Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2756 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 21 gennaio 2025 e vertente tra
TRA
, C.F. , in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1 C.F._1
IMAGOECONOMICA, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Viviana Del Prete;
APPELLANTE
E C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Controparte_1 P.IVA_1
Gazzola e dall' Avv. Luisa Gobbi per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
, titolare della ditta individuale Imagoeconomica, conveniva in giudizio avanti Parte_1 all'intestato Tribunale la chiedendone la condanna al Controparte_2 risarcimento dei danni, da liquidarsi in € 4.950,00 oltre all'IVA, pari ad € 1.089,00, per complessivi
€ 6.039,00, oltre agli accessori di legge, previo accertamento della violazione degli articoli 2 e ss. e delle disposizioni di cui al Titolo II, capo V e dell'art. 20 L. n. 633/1941 (L.D.A.).
L'attore, premesso di essere titolare dell'agenzia fotografica Imagoeconomica, con esperienza ultratrentennale nel settore, deduceva:
10/01/2018, due fotografie raffiguranti il presidente della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia
Massimiliano Fedriga pubblicate rispettivamente il 05/03/2018 e del 21/03/2018, due immagini relative al gruppo Fincantieri, pubblicate rispettivamente il 13/03/2018 e il 22/03/2018, due immagini relative ad un casello autostradale, pubblicate rispettivamente il 14/03/2018 e il 05/04/2018, due fotografie riproducenti il logo della società pubblicate il 23/03/2018 e Controparte_4 il 06/04/2018 ed una fotografia relativa alla Confindustria, pubblicata il 09/04/2018;
- di aver contestato alla controparte le violazioni sopra descritte e che la convenuta, assicurando che avrebbe sostituito le fotografie illegittimamente pubblicate con altre, gli aveva proposto una collaborazione professionale, che non aveva avuto seguito, nonostante la manifestazione di interesse dell'attore;
- di avere in seguito constatato che sul sito web della testata online erano state pubblicate CP_2 ulteriori fotografie in violazione del diritto d'autore, per complessivi trentatré scatti;
- che la pubblicazione delle fotografie sopra descritte era avvenuta invito domino e senza le indicazioni di cui all'art. 90 L.D.A. idonee ad identificarne l'autore;
- di aver immediatamente contestato alla convenuta la illiceità di tale condotta, allegando i file in formato jpeg relativi alle immagini sopra descritte, fornendo provvisoriamente alla controparte le credenziali di accesso al proprio sito internet, al fine di consentirle la verifica della paternità delle fotografie illegittimamente pubblicare e di valutare l'attività della parte attrice in vista di future utilizzazioni di fotografie in base ad accordi con il;
Pt_1
- che la convenuta, dopo una iniziale disponibilità a rimuovere le immagini dal proprio sito internet, non vi aveva provveduto, sicché il le aveva inviato una formale diffida in tal senso ed aveva Pt_1 rinvenuto altre immagini fotografiche abusivamente pubblicate dalla convenuta, per complessive n.
33 fotografie.
L'attore sosteneva pertanto che la tramite la testata online aveva Controparte_1 CP_2 abusivamente utilizzato trentatré fotografie, i cui diritti connessi al diritto d'autore spettavano al
, titolare della ditta Imagoeconomica, in violazione della disciplina di cui agli artt. 88 e ss. Pt_1
L.D.A., avendo la convenuta comunicato al pubblico tali fotografie mediante la loro pubblicazione sulla testata online e concludeva come in epigrafe. CP_2
La , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 costituitasi con comparsa del 26/3/2019, concludeva per il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
La convenuta, società con sede in Padova, avente quale oggetto sociale, tra l'altro, la pubblicazione di periodici e quotidiani, anche attraverso siti web e titolare del sito internet Veneziepost.it, portale di informazione in materia di economia, finanza, cultura e vita delle istituzioni con particolare riferimento alle regioni italiane del Nord-Est, deduceva che la sua redazione aveva sempre corredato i propri articoli di fotografie reperite in comunicati stampa aziendali e con immagini di libero utilizzo rinvenute via internet e contestava pertanto ogni addebito di violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi in danno della controparte.
Con particolare riferimento al caso di specie, la esponeva che, dopo aver ricevuto Controparte_1 dalla controparte, in data 10/4/2018, una diffida a non utilizzare le fotografie appartenenti alla ditta Imagoeconomica, aveva acconsentito a rimuovere le fotografie contestate, proponendo all'attore una collaborazione professionale, rifiutata da , che le aveva proposto il pagamento di un Parte_1 abbonamento per l'accesso al sito internet di sua proprietà, i cui costi erano incompatibili con il bilancio della convenuta.
Tanto premesso, la contestava ogni addebito, eccependo che gli scatti pubblicati Controparte_1 sulla testata online su cui l'attore rivendicava il diritto d'autore, erano semplici CP_2 fotografie, prive dei requisiti necessari per essere considerate come opere fotografiche, essendo mere riproduzioni fotografiche prive di creatività e non essendo corredate degli elementi di cui all'art. 90
L.D.A., sicché, in mancanza di prova della mala fede della non poteva ritenersi che Controparte_1 fossero state pubblicate illecitamente.
In subordine, la contestava la prova del danno di cui si doleva la controparte e Controparte_1 concludeva come in epigrafe.
Esperiti gli incombenti preliminari, assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. l'attore deduceva che le fotografie oggetto di giudizio, pur essendo state inizialmente divulgate senza i c.d. erano corredate di infofile, idonei a garantire il rispetto Parte_2 della tracciabilità di cui all'art. 90 L.D.A., eccependo peraltro che i principali motori di ricerca presenti in internet consentono l'individuazione della provenienza delle fotografie pubblicate e pubblicano l'avviso che l'immagine potrebbe essere coperta da copyright, sicché non poteva escludersi la mala fede della convenuta. Relativamente alla pretesa risarcitoria fondata sul diritto morale d'autore sulle fotografie, il richiamava l'art. 8 L.D.A., che prevede una presunzione di Pt_1 paternità dell'opera, compresa la fotografia, in capo a chi è indicato come tale, ed il capoverso dell'art. 88 L.D.A., che attribuisce al committente/datore di lavoro i diritti sulla fotografia realizzata dal dipendente.
La con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c., nel resistere alle avverse Controparte_1 deduzioni, deduceva che l'infofile apposto sulle fotografie della controparte all'atto della loro creazione era venuto meno al momento della pubblicazione a causa della compressione dei relativi file e che il solo watermark (filigrana) visibile sarebbe stato idoneo ad integrare presupposti di cui all'art. 90 L.D.A., mentre quello invisibile è inidoneo a tale scopo, essendo consultabile dal solo possessore del file originale della fotografia.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha respinto tutte le domande di parte attrice, condannandola alla rifusione delle spese di lite.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice – dichiarata ammissibile la foto prodotta dalla convenuta con la memoria istruttoria n. 3 perché integrante prova contraria e rilevato che era pacifico tra le parti che le foto erano state pubblicate dalla convenuta e che le stesse non costituivano opere fotografiche, illustrata la disciplina della tutela del diritto d'autore sulle opere fotografiche contemplanti tre ipotesi segnatamente indicate - ha posto le seguenti considerazioni:
«[… ai sensi dell'art. 88 L.D.A., al fotografo, ovvero al datore di lavoro ed al committente spetta il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie;
nondimeno, ai sensi dell'art.
90 L.D.A., il diritto ai compensi previsti dagli artt. 91 e 98 L.D.A. postula la presenza sulla fotografia del nome del fotografo (o del suo datore di lavoro o committente), della data dell'anno di produzione
e il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata;
in caso contrario, la loro riproduzione non è abusiva, salvo che si provi la mala fede del riproduttore.
Nel caso in esame non è stato tempestivamente contestato che le fotografie su cui si controverte appartengano al , titolare della ditta Imagoeconomica, circostanza che peraltro emerge dallo Pt_1 scambio di corrispondenza stragiudiziale tra le parti, avendo l'attore inviato unitamente alla diffida del 10/4/2018 gli elementi per la verifica della sussistenza del copyright sulle fotografie de quibus in capo a sé; la prova della proprietà delle fotografie emerge anche dal doc. n. 9 di parte attrice, in cui sono riportate le fotografie in formato file jpg con l'indicazione dei metadati, da cui si evince per alcune fotografie il richiamo alla Imagoeconomica.
E' parimenti comprovata la pubblicazione delle fotografie su cui si controverte da parte della convenuta.
Come statuito reiteratamente dalla Corte di giustizia, dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva
2001/29, risulta che la nozione di «comunicazione al pubblico» consta di due elementi cumulativi, vale a dire di un «atto di comunicazione» di un'opera e della comunicazione di quest'ultima a un
«pubblico» (sentenze del 16 marzo 2017, AKM, C‑138/16, EU:C:2017:218, punto 22, e del 14 giugno
2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).
Per quanto riguarda il primo di tali elementi, ossia l'esistenza di un «atto di comunicazione» come risulta dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, perché vi sia un siffatto atto è sufficiente, in particolare, che l'opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso, senza che sia determinante che utilizzino o meno tale possibilità (sentenze del 13 febbraio 2014, e a., C‑466/12, EU:C:2017:76, punto 19, e del Per_2
14 giugno 2017, Stichting Brein, C‑610/15, EU:C:2017:456, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso in esame, si rileva che la messa in rete su un sito internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito internet, dopo essere stata previamente copiata su un server privato, deve essere qualificata come «messa a disposizione» e, di conseguenza, come «atto di comunicazione», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29. Invero, siffatta messa in rete dà la possibilità ai visitatori del sito internet sul quale è effettuata di avere accesso a detta fotografia attraverso tale sito internet.
Per quanto riguarda il secondo degli elementi sopra menzionati, ossia che l'opera protetta sia effettivamente comunicata ad un «pubblico», dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta che la nozione di «pubblico» si riferisce ad un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (cfr. Corte di giustizia 13/2/2014,
Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2017:76, punto 21; Corte di giustizia 14/6/2017, Stichting Brein,
C‑610/15, EU:C:2017:456).
Osserva la Corte di Giustizia che la pubblicazione di una fotografia su un sito internet diverso da quello su cui era stata in precedenza pubblicata con il consenso dell'avente diritto integra gli estremi della comunicazione ad un pubblico diverso, coincidente con quello che accede al nuovo sito internet su cui la fotografia sia stata pubblicata.
Il diritto dell'autore della fotografia sarebbe infatti privo di efficacia pratica nell'ipotesi in cui si dovesse ritenere che la messa in rete, su un sito internet, di un'opera precedentemente pubblicata su un altro sito internet e con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore non costituisca una comunicazione ad un pubblico nuovo. Infatti, siffatta messa in rete su un sito internet diverso da quello su cui è stata effettuata la comunicazione iniziale potrebbe avere l'effetto di rendere impossibile o, per lo meno, considerevolmente più difficile l'esercizio da parte del titolare del suo diritto, di natura precauzionale, di richiedere la fine della comunicazione della medesima, eventualmente, rimuovendo l'opera da tale sito internet sul quale quest'ultima è stata comunicata con la sua autorizzazione o revocando l'autorizzazione precedentemente accordata ad un terzo.
Diverso è, tuttavia, il caso in cui la pubblicazione abbia ad oggetto un collegamento ipertestuale
(link) di rinvio al sito internet dell'autore della fotografia, caso in cui quest'ultimo potrebbe esercitare il controllo sulla diffusione della immagine fotografica cancellandola dal sito a cui rinvia il suddetto collegamento ipertestuale (cfr. Corte di giustizia del 7/8/2018, causa C-161/17).
Nondimeno, ai sensi del terzo comma dell'art. 90 L.D.A., qualora le fotografie non portino le indicazioni di cui al precedente secondo comma (nome del fotografo e data dell'anno di produzione, nel caso che qui interessa), la loro riproduzione non è considerata abusiva se non vi è prova della mala fede del riproduttore.
Nella specie, premesso che sulle fotografie pubblicate dalla convenuta non compare l'indicazione del fotografo o comunque del titolare delle stesse, l'attore non ha provato che la le Controparte_1 abbia pubblicate in mala fede, essendosi al contrario attivata per rimuoverle dopo aver ricevuto la diffida dalla controparte.
L'onere della prova della mala fede in capo al riproduttore grava sul preteso danneggiato (cfr. Cass. civ. n. 19568 del 29/09/2004; Cass. civ. n. 5969 del 18/03/2005, secondo cui “Nella ipotesi in cui, convenuta la cessione dei diritti di autore su di un'opera fotografica tra fotografo e cessionario;
quest'ultimo provveda alla pubblicazione della fotografia, e questa venga, successivamente, riprodotta da terzi, spetta al fotografo il diritto ad un equo compenso (ex art. 91 terzo comma legge
63311941) soltanto se, sull'esemplare della fotografia riprodotta, il suo nome risulti espressamente indicato, ovvero se, in assenza di tale indicazione, egli fornisca la prova della malafede del riproduttore, dimostrando che quest'ultimo era, comunque, a conoscenza della provenienza dell'opera”.
La tutela risarcitoria della fotografia come opera dell'ingegno e quella, pure risarcitoria, ai sensi dei diritti connessi hanno senz'altro un presupposto minimo comune, che è rappresentato dalla
"creazione" dell'opera, ma la seconda tutela richiede, ex art. 90, comma II, L.D.A., gli ulteriori presupposti (il cui onere probatorio grava sull'attore, Cass. civ. n. 8186/1992) rappresentati dall'adempimento delle formalità ex art. 90 comma I, (indicazione del nome del fotografo e CP_6 della data di produzione) sull'esemplare riprodotto (vale a dire i negativi o i positivi da questi ottenuti) o, in alternativa, dai diversi fatti dai quali possa desumersi la malafede (essendo presunta la buona fede) del riproduttore abusivo, a conoscenza della provenienza dell'opera (Cass. civ. n.
5369/1999; Cass. civ. n. 8186/1992; App. Milano 3/4/1999; Trib. Milano 11/11/1999).
Nel caso in oggetto, a fronte della deduzione della convenuta di aver rinvenuto nella rete internet le fotografie su cui si controverte, la parte attrice non ha fornito la prova della mala fede della controparte, pertanto le domande attoree vanno respinte. Non è provato, infatti, che l'infofile relativo
a ciascuna fotografia appartenente all'attore e pubblicata dalla convenuta fosse visibile a quest'ultima, né dai documenti versati in atti emerge la prova che le fotografie in oggetto fossero munite di watermark conformemente al citato art. 90 L.D.A..
Al contrario, dalla produzione documentale della parte attrice emerge che alcune delle immagini fotografiche su cui si controverte sono state pubblicate su vari siti internet senza le indicazioni di cui all'art. 90 L.D.A., segnatamente senza watermark visibile. Ciò posto, in mancanza di prova che la convenuta fosse a conoscenza dei diritti dell'attore sulle fotografie sopra descritte, è infondata la domanda risarcitoria attorea sotto tutti i profili prospettati.
La mala fede del riproduttore delle fotografie non può, infatti, coincidere sic et simpliciter con la mera imprudenza di quest'ultimo nella pubblicazione di fotografie rinvenute su siti internet senza accertarsi se siano protette dai diritti del fotografo di cui all'art. 88 L.D.A., ma postula la comprovata conoscenza dell'altrui diritto connesso al diritto d'autore sulle immagini fotografiche riprodotte, elemento che non ricorre nella fattispecie.
Il Supremo Collegio ha, inoltre, affermato che è onere del fotografo provare la sussistenza delle richiamate indicazioni, salvo provare la malafede del riproduttore, onere nel caso non assolto (cfr.
Cass. sez. n. 5969 del 18/3/2005).]»
§ 2 — Ha proposto appello , in qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
IMAGOECONOMICA contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo
“…riformare la sentenza del Tribunale di Roma n. 4830/2022 resa nel giudizio RG 2585/2019 e per
l'effetto: - accertare e dichiarare la responsabilità della – testata online Controparte_1
per violazione del diritto d'autore insistente sulle medesime fotografie ai sensi degli CP_2 artt. 2 e ss. L. 633/1941 2 ed in particolare delle disposizioni di cui al Titolo V – Capo II - L. 633/1941 con riferimento ai fatti di cui è causa e, per l'effetto - condannare la al risarcimento Controparte_1 dei danni subiti e subendi dal Sig. quantificati in € 4.950,00 oltre IVA (per € 1.089,00) Parte_1 per un totale di € 6.039,00 ed accessori come per legge, ovvero nella minore o maggiore misura ritenuta di giustizia all'esito ricorrendo anche a valutazione equitativa;
- ordinare la immediata rimozione di ogni contenuto e/o immagine di titolarità della Imagoeconomica già pubblicato o pubblicando sul sito - per l'effetto condannare la alla restituzione in CP_2 Controparte_1 favore del sig. dell'importo di Euro 7.065,04, con vittoria di spese competenze ed Parte_1 onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Ha resistito parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 15 febbraio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in due motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pagg. 5/8) – titolato “ Erroneamente il Tribunale di Roma in violazione degli artt. 90 e 91 della L. 633/1941, dell'art. 116 cpc e dell'art. 2697 cc ha rigettato la domanda attrice ritenendo non provata la presenza sulle fotografie delle indicazioni di cui all'art. 90 I comma della legge citata” - l'appellante denuncia che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non sussistenti gli elementi richiesti dal citato art. 90, non tenendo conto dei progressi tecnologici rispetto ad una normativa che risale al 1941 nonché della presenza di “infofile”, come depositati i documenti con la memoria istruttoria n. 2.
Illustra, poi, parte appellante la differenza tra “watermark” e “infofile” – invocando la pronuncia di
Corte di appello di Roma n. 7602/17 – evidenziando che per il secondo profilo non vi è necessità di provare la mala fede della parte utilizzatrice.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 8/16) – titolato “ Erroneamente il Tribunale di Roma in violazione degli artt. 90 e 91 della L. 633/1941, dell'art. 116 cpc e dell'art. 2697 cc ha rigettato la domanda attrice ritenendo non provata la malafede in capo alla - la parte appellante lamenta Controparte_1 che il Tribunale, nel valutare il profilo della mala fede, non ha tenuto conto che questo elemento è integrato non solo dalla conoscenza della paternità della fotografia, ma anche l'omessa diligenza professionale per mezzo della quale detta paternità era conoscibile.
Richiama, quindi, l'appellante l'avviso presente sul motore di ricerca “google” in ordine alla possibile esistenza di “copyright”, del tutto ignorato dall'appellata, deducendo altresì l'assenza di prova in ordine alla rimozione delle foto dopo il 10.4.18, con irrilevanza dell'essere dette foto già pubblicate altrove.
Aggiunge la parte appellante che dal 10.4.18 era possibile per la parte appellata verificare la titolarità delle foto e che, nonostante ciò, aveva continuato a scaricare immagini, condotta che confermava l'esistenza di mala fede quanto meno a partire dalla prima diffida.
Conclude, pertanto, l'appellante per ottenere il risarcimento del danno in via equitativa indicando gli importi del listino e chiedendo, altresì, la restituzione della somma di Euro 7.065,04 corrisposta in ragione del titolo di primo grado al fine di evitare l'esecuzione forzata.
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Va premesso che sono ormai definitive le statuizioni relative alla qualità delle fotografie (ed alla conseguente specifica tutela della titolarità) ed alla mancanza del “watermark”.
Pertanto, l'appellante – facendo richiamo all'”infofile” – invoca una valutazione dei profili imposti dal citato art. 90 (come indicati nella sentenza di primo grado) che tenga conto dei progressi tecnologici.
Ora, è indubbio che la normativa cui si fa riferimento per la protezione della paternità delle foto , per l'epoca temporale, riguarda documenti analogici, ma va pure chiarito come proprio per i documenti digitali la sentenza qui impugnata – in ossequio al dettato della giurisprudenza di legittimità – ha indicato chiaramente degli strumenti tecnologici attraverso i quali si individua l'autore, la data della foto , vale a dire gli elementi essenziali per rivendicarne la protezione.
Dunque, nell'era digitale gli elementi (quali : il nome del fotografo e la data dell'anno di scatto, necessari per rendere noto il nome di colui al quale deve essere chiesto il consenso per l'utilizzo della fotografia e la durata del diritto) possono essere apposti tramite i c.d. “digital watermarks”, filigrane digitali o tatuaggi elettronici che consentono di rendere ineliminabile l'apposizione delle indicazioni di cui all'art. 90 LA.
Nel caso in esame, è la stessa parte appellante ad ammettere (e comunque non impugna specificamente quel passaggio motivazionale della sentenza) che queste filigrane non erano esistenti nelle foto utilizzate da parte appellata, limitandosi (con il mero richiamo alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 CPC) ad affermare che i documenti ivi allegati contengono la prova della esistenza dell'”infofile”.
A questo punto, va ricordato che è pure definitiva la statuizione del Tribunale circa la ripartizione dell'onere probatorio tra le parti: l'attore doveva provare (oltre che allegare) l'esistenza di tali elementi di riconoscimento. Ma in questo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 342 CPC, doveva proporre
contro
-argomentazioni specifiche avverso il ragionamento del primo giudice, come sopra testualmente riportato.
Non è dato comprendere, allora, come fosse reperibile – nei documenti della memoria istruttoria – tale “infofile”, considerato che la originaria convenuta oggi appellata ha sempre contestato la presenza di tale elemento deducendo che il c.d. infofile appare solamente sulle foto presenti sul portale privato di “Imagoeconomica”, al quale si può accedere mediante credenziali.
Se dunque solo nell'area privata dell'azienda realizzatrice è possibile reperire i dati – con necessario codice di accesso che pure risulta essere stato fornito dopo la prima diffida del 10.4.18 – resta di difficile intellegibilità logico-giuridica (anche perché non approfondito il profilo) la asserita prova documentale circa la presenza di detti files anche al di fuori della detta area privata.
In sostanza, se tale presenza conferma senza ombra di dubbio la paternità, di certo non prova che quest'ultima era identificabile nei siti e con le modalità di estrazione utilizzate dalla appellata.
Né può affermarsi che, dopo la prima diffida, la convenuta era in grado di verificare la titolarità e che, ciò nonostante, ha continuato a scaricare immagini: parte appellante non spiega come fosse reperibile il detto infofile per le singole fotografie e non è onere della Corte esaminare documenti che non vengono specificati né illustrati dall'appellante.
Ne consegue che occorre delibare il secondo profilo, relativo alla mala fede, la cui prova – va ribadito
– era comunque a carico dell'originario attore oggi appellante.
Secondo la giurisprudenza – come citata pure dal Tribunale (Cass. N. 5360/99) – si è in presenza dell'elemento soggettivo della mala fede quanto il riproduttore conosce, o può conoscere secondo l'ordinaria diligenza, il titolare dei diritti patrimoniali esclusivi sulla fotografia.
Nel caso in esame non è dato comprendere – in assenza di specifici riferimenti anche documentali – come , anche solo potenzialmente, fosse conoscibile il titolare suddetto con l'utilizzo di una ordinaria e/o professionale diligenza, visto che l'accesso alle fotografie con le specifiche caratteristiche era nell'area privata e non nella realtà del web e/o dei motori di ricerca.
Per lo meno parte appellante avrebbe dovuto spendere indicazioni adeguate al fine di poter effettuare, da parte della Corte, tale verifica.
Né può ritenersi, invero, che detta mala fede sia individuabile nel non aver l'originaria convenuta mancato di rimuovere le foto dopo la diffida del 10.4.18, atteso che proprio quest'ultimo profilo è risultato non contestato ex art. 115 CPC nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che oggi non può essere assoggettato ad un motivo di gravame che non attacca la “non contestazione” utilizzata dal Tribunale ex art. 116 CPC nello svolgimento del ragionamento.
Quanto, poi, alla malafede che sarebbe desumibile a partire “almeno” dalla prima detta diffida del
10.4.18, dimentica parte appellante che il periodo temporale indicato riguarda altre fotografie (rispetto a quelle precedenti), sicchè non è dato comprendere come sia possibile estendere quella conoscenza/conoscibilità alle nuove foto pubblicate. Infine, il profilo dell'avviso su “google” – di carattere meramente generico – non pare alla Corte sufficiente a far ritenere che l'appellata, in ragione di tale avviso, avrebbe dovuto effettuare indagini miranti alle verifiche sulla titolarità/paternità.
Non ignora la Corte l'esistenza di pronunce di merito in senso difforme, ma parte appellante – invero
– anche lì ove richiama precedenti di questo Ufficio, non spiega in modo adeguato la effettiva
“sovrapponibilità” al caso in esame.
Il Collegio si fa, quindi, carico di evidenziare come, a titolo esemplificativo, la sentenza del Tribunale di Roma in data 1.6.15, si riferisca a situazione del tutto diversa, vale a dire di utilizzazione di foto pubblicate sul profilo personale dell'autore su piattaforma social “facebook”; anche la sentenza del medesimo Tribunale in data 11.3.21 riguarda questa piattaforma.
Infine, anche la recente pronuncia del medesimo Tribunale n. 15327/23 attesta che le foto, scaricate dall'utilizzatrice direttamente dal sito web del proprietario, erano dotate di “waterfront” e sussistevano anche “infofile” attraverso i quali effettuare la ricerca della paternità.
Ne consegue che il presente gravame va respinto, ivi compresa la richiesta di restituzione di somme già esborsate dall'appellante in ragione della esecutorietà della sentenza impugnata.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 921,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.843,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.911,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.809,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 4830/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado che si liquidano in Euro 5.809,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore