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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5481 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 21550 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: Opposizione avverso iscrizione ipotecaria, e vertente
T R A
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli, alla via Principe di Napoli n. 21,
presso lo studio dell'avv. TODISCO ARNALDO
( ) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto di opposizione
- OPPONENTE -
E 2
( ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in via Vigna delle Canne n.31
84045 ALTAVILLA SILENTINA presso lo studio dell'avv.
CARROZZA ANGELA ( ) che la rappresenta e C.F._3
difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante,
premesso che 16 agosto 2022 gli è stato notificato un atto comunicazione di iscrizione ipotecaria immobiliare ex art. 77 dpr n. 602/73 da parte della Controparte_1
su un immobile di sua proprietà sito in Napoli
[...]
alla Via Giacinto Gigante n°19 per un importo pari ad euro
35.886,83; che l'iscrizione ipotecaria è stata effettuata su un immobile di proprietà dell'opponente dove risiede nonché immobile risultante essere prima casa non di lusso con chiara violazione dell'art. 76 dpr 602/73 co. 1 lett.
A) e B) e co.2; tanto premesso propone opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria per sentirne dichiarare la nullità. 3
Si costituisce in giudizio l'opposta che impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto.
All'udienza del 17 aprile 2025 il Tribunale sulle conclusioni formulate dalle parti, assegnava la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del Giudice
ordinario trattandosi di accertamento negativo del credito per vizi attinenti all'iscrizione ipotecaria: sul punto,
peraltro, non vi è contestazione alcuna.
Ancora in via preliminare va affermata la legittimazione passiva di in virtù della Controparte_1
contestazione solo degli atti della riscossione limitatamente all'iscrizione ipotecaria.
Nel merito l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Nella fattispecie in esame l'opponente contesta la sussistenza dei requisiti per l'espropriazione immobiliare ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 602/73 ma a ben vedere nella fattispecie alcuna procedura esecutiva risulta avviata dalla che si è Controparte_1
limitata ad iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77 del
D.P.R. 602/73 sussistendone tutti i requisiti. 4
Dalla documentazione di parte opposta si evince anche la rituale comunicazione del preavviso di ipoteca a mezzo pec del 29 febbraio 2020.
Pertanto, non risultando alcun vizio dell'iscrizione ipotecaria e del suo iter, giacché l'opposizione verte meramente su una espropriazione immobiliare che allo stato,
dalla documentazione prodotta agli atti, non è mai iniziata, essa va considerata pienamente valida e legittima, per cui la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) rigetta l'opposizione;
B) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell' Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Napoli, 03/06/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Roberto
Peluso, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 21550 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad
OGGETTO: Opposizione avverso iscrizione ipotecaria, e vertente
T R A
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Napoli, alla via Principe di Napoli n. 21,
presso lo studio dell'avv. TODISCO ARNALDO
( ) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto di opposizione
- OPPONENTE -
E 2
( ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in via Vigna delle Canne n.31
84045 ALTAVILLA SILENTINA presso lo studio dell'avv.
CARROZZA ANGELA ( ) che la rappresenta e C.F._3
difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante,
premesso che 16 agosto 2022 gli è stato notificato un atto comunicazione di iscrizione ipotecaria immobiliare ex art. 77 dpr n. 602/73 da parte della Controparte_1
su un immobile di sua proprietà sito in Napoli
[...]
alla Via Giacinto Gigante n°19 per un importo pari ad euro
35.886,83; che l'iscrizione ipotecaria è stata effettuata su un immobile di proprietà dell'opponente dove risiede nonché immobile risultante essere prima casa non di lusso con chiara violazione dell'art. 76 dpr 602/73 co. 1 lett.
A) e B) e co.2; tanto premesso propone opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria per sentirne dichiarare la nullità. 3
Si costituisce in giudizio l'opposta che impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto.
All'udienza del 17 aprile 2025 il Tribunale sulle conclusioni formulate dalle parti, assegnava la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del Giudice
ordinario trattandosi di accertamento negativo del credito per vizi attinenti all'iscrizione ipotecaria: sul punto,
peraltro, non vi è contestazione alcuna.
Ancora in via preliminare va affermata la legittimazione passiva di in virtù della Controparte_1
contestazione solo degli atti della riscossione limitatamente all'iscrizione ipotecaria.
Nel merito l'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Nella fattispecie in esame l'opponente contesta la sussistenza dei requisiti per l'espropriazione immobiliare ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 602/73 ma a ben vedere nella fattispecie alcuna procedura esecutiva risulta avviata dalla che si è Controparte_1
limitata ad iscrivere ipoteca ai sensi dell'art. 77 del
D.P.R. 602/73 sussistendone tutti i requisiti. 4
Dalla documentazione di parte opposta si evince anche la rituale comunicazione del preavviso di ipoteca a mezzo pec del 29 febbraio 2020.
Pertanto, non risultando alcun vizio dell'iscrizione ipotecaria e del suo iter, giacché l'opposizione verte meramente su una espropriazione immobiliare che allo stato,
dalla documentazione prodotta agli atti, non è mai iniziata, essa va considerata pienamente valida e legittima, per cui la domanda va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) rigetta l'opposizione;
B) condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell' Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per
[...]
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovute e come per legge.
Napoli, 03/06/2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso