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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11220 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice NA LA ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30027 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Parte_1
CH EL e RO IA
PARTE OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
l'Avv. Barbara Prioretti
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO - Con atto di citazione, la rappresentava: Parte_1
- che le era stato notificato in data 12 giugno 20024 da parte della CP_1 un atto di precetto per la somma complessiva di Euro 204.942,07 in conseguenza del Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo avente n. 7477/2024 del
12.6.2024, Tribunale di Roma, Proc. Rg 21562/2024, Rep. 5475/2024 del
12.6.2024;
- che con ricorso in data 15.1.2024, essa opponente aveva presentato una domanda di
“pre-concordato” ex artt. 40 e 44 c.I CCII, in funzione della successiva presentazione di una domanda di “concordato preventivo in continuità”;
- che, con il ricorso in questione, chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt. 40 e 44 CCII, riservandosi la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39 CCII;
- che chiedeva, altresì, la concessione delle c.d. “misure protettive” ex art. 54 CCII, con l'effetto della c.d. “automatic stay”, per 120 giorni, nei confronti di tutti i creditori con divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;
- Divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti;
- Esenzione da revocatoria per i pagamenti a loro eseguiti;
- Impossibilità di dichiarare il fallimento o la liquidazione giudiziale o di accertare lo stato di insolvenza;
- Divieto di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza;
- che con provvedimento in data 9.2.2024, il Tribunale di Roma aveva confermato in suo favore le misure protettive richieste con il ricorso del 15.1.2024, “e dunque il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, nonché la sospensione delle prescrizioni e l'impedimento alle decadenze”;
- che con provvedimento in data 22.3.2024, il Tribunale di Roma, visto l'art. 44 co.1, lett. a CCII, aveva prorogato sino al 14.5.2024 il termine già assegnatole per il deposito della proposta di concordato preventivo, con il piano, l'attestazione e la veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2
CCII, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39 comma 1, CCII, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis, con la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 CCII.
Tanto premesso, affermava la sussistenza di validi motivi per contestare/impedire l'avvio di un'azione esecutiva da parte di con l'atto di precetto Controparte_1 notificatole il 12.6.2024, e così ha così concluso in atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Roma adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, domanda, accertare e dichiarare la legittima sussistenza delle c.d. “misure protettive” discendenti dagli artt. 40, 54 comma 2 e 55 comma 3 del CCII, impeditive dell'avvio e/o dalla prosecuzione di azioni esecutive nei confronti di e pertanto, ferma restando Parte_1 la riserva di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo 7477/2024 (Rg 21562/2024) del Tribunale di Roma, (che sarà presentata nei termini di Legge), accertare e dichiarare che non sussiste, allo stato, il diritto di di agire Controparte_1 esecutivamente in danno di Con ogni più ampia salvezza istruttoria in corso Parte_1 di giudizio, come per Legge”.
Pag. 2 di 4 Si è costituita in giudizio la parte opposta la quale ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito: 1) rigettare la domanda proposta dalla opponente in Parte_1 quanto inammissibile ed infondata per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) condannare la al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. per tutti i motivi esposti in premessa;
3) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
All'odierna udienza del 30/04/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, cod.proc.civ.
DIRITTO – L'opposizione è infondata.
Invero, dall'analisi della visura camerale aggiornata e del provvedimento emesso dal
Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, del 22.03.2024, versato in atti dalla stessa parte opposta (cfr. docc. 1, 2 e 3 dell'opposizione), si evince, allo stato, l'assenza in capo alla di una misura protettiva o l'ammissione alla stessa a una Parte_1 procedura concordataria. Invero, con decreto in data 9-12/2/2024, il Tribunale di Roma ha confermato solo fino alla data del 15 marzo 2024 le misure protettive.
Inoltre, dal decreto in data 22 marzo 2024, si evince solo la proroga dei termini fino al
14.05.2024 per il deposito della documentazione di cui all'art. 44 del CCII, ma non la proroga delle misure protettive di cui all'art. 54 del CCII. Invero, in esso si legge: “…
Considerato che -) con nota del 14 03 2024 la società ricorrente ha precisato di aver richiesto soltanto la proroga del termine ex art. 44 CCII e non anche delle misure protettive già confermate...”.
In ogni caso, non è stata depositata documentazione volta ad attestare la attuale sussistenza di misure protettive né, evidentemente, possono disporsi ulteriori rinvii in attesa di una eventuale concessione di misure protettive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, temuto conto dell'assenza della fase istruttoria e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare rilevanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta l'opposizione a precetto;
Pag. 3 di 4 ✓ condanna la a rifondere le spese del presente giudizio in favore di Parte_1 parte opposta che liquida in € 7.500,00 per compenso professionale oltre la
C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15 % come per Legge.
Tribunale di Roma, 25/07/2025
Il Giudice
NA LA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice NA LA ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 30027 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Parte_1
CH EL e RO IA
PARTE OPPONENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
l'Avv. Barbara Prioretti
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)
FATTO - Con atto di citazione, la rappresentava: Parte_1
- che le era stato notificato in data 12 giugno 20024 da parte della CP_1 un atto di precetto per la somma complessiva di Euro 204.942,07 in conseguenza del Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo avente n. 7477/2024 del
12.6.2024, Tribunale di Roma, Proc. Rg 21562/2024, Rep. 5475/2024 del
12.6.2024;
- che con ricorso in data 15.1.2024, essa opponente aveva presentato una domanda di
“pre-concordato” ex artt. 40 e 44 c.I CCII, in funzione della successiva presentazione di una domanda di “concordato preventivo in continuità”;
- che, con il ricorso in questione, chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex artt. 40 e 44 CCII, riservandosi la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39 CCII;
- che chiedeva, altresì, la concessione delle c.d. “misure protettive” ex art. 54 CCII, con l'effetto della c.d. “automatic stay”, per 120 giorni, nei confronti di tutti i creditori con divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;
- Divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti;
- Esenzione da revocatoria per i pagamenti a loro eseguiti;
- Impossibilità di dichiarare il fallimento o la liquidazione giudiziale o di accertare lo stato di insolvenza;
- Divieto di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, o di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza;
- che con provvedimento in data 9.2.2024, il Tribunale di Roma aveva confermato in suo favore le misure protettive richieste con il ricorso del 15.1.2024, “e dunque il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, nonché la sospensione delle prescrizioni e l'impedimento alle decadenze”;
- che con provvedimento in data 22.3.2024, il Tribunale di Roma, visto l'art. 44 co.1, lett. a CCII, aveva prorogato sino al 14.5.2024 il termine già assegnatole per il deposito della proposta di concordato preventivo, con il piano, l'attestazione e la veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2
CCII, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'art. 39 comma 1, CCII, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64 bis, con la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 CCII.
Tanto premesso, affermava la sussistenza di validi motivi per contestare/impedire l'avvio di un'azione esecutiva da parte di con l'atto di precetto Controparte_1 notificatole il 12.6.2024, e così ha così concluso in atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Roma adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, domanda, accertare e dichiarare la legittima sussistenza delle c.d. “misure protettive” discendenti dagli artt. 40, 54 comma 2 e 55 comma 3 del CCII, impeditive dell'avvio e/o dalla prosecuzione di azioni esecutive nei confronti di e pertanto, ferma restando Parte_1 la riserva di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo 7477/2024 (Rg 21562/2024) del Tribunale di Roma, (che sarà presentata nei termini di Legge), accertare e dichiarare che non sussiste, allo stato, il diritto di di agire Controparte_1 esecutivamente in danno di Con ogni più ampia salvezza istruttoria in corso Parte_1 di giudizio, come per Legge”.
Pag. 2 di 4 Si è costituita in giudizio la parte opposta la quale ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito: 1) rigettare la domanda proposta dalla opponente in Parte_1 quanto inammissibile ed infondata per tutti i motivi esposti in narrativa;
2) condannare la al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ai Parte_1 sensi dell'art. 96 c.p.c. per tutti i motivi esposti in premessa;
3) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
All'odierna udienza del 30/04/2025 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, cod.proc.civ.
DIRITTO – L'opposizione è infondata.
Invero, dall'analisi della visura camerale aggiornata e del provvedimento emesso dal
Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare, del 22.03.2024, versato in atti dalla stessa parte opposta (cfr. docc. 1, 2 e 3 dell'opposizione), si evince, allo stato, l'assenza in capo alla di una misura protettiva o l'ammissione alla stessa a una Parte_1 procedura concordataria. Invero, con decreto in data 9-12/2/2024, il Tribunale di Roma ha confermato solo fino alla data del 15 marzo 2024 le misure protettive.
Inoltre, dal decreto in data 22 marzo 2024, si evince solo la proroga dei termini fino al
14.05.2024 per il deposito della documentazione di cui all'art. 44 del CCII, ma non la proroga delle misure protettive di cui all'art. 54 del CCII. Invero, in esso si legge: “…
Considerato che -) con nota del 14 03 2024 la società ricorrente ha precisato di aver richiesto soltanto la proroga del termine ex art. 44 CCII e non anche delle misure protettive già confermate...”.
In ogni caso, non è stata depositata documentazione volta ad attestare la attuale sussistenza di misure protettive né, evidentemente, possono disporsi ulteriori rinvii in attesa di una eventuale concessione di misure protettive.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, temuto conto dell'assenza della fase istruttoria e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare rilevanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ rigetta l'opposizione a precetto;
Pag. 3 di 4 ✓ condanna la a rifondere le spese del presente giudizio in favore di Parte_1 parte opposta che liquida in € 7.500,00 per compenso professionale oltre la
C.P.A. 4%, l'I.V.A. 22% e le spese generali 15 % come per Legge.
Tribunale di Roma, 25/07/2025
Il Giudice
NA LA
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