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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/04/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 818/2023 vertente
TRA
, P.IVA e CF con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Roma, via G. Grezar 14, - CAP 00142, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Ugo
Cavalcanti, n.9/C, presso lo studio dell'avv. Andrea Borsani, che la rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
C.F. , elettivamente domiciliato in Paola Controparte_1 C.F._1
(CS), via Gioacchino da Fiore n.1, presso lo studio dell'avv. Francesca Oro, che lo rappresenta e difende in virtù di procura posta a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado 372/2023 R.G.A.C. - Giudice di pace di Paola.
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di pace.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con sentenza n. 418/2023, depositata in data 16.05.2023 il Giudice di Pace di Paola, in relazione a procedimento iscritto al n. 372/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto l'atto di pagina 1 di 6 citazione in opposizione, proposto da , avverso il sollecito di pagamento Controparte_1
n. 003028A022000000603 del 03.11.2022, emessa a Parte_1 mezzo del quale si eccepiva l' “insussistenza del titolo esecutivo legittimante la pretesa creditoria, principalmente per violazione della legge 212/2000 ossia per assenza dell'indicazione dell'A.G. a cui ricorrere ed, in subordine, perché portante un credito prescritto”, così disponeva: “ 1) Dichiara la contumacia dell Parte_1
; 2) accoglie la domanda e, di conseguenza, annulla, in toto il sollecito di
[...] pagamento n. 003028A022000000603 del 3.11.2022 emesso dall
[...]
con il quale si chiede il pagamento Controparte_2 dell'importo complessivo di € 480,00; 3) Condanna, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese legali che liquida in € 134,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15% , I.V.A. e C.P.A. come per legge nell'ambito dei parametri previsti dal
D.M. 55/2014 da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
1.1 Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l Pt_1 Parte_1
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità e/o l'improponibilità e/o
[...]
l'improcedibilità della domanda in quanto il sollecito di pagamento non costituendo titolo esecutivo né atto pre-esecutivo o ingiunzione di pagamento non rientra tra gli atti impugnabili/opponibili. Veniva, inoltre, rilevata la carenza di legittimazione passiva dell' nella considerazione che l'eccezione di prescrizione del credito Controparte_3 può avanzata solo nei confronti dell'ente impositore titolare del diritto di credito.
Concludeva chiedendo, quindi, di dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'opposizione di primo grado per carenza di interesse, trattandosi di atto non opponibile, e in conseguenza dichiarare il rigetto del primo atto introduttivo del giudizio intrapreso presso il Giudice di Pace di Paola per tutte le ragioni di fatto e diritto esposte, con ogni conseguente statuizione. Nelle denegata ipotesi di mancata dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità, in ogni caso dichiarare, in accoglimento delle ragioni di fatto e diritto esposte, la natura non opponibile del sollecito di pagamento e accertarne l'inammissibilità dell'atto d' opposizione;
per l'effetto dichiarare, in ogni caso, infondato e/o inammissibile
“rigettando integralmente” l'atto di opposizione promosso in primo grado. In via ulteriormente subordinata, e in caso di inverosimile conferma della statuizione di primo grado, per quanto attiene all'attività dell'ente impositore, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare il difetto di legittimazione dell' Parte_1
, con rifusione delle spese del primo grado del giudizio.
[...]
1.2 Con memoria di costituzione in appello, nel contestare le avverse Controparte_1 doglianze deduceva l'autonoma impugnabilità del sollecito di pagamento, l'estinzione pagina 2 di 6 del credito sotteso allo stesso per intervenuta prescrizione quinquennale, stante l'assenza di validi atti interruttivi, la titolarità della legittimazione passiva in capo ad e CP_4 concludeva chiedendo il rigetto dell'appello proposto e la conferma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice di Pace di Paola.
1.3 Il presente procedimento è stato deciso con sentenza contestuale sulla precisazione delle conclusioni delle parti, previo deposito di note conclusionali e discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. L'appello è infondato per le ragioni che seguono.
2.1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di non impugnabilità del sollecito di pagamento.
Nel caso di specie, il contribuente si vedeva notificare il sollecito di pagamento n.
003028A022000000603 del 03.11.2022, emesso dall' , Parte_1 riferito alla “fattura servizio idrico integrato sollecito 2014 emesso il 11.07.2019 notificato il 26.09.2019” relativo ai canoni idrici per l'anno 2014 per l'importo complessivo di € 480,00.
Tanto premesso l'istante proponeva un'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
c.p.c. con il quale si contestava il diritto a richiedere il pagamento della somma indicata,
a titolo di canone idrico 2014, stante, fra l'altro, la maturata prescrizione del credito di cui alla fattura sottesa al sollecito di pagamento oggetto di causa.
Tale domanda che pur può essere qualificata come domanda di accertamento negativo del credito è ammissibile in quanto, per pacifica giurisprudenza, il sollecito di pagamento, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa, non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione. Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, il sollecito di pagamento, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
Ne consegue che il contribuente, pur non avendo l'onere d'impugnare il sollecito di pagamento, ha deciso, esercitando le sue facoltà, di impugnarlo per fare valere la prescrizione maturata.
L'impugnazione, quindi, non è inammissibile.
2.2. Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata, in grado di appello, dall Nella fattispecie in esame, invero, CP_4 Controparte_1
pagina 3 di 6 impugna il sollecito di pagamento per ottenere l'accertamento negativo delle somme richieste, facendo valere l'intervenuta prescrizione delle somme richieste nonché vizi attinenti alla formazione del sollecito.
Nel caso che ci occupa, la notifica del sollecito di pagamento, n.
003028A022000000603 del 03.11.2022 è avvenuta oltre il termine di cinque anni con conseguente prescrizione dei crediti sottesi, stante la mancata di validi atti interruttivi.
Da ciò consegue, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dell Parte_1
, la legittimazione passiva del concessionario della riscossione, il quale è
[...] tenuto a provare di aver inviato al contribuente, atti idonei ad interrompere il decorso del termine quinquennale di prescrizione, relativo al credito fatto valere.
Non risultano, fra l'altro, prodotti né la fattura né il sollecito di pagamento del 2019 richiamata nel sollecito impugnato, per cui non risulta dimostrato in giudizio come gli importi contestati si siano formati.
Infine, in adesione al più recente orientamento, l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo non determina comunque l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi sia svolta avverso il concessionario;
onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario.
2.3. Nel merito l'appello è infondato. Invero, risultano estinti per decorrenza del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 cc. n. 4, i crediti di cui al sollecito di pagamento opposto riferiti all'anno 2014.
I contratti di somministrazione di fornitura idrica presuppongono l'erogazione di una prestazione periodica da corrispondersi con scadenza annuale o inferiori la cui remunerazione è, con evidenza, da riferirsi ai consumi verificatesi per ciascun periodo.
In quanto prestazione periodica, dunque, i crediti sono da ritenersi inclusi nella previsione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. con conseguente assoggettamento al regime di prescrizione breve quinquennale.
Tale termine quinquennale decorre “dal momento in cui il consumo si è verificato, potendosi anche conglobare, in un'unica richiesta di pagamento, il consumo di un'intera annualità. La richiesta di pagamento, dunque, deve pervenire al domicilio dell'utente entro la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua si è verificato” (Cass., sentenza n. 13588/2009). pagina 4 di 6 Orbene, ha dedotto, a sostegno dell'atto introduttivo, che non vi è alcun Controparte_1 atto interruttivo della prescrizione per l'annualità 2014 richiesta a mezzo sollecito di pagamento impugnato.
A fronte di tale contestazione non è stata fornita la prova della notifica di validi atti interruttivi della prescrizione, con la conseguenza che poiché credito in questione risale all'anno 2014, in mancanza di indicazione e di prova della data di notifica della fattura e del sollecito del 2019 richiamata nella parte descrittiva del sollecito impugnato, risulta decorso il periodo di prescrizione di cinque anni.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese processuali afferenti il presente grado di appello. In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147, in relazione allo scaglione fino ad € 1.100,00, ridotti della metà e con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività prestata, della natura della controversia, nonché delle complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. Le spese di lite vanno distratte in favore del procuratore antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 la parte reclamante va condannata al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Paola n. 418/2023, depositata in data
16.05.2023 resa nel procedimento iscritto al n. 372/2023 R.G.A.C., e, per
l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in complessivi € 231,00, di cui € 231,00 per compensi ed € 0,00 per esborsi, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge con distrazione in favore del procuratore antistatario;
pagina 5 di 6
3. condanna la parte appellante al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Paola, 18.04.2025.
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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