Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1607/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dal procuratore costituito, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 26.5.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 26.05.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo applica- bile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maria Del Prete ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e 127 ter c.p.c. la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1607/2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: re- sponsabilità-professionale, vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati presso il loro studio in CA, C.F._2
v.le Lincoln, 233, quali procuratori di loro stessi, in virtù di procura in atti;
- Attrice -
E
, (C.F. ), residente a[...] – CP_1 C.F._3
81100 CA;
- Convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Per l'attrice: come da atto introduttivo del presente giudizio e note relative all'udienza fissata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Gli istanti, sig.ri e hanno rappresentato di aver Parte_1 Parte_2
intrapreso una procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere nei confronti della signora in relazione CP_1
alla quota di un sesto dell'immobile sito in CA , alla via Amendola n.55, immobile regolarmente censito presso il Catasto del Comune di CA.
Tale quota è pervenuta alla signora a seguito della successione CP_1
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ereditaria apertasi con il decesso del padre, sig. , avvenuto in data Persona_1
9 novembre 2017, come da denuncia di successione n.2119, trascritta presso
L'ufficio del Territorio- Servizi di pubblicità immobiliare di CA.
Non essendo emersa alcuna accettazione né tacita né espressa dell'eredità da parte della convenuta, gli odierni instanti hanno proposto ricorso ex art. 749 e 481 c.c., dinanzi al medesimo tribunale, al fine di ottenere un provvedimento che sollecitasse la conventa a manifestare formalmente la propria volontà in ordine all'accettazione dell'eredità.
Con ordinanza del 27 ottobre 2021, il giudice della procedura ha invitato la resistente ad accettare l'eredità nelle forme di legge, con espressa fissazione di un termine, indicato a pena di decadenza del relativo diritto.
Tale ordinanza è stata notificata il 27.01.2022 ma la sig.ra non ha CP_1
provveduto a manifestare alcuna volontà di accettazione, incorrendo così nella decadenza del diritto di accettare l'eredità.
Gli istanti hanno documentato un credito nei confronti della convenuta di euro
13.049,81 così composto:
- Euro 5042,00, in forza dell'atto di precetto fondato sulla sentenza n 287\2018 del
Giudice di Pace di CA;
- Euro 3006,91 in virtù dell'atto di precetto fondato sulla sentenza n 732\2020 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- Euro 5.000,00 circa quale stima delle spese connesse alla procedura esecutiva in corso.
A seguito delle ricerche eseguite, gli istanti hanno accertato che il suddetto immo- bile costituisce l'unico cespite disponibile e aggredibile nel patrimonio della con- venuta, non risultando altri beni o redditi utilmente esecutabili ai fini del soddisfa- cimento del credito.
Tra gli atti depositati nel presente giudizio sono presenti:
-La sentenza del giudice di pace di CA, emessa all'esito dell'opposizione a de- creto ingiuntivo, che ha revocato l'ingiunzione ottenuta dai legali della convenuta e ha condannato quest'ultima al pagamento di euro 3.714,00 oltre interessi, per com- pensi professionali maturati nella causa di separazione;
-Due atti di precetto, emessi rispettivamente in forza della sentenza n.287 del giu- dice di pace di CA e della sentenza n.732\2020 del tribunale, con cui è stato in- timato alla signora il pagamento delle somme dovute entro 10 giorni CP_1
dalla notifica.
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-La sentenza numero 732 del 2020 con cui il tribunale ha confermato la decisione di primo grado, rigettato l'appello proposto dalla convenuta e condannato quest'ul- timo al pagamento delle spese di giudizio;
-L'atto di pignoramento immobiliare, finalizzato all'espropriazione della quota di immobile ricevuta per successione;
-L'ordinanza della dott.ssa che ha assegnato alla convenuta il termine Persona_2
fin il 27 gennaio 2022 per accettare l'eredità, con espressa previsione di decadenza in caso di inadempimento.
Infine, con deposito di note scritte, l'avvocato nell'interesse proprio e Parte_1
dell'avv. ha ribadito la richiesta di accoglimento della domanda Parte_2
con vittoria di spese, precisando che il credito complessivamente vantato ammonta ad euro 13.500 e confermando l'istanza di sostituzione nell'accettazione dell'eredi- tà.
Alla luce di quanto esposto, gli istanti hanno chiesto di essere autorizzati a sosti- tuirsi alla convenuta nella dichiarazione di accettazione dell'eredità ai sensi dell'ar- ticolo 476 Codice civile, visto lo scopo di conseguire il soddisfacimento del pro- prio credito tramite l'acquisizione della quota ereditaria.
Hanno infine, chiesto che la signora venga condannata al pagamento delle CP_1
spese legali e dei costi della presente procedura.
La convenuta, sig.re è rimasta contumace nonostante la regolare no- CP_1
tifica dell'atto introduttivo.
Il merito
La presente vicenda trae origine da un credito complessivo di 13.049 €, vantato dagli avvocati ricorrenti nei confronti della signora in forza di 2 tito- CP_1
li esecutivi e delle spese maturate nell'ambito della procedura esecutiva immobilia- re in corso.
L'esecuzione ha ad oggetto un immobile sito in CA, alla via Amendola n. 55 di cui la convenuta risulta comproprietaria per un sesto per successione del padre,
deceduto il 9 novembre 2017. Persona_1
In assenza di accettazioni, espressa o tacita dell'eredità da parte della convenuta, i ricorrenti hanno adito il tribunale al fine di ottenere la sostituzione nell'accettazio- ne ereditaria.
La signora , non avendo reso dichiarazioni entro il termine assegnato CP_1
con ordinanza del giudice, è incorsa nella decadenza dal diritto di accettare.
La decisione, dunque deve fondarsi sulla verifica puntuale dei presupposti richiesti
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dalla giurisprudenza (anche in via analogica ex art. 524 Codice civile) per autoriz- zare il subentro del creditore nell'eredità non accettata.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la possibilità per i creditori di surrogarsi nell'accettazione dell'eredità, pur trattandosi di questione articolata va esaminata in relazione alle peculiarità del caso concreto.
La Corte di Cassazione ha riconosciuto la possibilità di estendere analogicamente l'articolo 524 c.c. che disciplina la surrogazione del creditore in caso di rinuncia all'eredità da parte del chiamato, anche al caso in cui il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità per decadenza.
Nel caso di specie, la signora non ha provveduto ad accettare CP_1
l'eredità entro il termine stabilito dal Giudice dell'esecuzione con conseguente de- cadenza dal relativo diritto.
In tal caso, il creditore può essere autorizzato a subentrare nell'accettazione dell'e- redità per tutelare il proprio credito, a condizione che il chiamato non abbia mani- festato la volontà di accettare l'eredità entro il termine fissato dal giudice. In propo- sito, la Cassazione con la sentenza numero 4849 del 26 marzo 2012 ha precisato che il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art.481 c.c. per l'accettazione dell'eredità è un termine di decadenza finalizzato a far cessare lo stato di incertez- za che caratterizza l'eredità fino all'accettazione del chiamato. Di conseguenza, il decorso di detto termine senza la dichiarazione di accettazione comporta la perdita del diritto di accettare, senza possibilità di proroga.
La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 15664 del 23 luglio 2020, ha este- so l'applicazione dell'articolo 524 del Codice civile al caso in cui il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità per decadenza riconoscendo, la possibilità per il cre- ditore di essere autorizzato a subentrare nell'accettazione dell'eredità per tutelare il proprio credito.
Pertanto, in presenza di un credito certo, liquido, ed esigibile, il creditore può chie- dere al giudice di essere autorizzato a surrogarsi nell'accettazione dell'eredità del proprio debitore, soprattutto se quest'ultimo ha perso il diritto di accettare l'eredità per decadenza e l'eredità costituisce l'unico bene aggredibile.
Nel caso in esame, pur riconoscendosi che la giurisprudenza---in particolare la sen- tenza della Corte di Cassazione n.15664\2020---consente, in via analogica rispetto all'art. 524 del codice civile l'autorizzazione al creditore di subentrare nel diritto di accettare l'eredità del debitore nei casi in cui quest'ultimo si è decaduto per effetto dell'inerzia successiva all'intimazione di cui all'articolo 481c.c., è altresì pacifico
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che tale facoltà è subordinata alla rigorosa verifica di due condizioni essenziali: la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, e la dimostrazione che l'eredità rappresenti l'unico cespite utile e ai fini della soddisfazione del credito vantato.-
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno allegato titoli esecutivi giudiziali - la sentenza n.287 del Giudice di Pace di CA e la sentenza n. 732 del tribunale di Santa Ma- ria Capua Vetere - unita ad atti di precetto regolarmente notificati, nonché una sti- ma documentata delle spese sostenute nella procedura esecutiva. Tali elementi, pienamente coerenti e documentati, conferiscono al credito azionato il carattere della certezza liquidità ed esigibilità richiesta dall'ordinamento.
In relazione al secondo presupposto deve ritenersi pienamente dimostrato che il bene oggetto di causa rientri nella titolarità della signora Tale cir- CP_1 costanza trova conferma negli atti di causa e in particolare, nell'ordinanza resa dal- la dott.ssa con la quale si ingiungeva alla convenuta di procedere Persona_2 all'accettazione dell'eredità entro il termine del 17.01.2022, sotto pena di decaden- za del relativo diritto.
In proposito la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 481 Codice civile per l'accettazione o la rinuncia dell'eredi- tà è di natura perentoria e non prorogabile. Analogamente la sezione IV-II nell'or- dinanza numero 15664 del 23 luglio 2020 ha sottolineato che il termine fissato dal giudice per l'accettazione dell'eredità è un termine perentorio, il cui mancato rispet- to comporta la decadenza dal diritto di accettare.
Pertanto, la mancata accettazione da parte della signora entro il ter- CP_1
mine stabilito dall'autorità giudiziaria comporta la perdita del diritto di accettare, con conseguente decadenza dal relativo diritto.
In definitiva, accertata la sussistenza in capo ai ricorrenti di un credito certo, liqui- do ed esigibile, nonché comprovato che il bene sul quale gli stessi intendono sod- disfare il proprio diritto di credito rientra nel patrimonio della signora Parte_3
[...
- come emerge dagli atti di causa, in particolare dall'ordinanza resa dalla dotto- ressa con cui si intimava la convenuta di procedere all'accettazione Persona_2
dell'eredità entro un termine perentorio stabilito - questo giudice ritiene fondato il diritto degli istanti di sostituirsi alla convenuta nell'accettazione della quota eredi- taria devoluta a seguito del decesso del signor , al fine di soddisfa- Persona_1
re il proprio credito.
Per tali motivi, si dispone la sostituzione dei ricorrenti nel diritto di accettare l'ere- dità giacente nella quota spettante alla convenuta e si condanna la medesima al
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rimborso delle spese e degli oneri della presente procedura.
P.Q.M
Il tribunale definitivamente pronunciando, sulla presente causa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
• dichiara la contumacia di CP_1
• accoglie la domanda proposta dagli attori, e, per l'effetto, autorizza i medesimi a sostituirsi alla signora nell'esercizio di accettare l'eredità alla mede- CP_1
sima devoluta;
• condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudi- CP_1
zio, che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario nella misu- ra del 15 %,IVA e CPA come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 26.06.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
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