Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 03/06/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI N. 887/2024 R.G.
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi in composizione monocratica, nella persona del G.O.T.
Dott.ssa Stefania Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 887/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi
PROMOSSA DA
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Teresa Rositano (C.F. ) C.F._2
- OPPONENTE -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), già (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore – e, per P.IVA_2 essa, della sua mandataria (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3 già (C.F. ) - rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto CP_3 P.IVA_3
Pietro Sidoti (C.F. C.F._3
- OPPOSTA -
Conclusioni: all'udienza del 14 Maggio 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
1. Con “Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.” del 9 Luglio 2024, ritualmente notificato, ha convenuto dinanzi Parte_1 al Tribunale di Palmi deducendo: Controparte_1
“- Il sig. , stipulava, in data 08/09/2006, un contratto di Parte_1 credito al consumo c.d. 'multiconto' con la società ; Controparte_4
- La società secondo l'assunto del creditore, cedeva pro Controparte_4 soluto il proprio credito alla società Controparte_1
CP_
- A seguito di inadempimento da parte del sig. , la società Pt_1 chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Palmi, decreto ingiuntivo n. 756/2019, con la quale veniva intimato, all'odierno opponente, di pagare la complessiva somma di € 18.280,07, oltre spese accessorie e del giudizio monitorio;
- Il sig. non presentava opposizione per gravi problemi familiari;
Pt_1 CP_
- Sulla base di predetto titolo, veniva avviata, dalla società creditrice , procedura esecutiva n. 194/2024 R.G. ES presso il Tribunale di Palmi;
- Il Giudice dell'Esecuzione designato, esaminato il contratto di credito al consumo, stipulato dal debitore esecutato con e posto a fondamento CP_4 del decreto ingiuntivo, respingeva la domanda di assegnazione delle somme accantonate presso il terzo pignorato, dal momento che veniva rilevata la sussistenza di clausole 'abusive ed atte ad incidere su esistenza ed entità del credito';
- Di conseguenza, rilevata la presenza di vizi in capo al contratto di credito, il
Giudice Esecutivo, concedeva al debitore esecutato, termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo ex 650 c.p.c.; CP_
- Il suddetto provvedimento veniva notificato dalla società in data
4/7/2024;
******
Con atto di opposizione tardiva ex art. 650 cpc il sig. , come Parte_1 innanzi generalizzato, rappresentato e difeso a mezzo del sottoscritto procuratore, propone opposizione al decreto ingiuntivo num. 756/2019 per i seguenti
Motivi di Diritto
1. Deposito parziale del contratto cosiddetto 'Multiconto'.
Manifesta violazione del diritto alla difesa.
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Nel corso della procedura per l'ottenimento del Decreto Ingiuntivo n. 756/2019 emesso da questo Tribunale in data 26/10/2019, Controparte_1 depositava contratto di finanziamento stipulato dal sig. . Pt_1
Tale atto risulta incompleto, invero si evince chiaramente, dall'unica pagina del CP_ contratto prodotta dalla società , che esiste una parte dedicata alle condizioni contrattuali.
Orbene, non è stato prodotto il retro del contratto e tale mancata produzione impedisce, all'odierno istante, di poter verificare la corretta stipula del contratto.
Ciò comporta un'evidente impossibilità di esercitare il diritto di difesa da parte dell'attore.
La presentazione parziale del contratto di finanziamento non solo lede il diritto di difesa del sig. , ma denota anche una mancanza di trasparenza a danno Pt_1 del consumatore.
2. Presenza, nel contratto, di clausole potenzialmente abusive nei confronti del consumatore. Nullità del contratto, ai sensi degli art. 117 e 124 TUB.
Nel contratto sottoscritto dal sig. con , prodotto da Pt_1 CP_4 controparte e mai consegnato al sig. , emergono clausole cosiddette Pt_1 abusive.
In maniera alquanto riassuntiva la società agente descrive una linea di credito la cui natura è incerta. Tale incertezza nasce, sia dal contratto allegato al giudizio monitorio sia dal ricorso per ottenere il Decreto ingiuntivo presentato da controparte.
All'interno del contratto possiamo notare quanto segue:
Emerge che il sig. avrebbe richiesto un finanziamento di € 22.016,00. Pt_1
Le condizioni inserite in tabella non risultano essere accettata dal cliente poiché non risultano sottoscritte.
Al secondo punto, ove vi è la sottoscrizione del sig. , si legge, seppur Pt_1 con difficoltà, 'il sottoscritto chiede a di accordargli una linea di credito CP_4
' e di prelevare dalla stessa l'importo di qui sopra quale importo utilizzo Parte_2 tramite Finanziamento a Termini del . Inoltre chiedono a di Parte_2 CP_5 rilasciargli – A INSIDACABILE GIUDIZIO ed in base ai criteri di valutazione di
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quest'ultima - una linea di credito ad uso rotativo riservando, per quest'ultimo, una disponibilità massima di € 5000,00 alle seguenti condizioni: rimborso minimo mensile a partire di € 20,00 e comunque secondo la tabella indicata all'art. 9 delle condizioni generali di contratto riportate sul reto: Tan 17.52%, Taeg 19.25, periodi di invio dell'E/C mensile (salvo diversa indicazione)' CP_ Nel caso di specie non si capisce per quale credito la società agisce.
Per il finanziamento – le cui condizioni oltre ad essere abusive non sono state accettate - o per la carta di credito – le cui condizioni sono vessatorie, parziali e non accettate?
Il sig. avrebbe richiesto una linea di credito ma non ha Pt_1 Parte_2 sottoscritto le condizioni previste.
Ma come ben possiamo notare, il contratto rimanda a delle clausole inserite in altro documento il quale non è stato sottoscritto, non è accettato, non è stato consegnato al sig. né tanto meno è stato prodotto in giudizio da Pt_1 controparte.
E qualora esistenti, l'attore, dichiara la mancata conoscenza incolpevole delle condizioni generali di contratto applicabili al rapporto di finanziamento oggetto di controversia poiché non è stata consegnata al cliente la copia del contratto.
Si noti, altresì, che manca la firma e il luogo ove il contratto è stato sottoscritto.
Dagli atti di causa, altresì, si può notare come manchi il documento di sintesi che dovrebbe riportare in modo chiaro e preciso l'lSC, ossia, l'indicatore sintetico di costo, che consiste in un numero percentuale che esprime il costo complessivo sopportato dal cliente a fronte della somma ricevuta, racchiudendo in sé tutti gli interessi ed oneri connessi all'operazione. Tale documento avrebbe permesso alla difesa di verificare il tasso di interessi applicato all'attore e gli eventuali interessi di mora.
Tale ISC permette al cliente di avere piena consapevolezza del costo complessivo del finanziamento.
Sul punto questa difesa ricorda a sé stessa, la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, nel 2015, (Trib., Napoli, n. 7779 del 25.05.2015) nel rispetto di una delibera IC del 2003, la quale sancisce 'Le istruzioni di vigilanza per le banche, emanate dalla Banca d'Italia, […] prescrivono, all'articolo 8, l'obbligo di consegnare al cliente un documento di sintesi, volto a fornire evidenza delle più significative condizioni contrattuali ed economiche. Con riguardo all'ISC, il successivo articolo
9, prevede che, in caso di mutui, anticipazioni ed altri finanziamenti, esso vada
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riportato nel documento di sintesi e che debba essere calcolato conformemente alla disciplina del TAEG. ... L'evidenziata carenza determina la nullità del contratto, perché l'articolo 117, comma 8 TUE […] consente, quindi, di ritenere che, quando il contratto presenta un contenuto difforme da quello che, relativamente a determinate categorie di operazioni è prescritto dalla Banca d'Italia, esso soggiace alla previsione di nullità. Pertanto, poiché le istruzioni di vigilanza adottate dalla
Banca d'Italia sulla base del potere ad essa conferito dal medesimo articolo 117, Part impongono che i contratti di mutuo riportino il valore dell' , la carenza di tale indicazione determina la nullità del contratto, anche se, come nella specie, siano esposti gli elementi che concorrono alla determinazione di tale parametro'.
Al predetto principio si è uniformato anche il Tribunale di Cagliari, con Part l'ordinanza del 29.03.2016, secondo cui 'la mancata indicazione dell' , che si verifica anche nell'ipotesi in cui vengano indicate solamente le singole componenti di costo, determina la nullità del contratto sia per violazione del precetto di cui all'art. 117 TUE (in tal senso, Tribunale di Napoli, sentenza n. 779 del 25.5.2015) sia per violazione di norma imperativo ex art. 1418 c. 1 c.c. 'e, anche il Tribunale di Chieti con sentenza n.230 del 23.04.2015 ha affermato che 'la violazione dell'obbligo della banca di informare il cliente del TAEG in concreto applicata costituisce violazione di norme imperative inderogabili e determinanti nullità del contratto di finanziamento: l'applicazione da parte dell'istituto di credito di tassi ultra legali in assenza di accordo sul tasso effettivamente applicato comporta l'applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 T UE.'. Perché sia operante tale principio è indispensabile che il finanziamento o il mutuo sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della delibera del IC (ossia dopo il 4 marzo 2003).
Nel caso di specie, oltre alla mancanza del documento di sintesi del contratto di finanziamento, ALL'ATTORE, va segnalata la circostanza che Parte_4 non è dato sapere in quale anno è stato contratto il finanziamento poiché non solo la data non è inserita nel contratto sottoscritto con ma non è neanche CP_4 CP_ indicata all'interno degli atti difensivi che genericamente riferisce di un contratto di credito al consumo 'multiconto' stipulato con . CP_4
Oltre alla data di sottoscrizione del contratto, manca addirittura l'apposizione della firma da parte della Banca e dell'intermediario finanziario che avrebbe concluso il contratto.
Ciò denota una nullità del contratto rilevabile anche d'ufficio mancando elementi essenziali del contratto.
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In merito ai contratti al consumo di tipo 'multiconto'- come quello contratto dal sig. nel tempo, sono intervenute una serie di pronunce, sia in ambito Pt_1 bancario sia in ambito giudiziario, che hanno sancito la nullità di tali contratti che, come vedremo, presentano clausole abusive.
Invero, l'arbitrato finanziario è stato più volte chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del contratto c.d. Multiconto, tipologia di finanziamento che viene stipulata in occasione della richiesta da parte del cliente di un prestito finalizzato all'acquisto di un bene o di un servizio, mediante un modulo prestampato che contiene, altresì, la facoltà di chiedere ulteriori finanziamenti ad uso rotativo, spesso connessi all'utilizzo di carta di credito da attivare per via telefonica.
L'operazione di finanziamento oggetto di contestazione è stata complessivamente censurata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'adunanza del 24 maggio 2011 (Provvedimento n. 22450), nonché dalla Banca
d'Italia, che ne ha vietato la commercializzazione.
Nonostante il divieto di commercializzazione, espresso dalla Banca d'Italia,
ha continuato a stipulare tali contratti! CP_4
Invero, la concessione di una carta di credito quale finanziamento rotativo doveva essere sottoposto al cliente con contratto differente.
Tale argomento è stato più volte portato all'attenzione dei Collegi ABF nonché del Collegio di coordinamento, il quale, riconoscendo la sostanziale autonomia dei finanziamenti 'attivati' telefonicamente (anche in relazione allo iato temporale tra contratto iniziale e successivi 'riutilizzi'), si è espresso nel senso della nullità di tali ulteriori contratti (cfr. Collegio di coordinamento dell'ABF, decisione n. 3257/2012)
Nel contratto allegato al ricorso per decreto ingiuntivo è palese l'inserimento di un finanziamento ulteriore NON RICHIESTO dal sig. sottoposto alle Pt_1 seguenti condizioni: rimborso mensile a partire di € 20.00 e comunque secondo la tabella indicata all'art. 9 delle condizioni generali di contratto riportate sul reto:
Tan 17.52%, Taeg 19.25, periodi di invio dell'EIC mensile (salvo diversa indicazione).
Da ciò possiamo affermare, senza alcun dubbio, che all'interno del contratto di finanziamento non è indicato in modo chiaro e trasparente l'importo che il consumatore avrebbe dovuto versare, ne è stato allegato, nel giudizio monitorio, il contratto completo dove è riportato il su richiamato art. 9.
Va invero ricordato che nel contratto allegato al fascicolo del giudizio monitorio mancano le condizioni generali del contratto.
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La mancata accettazione delle clausole del contratto portano inevitabilmente ad una declaratoria di nullità del contratto stesso.
E' assolutamente evidente che il decreto ingiuntivo è sorto sulla scorta di un titolo nullo poiché redatto in costanza di clausole abusive che determinano la nullità del contratto per la violazione dell'art. 117 e 124 TUB.
Peraltro, deve essere anche rilevato come la sottoscrizione del contratto di finanziamento, stipulato presso un rivenditore di beni accessoriamente al contratto di credito finalizzato all'acquisto di beni di consumo fomiti dal rivenditore medesimo, deve essere inquadrata nella complessiva disciplina delle attività finanziarie: disciplina, questa, che stabilisce apposite riserve di legge per l'esercizio di particolari attività di finanziamento e/o accessorie.
Assume rilievo in particolare, nella fattispecie in esame, l'art. 3 D. lgs.
25.9.1999, n. 374 in base al quale gli intermediari finanziari per la promozione e la conclusione di contratti di finanziamento si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria iscritti all'apposito albo, soggetti ai quali è riservata tale specifica attività.
Inoltre, secondo quanto successivamente stabilito all'art. 2 del regolamento attuativo emanato dal Ministro dell' Economia e della Finanza con decreto del
13.12.2001, n. 485 «non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria ... la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma
1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari».
Pertanto, se il contratto di finanziamento finalizzato all'acquisto del bene di consumo poteva essere legittimamente stipulato presso il rivenditore commerciale, con tutta evidenza non qualificato come 'agente in attività finanziaria', lo stesso non può dirsi per il cosiddetto contratto accessorio di finanziamento ad uso rotativo, detti anche revolving come previsto dal contratto.
Si richiama sul punto la comunicazione n. 0313116 del 20.4.2010 diramata dalla Banca d'Italia, che condanna la prassi riscontrata presso alcuni intermediari finanziari di utilizzare la rete di esercizi commerciali convenzionati per la promozione e conclusione di contratti non finalizzati, quali, per l'appunto, le carte di credito revolving.
Ne consegue, inevitabilmente, che il contratto di finanziamento collegato alla carta di credito revolving, deve essere considerato nullo anche sotto questo
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ulteriore profilo in quanto stipulato con modalità non conformi a quelle inderogabilmente stabilite dal legislatore (Collegio arbitrale di Roma, dee. n. 2200 del 27 giugno 2012). CP_ Il decreto ingiuntivo concesso alla società dal Tribunale di Palmi in data
28/10/219 nella procedura 1770/2019 deve essere revocato sulla scorta delle argomentazioni sin qui trattate.
Invero, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, il giudice dell'esecuzione doveva procedere all'esame d'ufficio della vessatorietà delle clausole del contratto stipulato con il consumatore.
La natura del contratto era stata dichiarata dalla stessa controparte che, nel ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo, aveva precisato 'contratto al consumo'.
Innanzi a tale dichiarazione era necessario procedere alla verifica preventiva della presenza o meno di clausole vessatorie inserite nel contratto. CP_ A ciò si aggiunga che, la società non ha provato la corretta cessione del credito.
Come dimostrato dalla documentazione in atti, cede il credito alla CP_4 società . CP_6
Ma tale cessione non è stata provata poiché negli atti di causa non esiste un valido documento da dove si desume con certezza assoluta che il credito di cui è causa è stato oggetto di cessione. Manca la lista dell'elenco dei crediti ceduti. Per tal motivo nessuna prova è stata data in merito.
In ogni caso, veramente assurda è la circostanza che la cessione dei crediti CP CP da a avvenga in data 18/ 11/2018 e in pari data invia CP_4 comunicazione al sig. ! Pt_1
CP Inoltre, mancano allegate al fascicolo di parte le visure della società da cui emergono dati fondamentali della società che ha esercitato l'azione de quo. Tale documento avrebbe permesso alla sottoscritta di effettuare un puntuale controllo sui requisiti richiesti alle società finanziarie per l'acquisto di crediti da altre società.
Si noti altresì come dall'estratto conto depositato in atti dalla società
[...] eseguiti alla data del 18/12/2018 sul contratto n. CP_7
0010363012493990 intestato a Attuale 8.777,05, Persona_1
Interessi di Mora 9.503,02, totale 18.280,07.
Orbene, come possiamo ben notare gli interessi di mora sono più alti del capitale.
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La clausola di pagamento degli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nel versamento delle rate contenuta in un contratto di prestito al consumo va qualificata come clausola penale e deve ritenersi abusiva ed inefficace in quanto presuntivamente vessatoria, a meno che il professionista non riesca a fornire la prova che essa è stata oggetto di specifica trattativa con il cliente consumatore.
Secondo quanto previsto dall'art. 33, comma Il, lett. f) del Decreto legislativo
6 settembre 2005 n. 206, si presumono difatti vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo.
In forza di quanto sancito dall'art. 33, comma Il, lett. f) del Decreto che la clausola di pagamento degli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nel versamento delle rate contenuta in un contratto di prestito deve presumersi vessatoria, fatto salvo il caso in cui il professionista non riesca a provare che essa
è stata oggetto di specifica trattativa con il cliente consumatore ed, a tal fine, non appare neppure sufficiente la presenza della doppia sottoscrizione apposta sul modello contrattuale.
Sulla base del su esposto principio ritiene che il contratto di finanziamento stipulato dal sig. sia nullo per la presenza di clausole vessatorie”. Pt_1
1.1 Su tali premesse l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l 'adito Tribunale di Palmi:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 756/2019 emesso dal Tribunale di Palmi in data 8/2/2024, Giudice Dott. Pero Viola, nell'ambito del giudizio iscritto al n.r.g.
1770/2019 con la quale veniva intimato al sig. di pagare alla Parte_1
la somma complessiva di €18.280.07, oltre ad accessori e Controparte_8 spese del monitorio;
- di conseguenza dichiarare nullo il contratto di finanziamento poiché presenti clausole vessatorie o abusive”.
2. In data 28 Ottobre 2024 si è costituita l'opposta Controparte_1
(già e, per essa, la sua mandataria (già Controparte_1 Controparte_2
la quale - eccepito il mancato esperimento del tentativo obbligatorio CP_3 di mediazione da parte dell'opponente con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda, contestata puntualmente ogni contraria deduzione
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e richiesta e ribadita la fondatezza della domanda monitoria - ha chiesto al
Tribunale di voler:
“IN VIA PRELIMINARE
Confermare l'esecutorietà del decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa.
NEL MERITO
1) Accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta.
In via gradata
2) accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dal Sig. Parte_1 non è fondata su prova scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto,
3) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto,
4) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1406/2019 emesso dal Tribunale di Napoli. in via ulteriormente gradata
Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso:
5) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico del Sig. ed in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma complessiva di € 18.280,07 oltre interessi moratori al tasso
[...] legale dalla richiesta del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto,
6) condannare il Sig. al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, della somma complessiva di € 18.280,07, moratori al tasso legale CP_1 dalla richiesta del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di compensi professionali e spese di lite”.
3. Con ordinanza a verbale del 5 Febbraio 2025 il Tribunale ha così provveduto:
“❖ letti gli atti di causa;
❖ esaminate le produzioni e le richieste delle parti;
❖ ritenuto che sussistano i presupposti di cui al combinato disposto degli artt.
650, comma 2, c.p.c. e 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
10 TRIBUNALE DI PALMI N. 887/2024 R.G.
❖ ritenuto inoltre di dover preliminarmente decidere sulla richiesta di
'declaratoria di improcedibilità della domanda' per 'mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione' formulata dall'opposta Controparte_1
(già nella sua 'Comparsa di costituzione e risposta';
[...] Controparte_1
❖ riservata all'esito ogni altra determinazione anche in ordine all'esperimento del procedimento di mediazione e all'individuazione della parte su cui grava l'onere di provvedervi nel presente giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
❖ visti gli artt. 187, 189 e 281 bis c.p.c.; sospende l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 766/2019 emesso dal Tribunale di Palmi il 26-28 Ottobre 2019 all'esito del procedimento n. 1770/2019 R.G; rinvia la causa all'udienza del 14 Maggio 2025, ore 9:30, per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; concede alle parti termine fino al 15 Aprile 2025 per note conclusive”.
4. All'udienza del 14 Maggio 2025 il Tribunale ha assegnato la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
DIRITTO
I
Sull'eccezione preliminare sollevata dall'opposta di “mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda”
Tale eccezione è priva di fondamento e va pertanto respinta per il seguente ordine di motivi.
I.1 Quadro normativo
Il vigente D. lgs. n. 28/2010 dispone:
Art. 5 [“Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”], commi 1 e 2:
“1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete,
11 TRIBUNALE Pt_5
N. 887/2024 R.G.
somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
2. Nelle controversie di cui al comma 1 l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio.
L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. Il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Art. 5 bis [“Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo”]:
“Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Art. 645 c.p.c. [“Opposizione”]:
“L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario,
l'anticipazione di cui all'articolo 163 bis, secondo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire”.
Art. 647 c.p.c. [“Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente”]:
12 TRIBUNALE DI PALMI N. 887/2024 R.G.
“Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo,
l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata”.
Art. 648 c.p.c. [“Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione”], comma
1:
“Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali”.
Art. 649 c.p.c. [“Sospensione dell'esecuzione provvisoria”]:
“Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642”.
Art. 650 c.p.c. [“Opposizione tardiva”], commi 1 e 2:
“L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
In questo caso l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente”.
I.2 Quadro ermeneutico
In tema di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. la giurisprudenza di legittimità ha espresso i seguenti principi di diritto:
a) “[…] nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.
Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia
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di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass. civ. n. 38271/2021 in motivazione).
b) “[…] in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, anche tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti” (Cass. civ. n. 14444/2013, in motivazione. Conf. n. 25499/2021).
I.3 Alla luce del suesposto sistema giuridico il Tribunale ritiene che anche nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. l'onere di presentare la domanda di mediazione gravi sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio e, quindi, che nessun fondamento giuridico possa riconoscersi agli argomenti sottesi all'eccezione di improcedibilità della domanda dell'opponente , svolti dalla Parte_1 difesa dell'opposta nella “Comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta” [v. “Comparsa di costituzione e risposta” pp. 5-6], di seguito testualmente riportati:
“In via preliminare si eccepisce il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda.
Il Tribunale di Modena, con una recente ordinanza conclude “in caso di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. in una delle materie ricomprese fra quelle di cui all'art. 5 d.lgs. 28/2010, la mediazione eventualmente demandata dovrà essere attivata dall'opponente e non dall'opposto (enfasi nostra”. (cfr. Tribunale di Modena - Dott. Michele Cifarelli - ordinanza del
22/01/2024).
L'opposizione ex art. 650 c.p.c., nella sua particolare declinazione assunta nella specie, in cui risulta limitato sia l'ambito soggettivo (al consumatore) che quello oggettivo (all'accertamento della vessatorietà delle clausole contrattuali, ed alle sue conseguenze) è rivolta al contenuto sostanziale del titolo, e non può quindi ritenersi idonea a porre nuovamente in discussione la legittimità formale della pronuncia, che resta coperta dal giudicato.
Più in generale, l'omesso avveramento della condizione di procedibilità non può riferirsi ad un procedimento esaurito con l'emissione del provvedimento giudiziale formalmente definitivo ex art. 647 cpc.
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L'azione ex art. 650 cpc deve ritenersi non inclusa nel novero delle opposizioni a decreto ingiuntivo, in relazione alle quali Cassazione S.U. n. 19596 del 2020, a composizione di precedente contrasto, ha indicato nell'ingiungente la parte tenuta ad attivarsi per la mediazione - seguita poi dal legislatore, che ha espressamente codificato tale regola nel nuovo art. 5 bis del D.lgs. n. 28 del 2010, introdotto dall'art.7 del D.lgs. n. 149 del 2022 a far data dal 30 giugno 2023 (art.41 co.1°).
L'opposizione ex art. 650 c.p.c. è per definizione rivolta contro un decreto definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c.
In tal caso, sul piano soggettivo, il creditore non ha alcun interesse ad introdurre il giudizio: non ha pretese da rivolgere al giudice, di cui illustrare le ragioni, ed ha già interrotto la prescrizione notificando il titolo - sicché vengono meno anche le ragioni di ordine testuale richiamate nella SU citata.
È dunque solo l'opponente titolare dell'effettivo interesse all'introduzione del giudizio.
Sul piano oggettivo, infatti, l'improcedibilità non determina alcun mutamento della sottostante realtà giuridica, che vede già concluso il procedimento giudiziale attivato dal creditore, con l'emissione del titolo giudiziale definitivo.
L'effetto deflattivo - che costituisce la ragione fondante della mediazione – non può, in tal caso, che riguardare direttamente, ed esclusivamente, l'opposizione, che, ove tardivamente proposta, non ha natura di fase ulteriore del procedimento unitario introdotto dal creditore con il provvedimento monitorio, ma di autonomo giudizio -ciò per altro verso spiega perché si ritiene, in consonanza con le parti, la presente controversia soggetta al rito modificato dal Dlgs n. 149 del 2022;
All'eventuale improcedibilità dell'opposizione tardiva, pertanto, non consegue la revoca dell'ingiunzione, ma la sua rinforzata stabilizzazione.
I principi così espressi, trasposti al caso, di specie imponevano al Sig. Pt_1 di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità della domanda, prima di avviare il presente giudizio.
L'opponente non ha provveduto ad avvalersi dello strumento deflattivo con conseguente necessaria declaratoria dell'improcedibilità dell'azione intentata”.
L'infondatezza degli argomenti testé riportati riposa nel seguente ordine di considerazioni:
➔ per la pacifica giurisprudenza di legittimità, se la controversia è soggetta a mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, pure nell'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ex art. 650 c.p.c. “l'onere di promuovere la procedura
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di mediazione è a carico della parte opposta” [v. giurisprudenza richiamata sub I.2 lett. a)]: principio legislativamente confermato dal novellato art. 5 bis [“Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo”], 1° periodo, del vigente D.lgs. n. 28/2010 - applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28 Febbraio 2023 - a norma del quale
“Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”;
➔ anche nell'opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ex art. 650 c.p.c. non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso [v. giurisprudenza richiamata sub I.2 lett. b)] sicché il soggetto avente interesse a che l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. sia dichiarata procedibile è sempre il creditore/attore sostanziale se non altro perché, in caso di sconfitta, anche il decreto ingiuntivo tardivamente opposto gli verrebbe revocato;
➔ l'art. 5 bis del vigente D.lgs. n. 28/2010 contiene solo un generico riferimento al “procedimento di opposizione” senza fare, significativamente, alcuna distinzione tra opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ex art. 650 c.p.c.;
➔ in sede di trattazione di entrambi i procedimenti (opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. e opposizione a decreto ingiuntivo tardiva ex art. 650
c.p.c.) il Giudice provvede, rispettivamente, sulle istanze di concessione e sospensione dell'esecuzione provvisoria dell'impugnato monitorio (art. 645 c.p.c.)
e sull'istanza di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (art. 650 c.p.c.);
➔ è privo di rilevanza il fatto che il decreto opposto sia stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c. posto che, a seguito dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., l'esecutorietà può essere sospesa dal Giudice alla prima udienza e, in caso d'accoglimento dell'opposizione medesima, detto decreto verrebbe comunque revocato.
I.4 L'eccezione preliminare di “mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda”, formulata dall'opposta nella “Comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta”, va dunque respinta e la causa rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per il prosieguo.
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II
Sul regolamento delle spese
Il regolamento delle spese di lite è rimesso alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Stefania
Bagnoli, non definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'eccezione preliminare - sollevata dall'opposta Controparte_1 nella “Comparsa di costituzione e risposta” - di “mancato esperimento del
[...] tentativo obbligatorio di mediazione, con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda” in quanto, anche nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio;
2) rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo per il prosieguo;
3) riserva alla pronuncia definitiva la regolamentazione delle spese di lite.
Così deciso in Palmi, 3 Giugno 2025
Il G.O.T. Dott.ssa Stefania Bagnoli
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