Decreto cautelare 25 ottobre 2025
Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 04/12/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02289/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01950/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1950 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Picotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Venezia, S. Marco,63;
per l'annullamento
1.del provvedimento, prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 25.09.2025 dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto - Settore Servizi – Ufficio Servizi fiscali, -OMISSIS-, 30175 -OMISSIS-, notificato in pari data al ricorrente, con cui l’Amministrazione ne ha revocato l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997, con decorrenza dalla data di notifica del preavviso di revoca in data 08.09.2025,
2.di tutti gli atti presupposti, preparatori, consequenziali o comunque connessi ed in specie della comunicazione del menzionato preavviso di revoca dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 241/1997, prot. n. 45382, emesso in data 08.09.2025 dalla stessa Agenzia delle Entrate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa Ida RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che, con ricorso notificato in data 24/10/2025 e depositato in pari data, il ricorrente esponeva:
- di aver ricevuto in data 08/09/2025 dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto, Settore Servizi, Ufficio Servizi Fiscali, a mezzo pec, una comunicazione con la quale veniva preannunciato che sarebbe stata disposta, in suo danno, la revoca dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti certificatori ex art. 35 d.lgs. 241/1997 con “decorrenza dalla notifica del [comunicato] preavviso”, in quanto “allo stato attuale”, esso ricorrente non avrebbe posseduto “i requisiti soggettivi per la permanenza nell’elenco dei soggetti certificatori” poiché era emersa la presenza di un “provvedimento giudiziario definitivo” a suo carico relativo a “reati di natura finanziaria” quali la “bancarotta fraudolenta in concorso, ai sensi degli articoli 110 c.p. e;216, comma 1, n. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare)”;
-che, dopo l’interlocuzione procedimentale avviata mediante la presentazione di osservazioni, in data 25/09/2025 la Direzione resistente aveva emanato il preannunciato provvedimento di revoca dell’iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità, con una stringata motivazione, nella quale, senza confrontarsi con le specifiche argomentazioni dedotte da esso ricorrente nelle proprie rituali “Osservazioni”, aveva soltanto ripetuto che, nell’ambito dei controlli di cui all'articolo 71 comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, era emerso che esso ricorrente allo stato attuale non avrebbe posseduto “i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente” per la permanenza nell’elenco predetto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 164/1999, dato il rilevato precedente costituito dalla sentenza di “patteggiamento” del 1993, risultante dal Casellario giudiziario;
RILEVATO, inoltre, che, sulla base di queste premesse in fatto, il ricorrente articolava le seguenti censure in diritto: I. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine al bilanciamento fra l’interesse pubblico all’emanazione del provvedimento di revoca e quello dell’interessato a proseguire la propria attività professionale come negli ultimi precedenti dieci anni; nonché per contraddittorietà del comportamento dell’Agenzia delle Entrate; II. Violazione di legge ed in particolare dell'art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, per omessa motivazione sulla mancata sospensione del procedimento o comunque dell’esecutività del provvedimento di revoca. Illogicità manifesta del provvedimento impugnato; III. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento del fatto sul pregiudizio non solo economico derivante dalla revoca dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti certificatori: illogicità e comunque carenza di motivazione;
RILEVATO, infine, che:
-si costituiva in resistenza la Agenzia delle Entrate;
-all’udienza camerale del 27 novembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, previso avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa passava in decisione;
RITENUTO, preliminarmente, che ricorrano i presupposti per l’adozione della pronuncia nelle forme dell’art.60 c.p.a. (integrità del contraddittorio, completezza dell’istruttoria, questione di pronta soluzione, previo avviso alle parti sulla possibile decisione con sentenza in forma semplificata);
RITENUTO che:
-in disparte dalla controvertibile riconducibilità del reato di bancarotta fraudolenta al novero dei reati finanziari, in ragione della specifica diversità dei beni/interessi tutelati dal detto reato fallimentare (diritto di garanzia che i creditori vantano sul patrimonio del debitore fallito) rispetto ai reati finanziari (che sanzionano condotte incidenti in maniera diretta o indiretta sull’economia), il ricorso sia fondato sotto il profilo della denunciata violazione di legge, in ragione della sopravvenuta novella dell’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. cosi come novellato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (c.d. Legge "Cartabia");
-in particolare, prevedendo ora la norma appena richiamata che “se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall'art.444 comma 2, c. p. p. alla sentenza di condanna” non possa trovare applicazione, in danno dell’istante, l’effetto sanzionatorio della revoca dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità;
CONSIDERATO che, nel caso di specie, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art.444 c.p.p. n. 1380/2000, pronunciata dal Tribunale di -OMISSIS- nei confronti, tra gli altri, anche dell’odierno ricorrente, in data 21/09/2000 per fatti accaduti nel 1993 e di cui ai capi di imputazione ivi riportati, non reca pene accessorie e quindi essa integra la fattispecie di cui alla richiamata novella legislativa (c.d. riforma Cartabia);
RITENUTO, pertanto, che:
-il ricorso debba essere, dunque, accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato;
-le spese di giudizio debbano essere compensate tra le parti, sussistendo motivi di equità derivanti dalla novità della questione interpretativa posta a fondamento della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
b) compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche menzionate nel presente provvedimento.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Francesco Avino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida RA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.