Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5728 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3500/2021 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli
VIII sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N.R.G. 3500/21
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in proprio e quali eredi della sig. ra
[...] Persona_1
nonché rappresentati e difesi dall' avv. Mario Parte_5
Mazzucchiello elett.te domiciliati presso il suo studio in Napoli alla via
Nuova Poggioreale n. 8 giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
, in persona del Direttore Generale,rappresentata e Controparte_1
difesa dagli avv. ti Annamaria De Nicola, Anna Vingiani, Giuseppe
Iervolino e Gianpiero Mesco elett.te domiciliata presso il Servizio Affari
Legali dell' in Napoli, via Comunale del Principe 13/A, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale per attività medico- chirurgica
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE
Con atto notificato ritualmente notificato gli attori sopra epigrafati esponevano principalmente quanto segue:
- che la SI.ra in data 24.9.2019, eseguiva in Persona_1
elezione una colonscopia presso l'UOD di Endoscopia
Digestiva dell'Ospedale “Santa Maria di Loreto Mare” afferente all' . L'esame, finalizzato ad un Controparte_1
approfondimento diagnostico, veniva così refertato:
Preparazione “Esame eseguito fino al discendente distale. Non si procede oltre per toilette intestinale insufficiente. Esame da ripetere dopo più accurata toilette”, Diagnosi “esame nei limiti della norma”;
- che il giorno successivo alle ore 14.00 circa, sempre presso lo stesso ambulatorio di Unità Endoscopica Digestiva, la SI.ra veniva nuovamente sottoposta, in sedazione, all'esame Per_1
colonscopico, le cui risultanze furono: All'ispezione esterna evidenza di marische. All'E.R.: normotono sfinterale. Esame condotto fino alla giunzione retto sigma e sospeso per deiscenza parietale a valle. Diagnosi: Lacerazione del sigma. Si programma TC addome urgente e ricovero in chirurgia;
- che pertanto, la paziente veniva invitata dai sanitari dell'ambulatorio di endoscopia, a recarsi autonomamente
- 2 -
presso l'adiacente pronto soccorso per sottoporsi ad accertamenti diagnostici;
- che alle ore 16.33, una volta eseguita la TC addome, i sanitari disposero il ricovero in chirurgia della compianta. Indi, solo alle ore 19.00, persistendo il quadro di peritonite da sospetta perforazione, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di laparotomia esplorativa;
- che l'operazione dunque, che veniva eseguita per riparare la lesione iatrogena del sigma attraverso una resezione colica sec.
Hartmann, si caratterizzava anche per le speritonizzazioni di alcune anse ileo-coliche; la paziente veniva poi, trasferita alle ore 21.15, in UTI;
- che durante la degenza in UTI, l'iniziale quadro di peritonite secondaria alla lesione iatrogena del sigma procurata durante la colonscopia, degenerava , in assenza di specifiche ed appropriate cure, in un grave shock settico che, in data
2.10.2019, condusse all'exitus la povera SI.ra
[...]
Per_1
Sulla base di tali premesse gli istanti chiedevano di accertare, riconoscere e dichiarare la responsabilità contrattuale o, in subordine, extracontrattuale della convenuta e per l'effetto condannarla, al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subìti dalla de cuius, SI.ra e trasmessi agli eredi legittimi, successori universali ab Persona_1
intestato, SIg. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
oltre ai danni iure proprio patiti dagli stessi, sia Parte_4
patrimoniali che non patrimoniali, ivi compreso il danno biologico,
- 3 -
morale, da perdita del rapporto parentale, esistenziale, relazionale, alla salute, per la perdita di chances terapeutiche, di guarigione e di salvezza dell'amata moglie e madre e quant'altro, per la lesione dei diritti umani inviolabili costituzionalmente garantiti (artt. 2, 3, 4, 13, 29, 32, 35), nonchè dei danni iure proprio non patrimoniali patiti dal nipote , Parte_5
ivi compreso il danno biologico, morale, da perdita del rapporto parentale, esistenziale, relazionale, alla salute, per la perdita di chances terapeutiche, di guarigione e di salvezza dell'amata nonna e quant'altro, per la lesione dei diritti umani inviolabili costituzionalmente garantiti (artt. 2, 3, 4, 13, 29, 32,
35), il tutto nella misura determinata secondo equità circostanziata, ex artt.
2056 e 1223 e seguenti c.c.. Si costituiva l' la quale Controparte_2
chiedeva il rigetto delle domande attoree perché inammissibili ed infondate in fatto e diritto nonché non provate. Disposta ed espletata ctu medico- legale, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 17/03/2025 con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue. In primo luogo, si ritiene necessario evidenziare come le conclusioni rese dagli attori depongano inequivocabilmente per una precisa opzione di campo: l'azione proposta va qualificata come di natura contrattuale nei confronti della convenuta, principale corollario di siffatta ricostruzione è quello secondo il quale il paziente attore non avrà l'onere di provare né la colpa né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità (nel caso di cui all'art. 2236 cod. civ.) essere allegata e provata dal medico. L'art. 2236 cc difatti prevede una limitazione di responsabilità a carico del professionista, che risponderà solo in caso di colpa grave o dolo, nel caso in cui la risoluzione del caso specifico era di
- 4 -
particolare difficoltà o comportasse la risoluzione di particolari problemi.
La nota sentenza della Cassazione SU n. 13533\01 ha pertanto sostanzialmente affermato che il paziente che agisce in giudizio, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare l'esistenza del contratto (o anche solo del contratto sociale) ed allegare l'inadempimento del sanitario consistente nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di nuove e diverse patologie come effetto dell'intervento stesso.
Nel caso di specie va di certo posta l'accento sulla espletata ctu redatta dal dott. e dott. i quali dopo aver Persona_2 Persona_3
esaustivamente ripercorso l'excursus clinico della paziente, rilevavano che
“Sarebbe stato utile eseguire una ulteriore TC dell'addome, anche se con i limiti dell'impossibilità di eseguirla con mezzo di contrasto;
la lesione del sigma fu cagionata verosimilmente nel corso dell'esame endoscopico del
25.9.19 ma non vi sono elementi utili a comprendere quanto fosse prevenibile l'evento; il trattamento della paziente successivamente all'intervento chirurgico del 25.9.19 è da ritenersi inadeguato in particolar modo relativamente alla gestione dello stato settico, seppur in considerazione del quadro clinico generale con cui la paziente pervenne all'osservazione dei Sanitari che la ebbero in cura.”
Difatti i ccttuu rilevavano che “Il decesso è in connessione causale con lo shock settico, seppur in considerazione del quadro clinico generale con cui la paziente pervenne all'osservazione dei Sanitari che la ebbero in cura”.
Del tutto esaustiva la relazione dei ccttuu anche in considerazione della congruità dei giudizi espressi e del superamento delle osservazioni dei consulenti della parte convenuta. Il CTP di parte convenuta in particolare,
- 5 -
sosteneva che la perforazione colica in corso di colonscopia fosse un evento previsto quale conseguenza dell'esame non prevenibile e che la terapia antibiotica somministrata fosse adeguata poiché la de cuius presentava un tampone rettale positivo per Gram negativi resistenti ai carbapenemi e perché, essendo nefropatica, l'associazione piperacillina/tazobactam avrebbe necessitato di un aggiustamento, motivo per il quale era valida la terapia con tigeciclina in quanto indicata per le infezioni addominali sostenute sia da Gram positivi che da Gram negativi.
I UU , in risposta alle osservazioni evidenziavano che “ si condivide che l'evento perforativo in corso di colonscopia diagnostica è evento descritto e quindi possibile e che questo è in molti casi prevenibile allorquando vengono riconosciute le condizioni che aumentano il rischio a che ciò possa verificarsi. Nel caso in specie gli operatori però non segnalavano nessuna condizione che potesse aver reso tale evento prevedibile e quindi non applicando nessuna strategia atta ad evitarla.
Rimane quindi la sola valutazione che sia stata la incauta gestione dello strumento a determinare la lacerazione del colon della paziente, escludente per tempistica di eventi che questa sia stata provocata solamente in corso della prima colonscopia, ma possibile è l'eventualità che entrambi i gesti endoscopici abbiano determinato in sequenza l'evento perforativo.”
Inoltre per ciò che concerne la terapia antibiotica somministrata “ deve precisarsi che il citato Decreto Dirigenziale n. 44 del 19/02/2018 in caso di peritonite, come già esplicato, prevede un trattamento farmacologico ben più ampio rispetto a quanto riportato dal suddetto CTP (meropenem o associazione piperacillina/tazobactam). Difatti, in caso di peritonite primaria è prevista una terapia endovenosa con ceftriaxone o
- 6 -
preferibilmente con meropenem o piperacillina/tazobactam+/- vancomicina un antifungino (fluconazolo/echinocandina) ed in caso di peritonite secondaria la terapia deve essere effettuata mediante ampicillina/sulbactam o amoxicillina/clavulanato + metronidazolo se comunitaria o con piperacillina/tazobactam o ceftolozano/tazobactam + metronidazolo + gentamicina o amikacina oppure con meropenem + gentamicina o amikacina se nosocomiale.”
Si osserva che in conseguenza di un evento mortale, oltre a prodursi delle conseguenze risarcitorie direttamente nel patrimonio della vittima, destinate a trasmettersi in favore degli eredi, secondo le ordinarie regole della successione mortis causa, esistono anche i cc.dd. danni riflessi, i quali pur trovando la loro origine in un evento che colpisce la vittima principale, si producono nella sfera giuridica delle cc.dd. vittime secondarie, che acquistano il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio, non in quanto eredi, ma in quanto danneggiati in proprio .La Sc ha più volte affermato
"Il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quelle alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività
- 7 -
realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e
30 Cost.". Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro dovendosi aver riguardo ai periodi di tempo nel quale si sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che l'illecito ha invece reso impossibile, sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt.
1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile istanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti. Ora se è pur possibile ritenere provata per presunzioni il danno subito dai congiunti per la perdita del congiunto, situazione di tristezza e disagio tipica e sintomatica della sofferenza che normalmente accompagna le persone più vicine alla vittima nell'immediatezza del decesso e nel suo futuro, va detto che gli attori hanno fornito prova in ordine alla concreta lesione subita.In ordine al parametro valutativo applicato è necessario richiamare la sentenza n.
10579/21 della SC “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto
- 8 -
dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” Ebbene , dalla lettura della sentenza appena richiamata è ben evidente l'invito del
Collegio ad un auspicabile intervento legislativo come già avvenuto nel codice delle assicurazioni per le lesioni micropermanenti, proprio per una esigenza di certezza del diritto e di prevedibilità delle decisioni. La pronuncia testè richiamata afferma un principio in base al quale, senza richiamare una specifica tabella a punti, il giudice di merito deve adattare la propria decisione al principio della effettiva quantificazione del danno “ a prescindere da quale sia la tabella adottata e nel caso di quantificazione non conforme al risultato che sarebbe conseguito seguendo una tabella basata sul sistema a punti” secondo criteri in precedenza richiamati in motivazione dalla SC. D'altra parte la SC con pronuncia di pochi giorni successiva alla n.10579/21 ovvero la n. 11719/21 su specifico motivo di doglianza “ erronea liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: Violazione dell'art 1226 cod.civ. et alli" avendo la sentenza impugnata fatto ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano piuttosto che alla tabella di Roma, esempio di tabella a punti, ha ritenuto corretto l'utilizzo delle prime che si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono
- 9 -
un criterio guida (Cass. 22/01/2019, n. 1553) ancora una volta ponendo l'accento sul necessario contemperamento tra l'età della vittima e dei superstiti, l'intensità del vincolo familiare e tutte le circostanze del caso concreto.” Nuovamente con sentenza n. 3305/21 del 10.11.21 la SC ha affermato “Le tabelle milanesi non rispondono ai requisiti indicati in punto di perdita di rapporto parentale, come rilevato dalla stessa Cass. n.
10579 del 2021. La decisione impugnata, per quanto sopra osservato, deve essere cassata, ma nel giudizio di rinvio il giudice di merito dovrà si liquidare il danno non patrimoniale sulla base di tabella, conformemente alla domanda della parte danneggiata, ma facendo applicazione non delle tabelle milanesi, le quali restano conformi a diritto salvo che per la liquidazione del danno da perdita di rapporto parentale, bensì di altre tabelle che rispondano ai requisiti sopra indicati.” E' ritenuto “necessario che la liquidazione sia fondata sul punto variabile e tenga in considerazione circostanze indefettibili come l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela, la convivenza e qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto”. Quel che ha impedito una caratterizzazione del rapporto familiare tra le parti ai fini di fare comprendere al Tribunale quale sia stato il vissuto tra le parti, anche al fine di valorizzare l'elemento sub D della
Tabella
Orbene, considerando le voci di cui alla tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del coniuge e del genitore (età della vittima primaria, età della vittima secondaria, convivenza, sopravvivenza di altro/i congiunti del danneggiato, qualità ed intensità della relazione affettiva); considerando l'età della de cuius
- 10 -
(67anni), l'età degli attori: (68 anni), Parte_1 Parte_2
(42 anni ), (39 anni), ( 32 anni); Parte_3 Parte_4
posta la presunta convivenza del solo con la vittima;
Parte_1
posto lo stato di sopravvivenza di altri congiunti in un numero di 3 per ogni attore (coniuge e figli) riconoscendo un punteggio di 5 punti per il coniuge ed i figli in relazione alla qualità ed intensità della relazione affettiva nel caso specifico, non essendo state fornite prove sufficienti al riguardo né articolato istanze istruttorie che potessero consentire di individuare le peculiarità che caratterizzavano il rapporto tra i familiari e basandosi unicamente su fonti presuntive, e posto che il valore di ogni punto è pari ad € 3.911,00 si potrà giungere alla seguente liquidazione:
- In favore di € 242.482,00 corrispondente a Parte_1
16+16+16+9+5 punti
- In favore di € 195.550,00 corrispondente a Parte_2
16+20+0+9+5 punti
- In favore di € 203.372,00 corrispondente a Parte_3
16+22+0+9+5 punti
-In favore di € 203.372,00 corrispondente a Parte_4
16+22+0+9+5 punti
Per ciò che concerne il sig. , nipote della sig. ra Parte_5 [...]
avrebbe diritto ad ottenere il ristoro per la perdita della Per_1
defunta, con questa convivente dalla nascita fino al 17/02/2019 purché dimostri la “effettività e la consistenza della relazione parentale”. Ora, premesso che nelle Tabelle di Milano qui applicate, il danno in favore del nipote non è tabellato, con ordinanza 25 febbraio 2021, n. 5258, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha spiegato che, per ottenere il
- 11 -
risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale, il nipote deve fornire la prova di un rapporto di reciproco affetto e solidarietà con la defunta e non di un rapporto eccedente la fisiologica intensità delle relazioni con la nonna o un rapporto di convivenza con la stessa che, al più, possono rilevare in sede di quantificazione del danno . Difatti il sig.
oltre ad essere convivente con i nonni sin dalla nascita e fino al Pt_5
17/02/2019, dal 1998 risultava essere stato dato in affido agli stessi, come risulta dal decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli e con i quali risultava essere legato da forte e reciproco affetto così come risulta dal provvedimento del 20/03/2000 allegato in atti, atteso che i suoi genitori non erano in grado di assicurargli una crescita adeguata.
Pertanto si ritiene di poter liquidare al sig. di anni 24 al Parte_5
momento dell'exitus del paziente, secondo i criteri di cui sopra , 16 punti per l'età della vittima, 24 punti per l'età della vittima secondaria, 0 punti per la convivenza , 12 punti per la sopravvivenza di altri congiunti e 5 punti per la relazione affettiva non avendo elementi sufficienti per stimare il rapporto affettivo al di là della circostanza dell'affido.
Per un totale di euro 96.786,00 stimando il punto di danno pari ad €
1.698,00 come da tabella del Tribunale di Milano.
In ordine alle ulteriori voci di danno richieste dagli istanti sul punto si osserva che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità perché possa ravvisarsi un risarcimento del danno biologico iure hereditario in favore degli eredi del soggetto deceduto, è necessario che tra la data del fatto e quella del decesso, sia decorso un lasso di tempo sufficiente a permettere un consolidamento dal danno in oggetto. “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un
- 12 -
illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. ( Cass. SU 15350/15). In relazione al caso di specie tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n.
15350/2015)si ritiene di proporre una definizione onnicomprensiva del
“danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente;
onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale.
La sig. ra dopo l'intervento di resezione colica e fino al suo Per_1
decesso risulta essere stata in uno stato di analgosedazione e collegata alla VAM in Duo-Pap, pertanto non si ritiene vi sia stato un congruo tempo di lucidità in cui la paziente avesse avuto contezza dell'exitus imminente difatti non vi è alcuna prova di un pregiudizio subìto dalla vittima, in ragione della sofferenza provata.
- 13 -
Gli attori hanno dedotto la responsabilità della convenuta per l'assenza di un consenso informato validamente reso in occasione delle due colonscopie.
Si osserva che "In tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone"
(Cass. n. 2177/2016 così massimata). Va precisato che, nel caso in cui il paziente lamenti una lesione alla salute quale conseguenza del mancato ( o corretto) consenso è necessario fornire adeguata prova, anche sotto il profilo dell'allegazione, che la condotta omessa avrebbe evitato l'evento ove fosse stata tenuta: se, cioè, l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale lo stato patologico è poi derivato.
Gli attori inoltre, lamentano la lesione del danno di per sé cagionato dalla mancata informazione, quale lesione del diritto all'autodeterminazione. Nel caso di specie la violazione dell'obbligo di informazione è stata invocata dalla difesa di parte attorea a sostegno della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'autodeterminazione, non essendo invece stato provato che l'attrice
- 14 -
ove correttamente informata di tutte le possibili complicanze, avrebbe scelto di non sottoporsi all'esecuzione delle due colonoscopie. Il diritto all'autodeterminazione si configura quale vero e proprio diritto della persona che trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2,13 e 32 della Costituzione (sent. n. 438/2008 della Corte Costituzionale), senza che assuma alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Ciò perché, sotto questo profilo, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (Cass. n. 20894/2012; anche Cass. n.
16543/2011). Nel caso di specie, dalla documentazione in oggetto non vi
è consenso informato circa l'esecuzione delle due colonoscopie, ma solo dell'intervento effettuato successivamente, pertanto considerando dunque il deficit di consenso il danno va liquidato, in favore della defunta e trasmesso iure hereditario agli odierni ricorrenti.
In merito alla liquidazione, l'Osservatorio del Tribunale di Milano è giunto a suddividere l'entità del danno in quattro ipotesi, a seconda dell'intensità del vulnus al diritto che è stato in concreto accertato, in base alla ricorrenza di una o più circostanze della fattispecie concreta che attenuano, ovvero aggravano, il pregiudizio al diritto ad autodeterminarsi in ambito sanitario.
In particolare, la vicenda della sig. ra , stante l'assoluta mancanza Per_1
del consenso informato delle colonscopie, la perforazione iatrogena del
- 15 -
colon che ne è derivata e che ha reso necessario l'intervento chirurgico per il quale non è stata adottata un'adeguata terapia antibiotica, capace di contrastare in maniera adeguata lo shock settico, può essere ricompresa nella quarta ipotesi, che prevede il risarcimento di un pregiudizio di
"eccezionale entità". Pertanto appare equo, liquidare l'importo di €
30.000,00.
Non si ritiene di dover liquidare le spese funerarie, le spese di mediazione
, le spese per la consulenza tecnico di parte in quanto non allegate e/o documentalmente provate.
Inoltre non si ritiene di liquidare il danno da perdita del reddito da pensione del familiare convivente in quanto non provato.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 in base al decisum al valore medio dello scaglione di riferimento con l'aumento del 40 % ex art. 4 comma 2 DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) condanna al pagamento, l' in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma all'attualità € 242.482,00 oltre interessi sulla
[...]
somma devalutata alla data del fatto (ottobre 2019) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 242.482,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
B) condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_2
della somma all'attualità € 195.550,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (ottobre 2019) ed annualmente rivalutata,
- 16 -
oltre interessi legali sulla somma di € 195.550,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
C) condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_3
della somma all'attualità € 203.372,00 oltre interessi sulla somma
[...]
devalutata alla data del fatto (ottobre 2019) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 203.372,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
D) condanna l' al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_4
della somma all'attualità € 203.372,00 oltre interessi sulla somma
[...]
devalutata alla data del fatto (ottobre 2019) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 203.372,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
E) condanna l' al pagamento, in favore di della _2 Parte_5
somma all'attualità € 96.786,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto (ottobre 2019) ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 96.786,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
F) in accoglimento dell'accertata violazione del consenso informato condanna la parte convenuta al pagamento, in favore degli attori _2
( da dividere internamente pro quota ereditaria) della somma all'attualità €
30.000,00 oltre interessi sulla somma devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata, oltre interessi legali sulla somma di € 30.000,00 dalla data del deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
G) pone a carico di parte convenuta le spese di ctu come già liquidate;
H) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in € 600,00 per spese oltre € 19.744,00 per
- 17 -
compensi oltre iva, cpa e rimb. Forf. Come per legge e con clausola di attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 09/06/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)
- 18 -