Articolo 11 della Legge 14 luglio 1967, n. 585
Articolo 10Articolo 12
Versione
13 agosto 1967
Art. 11.
A decorrere dal 1 gennaio 1967 ai compartecipanti familiari sono corrisposti gli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797 , e successive modificazioni con l'applicazione delle norme particolari per l'agricoltura.
I concedenti nel rapporto di compartecipazione familiare sono tenuti al pagamento del contributo per gli assegni familiari ai compartecipanti familiari nella misura e con la disciplina stabilite per i contributi dovuti dai datori di lavoro dell'agricoltura per gli assegni familiari ai sensi del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 , e successive modificazioni e integrazioni.
Entrata in vigore il 13 agosto 1967
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