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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/02/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara Cao Presidente rel. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 505/2024 promossa da:
C.F. ), con l'avv.to ILVO TOLU Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'avv.to ROSARIO PANZARIELLO CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore della PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO (visto agli atti);
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti alla prima udienza di comparizione del 16.1.2025 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo del seguente tenore:
“
1. il mantenimento del minore viene determinato nell'importo di 375 euro mensili, oltre le spese straordinarie al 50% che comprendono, oltre a quanto previsto dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Como, anche la mensa e la babysitter;
queste ultime due spese saranno comunicate tra le parti via whatsapp anche in assenza di documentazione;
per il relativo recupero si applicherà il protocollo vigente presso il Tribunale di Como;
2. qualora il signor che è ancora disoccupato, dovesse reperire un lavoro con uno stipendio Pt_1
fino 1450 euro, il contributo al mantenimento resterà quello di cui al punto 1), ossia 375,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
detto contributo aumenterà di 100 euro, divenendo di
475 euro al mese, laddove il mensile arrivasse fino a 1800; sopra i 1800 euro si troverà altro e diverso accordo;
3. le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere vicendevolmente con riferimento ai pregressi rapporti economici (compresa la vendita della casa familiare);
4. le parti danno atto che l'attuale residenza del bambino è con la madre in via Isonzo n.13 Como
(Prestino), essendo stata nel frattempo venduta la casa familiare);
5. Restano invariate per il resto le precedenti statuizioni adottate con decreto del 14.10.2022 in quanto compatibili, ivi compreso il calendario di incontri padre – figlio”.
MOTIVAZIONE
Il Collegio, all'esito della camera di consiglio del 24.01.2024, premesso che:
- tra e è intercorsa a partire dall'anno 2010 una relazione Parte_1 CP_1
sentimentale con convivenza;
- da tale relazione l'11/9/2015 nasceva Per_1
- e con ricorso congiunto presentato avanti al Tribunale di Como Parte_1 CP_1
in data 10/10/2022, omologato con decreto n. 15536/22 del 14/10/22: a) stabilivano l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre che avrebbe continuato a vivere nella casa di proprietà comune;
b) concordavano le modalità d'incontro tra padre e figlio;
c) quantificavano il contributo al mantenimento del minore da porsi a carico del padre che veniva fissato in € 750,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, oltre al contributo del 50% sulle spese mediche, scolastiche e parascolastiche così come prescritte dal Protocollo adottato per le cause avanti al
Tribunale di Como;
d) stabilivano che l'assegno familiare a favore del figlio sarebbe stato percepito dalla signora e) integravano le pattuizioni con un accordo privato che obbligava il signor CP_1
a corrispondere € 200,00 per la baby sitter che accudiva il bambino nei momenti di assenza Pt_1
della madre e si accollava il pagamento della rata mensile di € 200,00 per l'estinzione di un finanziamento contratto per l'arredamento della casa comune assegnata alla oltre che per CP_1
l'acquisto di una vettura a questa intestata;
- che con atto di transazione dell'11.12.2023 le parti si accordavano per la vendita della casa familiare, fatto in seguito concretamente verificatosi;
- che in data 14.2.2024 il ricorreva all'intestato Tribunale chiedendo l'affidamento congiunto Pt_1
del minore con collocamento presso di sé o, in alternativa, presso entrambi i genitori con Per_1
delle modalità di incontro da determinarsi, eliminando l'obbligo di contribuzione al mantenimento del minore posto a suo carico o quanto meno riducendolo ad € 250,00 mensili a causa del suo stato di disoccupazione.
- che la costituendosi in giudizio, chiedeva di rideterminare detto contributo nella misura non CP_1 inferiore ad € 500,00 mensili con conferma del proprio diritto a richiedere e a percepire al 100%
l'assegno unico per il minore;
- che all'udienza del 16.1.2025 le parti chiedevano la pronuncia di una sentenza alle condizioni congiuntamente raggiunte e riportate nelle conclusioni a cui si rimanda;
Considerato:
- Che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative ovvero all'interesse della prole;
- che le spese processuali possono essere integralmente compensate tenuto conto della natura necessaria del procedimento stante l'intervenuto accordo tra le parti in ordine alle condizioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica del decreto n. cron. 15536 del
19.10.2022 (Tribunale di Como, RG 1928/2022), e in conformità all'accordo raggiunto dalle parti così dispone:
A. il mantenimento del minore viene determinato nell'importo di 375 euro mensili, oltre alle spese straordinarie al 50% che comprendono, oltre a quanto previsto dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Como, anche la mensa e la babysitter;
queste ultime due spese saranno comunicate tra le parti via whatsapp anche in assenza di documentazione;
per il relativo recupero si applicherà il protocollo vigente presso il Tribunale di Como;
B. qualora il signor che è ancora disoccupato, dovesse reperire un lavoro con uno stipendio Pt_1
fino a 1450 euro mensili, il contributo al mantenimento resterà quello di cui al punto A), ossia 375,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
detto contributo aumenterà di 100 euro, divenendo di 475 euro al mese, laddove il mensile arrivasse fino a 1800; sopra i 1800 euro si troverà altro e diverso accordo;
C. Il minore avrà residenza presso la madre in via Isonzo n.13 Como (Prestino), essendo stata nel frattempo venduta la casa familiare;
D) Prende atto che le parti hanno dichiarato di non avere più nulla a che pretendere vicendevolmente con riferimento ai pregressi rapporti economici (compresa la vendita della casa familiare);
E) Restano invariate per il resto le precedenti statuizioni adottate con decreto del 14.10.2022 in quanto compatibili, ivi compreso il calendario di incontri padre – figlio;
F) compensa le spese di lite per i motivi indicati in parte motiva.
Così deciso in camera di consiglio in Como il 24.1.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara Cao
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Barbara Cao Presidente rel. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano GOP
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 505/2024 promossa da:
C.F. ), con l'avv.to ILVO TOLU Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'avv.to ROSARIO PANZARIELLO CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore della PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI COMO (visto agli atti);
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti alla prima udienza di comparizione del 16.1.2025 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo del seguente tenore:
“
1. il mantenimento del minore viene determinato nell'importo di 375 euro mensili, oltre le spese straordinarie al 50% che comprendono, oltre a quanto previsto dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Como, anche la mensa e la babysitter;
queste ultime due spese saranno comunicate tra le parti via whatsapp anche in assenza di documentazione;
per il relativo recupero si applicherà il protocollo vigente presso il Tribunale di Como;
2. qualora il signor che è ancora disoccupato, dovesse reperire un lavoro con uno stipendio Pt_1
fino 1450 euro, il contributo al mantenimento resterà quello di cui al punto 1), ossia 375,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
detto contributo aumenterà di 100 euro, divenendo di
475 euro al mese, laddove il mensile arrivasse fino a 1800; sopra i 1800 euro si troverà altro e diverso accordo;
3. le parti dichiarano di non avere più nulla a che pretendere vicendevolmente con riferimento ai pregressi rapporti economici (compresa la vendita della casa familiare);
4. le parti danno atto che l'attuale residenza del bambino è con la madre in via Isonzo n.13 Como
(Prestino), essendo stata nel frattempo venduta la casa familiare);
5. Restano invariate per il resto le precedenti statuizioni adottate con decreto del 14.10.2022 in quanto compatibili, ivi compreso il calendario di incontri padre – figlio”.
MOTIVAZIONE
Il Collegio, all'esito della camera di consiglio del 24.01.2024, premesso che:
- tra e è intercorsa a partire dall'anno 2010 una relazione Parte_1 CP_1
sentimentale con convivenza;
- da tale relazione l'11/9/2015 nasceva Per_1
- e con ricorso congiunto presentato avanti al Tribunale di Como Parte_1 CP_1
in data 10/10/2022, omologato con decreto n. 15536/22 del 14/10/22: a) stabilivano l'affidamento congiunto del minore ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre che avrebbe continuato a vivere nella casa di proprietà comune;
b) concordavano le modalità d'incontro tra padre e figlio;
c) quantificavano il contributo al mantenimento del minore da porsi a carico del padre che veniva fissato in € 750,00 mensili, da rivalutarsi annualmente, oltre al contributo del 50% sulle spese mediche, scolastiche e parascolastiche così come prescritte dal Protocollo adottato per le cause avanti al
Tribunale di Como;
d) stabilivano che l'assegno familiare a favore del figlio sarebbe stato percepito dalla signora e) integravano le pattuizioni con un accordo privato che obbligava il signor CP_1
a corrispondere € 200,00 per la baby sitter che accudiva il bambino nei momenti di assenza Pt_1
della madre e si accollava il pagamento della rata mensile di € 200,00 per l'estinzione di un finanziamento contratto per l'arredamento della casa comune assegnata alla oltre che per CP_1
l'acquisto di una vettura a questa intestata;
- che con atto di transazione dell'11.12.2023 le parti si accordavano per la vendita della casa familiare, fatto in seguito concretamente verificatosi;
- che in data 14.2.2024 il ricorreva all'intestato Tribunale chiedendo l'affidamento congiunto Pt_1
del minore con collocamento presso di sé o, in alternativa, presso entrambi i genitori con Per_1
delle modalità di incontro da determinarsi, eliminando l'obbligo di contribuzione al mantenimento del minore posto a suo carico o quanto meno riducendolo ad € 250,00 mensili a causa del suo stato di disoccupazione.
- che la costituendosi in giudizio, chiedeva di rideterminare detto contributo nella misura non CP_1 inferiore ad € 500,00 mensili con conferma del proprio diritto a richiedere e a percepire al 100%
l'assegno unico per il minore;
- che all'udienza del 16.1.2025 le parti chiedevano la pronuncia di una sentenza alle condizioni congiuntamente raggiunte e riportate nelle conclusioni a cui si rimanda;
Considerato:
- Che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal
Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative ovvero all'interesse della prole;
- che le spese processuali possono essere integralmente compensate tenuto conto della natura necessaria del procedimento stante l'intervenuto accordo tra le parti in ordine alle condizioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica del decreto n. cron. 15536 del
19.10.2022 (Tribunale di Como, RG 1928/2022), e in conformità all'accordo raggiunto dalle parti così dispone:
A. il mantenimento del minore viene determinato nell'importo di 375 euro mensili, oltre alle spese straordinarie al 50% che comprendono, oltre a quanto previsto dal Protocollo vigente presso il
Tribunale di Como, anche la mensa e la babysitter;
queste ultime due spese saranno comunicate tra le parti via whatsapp anche in assenza di documentazione;
per il relativo recupero si applicherà il protocollo vigente presso il Tribunale di Como;
B. qualora il signor che è ancora disoccupato, dovesse reperire un lavoro con uno stipendio Pt_1
fino a 1450 euro mensili, il contributo al mantenimento resterà quello di cui al punto A), ossia 375,00 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
detto contributo aumenterà di 100 euro, divenendo di 475 euro al mese, laddove il mensile arrivasse fino a 1800; sopra i 1800 euro si troverà altro e diverso accordo;
C. Il minore avrà residenza presso la madre in via Isonzo n.13 Como (Prestino), essendo stata nel frattempo venduta la casa familiare;
D) Prende atto che le parti hanno dichiarato di non avere più nulla a che pretendere vicendevolmente con riferimento ai pregressi rapporti economici (compresa la vendita della casa familiare);
E) Restano invariate per il resto le precedenti statuizioni adottate con decreto del 14.10.2022 in quanto compatibili, ivi compreso il calendario di incontri padre – figlio;
F) compensa le spese di lite per i motivi indicati in parte motiva.
Così deciso in camera di consiglio in Como il 24.1.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara Cao