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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4382 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Parte_1 C.F._1
Via Jannelli n. 9, presso lo studio dell'Avv. Francesca Gigliotti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Parte_2 C.F._2
Via G. Colosimo n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Antonio Saladino che lo rappresento e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHÈ
– in sede - Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto il 23 ottobre 2023, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Catanzaro il 19 giugno 1994 con in costanza del quale erano Parte_2 nati due figli, e oggi maggiorenni ma non economicamente indipendenti – Per_1 Per_2 deduceva che con decreto presidenziale del 4 novembre 1998 il Tribunale ordina rio di
Catanzaro omologava la separazione consensuale dei coniugi, i quali – da allora - non si erano riconciliati né avevano ricostituito la comunione materiale e spirituale.
RGAC n. 4281/2023 - Pagina 1 di 6 Chiedeva, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, dichiarando al contempo di rinunciare ad ogni assegno di mantenimento per sé.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “chiede
- che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 19 giugno 1994; Parte_1 Parte_2
Si confermano le condizioni stabilite nel decreto di omologazione del tribunale di Catanzaro
e precisamente:
- la sig.ra rinuncia ad ogni assegno di mantenimento per sé; Pt_1
- il sig. provvederà al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non indipendenti Pt_2 economicamente, tramite la corresponsione della somma di Euro 150,00 da versarsi ogni 5 del mese sul c/c intestato alla sig.ra Pt_1
- il sig. potrà concordare direttamente con i figli, che continueranno ad abitare con Pt_2 la madre, i giorni da trascorrere insieme, comprese le festività natalizie ed i periodi estivi”.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 febbraio 2024 il quale pur non opponendosi alla domanda di Parte_2 divorzio, rappresentava di non essere in grado di corrispondere alcunché per il mantenimento della ricorrente e dei figli a causa delle condizioni economiche e di salute estremamente precarie.
Esponeva, al tal fine, di trarre la propria unica fonte di sostentamento dall'assegno di invalidità civile ammontante ad € 300,00 mensili e dal “costante offerto dalla propria madre, sig.ra , anch'ella malata” e di non essere in grado di “vivere Controparte_2 autonomamente” essendo affetto da “psicosi post alcolica in soggetto con deficit cognitivi e disorganizzazione comportamentale”; patologia che, pur non rendendolo soggetto pericoloso, comportava cure ed assistenza continue, oltre a costanti e “controllate somministrazioni farmacologiche senza le quali ne sarebbe messa a repentaglio l'incolumità personale”.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_2 Parte_1 in data 19.6.1994;
2) disporre a carico della sola sig.ra il mantenimento dei figli e Pt_1 Persona_3
, stanti le precarie condizioni economiche e di salute in cui versa il sig. Persona_4
bisognoso egli stesso di sostegno morale e materiale per la sop ravvivenza Parte_2 quotidiana;
RGAC n. 4281/2023 - Pagina 2 di 6 3) disporre che i sig.ri e continuino a vivere con la di loro Persona_3 Persona_4 madre, con una presenza effettiva nella vita del padre, evidentemente bisognoso di cure e affettività filiale.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
1.2. All'udienza del 17 aprile 2024, il difensore del resistente rappresentava l'impossibilità dello stesso a comparire personalmente a causa delle “notevoli difficoltà di deambulazione, nonché per le diverse patologie da cui è affetto di natura psichiatrica”, riservando di produrre di certificazione medica attestante i gravi e comprovati motivi per la mancata comparizione.
Su richiesta dello stesso difensore, il giudizio era, pertanto, differito all'udienza dell'08 maggio 2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito di note scritte.
Alla predetta udienza, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento, preso atto della volontà di non riconciliarsi manifestata dalle parti, disponeva l'acquisizione da parte di entrambi i coniugi della documentazione reddituale stabilita dall'art. 473 bis. 12, ult. comma,
c.p.c. al fine di poter pronunciare i provvedimenti provvisori ed urgenti, oltre ai certificati di residenza e di famiglia.
Atteso che nulla veniva riversato in atti, veniva fissata l'udienza del 10 luglio 2024.
All'udienza medesima, stante le difficoltà di deambulazione del , il Giudice si recava Pt_2 nel piazzale antistante il Tribunale per interrogarlo liberamente. Il resistente appariva
“notevolmente scompensato e bisognose di cure” ed il difensore esponeva “di valutare la possibilità di avviare procedura per la nomina di un Amministratore di sostegno, stante le precarie condizioni in cui versa il proprio assistito e il ricovero presso la terapia intensiva presso l'Azienda Dulbecco presidio Pugliese Ciaccio de lla madre di quest'ultimo, unico sostegno morale e materiale del resistente”.
1.3. Con ordinanza ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. emessa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, considerate le evidenti condizioni precarie di salute ed economiche in cui versava il e tenuto conto, altresì, dell'età dei figli (di anni 28 il Pt_2 primo e di anni 23 la seconda), nonché di quanto dichiarato dalla ricorrente con le note scritte depositate in data 24 giugno 2024 “(che le condizioni di salute del sig. non Pt_2 consentono la sua partecipazione al mantenimento dei figli”), il Giudice delegato disponeva che nulla doveva porsi a carico di per il mantenimento dei figli maggiorenni Parte_2 di età e fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa l'udienza del
20 novembre 2024, la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione.
RGAC n. 4281/2023 - Pagina 3 di 6 All'esito, con provvedimento del 30 dicembre 2024 la causa era direttamente rimessa al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in epigrafe indicati sia fondata e debba trovare accoglimento, riscontrandosi nella fattispecie in esame tutte le condizioni previste dalla legge.
Giova osservare che ai sensi dell'art. 3, n. 2, della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, “per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Ebbene, dalla documentazione prodotta si evince che a seguito della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 4 novembre 1998 il Tribunale di Catanzaro omologava con decreto n. 1061/1998 del 12 novembre 1998 la separazione consensuale dei coni ugi alle condizioni dagli stessi pattuite. Da allora, lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente, senza che tra questi intervenisse alcuna forma di riconciliazione o la ripresa della coabitazione.
In siffatta situazione, dunque, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il fallimento del tentativo di riconciliazione e la non scalfita volontà dei coniugi di divorziare, rendono palese come sia venuta irrimediabilmente meno ogni forma di affectio coniugalis.
Dunque, poiché sussistono tutte le condizioni ed i presupposti di cui all'art.3, n. 2), lett. b) della L. n. 898/1970, il Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi indicati in epigrafe.
3. Quanto all'unica domanda accessoria, vertente sul diritto al mantenimento dei figli maggiorenni e nati dall'unione matrimoniale, il Collegio ritiene di dover Per_1 Per_2 confermare quanto statuito dal Giudice delegato con l'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del
26 luglio 2024, atteso che dalla documentazione medica e reddituale riversata in at ti emerge chiaramente che il è, non soltanto privo di redditi adeguati e sostanzialmente Pt_2 indigente (percependo solamente una pensione di invalidità ammontante ad € 343,66 lordi al mese (cfr. documentazione INPS), quanto del tutto incapace di poter provvedere sia al proprio mantenimento che a quello dei figli.
RGAC n. 4281/2023 - Pagina 4 di 6 Ed invero, la patologia dalla quale risulta affetto “psicosi post alcolica in soggetto con deficit cognitivi e disorganizzazione comportamentale” è di tale gravità da richiedere cure ed assistenza costanti e da impedire persino la deambulazione del , tant'è che, per come Pt_2 emerge dal verbale di udienza del 10 luglio 2024, il Giudice delegato si è dovuto recare nel piazzale del Tribunale per procedere all'audizione dello stesso.
Sulla scorta di quanto sopra, considerato che la ricorrente ha dichiarato di rimettersi “alla valutazione del Giudice in merito all'assegno di mantenimento in favore dei figli, ribadendo che le condizioni di salute del sig. non consentono la sua partecipazione al Pt_2 mantenimento dei figli, i quali sono sostenuti economicamente dal lavoro saltuario della loro madre, nonché dai nonni materni” e tenuto conto dell'età della prole (rispettivamente di anni
28 e 23), il Collegio ritiene che nulla debba porsi a carico del resistente in ordine al mantenimento ordinario e straordinario dei figli.
Il Tribunale prende, altresì, atto della rinuncia della ricorrente alla corresponsione dell'assegno divorzile.
4. In considerazione degli interessi coinvolti, della natura della controversia e del suo esito, il Collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e con l'in tervento Parte_1 Parte_2 necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Catanzaro il 19 giugno 1994 da nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] e trascritto nei Registri dello Stato Civile del C omune di Catanzaro,
Anno 1994, Atto n. 44, parte II, Serie A;
2) dispone che nulla deve porsi a carico di per il mantenimento dei figli Parte_2 maggiorenni di età;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 123 8, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
RGAC n. 4281/2023 - Pagina 5 di 6 Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 28 febbraio 2025.
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 4281/2023 - Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4382 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente tra
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Parte_1 C.F._1
Via Jannelli n. 9, presso lo studio dell'Avv. Francesca Gigliotti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Parte_2 C.F._2
Via G. Colosimo n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Antonio Saladino che lo rappresento e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHÈ
– in sede - Controparte_1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto il 23 ottobre 2023, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario in Catanzaro il 19 giugno 1994 con in costanza del quale erano Parte_2 nati due figli, e oggi maggiorenni ma non economicamente indipendenti – Per_1 Per_2 deduceva che con decreto presidenziale del 4 novembre 1998 il Tribunale ordina rio di
Catanzaro omologava la separazione consensuale dei coniugi, i quali – da allora - non si erano riconciliati né avevano ricostituito la comunione materiale e spirituale.
RGAC n. 4281/2023 - Pagina 1 di 6 Chiedeva, pertanto, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, dichiarando al contempo di rinunciare ad ogni assegno di mantenimento per sé.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “chiede
- che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in data 19 giugno 1994; Parte_1 Parte_2
Si confermano le condizioni stabilite nel decreto di omologazione del tribunale di Catanzaro
e precisamente:
- la sig.ra rinuncia ad ogni assegno di mantenimento per sé; Pt_1
- il sig. provvederà al mantenimento dei figli, maggiorenni ma non indipendenti Pt_2 economicamente, tramite la corresponsione della somma di Euro 150,00 da versarsi ogni 5 del mese sul c/c intestato alla sig.ra Pt_1
- il sig. potrà concordare direttamente con i figli, che continueranno ad abitare con Pt_2 la madre, i giorni da trascorrere insieme, comprese le festività natalizie ed i periodi estivi”.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12 febbraio 2024 il quale pur non opponendosi alla domanda di Parte_2 divorzio, rappresentava di non essere in grado di corrispondere alcunché per il mantenimento della ricorrente e dei figli a causa delle condizioni economiche e di salute estremamente precarie.
Esponeva, al tal fine, di trarre la propria unica fonte di sostentamento dall'assegno di invalidità civile ammontante ad € 300,00 mensili e dal “costante offerto dalla propria madre, sig.ra , anch'ella malata” e di non essere in grado di “vivere Controparte_2 autonomamente” essendo affetto da “psicosi post alcolica in soggetto con deficit cognitivi e disorganizzazione comportamentale”; patologia che, pur non rendendolo soggetto pericoloso, comportava cure ed assistenza continue, oltre a costanti e “controllate somministrazioni farmacologiche senza le quali ne sarebbe messa a repentaglio l'incolumità personale”.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_2 Parte_1 in data 19.6.1994;
2) disporre a carico della sola sig.ra il mantenimento dei figli e Pt_1 Persona_3
, stanti le precarie condizioni economiche e di salute in cui versa il sig. Persona_4
bisognoso egli stesso di sostegno morale e materiale per la sop ravvivenza Parte_2 quotidiana;
RGAC n. 4281/2023 - Pagina 2 di 6 3) disporre che i sig.ri e continuino a vivere con la di loro Persona_3 Persona_4 madre, con una presenza effettiva nella vita del padre, evidentemente bisognoso di cure e affettività filiale.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
1.2. All'udienza del 17 aprile 2024, il difensore del resistente rappresentava l'impossibilità dello stesso a comparire personalmente a causa delle “notevoli difficoltà di deambulazione, nonché per le diverse patologie da cui è affetto di natura psichiatrica”, riservando di produrre di certificazione medica attestante i gravi e comprovati motivi per la mancata comparizione.
Su richiesta dello stesso difensore, il giudizio era, pertanto, differito all'udienza dell'08 maggio 2024 sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito di note scritte.
Alla predetta udienza, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento, preso atto della volontà di non riconciliarsi manifestata dalle parti, disponeva l'acquisizione da parte di entrambi i coniugi della documentazione reddituale stabilita dall'art. 473 bis. 12, ult. comma,
c.p.c. al fine di poter pronunciare i provvedimenti provvisori ed urgenti, oltre ai certificati di residenza e di famiglia.
Atteso che nulla veniva riversato in atti, veniva fissata l'udienza del 10 luglio 2024.
All'udienza medesima, stante le difficoltà di deambulazione del , il Giudice si recava Pt_2 nel piazzale antistante il Tribunale per interrogarlo liberamente. Il resistente appariva
“notevolmente scompensato e bisognose di cure” ed il difensore esponeva “di valutare la possibilità di avviare procedura per la nomina di un Amministratore di sostegno, stante le precarie condizioni in cui versa il proprio assistito e il ricovero presso la terapia intensiva presso l'Azienda Dulbecco presidio Pugliese Ciaccio de lla madre di quest'ultimo, unico sostegno morale e materiale del resistente”.
1.3. Con ordinanza ex art. 473 bis.22 cod. proc. civ. emessa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, considerate le evidenti condizioni precarie di salute ed economiche in cui versava il e tenuto conto, altresì, dell'età dei figli (di anni 28 il Pt_2 primo e di anni 23 la seconda), nonché di quanto dichiarato dalla ricorrente con le note scritte depositate in data 24 giugno 2024 “(che le condizioni di salute del sig. non Pt_2 consentono la sua partecipazione al mantenimento dei figli”), il Giudice delegato disponeva che nulla doveva porsi a carico di per il mantenimento dei figli maggiorenni Parte_2 di età e fissava per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa l'udienza del
20 novembre 2024, la cui celebrazione era sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte di trattazione.
RGAC n. 4281/2023 - Pagina 3 di 6 All'esito, con provvedimento del 30 dicembre 2024 la causa era direttamente rimessa al
Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in epigrafe indicati sia fondata e debba trovare accoglimento, riscontrandosi nella fattispecie in esame tutte le condizioni previste dalla legge.
Giova osservare che ai sensi dell'art. 3, n. 2, della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, “per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Ebbene, dalla documentazione prodotta si evince che a seguito della comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale del 4 novembre 1998 il Tribunale di Catanzaro omologava con decreto n. 1061/1998 del 12 novembre 1998 la separazione consensuale dei coni ugi alle condizioni dagli stessi pattuite. Da allora, lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente, senza che tra questi intervenisse alcuna forma di riconciliazione o la ripresa della coabitazione.
In siffatta situazione, dunque, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente, dal momento che la durata della separazione, il fallimento del tentativo di riconciliazione e la non scalfita volontà dei coniugi di divorziare, rendono palese come sia venuta irrimediabilmente meno ogni forma di affectio coniugalis.
Dunque, poiché sussistono tutte le condizioni ed i presupposti di cui all'art.3, n. 2), lett. b) della L. n. 898/1970, il Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi indicati in epigrafe.
3. Quanto all'unica domanda accessoria, vertente sul diritto al mantenimento dei figli maggiorenni e nati dall'unione matrimoniale, il Collegio ritiene di dover Per_1 Per_2 confermare quanto statuito dal Giudice delegato con l'ordinanza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del
26 luglio 2024, atteso che dalla documentazione medica e reddituale riversata in at ti emerge chiaramente che il è, non soltanto privo di redditi adeguati e sostanzialmente Pt_2 indigente (percependo solamente una pensione di invalidità ammontante ad € 343,66 lordi al mese (cfr. documentazione INPS), quanto del tutto incapace di poter provvedere sia al proprio mantenimento che a quello dei figli.
RGAC n. 4281/2023 - Pagina 4 di 6 Ed invero, la patologia dalla quale risulta affetto “psicosi post alcolica in soggetto con deficit cognitivi e disorganizzazione comportamentale” è di tale gravità da richiedere cure ed assistenza costanti e da impedire persino la deambulazione del , tant'è che, per come Pt_2 emerge dal verbale di udienza del 10 luglio 2024, il Giudice delegato si è dovuto recare nel piazzale del Tribunale per procedere all'audizione dello stesso.
Sulla scorta di quanto sopra, considerato che la ricorrente ha dichiarato di rimettersi “alla valutazione del Giudice in merito all'assegno di mantenimento in favore dei figli, ribadendo che le condizioni di salute del sig. non consentono la sua partecipazione al Pt_2 mantenimento dei figli, i quali sono sostenuti economicamente dal lavoro saltuario della loro madre, nonché dai nonni materni” e tenuto conto dell'età della prole (rispettivamente di anni
28 e 23), il Collegio ritiene che nulla debba porsi a carico del resistente in ordine al mantenimento ordinario e straordinario dei figli.
Il Tribunale prende, altresì, atto della rinuncia della ricorrente alla corresponsione dell'assegno divorzile.
4. In considerazione degli interessi coinvolti, della natura della controversia e del suo esito, il Collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e con l'in tervento Parte_1 Parte_2 necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Catanzaro il 19 giugno 1994 da nata a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...] e trascritto nei Registri dello Stato Civile del C omune di Catanzaro,
Anno 1994, Atto n. 44, parte II, Serie A;
2) dispone che nulla deve porsi a carico di per il mantenimento dei figli Parte_2 maggiorenni di età;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catanzaro, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 123 8, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
RGAC n. 4281/2023 - Pagina 5 di 6 Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 28 febbraio 2025.
Il Giudice rel/est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 4281/2023 - Pagina 6 di 6