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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4880 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4063/21 RG, avente ad oggetto “lesione personale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1877/21, pubblicata il 25
Giugno 2021 e notificata il 2 Agosto 2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 26 Maggio 2025, all'esito dell'udienza del 20 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 15 Settembre 2025), e pendente tra:
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Valeria Bove ( , con la quale è elettivamente dom.to presso C.F._2 il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta CP_2 P.IVA_1
procura in atti) dall'avv. Lucia Piscitelli ( ), con la quale è elettivamente C.F._3
dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellata
NONCHÉ
( ); Controparte_3 C.F._4
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 20 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta),
i Difensori dell'appellante e dell'appellata , a mezzo delle rispettive note Controparte_1 CP_2
scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 15 Dicembre 2017 nei confronti della compagnia assicuratrice e CP_2 di , esponeva che, la sera del 9 Giugno 2016, in Mugnano di Napoli, era Controparte_3 Controparte_1
rimasto coinvolto in un sinistro stradale, a seguito del quale aveva riportato lesioni personali.
Deduceva l'attore che, in data 9 Giugno 2016, alle ore 22:00 circa, mentre si accingeva ad attraversare l'intersezione tra Via Sequino e Via Sacro Cuore, nel predetto Comune di Mugnano di Napoli, improvvisamente era stato investito da un'autovettura Fiat Seicento, targata AZ474VW.
L'automobilista, effettuando una repentina manovra in retromarcia, non si era avveduta della presenza del pedone, investendolo e provocandone la caduta sul selciato.
Il veicolo era di proprietà di , ed era condotto, in quell'occasione, da . Controparte_3 Persona_1
Quest'ultima, a seguito dell'urto, aveva prestato soccorso all'infortunato, ed aveva rilasciato le proprie generalità, riconoscendo la sua esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro.
Il giorno successivo, a causa dei forti dolori conseguenti all'incidente, l'attore si era recato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale “A. Cardarelli” di Napoli, dove aveva ricevuto la diagnosi di “contusione del ginocchio dx, con prognosi di giorni 3”.
Successivamente, all'esito di più approfondite indagini, le lesioni riportate si erano rivelate di entità superiore, rispetto a quanto accertato dai sanitari del Pronto Soccorso del Cardarelli. Infatti, CP_1
aveva subìto la “lesione traumatica del menisco mediale, nonché del legamento crociato
[...]
anteriore, e la distrazione del legamento collaterale mediale”.
Il 14 Luglio 2016, presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania, l' ra stato sottoposto all'intervento di meniscectomia selettiva e debridement per CP_1
via artroscopica, con diagnosi intraoperatoria di “lesione del corno posteriore del menisco radiale, lesione del L.C.A. e lesione condrale di stadio II della rotula”.
2 Erano residuati i seguenti postumi permanenti: danno biologico permanente nella misura del 13 %; Inabilità
Temporanea Totale per giorni dieci;
giorni quaranta di Inabilità Temporanea Parziale, di cui i primi 20 gg. al
75 %, e gli ulteriori 20 gg. al 50 %.
La responsabilità del sinistro era da attribuirsi esclusivamente alla condotta di guida della conducente del veicolo Fiat Seicento, contraria alle regole previste dal Codice della Strada.
Il veicolo era assicurato per la RCA con la compagnia assicuratrice , con polizza n. 11713809. CP_2
Sulla base di tali premesse, conveniva e la compagnia Controparte_1 Controparte_3 CP_2
dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, chiedendo di affermarsi l'esclusiva responsabilità di , Controparte_3
proprietario della suddetta Fiat Seicento, in ordine al sinistro oggetto di causa;
quindi, condannarsi in solido e la compagnia al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della Controparte_3 CP_2 somma di euro 50.429,94, o comunque al pagamento della diversa somma, ritenuta equa e congrua all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Giusta comparsa depositata il 14 Marzo 2018, si costituiva la convenuta , eccependo in via CP_2
preliminare l'improponibilità della domanda, ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, per l'incompletezza della richiesta di risarcimento trasmessa dal danneggiato alla compagnia prima dell'introduzione del giudizio.
Altresì, la società disconosceva la documentazione prodotta in copia dall'attore, e quindi chiedeva, nel merito, di rigettarsi la domanda.
Invece il convenuto restava contumace. Controparte_3
All'udienza del 25 Marzo 2019 il G.I. dava atto dell'assenza del convenuto contumace (pur a Controparte_3
fronte della notifica dell'atto di interpello, ai fini dell'espletamento dell'interrogatorio formale).
All'udienza del 26 Settembre 2019 venivano sentiti i testi indicati da parte attrice, e Testimone_1
. Testimone_2
Altresì, veniva espletata CTU medico-legale sulla persona dell'attore cfr. l'elaborato depositato CP_1
dall'ausiliario in data 7 Febbraio 2020).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli Nord n.
1877/21, pubblicata il 25 Giugno 2021, e notificata il 2 Agosto 2021.
A mezzo di tale pronuncia, il G.M. ha rigettato la domanda, ed altresì ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;
inoltre, le spese dell'espletata CTU medico-legale sono state definitivamente poste a carico dell'attore . Controparte_1
3 Il Tribunale innanzi tutto ha respinto le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta , relative CP_2
alla procedibilità della domanda formulata da (nonché le eccezioni inerenti alla non Controparte_1 conformità delle copie depositate ai documenti in originale).
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che l'attore on avesse assolto all'onere probatorio a suo CP_1
carico; da qui il rigetto della domanda attorea, per mancanza della prova certa del sinistro oggetto di causa.
Ad avviso del primo Giudice, le dichiarazioni rese dai testi escussi, pur confermando l'investimento, si presentano lacunose e poco verosimili.
In particolare il teste aveva individuato solo genericamente il luogo in cui era avvenuto il sinistro. Tes_1
Per giunta il teste – pur avendo riferito di avere assistito personalmente all'incidente – non ha saputo indicare in quale punto del corpo l'attore fosse stato attinto dall'autovettura investitrice.
Il secondo teste, , ha invece riferito di non avere assistito al sinistro. Testimone_2
Per giunta il Tribunale (ai fini della pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria attorea) ha valorizzato ulteriori circostanze, caratterizzanti il sinistro oggetto di causa: il mancato intervento di un'ambulanza o di altre autorità; il fatto che l'attore si fosse recato al Pronto Soccorso solo il giorno successivo all'evento; la pluralità di sinistri in cui risultava essere coinvolto, come attestato dalla Controparte_1
documentazione prodotta dalla convenuta . CP_2
All'esito di tali considerazioni il Tribunale è addivenuto alla pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria attorea.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione notificata in date 29 Controparte_1
Settembre 2021 e 4 Ottobre 2021, rispettivamente nei confronti di e di . CP_2 Controparte_3
L'appellante si duole dell'insufficiente ed inadeguata motivazione della sentenza di prime cure. In particolare l'impugnante non condivide la valutazione di inattendibilità dei due testi escussi (valutazione espressa dal Tribunale di Napoli Nord sulla scorta di un'interpretazione parziale e non sistematica).
Altresì, lamenta l'eccessivo rilievo attribuito dal G.M. di Napoli Nord alla circostanza che Controparte_1
l'attore risultasse coinvolto in una pluralità di sinistri stradali.
Infine l'impugnante lamenta l'omesso esame della relazione del ctu medico-legale (elaborato che doveva essere preso in considerazione, soprattutto laddove si è affermata la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con la dinamica del sinistro, come rappresentata nell'atto di citazione).
Pertanto chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza di prime Controparte_1
cure, di accogliersi la domanda risarcitoria da lui proposta in primo grado;
quindi dichiararsi l'esclusiva
4 responsabilità del conducente del veicolo Fiat Seicento nella causazione del sinistro;
di conseguenza, condannarsi in solido (proprietario del veicolo) e la compagnia al pagamento, in Controparte_3 CP_2 suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 50.429,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 21 Febbraio 2022, si è costituita l'appellata , chiedendo di CP_2
rigettarsi il gravame.
Invece, l'appellato è rimasto contumace anche nel presente grado. Controparte_3
La Difesa dell'appellante n data 21 Febbraio 2022 ha depositato in telematico l'istanza di CP_1
liquidazione per il gratuito patrocinio (con riferimento al presente grado), con allegata delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 15 Settembre 2021 – delibera di ammissione dell' l gratuito patrocinio per il presente grado. CP_1
Giusta ordinanza comunicata il 26 Maggio 2025 – all'esito dell'udienza del 20 Maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante dell'appellata ), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, CP_1 CP_2
con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Come premesso, le doglianze dell'appellante sono incentrate sulla valutazione e sull'interpretazione delle risultanze probatorie, resa dal Giudice di prime cure.
In particolare, l'appellante lamenta la carenza, illogicità ed insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado.
Ad avviso dell'impugnante, il Tribunale avrebbe valorizzato esclusivamente aspetti negativi delle dichiarazioni testimoniali acquisite, trascurandone gli elementi significativi, ed accordando rilevanza a circostanze inconferenti ai fini della dimostrazione della veridicità del sinistro.
La doglianza è infondata.
Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia fatto un buon governo delle risultanze istruttorie emerse nel giudizio di primo grado.
Infatti, il primo Giudice ha compiutamente esaminato tutte le prove ritualmente raccolte, partendo dalla prospettazione dell'attore CP_1
5 Ed effettivamente, è necessario esaminare analiticamente la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, con riferimento al sinistro descritto ed alle prove raccolte.
Secondo la ricostruzione attorea, il sinistro si sarebbe verificato mentre stava Controparte_1 attraversando la carreggiata all'altezza dell'incrocio tra Via Sequino e Via Sacro Cuore, nel territorio comunale di Mugnano di Napoli. In tale frangente, la conducente della Fiat Seicento, nell'effettuare una manovra in retromarcia per immettersi su Via Sequino, senza avvedersi della presenza del pedone, lo avrebbe urtato, provocandone la caduta e le conseguenti lesioni personali.
In atti non è presente nessun verbale di Forze di Polizia intervenute sul posto.
Dunque, l'unica prova dalla quale poter desumere l'effettività del sinistro va ricercata nell'espletato esame testimoniale.
I testimoni escussi hanno confermato le circostanze di cui all'atto di citazione. Tuttavia, le loro dichiarazioni si rivelano generiche, e non forniscono elementi sufficienti a comprovare in modo attendibile la dinamica del sinistro.
Il teste ha dichiarato di non avere assistito all'incidente, ma di avere prestato soccorso Testimone_2
all'attore quando questi era già in terra dopo l'urto con il veicolo.
Le dichiarazioni rese dall'altro teste, , appaiono invece più circostanziate. Testimone_1
Tuttavia, esse non risultano idonee ad integrare il supporto probatorio, necessario ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
Infatti, non può trascurarsi come, in sede di escussione del teste , sia emersa la sussistenza di Tes_1
rapporti di lavoro tra il predetto e l'attore (cfr. verbale dell'udienza del 26 Settembre 2019:….conosco erchè ho lavorato con lui per la sua impresa edile, saltuariamente, dal 2012 all'inverno Controparte_1
scorso….
Tale circostanza non è di per sé indicativa di un'incapacità a testimoniare, né di una assoluta inattendibilità della testimonianza.
Tuttavia, nel merito, è d'uopo nutrire dubbi sulla genuinità ed attendibilità di tali dichiarazioni.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, i rapporti personali tra la parte ed il teste non impediscono di ritenere il teste attendibile, ove le sue dichiarazioni risultino coerenti con l'istruttoria svolta.
Tuttavia, ove non vi siano altri elementi, dai quali desumere la veridicità delle affermazioni rese, il Giudice può liberamente apprezzare l'attendibilità del teste, alla luce dei rapporti tra quest'ultimo e le parti (si veda, ex multis, Cass. civ., n. 21239/19).
6 Ebbene, nel caso di specie, l'unica prova militante in favore della prospettazione attorea deriverebbe dalle dichiarazioni del teste , dipendente e collaboratore del teste medesimo. Tes_1
Peraltro, proprio alla luce delle dichiarazioni rese dal teste , la ricostruzione della dinamica del Tes_1 sinistro presenta profili di incertezza.
Il teste ha dichiarato che, al momento del sinistro, si trovava alle spalle dell'attore, ad una distanza di circa un metro e mezzo, in una strada regolarmente illuminata.
Nondimeno, pur collocandosi in una posizione di osservazione privilegiata, non è stato in grado di precisare il punto del corpo dell'attore effettivamente attinto dal veicolo.
Né può trascurarsi l'ulteriore profilo di inverosimiglianza e non attendibilità, derivante dal fatto che – pur essendosi a tarda sera del 9 Giugno 2016 – il e l' vevano appena finito di visionare un Tes_1 CP_1
cantiere nei dintorni, perché lui doveva fare un preventivo per dei lavori…(cfr. sempre il verbale di udienza del 26 Settembre 2019, con riferimento alle dichiarazioni del teste ). Testimone_1
Dunque, vanno condivise le conclusioni di non attendibilità ed insufficienza, cui è pervenuto il primo
Giudice, in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese dal succitato teste.
Inoltre, ad avviso del Collegio sono di pregnante rilievo le numerose e ravvicinate ricorrenze, segnalate e documentate dalla compagnia assicuratrice odierna appellata già in primo grado.
Infatti, risulta per tabulas il ripetuto coinvolgimento in sinistri stradali della conducente del veicolo e dello stesso attore (segnatamente, al netto delle istanze ripetute, quattro sinistri dal 2012 al Controparte_1
2016 per la conducente , e dieci sinistri dal 2009 al 2017 per il danneggiato Persona_1 CP_1
).
[...]
Tale evidenza, documentata dalle visure estratte dalla banca dati IVASS, inficia la credibilità dei soggetti coinvolti nella presente controversia, ed accredita ulteriormente la ritenuta infondatezza della domanda.
In proposito, giova evidenziare il valore probatorio della lista sinistri registrata dalla banca dati IVASS, e regolata dall'art. 135 del Codice delle Assicurazioni.
Trattasi di lista sinistri istituita dal Legislatore, al precipuo fine di agevolare la prevenzione ed il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione.
Per quel che concerne tale documento, le contestazioni formulate dall'odierno appellante, circa il valore probatorio delle copie fotostatiche prodotte dalla convenuta – sul presupposto che esse non rechino CP_2
certificazione né timbro di alcuna compagnia assicurativa – non possono essere ritenute decisive.
7 Si tratta, infatti, di rilievi meramente formali, che non incidono sul contenuto del documento, non venendo in contestazione la veridicità delle circostanze in esso rappresentate (sul punto, l'appellante si è limitato a rilevare che due sinistri, identificati tramite la relativa data di verificazione, risultano riportati nell'elenco per due volte).
Per contro, la circostanza che si tratti effettivamente di una visura ricavata dalla banca dati IVASS emerge chiaramente dall'indicazione dell'URL riportato in calce al documento stesso – elemento che, in assenza di specifiche controdeduzioni, induce ad escludere qualsivoglia dubbio sulla provenienza dell'elenco e sulla sua attendibilità.
Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante pone l'accento sulle affermazioni del ctu medico-legale, circa la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritta in citazione.
Ebbene, osserva il Collegio come la consulenza tecnica di ufficio non possa assurgere a fonte autonoma di prova, dovendo il consulente limitarsi ad esprimere valutazioni tecniche sugli elementi di fatto ritualmente acquisiti al processo.
In altri termini la conclusione del ctu medico – circa la mera compatibilità tra le lesioni e la dinamica riferita dall'attore in citazione – non è idonea a colmare le lacune del testimoniale, in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
La circostanza che le lesioni lamentate siano, in astratto, compatibili con un sinistro stradale da investimento, non comporta che esse possano dirsi, in concreto, conseguenza dell'episodio oggetto di causa.
Vale a dire, l'attore era comunque gravato dall'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra le lesioni e l'evento dedotto, nonché di provare il fatto storico del sinistro e la sua precisa dinamica (oneri probatori, ai quali l'attore non ha per nulla assolto).
In definitiva, a giusta ragione il Tribunale ha escluso la configurabilità del fatto storico dedotto in citazione, ed è addivenuto al rigetto della domanda di , per la genericità di quanto riferito dai testi Controparte_1 escussi (nonchè alla luce della ricorrenza di ulteriori circostanze, idonee a minare l'attendibilità della prospettazione attorea).
Pertanto, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Sul regime delle spese del presente grado
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
8 Nulla per le spese del grado tra l'appellante e l'appellato , stante la contumacia di Controparte_3
quest'ultimo.
Per quel che concerne il rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata , le spese del grado, CP_2 liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultimo.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
Il valore della causa va rapportato all'importo di euro 50.429,94 (invocato nella citazione di primo grado a titolo di risarcimento danni) – cifra ribadita nell'atto di appello.
Pertanto, si rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
In assenza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Ai fini della quantificazione del compenso, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, considerato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Si provvede alla sommatoria dei compensi relativi a tutte le fasi del giudizio, considerando non soltanto i compensi relativi alle fasi introduttiva, di studio e decisoria, ma anche quello inerente alla fase istruttoria.
Infatti, il Collegio aderisce all'insegnamento circa il carattere non eludibile, nel giudizio di appello, della fase istruttoria o di trattazione, coincidendo tale fase con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n.
29857/23).
In definitiva, a titolo di compenso professionale si liquida, in favore dell'appellata , l'importo di CP_2
euro 4.996,00.
Con separato e contestuale decreto, si provvede alla liquidazione del compenso in favore del Difensore della parte appellante, ritualmente ammessa (per il presente grado) al patrocinio a spese dello Stato.
Appunto, il Difensore di parte appellante ha depositato in data 21 Febbraio 2022 (in allegato all'istanza di liquidazione) la documentazione necessaria, ed in particolare: la delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli del 15 Settembre 2021, di ammissione in via anticipata e provvisoria di CP_1
al gratuito patrocinio, ai fini della proposizione dell'appello, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Napoli Nord n. 1877/21.
Sussistono i presupposti oggettivi per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR
n. 115/02, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo Controparte_1
pari al contributo unificato.
9 Invero, si ritiene di dover richiamare la Circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di
Giustizia, datata 25 Febbraio 2020 (pubblicata sul “Foglio di informazione della Direzione Generale degli affari interni” n. 1/21).
In base a questa Circolare, ove la parte soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ed il
Giudice dia atto, nel provvedimento, della sussistenza dei presupposti oggettivi per la sanzione di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02, la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, limitando le attività all'annotazione dell'importo nel foglio notizie.
Sempre nella circolare in oggetto, la massima attenzione viene posta sull'elemento oggettivo della pronuncia di mancato accoglimento della impugnazione. Invece le condizioni soggettive della parte dovranno essere verificate dall'Amministrazione – nella loro specifica esistenza e permanenza – soltanto in un secondo momento, e cioè nel contesto dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona del legale rapp.te p.t., e di , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1877/21, pubblicata il 25 Giugno 2021 e notificata il 2
Agosto 2021, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Controparte_1 CP_2
, che liquida in euro 4.996,00 (quattromilanovecentonovantasei/00) per compenso professionale, oltre
[...]
IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Nulla per le spese del presente grado tra e;
Controparte_1 Controparte_3
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13 comma
1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore Controparte_1 contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit. (fatta salva la verifica in concreto delle condizioni soggettive di esonero dal versamento).
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4063/21 RG, avente ad oggetto “lesione personale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1877/21, pubblicata il 25
Giugno 2021 e notificata il 2 Agosto 2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 26 Maggio 2025, all'esito dell'udienza del 20 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 15 Settembre 2025), e pendente tra:
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Valeria Bove ( , con la quale è elettivamente dom.to presso C.F._2 il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta CP_2 P.IVA_1
procura in atti) dall'avv. Lucia Piscitelli ( ), con la quale è elettivamente C.F._3
dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellata
NONCHÉ
( ); Controparte_3 C.F._4
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 20 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta),
i Difensori dell'appellante e dell'appellata , a mezzo delle rispettive note Controparte_1 CP_2
scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 15 Dicembre 2017 nei confronti della compagnia assicuratrice e CP_2 di , esponeva che, la sera del 9 Giugno 2016, in Mugnano di Napoli, era Controparte_3 Controparte_1
rimasto coinvolto in un sinistro stradale, a seguito del quale aveva riportato lesioni personali.
Deduceva l'attore che, in data 9 Giugno 2016, alle ore 22:00 circa, mentre si accingeva ad attraversare l'intersezione tra Via Sequino e Via Sacro Cuore, nel predetto Comune di Mugnano di Napoli, improvvisamente era stato investito da un'autovettura Fiat Seicento, targata AZ474VW.
L'automobilista, effettuando una repentina manovra in retromarcia, non si era avveduta della presenza del pedone, investendolo e provocandone la caduta sul selciato.
Il veicolo era di proprietà di , ed era condotto, in quell'occasione, da . Controparte_3 Persona_1
Quest'ultima, a seguito dell'urto, aveva prestato soccorso all'infortunato, ed aveva rilasciato le proprie generalità, riconoscendo la sua esclusiva responsabilità nella produzione del sinistro.
Il giorno successivo, a causa dei forti dolori conseguenti all'incidente, l'attore si era recato presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale “A. Cardarelli” di Napoli, dove aveva ricevuto la diagnosi di “contusione del ginocchio dx, con prognosi di giorni 3”.
Successivamente, all'esito di più approfondite indagini, le lesioni riportate si erano rivelate di entità superiore, rispetto a quanto accertato dai sanitari del Pronto Soccorso del Cardarelli. Infatti, CP_1
aveva subìto la “lesione traumatica del menisco mediale, nonché del legamento crociato
[...]
anteriore, e la distrazione del legamento collaterale mediale”.
Il 14 Luglio 2016, presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania, l' ra stato sottoposto all'intervento di meniscectomia selettiva e debridement per CP_1
via artroscopica, con diagnosi intraoperatoria di “lesione del corno posteriore del menisco radiale, lesione del L.C.A. e lesione condrale di stadio II della rotula”.
2 Erano residuati i seguenti postumi permanenti: danno biologico permanente nella misura del 13 %; Inabilità
Temporanea Totale per giorni dieci;
giorni quaranta di Inabilità Temporanea Parziale, di cui i primi 20 gg. al
75 %, e gli ulteriori 20 gg. al 50 %.
La responsabilità del sinistro era da attribuirsi esclusivamente alla condotta di guida della conducente del veicolo Fiat Seicento, contraria alle regole previste dal Codice della Strada.
Il veicolo era assicurato per la RCA con la compagnia assicuratrice , con polizza n. 11713809. CP_2
Sulla base di tali premesse, conveniva e la compagnia Controparte_1 Controparte_3 CP_2
dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, chiedendo di affermarsi l'esclusiva responsabilità di , Controparte_3
proprietario della suddetta Fiat Seicento, in ordine al sinistro oggetto di causa;
quindi, condannarsi in solido e la compagnia al pagamento, in suo favore, a titolo di risarcimento danni, della Controparte_3 CP_2 somma di euro 50.429,94, o comunque al pagamento della diversa somma, ritenuta equa e congrua all'esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Giusta comparsa depositata il 14 Marzo 2018, si costituiva la convenuta , eccependo in via CP_2
preliminare l'improponibilità della domanda, ai sensi dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, per l'incompletezza della richiesta di risarcimento trasmessa dal danneggiato alla compagnia prima dell'introduzione del giudizio.
Altresì, la società disconosceva la documentazione prodotta in copia dall'attore, e quindi chiedeva, nel merito, di rigettarsi la domanda.
Invece il convenuto restava contumace. Controparte_3
All'udienza del 25 Marzo 2019 il G.I. dava atto dell'assenza del convenuto contumace (pur a Controparte_3
fronte della notifica dell'atto di interpello, ai fini dell'espletamento dell'interrogatorio formale).
All'udienza del 26 Settembre 2019 venivano sentiti i testi indicati da parte attrice, e Testimone_1
. Testimone_2
Altresì, veniva espletata CTU medico-legale sulla persona dell'attore cfr. l'elaborato depositato CP_1
dall'ausiliario in data 7 Febbraio 2020).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli Nord n.
1877/21, pubblicata il 25 Giugno 2021, e notificata il 2 Agosto 2021.
A mezzo di tale pronuncia, il G.M. ha rigettato la domanda, ed altresì ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio;
inoltre, le spese dell'espletata CTU medico-legale sono state definitivamente poste a carico dell'attore . Controparte_1
3 Il Tribunale innanzi tutto ha respinto le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta , relative CP_2
alla procedibilità della domanda formulata da (nonché le eccezioni inerenti alla non Controparte_1 conformità delle copie depositate ai documenti in originale).
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che l'attore on avesse assolto all'onere probatorio a suo CP_1
carico; da qui il rigetto della domanda attorea, per mancanza della prova certa del sinistro oggetto di causa.
Ad avviso del primo Giudice, le dichiarazioni rese dai testi escussi, pur confermando l'investimento, si presentano lacunose e poco verosimili.
In particolare il teste aveva individuato solo genericamente il luogo in cui era avvenuto il sinistro. Tes_1
Per giunta il teste – pur avendo riferito di avere assistito personalmente all'incidente – non ha saputo indicare in quale punto del corpo l'attore fosse stato attinto dall'autovettura investitrice.
Il secondo teste, , ha invece riferito di non avere assistito al sinistro. Testimone_2
Per giunta il Tribunale (ai fini della pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria attorea) ha valorizzato ulteriori circostanze, caratterizzanti il sinistro oggetto di causa: il mancato intervento di un'ambulanza o di altre autorità; il fatto che l'attore si fosse recato al Pronto Soccorso solo il giorno successivo all'evento; la pluralità di sinistri in cui risultava essere coinvolto, come attestato dalla Controparte_1
documentazione prodotta dalla convenuta . CP_2
All'esito di tali considerazioni il Tribunale è addivenuto alla pronuncia di rigetto della domanda risarcitoria attorea.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione notificata in date 29 Controparte_1
Settembre 2021 e 4 Ottobre 2021, rispettivamente nei confronti di e di . CP_2 Controparte_3
L'appellante si duole dell'insufficiente ed inadeguata motivazione della sentenza di prime cure. In particolare l'impugnante non condivide la valutazione di inattendibilità dei due testi escussi (valutazione espressa dal Tribunale di Napoli Nord sulla scorta di un'interpretazione parziale e non sistematica).
Altresì, lamenta l'eccessivo rilievo attribuito dal G.M. di Napoli Nord alla circostanza che Controparte_1
l'attore risultasse coinvolto in una pluralità di sinistri stradali.
Infine l'impugnante lamenta l'omesso esame della relazione del ctu medico-legale (elaborato che doveva essere preso in considerazione, soprattutto laddove si è affermata la compatibilità delle lesioni riportate dall'attore con la dinamica del sinistro, come rappresentata nell'atto di citazione).
Pertanto chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma della sentenza di prime Controparte_1
cure, di accogliersi la domanda risarcitoria da lui proposta in primo grado;
quindi dichiararsi l'esclusiva
4 responsabilità del conducente del veicolo Fiat Seicento nella causazione del sinistro;
di conseguenza, condannarsi in solido (proprietario del veicolo) e la compagnia al pagamento, in Controparte_3 CP_2 suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 50.429,94, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado.
Giusta comparsa depositata il 21 Febbraio 2022, si è costituita l'appellata , chiedendo di CP_2
rigettarsi il gravame.
Invece, l'appellato è rimasto contumace anche nel presente grado. Controparte_3
La Difesa dell'appellante n data 21 Febbraio 2022 ha depositato in telematico l'istanza di CP_1
liquidazione per il gratuito patrocinio (con riferimento al presente grado), con allegata delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 15 Settembre 2021 – delibera di ammissione dell' l gratuito patrocinio per il presente grado. CP_1
Giusta ordinanza comunicata il 26 Maggio 2025 – all'esito dell'udienza del 20 Maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante dell'appellata ), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, CP_1 CP_2
con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Come premesso, le doglianze dell'appellante sono incentrate sulla valutazione e sull'interpretazione delle risultanze probatorie, resa dal Giudice di prime cure.
In particolare, l'appellante lamenta la carenza, illogicità ed insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado.
Ad avviso dell'impugnante, il Tribunale avrebbe valorizzato esclusivamente aspetti negativi delle dichiarazioni testimoniali acquisite, trascurandone gli elementi significativi, ed accordando rilevanza a circostanze inconferenti ai fini della dimostrazione della veridicità del sinistro.
La doglianza è infondata.
Ritiene il Collegio che il Tribunale abbia fatto un buon governo delle risultanze istruttorie emerse nel giudizio di primo grado.
Infatti, il primo Giudice ha compiutamente esaminato tutte le prove ritualmente raccolte, partendo dalla prospettazione dell'attore CP_1
5 Ed effettivamente, è necessario esaminare analiticamente la prospettazione contenuta nell'atto di citazione, con riferimento al sinistro descritto ed alle prove raccolte.
Secondo la ricostruzione attorea, il sinistro si sarebbe verificato mentre stava Controparte_1 attraversando la carreggiata all'altezza dell'incrocio tra Via Sequino e Via Sacro Cuore, nel territorio comunale di Mugnano di Napoli. In tale frangente, la conducente della Fiat Seicento, nell'effettuare una manovra in retromarcia per immettersi su Via Sequino, senza avvedersi della presenza del pedone, lo avrebbe urtato, provocandone la caduta e le conseguenti lesioni personali.
In atti non è presente nessun verbale di Forze di Polizia intervenute sul posto.
Dunque, l'unica prova dalla quale poter desumere l'effettività del sinistro va ricercata nell'espletato esame testimoniale.
I testimoni escussi hanno confermato le circostanze di cui all'atto di citazione. Tuttavia, le loro dichiarazioni si rivelano generiche, e non forniscono elementi sufficienti a comprovare in modo attendibile la dinamica del sinistro.
Il teste ha dichiarato di non avere assistito all'incidente, ma di avere prestato soccorso Testimone_2
all'attore quando questi era già in terra dopo l'urto con il veicolo.
Le dichiarazioni rese dall'altro teste, , appaiono invece più circostanziate. Testimone_1
Tuttavia, esse non risultano idonee ad integrare il supporto probatorio, necessario ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.
Infatti, non può trascurarsi come, in sede di escussione del teste , sia emersa la sussistenza di Tes_1
rapporti di lavoro tra il predetto e l'attore (cfr. verbale dell'udienza del 26 Settembre 2019:….conosco erchè ho lavorato con lui per la sua impresa edile, saltuariamente, dal 2012 all'inverno Controparte_1
scorso….
Tale circostanza non è di per sé indicativa di un'incapacità a testimoniare, né di una assoluta inattendibilità della testimonianza.
Tuttavia, nel merito, è d'uopo nutrire dubbi sulla genuinità ed attendibilità di tali dichiarazioni.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, i rapporti personali tra la parte ed il teste non impediscono di ritenere il teste attendibile, ove le sue dichiarazioni risultino coerenti con l'istruttoria svolta.
Tuttavia, ove non vi siano altri elementi, dai quali desumere la veridicità delle affermazioni rese, il Giudice può liberamente apprezzare l'attendibilità del teste, alla luce dei rapporti tra quest'ultimo e le parti (si veda, ex multis, Cass. civ., n. 21239/19).
6 Ebbene, nel caso di specie, l'unica prova militante in favore della prospettazione attorea deriverebbe dalle dichiarazioni del teste , dipendente e collaboratore del teste medesimo. Tes_1
Peraltro, proprio alla luce delle dichiarazioni rese dal teste , la ricostruzione della dinamica del Tes_1 sinistro presenta profili di incertezza.
Il teste ha dichiarato che, al momento del sinistro, si trovava alle spalle dell'attore, ad una distanza di circa un metro e mezzo, in una strada regolarmente illuminata.
Nondimeno, pur collocandosi in una posizione di osservazione privilegiata, non è stato in grado di precisare il punto del corpo dell'attore effettivamente attinto dal veicolo.
Né può trascurarsi l'ulteriore profilo di inverosimiglianza e non attendibilità, derivante dal fatto che – pur essendosi a tarda sera del 9 Giugno 2016 – il e l' vevano appena finito di visionare un Tes_1 CP_1
cantiere nei dintorni, perché lui doveva fare un preventivo per dei lavori…(cfr. sempre il verbale di udienza del 26 Settembre 2019, con riferimento alle dichiarazioni del teste ). Testimone_1
Dunque, vanno condivise le conclusioni di non attendibilità ed insufficienza, cui è pervenuto il primo
Giudice, in relazione al contenuto delle dichiarazioni rese dal succitato teste.
Inoltre, ad avviso del Collegio sono di pregnante rilievo le numerose e ravvicinate ricorrenze, segnalate e documentate dalla compagnia assicuratrice odierna appellata già in primo grado.
Infatti, risulta per tabulas il ripetuto coinvolgimento in sinistri stradali della conducente del veicolo e dello stesso attore (segnatamente, al netto delle istanze ripetute, quattro sinistri dal 2012 al Controparte_1
2016 per la conducente , e dieci sinistri dal 2009 al 2017 per il danneggiato Persona_1 CP_1
).
[...]
Tale evidenza, documentata dalle visure estratte dalla banca dati IVASS, inficia la credibilità dei soggetti coinvolti nella presente controversia, ed accredita ulteriormente la ritenuta infondatezza della domanda.
In proposito, giova evidenziare il valore probatorio della lista sinistri registrata dalla banca dati IVASS, e regolata dall'art. 135 del Codice delle Assicurazioni.
Trattasi di lista sinistri istituita dal Legislatore, al precipuo fine di agevolare la prevenzione ed il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell'assicurazione.
Per quel che concerne tale documento, le contestazioni formulate dall'odierno appellante, circa il valore probatorio delle copie fotostatiche prodotte dalla convenuta – sul presupposto che esse non rechino CP_2
certificazione né timbro di alcuna compagnia assicurativa – non possono essere ritenute decisive.
7 Si tratta, infatti, di rilievi meramente formali, che non incidono sul contenuto del documento, non venendo in contestazione la veridicità delle circostanze in esso rappresentate (sul punto, l'appellante si è limitato a rilevare che due sinistri, identificati tramite la relativa data di verificazione, risultano riportati nell'elenco per due volte).
Per contro, la circostanza che si tratti effettivamente di una visura ricavata dalla banca dati IVASS emerge chiaramente dall'indicazione dell'URL riportato in calce al documento stesso – elemento che, in assenza di specifiche controdeduzioni, induce ad escludere qualsivoglia dubbio sulla provenienza dell'elenco e sulla sua attendibilità.
Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante pone l'accento sulle affermazioni del ctu medico-legale, circa la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritta in citazione.
Ebbene, osserva il Collegio come la consulenza tecnica di ufficio non possa assurgere a fonte autonoma di prova, dovendo il consulente limitarsi ad esprimere valutazioni tecniche sugli elementi di fatto ritualmente acquisiti al processo.
In altri termini la conclusione del ctu medico – circa la mera compatibilità tra le lesioni e la dinamica riferita dall'attore in citazione – non è idonea a colmare le lacune del testimoniale, in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro.
La circostanza che le lesioni lamentate siano, in astratto, compatibili con un sinistro stradale da investimento, non comporta che esse possano dirsi, in concreto, conseguenza dell'episodio oggetto di causa.
Vale a dire, l'attore era comunque gravato dall'onere di provare l'esistenza del nesso eziologico tra le lesioni e l'evento dedotto, nonché di provare il fatto storico del sinistro e la sua precisa dinamica (oneri probatori, ai quali l'attore non ha per nulla assolto).
In definitiva, a giusta ragione il Tribunale ha escluso la configurabilità del fatto storico dedotto in citazione, ed è addivenuto al rigetto della domanda di , per la genericità di quanto riferito dai testi Controparte_1 escussi (nonchè alla luce della ricorrenza di ulteriori circostanze, idonee a minare l'attendibilità della prospettazione attorea).
Pertanto, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Sul regime delle spese del presente grado
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
8 Nulla per le spese del grado tra l'appellante e l'appellato , stante la contumacia di Controparte_3
quest'ultimo.
Per quel che concerne il rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata , le spese del grado, CP_2 liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultimo.
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
Il valore della causa va rapportato all'importo di euro 50.429,94 (invocato nella citazione di primo grado a titolo di risarcimento danni) – cifra ribadita nell'atto di appello.
Pertanto, si rientra nell'ambito dello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
In assenza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Ai fini della quantificazione del compenso, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, considerato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Si provvede alla sommatoria dei compensi relativi a tutte le fasi del giudizio, considerando non soltanto i compensi relativi alle fasi introduttiva, di studio e decisoria, ma anche quello inerente alla fase istruttoria.
Infatti, il Collegio aderisce all'insegnamento circa il carattere non eludibile, nel giudizio di appello, della fase istruttoria o di trattazione, coincidendo tale fase con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n.
29857/23).
In definitiva, a titolo di compenso professionale si liquida, in favore dell'appellata , l'importo di CP_2
euro 4.996,00.
Con separato e contestuale decreto, si provvede alla liquidazione del compenso in favore del Difensore della parte appellante, ritualmente ammessa (per il presente grado) al patrocinio a spese dello Stato.
Appunto, il Difensore di parte appellante ha depositato in data 21 Febbraio 2022 (in allegato all'istanza di liquidazione) la documentazione necessaria, ed in particolare: la delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Napoli del 15 Settembre 2021, di ammissione in via anticipata e provvisoria di CP_1
al gratuito patrocinio, ai fini della proposizione dell'appello, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Napoli Nord n. 1877/21.
Sussistono i presupposti oggettivi per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR
n. 115/02, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo Controparte_1
pari al contributo unificato.
9 Invero, si ritiene di dover richiamare la Circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di
Giustizia, datata 25 Febbraio 2020 (pubblicata sul “Foglio di informazione della Direzione Generale degli affari interni” n. 1/21).
In base a questa Circolare, ove la parte soccombente sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ed il
Giudice dia atto, nel provvedimento, della sussistenza dei presupposti oggettivi per la sanzione di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02, la cancelleria deve dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, limitando le attività all'annotazione dell'importo nel foglio notizie.
Sempre nella circolare in oggetto, la massima attenzione viene posta sull'elemento oggettivo della pronuncia di mancato accoglimento della impugnazione. Invece le condizioni soggettive della parte dovranno essere verificate dall'Amministrazione – nella loro specifica esistenza e permanenza – soltanto in un secondo momento, e cioè nel contesto dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona del legale rapp.te p.t., e di , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1877/21, pubblicata il 25 Giugno 2021 e notificata il 2
Agosto 2021, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di Controparte_1 CP_2
, che liquida in euro 4.996,00 (quattromilanovecentonovantasei/00) per compenso professionale, oltre
[...]
IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Nulla per le spese del presente grado tra e;
Controparte_1 Controparte_3
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti oggettivi di cui all'art. 13 comma
1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore Controparte_1 contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit. (fatta salva la verifica in concreto delle condizioni soggettive di esonero dal versamento).
Così deciso, nella camera di consiglio del 9 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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