previsione:
“Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti
e alla durata complessiva del rapporto”.
Tale disposizione, tuttavia, non ha natura retroattiva cosicchè essa non è applicabile al caso di specie, come richiesto dal ricorrente nelle note scritte del 14/3/2025, essendosi la denunciata abusiva reiterazione esaurita nell'anno 2021. Alla luce di quanto testè esposto, il va condannato al risarcimento CP_1
del danno nella misura prevista dell'art. 32 legge n. 183/2010, norma che però è stata abrogata dall'art. D. Lgs. 5/6/2015, n. 81.
Il parametro di riferimento va, dunque, ricercato nell'omologa disposizione contenuta nell'art. 28, comma 2, d. lgs. n. 81/2015, per il quale “nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. n. 604 del 1966, art. 8”.
Sul punto la giurisprudenza ha più volte chiarito che l'illecito per cui è causa
“…si consuma non in relazione ai singoli contratti a termine ma soltanto dal momento e per effetto della loro successione e pertanto il danno presunto dovrà essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, considerando nella liquidazione dell'unica indennità il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti sotto il profilo della gravità della violazione” Cass. n. 31175/2018; cf. (Cass.,
n. 25406/2021; Cass. n. 4050, 4051 e 4052/2021
Nella specie deve rilevarsi:
-che il ricorrente ha svolto supplenze per coprire un posto vacante nell'organico di cd. diritto per 5 anni consecutivi, come attestato dallo stato matricolare;
-che pertanto, l'illegittima reiterazione dei successivi contratti, tutti con scadenza 31 agosto, ha superato di 2 anni la durata massima dei 36 mesi;
-che, dunque, l'abuso s'è protratto per un lasso di tempo contenuto, ma al tempo stesso pressocchè ininterrotto;
-che le dimensioni del Ministero e il numero dei dipendenti occupati sono notoriamente notevoli.
Alla luce di ciò si ritiene pertanto equo quantificare l'indennità in misura intermedia - più vicina a quella minima - e cioè in cinque mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR, misura che appare idonea ad assicurare il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.
Il ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto valore della controversia e della bassa complessità della vertenza, la quale s'inserisce in un contenzioso di natura seriale, rilevandosi, inoltre, che i collegamenti ipertestuali non sono funzionanti e che essi ineriscono ad un solo documento nell'accezione processuale del termine (lo stato matricolare).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
Accerta e dichiara accerta l'abusiva reiterazione da parte del
[...]
di contratti di lavoro a tempo determinato per Controparte_1
supplenze annuali stipulati con il ricorrente. Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
d'una indennità onnicomprensiva pari a cinque Parte_1
mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dall'16/9/2019 sino al saldo;
Condanna il a rifondere al ricorrente Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 550,00 per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per la fase decisionale, € 259,00 per spese vive, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia 22-3-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli