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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/06/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5103/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5103/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gibertoni Parte_1 C.F._1
Annarita, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Zambon Paolo, con CP_1 C.F._2
domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.04.2025 tenutasi ex art.127-ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni di seguito interamente riportate.
Parte ricorrente:
pagina 1 di 19 “che il Tribunale Ill.mo, previa comparizione personale delle parti e audizione delle stesse, voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 26.05.1984, come da allegato Estratto per riassunto degli atti di matrimonio
[...] dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di LEGNANO anno 1984 atto n. 66, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della relativa sentenza, alle seguenti condizioni:
1) a titolo di assegno divorzile e/o alimentare, il signor verserà la somma di Euro CP_1
500,00= entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) a titolo di contributo al mantenimento per il figlio , il SI. verserà la somma Per_1 CP_1
mensile di Euro 500,00=, oltre al 50% delle spese straordinarie non mutuabili;
3) la casa coniugale sita in NA (MI), via Volta n. 80, rimane assegnata alla moglie con quanto
l'arreda.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Parte resistente:
“Voglia il Tribunale adito così giudicare:
1. dato atto che il SI. non si oppone alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio contratto il 26 maggio 1984 tra lo stesso e la SI.a trascritto nel registro Parte_1
degli atti di matrimonio del Comune di NA (anno 1984 n. 66 parte II serie A), respingere tutte le altre domande avanzate dalla ricorrente per i motivi di cui agli atti depositati in corso di giudizio e comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2. dato atto che l'assegnazione in favore della ricorrente è cessata in data 31 gennaio 2022, conformemente a quanto convenuto nel ricorso ex art. 710 c.p.c. tra le parti e riportato nel decreto del
Tribunale di Milano nel 7-14 febbraio 2013, respingere la richiesta di assegnazione della casa coniugale di NA - Via Volta, 80 - in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in sede di comparsa di costituzione in data 12 dicembre 2022, nonché in tutti gli ulteriori atti del presente giudizio;
3. respingere la richiesta di aumento dell'assegno divorzile in favore della SI.a e quella di Pt_1
aumento del contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne Persona_2
4. condannare la SI.a al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente Parte_1 giudizio”.
pagina 2 di 19 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I SInori e celebravano matrimonio concordatario in NA (MI) in data Parte_1 CP_1
26.05.1984, optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni.
Dalla loro unione nascevano i figli (il 24.06.1985) e (il 25.04.1989). Per_1 Per_3
L'ultima residenza comune dei coniugi veniva fissata presso l'immobile sito in NA, Via Volta n.
80, di proprietà del resistente e del di lui fratello nella misura del 50% ciascuno e non gravato da mutuo
(doc. 8 resistente del 12.10.2023).
I coniugi si separavano consensualmente alle condizioni di cui al verbale di separazione del
10.05.2004, ritualmente omologato con decreto del 05.07.2004 del Tribunale di Milano (R.G.
3383/2004). In tale sede veniva prevista l'assegnazione della casa coniugale alla moglie perché vi abitasse con i figli (al tempo uno, , neomaggiorenne non economicamente autosufficiente, e Per_1 uno, minorenne) con l'ulteriore specificazione che “Tale assegnazione cesserà quando i figli Per_3 avranno raggiunto l'indipendenza economica”; la corresponsione da parte del marito di un assegno di mantenimento a favore della moglie pari all'importo mensile di € 300,00 mensili;
la quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli nell'importo mensile di € 250,00 ciascuno e la suddivisione tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenere per la prole (doc. 4 ricorrente).
Con decreto depositato il 14.02.2013, il Tribunale di Milano, su ricorso congiunto delle parti (R.G.
921/2012), modificava parzialmente le predette condizioni di separazione disponendo il protrarsi dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie “per ulteriori nove anni decorrenti dal 31.01.2013”
(v. doc. 5 ricorrente).
In data 07.11.2022 la SI.ra premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i Pt_1
coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo di emettere la pronuncia divorzile, di assegnarle la casa coniugale, di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle l'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 500,00 a titolo di assegno divorzile e l'importo di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per lo stesso. A Per_1 sostegno delle proprie domande allegava il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di , riconosciuto in data 04.04.2022 portatore di handicap ex art. 3, comma 1, L. Per_1
104/1992 (doc. 8) e invalido civilmente della misura del 55% con riduzione permanente della capacità lavorativa (doc. 9). Inoltre, lamentava l'impossibilità di rilasciare la casa coniugale e di reperire una diversa soluzione abitativa in ragione della condizione di salute del figlio e delle precarie Per_1
condizioni economiche del nucleo composto da lei e dai due figli.
pagina 3 di 19 In data 12.12.2022 si costituiva il SI. aderendo alla domanda divorzile e formulando tuttavia CP_1
autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nel dettaglio, chiedeva di respingere tutte le altre domande avanzate dalla ricorrente e di dare atto dell'avvenuta cessazione dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in data 31.01.2022.
All'esito dell'udienza presidenziale del 20.12.2022 venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“- l'abitazione familiare deve essere assegnata a che l'abiterà con i figli. - il marito Parte_1 verserà alla moglie a titolo di assegno divorzile l'importo mensile di € 250,00 a decorrere dal presente mese ed entro il 20 di ogni mese. - Nulla in punto di mantenimento per i figli tenuto conto dell'assegnazione della casa coniugale”.
Avverso i suddetti provvedimenti il proponeva reclamo alla Corte d'Appello di Milano (R.G. CP_1
87/2023 V.G.) ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 54/2006. Con ordinanza dell'11.04.2023 (doc. resistente del 30.05.2023) la Corte d'Appello respingeva interamente il reclamo del resistente e confermava i provvedimenti presidenziali. Tuttavia, sottolineava la non equiparabilità in senso tecnico-giuridico della situazione di a quella di un figlio minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 337- Per_1
septies, comma 2, c.c., e la possibilità per il giudice di merito di valutare, nel contraddittorio e auspicabilmente con l'accordo tra le parti, soluzioni alternative all'assegnazione della casa coniugale
(pag. 4).
In data 09.01.2024 il presente fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice Istruttore.
Con ordinanza del 22.02.2024, il G.I. non ammetteva le prove orali sui capitoli articolati dalle parti nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e disponeva procedersi a ctu medico legale sulle condizioni di salute, le capacità lavorative e le esigenze di . Per_1
All'esito dell'udienza del 22.04.2025, in mancanza di accordo fra le parti nonostante le plurime rispettive proposte, le parti precisavano le conclusioni.
Tutto ciò premesso, ribadita la non ammissibilità delle istanze di istruttoria orale per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 22.2.2024, ritiene il Collegio che le domande formulate dalle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Cessazione degli effetti civili del matrimonio
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (v. copia dell'atto di matrimonio, del verbale di separazione e decreto di omologa sub doc. 2 e doc. 4 di parte ricorrente).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
pagina 4 di 19 Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
2) Assegnazione della casa coniugale e contributo al mantenimento di Per_1
Sia nel ricorso introduttivo del presente giudizio che in sede di conclusioni, la SI.ra chiedeva Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale, la previsione di un contributo paterno al mantenimento di dell'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 500,00, oltre alla ripartizione della Per_1
misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie. Per contro, il SI. sia in sede di costituzione CP_1 che di precisazione delle conclusioni, domandava di darsi atto della cessazione dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente dal 31.01.2022 e di respingere le avverse domande di assegnazione di tale immobile e di aumento del contributo paterno al mantenimento di (determinato in sede di Per_1 separazione nell'importo mensile di € 250,00).
Con i provvedimenti presidenziali adottati in data 20.12.2022 si disponeva in via provvisoria l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente affinché vi abitasse con i figli e, in considerazione di tale assegnazione, veniva revocato il contributo paterno al mantenimento di . I Per_1 provvedimenti presidenziali venivano in data 11.04.2023 interamente confermati dalla Corte d'Appello di Milano, adita in sede di reclamo dal SI. CP_1
L'art. 337-sexies c.c. dispone che l'assegnazione della casa familiare venga disposta tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli e che tale assegnazione venga valutata nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato anche l'eventuale titolo di proprietà (nel caso di specie, del SI. e del di lui fratello), mentre l'art. 337-septies c.c. sancisce, al primo comma, che il CP_1
giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico e, al secondo comma, che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applichino integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Tale ultima previsione comporta l'applicabilità al figlio maggiorenne gravemente disabile delle disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento1.
Nel caso che qui ci occupa, nulla quaestio sull'indipendenza economica di posto che lo stesso, Per_3
pur convivente con la madre nella casa coniugale, è pacificamente da ritenersi economicamente autosufficiente, anche in ragione della sua età e delle sue comprovate capacità lavorative. Peraltro, nessuno dei genitori domandava un contributo per il suo mantenimento. 1 Cass., Sez. I, ordinanza n. 21819 del 29/07/2021. Nello stesso senso si veda, Cass., Sez I, ordinanza n. 2670/2023 del
30/01/2023 pagina 5 di 19 Quanto ad , invece, sia la madre che il padre hanno chiesto di disporre un contributo per il Per_1
suo mantenimento. Tuttavia, sono controversi sia il quantum di tale contributo sia se la condizione psico-fisica di sia tale da giustificare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Per_1
È necessario in questa sede verificare in primis se la condizione di disabilità di sia tale da Per_1 considerarsi “grave” in senso tecnico-giuridico e, quindi, da renderlo assimilabile a un figlio minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-septies, comma 2, c.c. (come sostenuto dalla madre), e, in caso contrario, se la sua condizione sia comunque rilevante ai fini dell'assegnazione della casa coniugale e/o della quantificazione del contributo dovuto per il suo mantenimento ex artt. 337-sexies e 337-septies, comma 1, c.c.
Con riferimento alla prima questione, per stabilire la gravità della disabilità a cui è subordinata l'applicazione dell'art. 337-septies, comma 2, c.c., è necessario che il giudice di merito accerti, in concreto, che il figlio sia gravemente disabile ai sensi dell'art. 3, comma, 3, della L. 104/1992, come chiarito dall'art. 37bis disp. att. c.c., ossia, se la compromissione di cui soffre abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Non è, invece, sufficiente, che il figlio maggiorenne sia portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/1992: in tale caso, la condizione giuridica del figlio non sarà assimilabile a quella del minore2.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, non può ritenersi sussistente una condizione di grave disabilità di ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 tale da giustificare l'applicazione Per_1 dell'art. 337-septies, comma 2, c.c.
Infatti, dalla documentazione allegata sub docc. 5-6-7 dalla ricorrente, si evince che in data 04.04.2022, con decorrenza dal 14.01.2022, a seguito di diagnosi di sindrome fibromialgica in spondiloartrite sieronegativa, veniva riconosciuto invalido civilmente “con riduzione permanente della Per_1 capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 Percentuale: 55%” (doc.
6) e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992 con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (doc. 7).
Sul punto, sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio, la SI.ra dichiarava che “per Pt_1
attendere alle esigenze quotidiane e sanitarie del SI. è necessaria la presenza e Persona_2
l'aiuto costante della di lui madre e, a causa delle patologie epidermiche che lo affliggono, è indispensabile che lo stesso abbia a disposizione un locale bagno asettico ed a suo unico utilizzo”. Sin dalla propria comparsa di costituzione, invece, il SI. replicava che il figlio “contrariamente a CP_1 quanto ex adverso sostenuto, non è portatore di un handicap grave, né pertanto la tutela allo stesso riconosciuta può essere quella equiparata a quella di un figlio minorenne, sia in termini di assegnazione della casa che in quelli di contributo al mantenimento”.
Successivamente, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'11.10.2023, la ricorrente asseriva che “la sindrome fibromialgica in spondiloartrite sieronegativa che [ad ] è stata Per_1
diagnosticata gli provoca una astenia cronica e dolori tali da impedirgli lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa regolare”.
Veniva, pertanto, disposta CTU. Nella relazione peritale depositata in data 08.12.2024, dopo l'esame della documentazione medica in atti e di quella ulteriormente prodotta dalla ricorrente (v. pagg. 3-9),
l'esperimento di una consulenza di specialista psichiatra con il Dott. e sentito il parere dei Per_4
CCTTPP, veniva riconosciuto dal CTU affetto da “psoriasi diffusa – rigidità del rachide di Per_1
eziologia indeterminata - disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti a decorso protratto, di entità lieve”, invalido permanente “con riferimento ai criteri dell'invalidità civile, quantificabile in misura del 55% (cinquantacinque per cento) come da condivisibile valutazione della commissione per l'accertamento invalidità civile” e in modo tale da impedire “parzialmente ed in analoga misura l'attività lavorativa del periziando, il quale potrà eventualmente impiegare le capacità residue in attività lavorative tali da non comportare impegno funzionale del rachide”. Infine, nel complesso, non si riteneva l'attuale quadro in grado di assumere “connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/1992” (pag. 23).
Con specifico riferimento alla condizione psicologica di , poi, l'ausiliario Dott. Per_1 Per_4 riteneva “affetto da un quadro psicopatologico compatibile con i criteri diagnostici del Per_1
DSM-5 (APA, 2013) per il Disturbo dell'Adattamento, con ansia ed umore depresso misti, a decorso protratto, allo stato attuale di entità lieve, in soggetto con tratti premorbosi di personalità disfunzionali prevalentemente di tipo dipendente ed evitante, rilevabili già durante l'età evolutiva del periziando, che hanno indubbiamente condizionato il suo funzionamento scolastico e le sue relazioni interpersonali. Il DSM definisce tale disturbo come sviluppo di sintomi emotivi e comportamentali in risposta ad uno o più eventi stressanti identificabili, che si manifesta in genere entro tre mesi dall'insorgenza dell'evento stressante e determina una condizione di disagio e sofferenza interiore ed una compromissione del funzionamento in ambito sociale e lavorativo” (pag. 18). Tuttavia, specificava altresì che, nel caso di specie, “Allo stato attuale, come riferito direttamente dal soggetto ma anche dall'esame della documentazione esaminata, a fronte di una condizione indubbia di iperreattività ansiosa, rilevata alla visita clinica, il sig. che attesta una condizione soggettiva di benessere CP_1 psicologico, non presenta un evidente slivellamento dell'umore in senso depressivo, né sintomi dello
pagina 7 di 19 spettro psicotico, anche congrui all'umore, quali sentimenti di autosvalutazione e/o colpa eccessivi o inappropriati, né sentimenti di disperazione e/o pensieri di morte o ideazione suicidaria. Allo stato attuale, inoltre, non si evidenzia né un deterioramento della personalità dell'uomo né una compromissione significativa delle sue abilità cognitive né delle capacità generali di analisi, logica, critica e giudizio e neppure delle capacità generiche, almeno sotto il profilo strettamente psichiatrico, di funzionamento sociale e/o lavorativo” (pag. 19).
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio di condividere le conclusioni del CTU, in quanto le considerazioni svolte sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi a propria disposizione e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche.
Chiarito, quindi, che ad non possono essere applicate le disposizioni previste in favore dei Per_1
figli minori, è necessario verificare se la sua condizione sia comunque rilevante ai fini dell'assegnazione della casa coniugale e/o della quantificazione del contributo dovuto per il suo mantenimento ex artt. 337-sexies e 337-septies, comma 1, c.c.
Con specifico riferimento al tema dell'assegnazione della casa coniugale, si rileva che secondo la costante giurisprudenza lo scopo dell'assegnazione deve risiedere nell'interesse dei figli minorenni e di quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale non può essere disposta effettuando una ponderazione degli interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli
(quindi, nemmeno allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole) laddove non vengano in rilievo le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico. Peraltro, in presenza di figli maggiorenni “L'esigenza di preservare la continuità dell'habitat domestico in funzione dell'equilibrato sviluppo psico-fisico del minore perde di centralità con il raggiungimento della maggiore età per lasciare spazio alle esigenze concrete di vita del figlio che non abbia ancora completato il proprio percorso di autonomia economico-patrimoniale. Rimane come preminente criterio attributivo la prosecuzione della coabitazione del figlio maggiorenne non autosufficiente e la valutazione del suo interesse, oltre che del valore economico patrimoniale, del godimento dell'immobile in relazione alla reciprocità degli obblighi economico patrimoniali dei genitori, ma viene meno il nesso eziologico diretto con i provvedimenti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale (e alla titolarità in casi residuali) e al collocamento dei minori”3.
pagina 8 di 19 Inoltre, in punto di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, per costante giurisprudenza, “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). In tale ottica, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento -e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021). Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne ("...salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli.") e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, "le attuali esigenze del figlio". Ai sensi dell'art.
337 septies c.c., poi, il giudice, "valutate le circostanze", può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tali "circostanze" impongono di valutare in concreto e nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l'età
e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni - proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. - che hanno la massima rilevanza quando si
pagina 9 di 19 tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo”4.
Ciò comporta che, con riferimento ai figli maggiorenni che hanno raggiunto “un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole;
ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto”5.
Tale valutazione non è esclusa nemmeno in caso di disabilità del figlio maggiorenne, avendo la Corte di legittimità specificato che “nella società attuale, anche chi è affetto da handicap o disabilità ha la possibilità di essere inserito nel mondo del lavoro, nei limiti a lui confacenti e secondo il contributo lavorativo che egli sia in grado di dare”6. Ciò non significa, però, che la condizione di salute del figlio non possa mai rilevare, ma solo che la valutazione dovrà essere effettuata prendendo in considerazione il caso concreto e ciò in quanto, in ogni caso, “Nel valutare il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, il giudice deve considerare anche eventuali problemi di salute e situazioni familiari conflittuali che possono influire negativamente sulla capacità del figlio di raggiungere l'autonomia economica, al fine di un giudizio equo e ponderato sulle attuali esigenze del figlio ai sensi degli artt.
337 ter, comma 4, e 337 septies c.c.”7.
Con riferimento al caso sub iudice, già la Corte d'Appello di Milano, con l'ordinanza resa in data
11.04.2023, nel confermare i provvedimenti presidenziali, aveva riconosciuto che la situazione di difficoltà di postura e deambulazione di e la conseguente limitazione della capacità Per_1 lavorativa potevano giustificare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, a fronte della mancata previsione di un contributo economico a carico del padre per il mantenimento di . Per_1
Tuttavia, la stessa Corte rilevava l'opportunità di “valutare soluzioni alternative all'assegnazione della casa familiare, quale la previsione di un contributo economico per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, così da evitare che l'assegnazione dell'immobile si trasformi in provvedimento a carattere permanente;
ciò anche in ragione dell'età di , e Per_1 della condizione di salute che potrebbe evolvere in ingravescenza”. Inoltre, aveva chiarito che “in definitiva la soluzione pratica più vantaggiosa sia per l'odierno obbligato che per il nucleo familiare bisognoso di sostegno economico andrà trovata in concreto valutando in contraddittorio con le parti un ventaglio di soluzioni possibili e individuando fra di esse, se possibile con l'approvazione di tutti i protagonisti della vicenda familiare, la soluzione meno gravosa per l'obbligato e parimenti vantaggiosa per i soggetti deboli che compongono il nucleo familiare” (pag. 4).
Tuttavia, nonostante i numerosi inviti del G.I. ad individuare una soluzione condivisa tra le parti – risultati fallimentari nonostante la formale disponibilità espressa dalle parti già all'udienza del
31.05.2023 – e l'esperimento di una ctu medico-legale per meglio valutare la condizione di , Per_1
le parti non sono state in grado di raggiungere un accordo in punto di assegnazione della casa coniugale e di quantificazione del contributo al mantenimento di . Per_1
All'esito della comparazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, ritiene il Collegio di revocare l'assegnazione della casa coniugale alla madre e disporre, a far data dal rilascio della casa coniugale, un contributo paterno al mantenimento di dell'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € Per_1
450,00. Il rilascio della casa coniugale dovrà avvenire entro il 30.09.2025.
Viene fatta salva, in ogni caso, la ripartizione nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenere per e si precisa che tali spese verranno regolate come da Protocollo della Corte Per_1
d'Appello di Milano.
Con specifico riferimento alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, si precisa che tale provvedimento si impone, all'esito del contemperamento delle ragioni dei comproprietari e di quelle della e dei figli, al fine di evitare che l'assegnazione dell'immobile si protragga oltre ragionevoli Pt_1
limiti di tempo e assuma il carattere di misura permanente.
Le circostanze del caso concreto, anche in considerazione di quanto emerso in corso di ctu, infatti, non permettono di ritenere che non sia in grado di vivere in un'abitazione diversa dalla casa Per_1
coniugale né che egli non possa svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Peraltro, anche la ricorrente, nonostante abbia nel corso del giudizio più volte sostenuto di non ritenere praticabili soluzioni alternative al permanere di all'interno della casa coniugale, all'udienza del 31.05.2023 Per_1 dichiarava “di essere disponibile a trovare delle formule purchè l'offerta sia degna rispetto al mantenimento del figlio vista la situazione di quest'ultimo”. Inoltre, in data 05.03.2025 si dichiarava disponibile a definire la presente vertenza anche a condizioni che non prevedevano il permanere di nella casa coniugale, e, nello specifico, con “acquisto da parte del SI. di una Per_1 CP_1
casa, da destinare ad abitazione della SI.ra e dei due figli, in NA o paesi limitrofi, Pt_1
pagina 11 di 19 analoga a quella attualmente occupata, vale a dire tre locali oltre a doppi servizi, essendo le condizioni di salute di tali da richiedere che abbia un bagno personale”. Per_1
L'assegnazione della casa coniugale, quindi, veniva chiesta dalla ricorrente non tanto per il particolare legame fra e l'immobile in questione, bensì per ragioni prettamente economiche, Per_1 insufficienti a giustificare il permanere dell'assegnazione della casa familiare, considerato altresì che le parti nel 2012 pattuivano che nel 2022 l'assegnazione della casa coniugale sarebbe cessata.
Posto che non ha un grado di invalidità tale da rendere applicabile la disciplina prevista per Per_1
i minori in tema di assegnazione, si deve tenere conto anche dell'accordo raggiunto dai genitori.
Quanto al contributo paterno per il mantenimento di , si osserva che le parti discutono solo Per_1 del quantum, mentre ne è pacifica la debenza. L'assegno a carico del padre viene quantificato in €
450,00 tenendo conto delle condizioni patrimoniali e reddituali dei genitori – così come esaminate nel paragrafo relativo all'assegno divorzile al quale si rinvia–, degli oneri di cura e assistenza assolti dalla madre in via pressocché esclusiva (almeno negli ultimi 20 anni, stante l'interruzione dei rapporti padre/figlio) e dell'indubbia valenza anche economica dei medesimi, del fatto che dal rilascio della casa coniugale la ricorrente e il figlio dovranno sostenere costi abitativi, oltre che della necessità che si attivi per trovare un impiego a lui confacente (pur nei limiti delle attività che la sua età, il Per_1
suo titolo di studio, la sua limitata esperienza lavorativa pregressa e la sua condizione di salute gli consentono concretamente di effettuare anche secondo le indicazioni del CTU, anche nell'ambito delle c.d. categorie protette).
Sino al rilascio della casa coniugale non sarà dovuto dal resistente alcun contributo mensile per il mantenimento di (fatto salvo il rimborso di eventuali spese straordinarie da sostenere per lo Per_1
stesso), in quanto il godimento della casa coniugale costituisce modalità di mantenimento diretto da parte del padre.
3) Assegno divorzile
Sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio, la SI.ra chiedeva, a titolo di assegno divorzile, Pt_1
l'importo mensile di € 500,00. Per contro, il SI. – pur asserendo nella propria comparsa di CP_1
costituzione la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della ricorrente – si limitava a chiedere il rigetto dell'avversa domanda di aumento dell'assegno divorzile.
Con i provvedimenti presidenziali assunti in data 20.12.2022 si disponeva in via provvisoria la corresponsione da parte del alla di un assegno divorzile dell'importo mensile di € 250,00. CP_1 Pt_1
Peraltro, la Corte d'Appello di Milano, in data 11.04.2023, nel confermare i predetti provvedimenti,
pagina 12 di 19 riteneva equamente quantificato tale assegno in quanto “l'erogazione della somma appare per un verso giustificata dalla capacità economica nell'odierno reclamante e, per altro verso, dalla misura del contributo alla vita familiare da sempre posto a carico della reclamata che ha prestato - e si trova nella necessità di prestare tutt'ora - con dedizione, il proprio quotidiano impegno e la propria attività materiale a sostegno alla disabilità di;
è necessario dare giusto rilievo a tale attività Per_1
passata e presente, caratterizzata dalla necessità di fornire senza soluzione di continuità cure assidue al figlio” (pag. 4).
Sul punto, è necessario evidenziare che, per giurisprudenza pacifica dal 20188, l'assegno divorzile ha funzione sia assistenziale che compensativa e perequativa, ma non già quella di garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (il che lo differenzia ampiamente dall'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione). Ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno divorzile, il Giudice dovrà avere invece riguardo al requisito della indipendenza economica, rispetto al quale la Corte di legittimità ha accolto una nozione di indipendenza c.d. in concreto, anche in ragione della funzione non meramente assistenziale dell'assegno di divorzio. Ciò in quanto riconoscere una funzione anche compensativo-perequativa all'assegno divorzile comporta che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, vada garantito al coniuge c.d. “debole” il raggiungimento non soltanto di un grado di autonomia/autosufficienza economica, astrattamente valutato, bensì di un livello reddituale adeguato al contributo, in concreto, fornito alla realizzazione della vita familiare. Ciò non solo quando l'impegno profuso all'interno del nucleo familiare comporti la totale esclusione di un percorso professionale, ma anche quando lo stesso, pur esistente, ne sia di fatto limitato. Tale giudizio, che grava sul giudice di merito, deve essere effettuato soppesando le eventuali aspettative professionali ed economiche sacrificate, la durata del matrimonio e l'età del richiedente e prendendo in considerazione che, vista la natura composita dell'assegno divorzile, i criteri previsti dall'art. 5 L. div. (la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia ai fini dell'an del diritto, sia ai fini del quantum dell'assegno.
Inoltre, si ricordi che, per costante giurisprudenza, anche di legittimità, “In materia di assegno divorzile, nell'adottare le statuizioni conseguenti al divorzio, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di 8 Cass, Sezioni Unite, Sentenza n.18287 del 11/07/2018. Nello stesso senso, ex multis, Cass., Sez. I., Sentenza n. 35434 del
19/12/2023 pagina 13 di 19 apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto”9. Per converso, per quanto la revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile non giustifichi l'automatico aumento di tale assegno10, il Giudice di merito ha il compito di valutare se, nel caso concreto, a seguito del provvedimento di revoca, un tale aumento si renda necessario, anche tenuto conto del profilo assistenziale dell'assegno divorzile.
Ciò premesso, tenuto conto delle diverse condizioni economiche delle parti, del contributo alla vita familiare fornito dalla ricorrente (la quale, peraltro, per occuparsi del figlio ha lasciato il Per_1 lavoro che precedentemente la impegnava, il che le ha senz'altro impedito di aspirare quantomeno ad un migliore trattamento pensionistico), della sua età e delle sue condizioni di salute (v., a titolo esemplificativo, documentazione medica depositata in data 07.03.2025 e in data 23.05.2025), oltre che della revoca dell'assegnazione della casa coniugale (in conseguenza della quale la ricorrente dovrà sostenere costi abitativi), ritiene il Collegio che debba essere riconosciuto in favore della SI.ra Pt_1 un assegno divorzile dell'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 450,00 a far data dal rilascio della casa coniugale. Per il periodo precedente, intercorrente tra l'udienza presidenziale del 20.12.2022
e l'effettivo rilascio della casa coniugale, l'assegno divorzile rimane quantificato nell'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 250,00.
Nel caso di specie sussistono, infatti, specifiche ragioni per far decorrere la debenza dell'assegno divorzile di € 450 dal rilascio della casa coniugale anziché dal passaggio in giudicato della presente sentenza, in quanto la quantificazione dell'assegno è conseguenza della revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Al contempo, si giustifica la vigenza dei provvedimenti presidenziali dalla data della loro assunzione al rilascio dell'immobile considerato che la ricorrente rimaneva nella disponibilità del bene nonostante le parti avessero pattuito che questo dovesse essere liberato a gennaio 2022 (a titolo esemplificativo, Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22289).
Quanto alla situazione patrimoniale-reddituale delle parti, premesso che nella presente sede non si impongono rigorosi calcoli matematici, dalla documentazione versata in atti (peraltro, incompleta), si evince quanto segue: la SI.ra è titolare di un conto corrente “BPM” personale (di cui in data Pt_1
26.03.2024 ha allegato gli estratti conto per il periodo 01.01.2021-31.12.2023 e in data 07.03.2025 per il periodo 01.09.2024-31.12.2024); è contitolare, con il figlio , di un conto corrente Per_1
LI (di cui in data 12.03.2024 ha allegato gli estratti conto per il periodo 01.01.2021-31.12.2023
e in data 07.03.2025 gli ultimi movimenti per il periodo 14.04.2024-25.02.2025) e almeno fino all'anno
2022 è stata titolare di un Portafoglio di risparmio gestito LI (doc. del 12.03.2024).
La ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa, non è proprietaria di immobili e dalle dichiarazioni dei redditi allegate (doc. 10-12 del 07.11.2022 e doc. del 07.03.2025) si evince che negli ultimi 5 anni la sua unica entrata regolare è stata rappresentata dalle somme versate dal resistente per l'importo complessivo annuale di € 4.500,00 negli anni 2019-2022 e di € 3.000,00 nel 2023 e nel 2024. Si specifica che per l'anno 2024 è stato prodotto solo l'estratto del conto BPM riferito all'ultimo trimestre, nel quale, comunque, si evidenzia come unica entrata l'assegno divorzile.
Tuttavia, in sede di comparsa conclusionale la ricorrente ha dedotto di percepire “da quale mese” la
“pensione minima”, pur senza specificarne l'ammontare, né allegare relativa documentazione.
Peraltro, si evidenzia che, come dimostrato dal resistente (doc. 3 resistente del 12.12.2022), in data
07.08.2020 la ricorrente vendeva, al prezzo complessivo di € 160.000,00, un appartamento sito in
NA, Via Cantù n. 18, di cui era comproprietaria per un mezzo (come si evince anche dalle dichiarazioni dei redditi versate sub doc. 10-11). Sul punto, la SI.ra si limitava a dedurre di aver Pt_1 utilizzato la somma così ricavata per far fronte alle conseguenze economiche del fallimento di “Edicola della Stazione s.a.s. di ON RE & C.” di cui era socio accomandatario, oltre che alle cure Per_3
necessarie per sé e per e per il sostentamento della famiglia. Di tale circostanza, da provare Per_1
documentalmente, non veniva fornita prova.
Inoltre, dall'analisi degli estratti conto allegati si rileva quanto segue:
- per l'anno 2021, al 31.12.2021 la ricorrente risulta titolare di un portafoglio di investimenti Allianz del valore complessivo di € 44.000,00 circa. Inoltre, dagli estratti del conto Allianz cointestato con il figlio risultano entrate per un totale di circa € 20.700,00 con causale “Rimborso sicav Pimco funds”, oltre a circa € 200,00 per dividendi e versamenti di contante per € 350,00 circa. Emergono, inoltre, prelievi di denaro contante per circa € 14.800,00. Infine, dagli estratti del conto
[...]
, risultano accrediti – oltre che per l'importo mensile di € 650,00 versato dal resistente a Parte_2
titolo di assegno di mantenimento e di contributo per il mantenimento di – in contanti Per_1 per € 1.550,00 circa, a titolo di dividendi per € 630,00 circa e di “Stacco cedola pimco funds” per €
330,00 circa;
- per l'anno 2022, al 31.12.2022 risulta azzerato il valore del portafoglio di investimenti Allianz.
Inoltre, dagli estratti del conto Allianz cointestato con il figlio si evincono entrate per un totale di circa € 38.200,00 a titolo di rimborsi e riscatti di fondi vari, oltre a circa € 530,00 per dividendi.
pagina 15 di 19 Emergono, inoltre, prelievi di denaro contante per circa € 20.800,00. Infine, dagli estratti del conto
BPM personale, risultano accrediti – oltre che per l'importo mensile di € 650,00 versato dal resistente a titolo di assegno di mantenimento e di contributo per il mantenimento di – Per_1 in contanti per € 4.500,00 circa;
- per l'anno 2023, dagli estratti conto del conto Allianz cointestato con il figlio non risultano esservi state entrate, a fronte di prelievi di contante per l'importo complessivo di € 6.100,00 e giacenza media di € 2.666,00 circa. Infine, dagli estratti del conto BPM personale, risultano – oltre all'importo mensile di € 250,00 versato dal resistente a titolo di assegno divorzile – versamenti di contanti per complessivi € 1.900,00 circa.
Infine, si rileva che la ricorrente vive con i figli , privo di redditi, e percettore di Per_1 Per_3
redditi. In data 12.03.2025 veniva depositato modello di disclosure riferito ad ma la relativa Per_3
documentazione non veniva allegata in modo completo. In particolare, non venivano allegati gli estratti conto del conto LI di cui risulta titolare, ma solo le giacenze medie e i saldi finali degli Per_3
anni 2021-2023, non determinanti in quanto dall'allegata movimentazione del conto riferita al solo periodo 17.12.2024-10.03.2025 si evince che a tutti gli accrediti corrispondono contestuali prelievi di denaro contante in pari misura. In ogni caso, dalle CU allegate si evince che nell'anno 2022 Per_3 percepiva compensi da lavoro parasubordinato a tempo indeterminato per l'importo di € 1.420,00, oltre a trattamento integrativo per complessivi € 250,00. Nell'anno 2023, percepiva un reddito netto da lavoro parasubordinato a tempo indeterminato per € 10.500,00 circa. La SI.ra deduceva (ma Pt_1
non provava) che il reddito di era soggetto al prelievo di un quinto dello stipendio mensile in Per_3 conseguenza del fallimento dell'attività di edicola di cui era socio accomandatario.
Per contro, il resistente è comproprietario della casa coniugale con il fratello ed è titolare di un conto corrente personale LI e di un conto corrente “Unicredit” cointestato con la compagna convivente (dei quali in data 13.03.2024 allegava gli estratti conto per il periodo CP_2
01.01.2021-31.12.2023). Percepisce redditi da pensione e da un rapporto di collaborazione con
“EURO. . CP_3
Il SI. negli ultimi 5 anni, percepiva i seguenti redditi da pensione e da lavoro, così come CP_1
ricavato dalle dichiarazioni dei redditi riferite agli anni 2018-2022 allegate in data 12.12.2022 e in data
03.11.2023, oltre che dagli estratti conto allegati in data 13.03.2024 e dal modello di disclosure:
- nell'anno 2019, da dichiarazione dei redditi, percepiva redditi da pensione e da lavoro per l'importo complessivo netto di circa € 32.200,00;
- nell'anno 2020, da dichiarazione dei redditi, percepiva redditi da pensione e da lavoro per l'importo complessivo netto di circa € 32.250,00;
pagina 16 di 19 - nell'anno 2021, dagli estratti conto allegati risultano accrediti per un totale di € 29.000,00 circa da e di € 4.200,00 circa da “Euro. ; CP_4 CP_3
- nell'anno 2022, dagli estratti conto allegati risultano accrediti per un totale di € 32.100,00 da CP_4
e di € 4.800,00 circa da “Euro. ; CP_3
- nell'anno 2023, dagli estratti conto allegati risultano accrediti per un totale di € 32.900,00 da CP_4
e di €4.800,00 circa da “Euro. . CP_3
Inoltre, dagli estratti del conto Allianz personale (la cui giacenza media per il periodo 2021-2023 è di circa € 70.000,00) si evince che il ha percepito nel 2021 l'importo complessivo di € 93.675,00 CP_1 con causale “Darta claims account pagamento darta” e circa € 5.350,00 per riscatto e rimborso quote di azioni e fondi Allianz. Successivamente, nel 2022 ha percepito l'importo di € 1.040,00 circa per riscatto di fondi e nel 2023 l'importo di € 1.680,00 circa per l'estinzione, a seguito del decesso della madre, di un conto corrente cointestato con il fratello e la stessa.
Il poi, vive con la compagna dalla quale nel 2004 ha avuto un figlio, con cui CP_1 CP_5
risulta convivente (doc. 10 del 12.10.2023) – in un immobile di proprietà esclusiva della stessa acquistato nel 2004 e gravato da mutuo con scadenza prevista per l'anno 2029 e del quale il resistente risulta “fideiussore solidale della parte mutuataria” (v. doc. 11-12 del 12.10.2023). Peraltro, la rata mensile di circa € 575,00 viene addebitata sul conto corrente di cui è contitolare con la compagna.
La compagna convivente del è lavoratrice dipendente a tempo indeterminato e dagli estratti del CP_1 conto “Unicredit” cointestato si evince che ha percepito nell'anno 2021 un reddito complessivo netto di
€ 22.490,00 circa, nel 2022 di € 23.270,00 circa e nel 2023 di 23.000,00 circa.
Inoltre, dagli estratti del medesimo conto cointestato risultano i seguenti ulteriori accrediti:
- per l'anno 2021, accrediti da ” (che si presume parente della Parte_3 compagna del resistente) per “bonifico” per l'importo complessivo di € 2.570,00 circa, da
[...]
Per_
per ” per l'importo complessivo di € 1.550,00. Si Parte_4 rilevano, inoltre, versamenti per l'importo complessivo di € 143.000,00 e l'accredito dell'importo di € 1.535,00 per quota successione;
- per l'anno 2022, accrediti da ” per “bonifico” per l'importo Parte_3 complessivo di € 7.350,00 circa, versamenti per € 40.000,00 circa e AU per € 375,00;
- per l'anno 2023, accrediti da ” per “bonifico” per l'importo Parte_3 complessivo di € 3.620,00 circa, versamenti di contanti per € 1.130,00 circa e AU per € 324,00.
Si precisa che nel 2021 decedeva la madre del e vi era, quindi, la successione. Le somme CP_1
ricevute da parte del a tale titolo, quindi, non sono riconducibili alla vita coniugale. In altre CP_1
pagina 17 di 19 parole, il resistente non le percepiva grazie al fatto che la ricorrente si fosse in via prevalente occupata dei figli.
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti, del fatto che la ricorrente ha sottaciuto l'ammontare della pensione e non ha nemmeno indicato da quando la percepisce (peraltro, poiché è pacifico che la ricorrente abbia lavorato come dipendente pubblica, non è nemmeno possibile presumere che si tratti di pensione sociale), al contempo considerato i redditi effettivi del resistente (superiori a quelli dichiarati negli atti) devono essere riconosciuti gli assegni nella misura sopra indicata.
5) Spese di lite e pronunce accessorie
In ragione della natura della controversia, dell'esito complessivo del giudizio e del contegno processuale tenuto dalle parti, le spese di lite devono essere interamente compensate.
Entrambe le parti, infatti, risultano parzialmente soccombenti. La ricorrente in relazione all'assegnazione della casa, il resistente nel procedimento di reclamo ed entrambe le parti in relazione alle statuizioni di carattere economico.
Quanto alle spese di CTU, considerato l'esito della stessa, esse devono essere poste definitivamente a carico della ricorrente. La CTU si rendeva necessaria in quanto parte ricorrente contestava che l'invalidità di non avesse i requisiti di cui all'art. 37bis disp. att. c.c. Per_1
Inoltre, diversamente da quanto dedotto nella memoria di replica, la ricorrente chiedeva espressamente di procedere a CTU all'udienza del 26.3.2024, come risulta dal relativo verbale.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, coniugatisi in NA (MI) in data 26.05.1984 (matrimonio trascritto nei registri
[...]
degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 66, Parte II, serie A, anno 1984);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) revoca l'assegnazione della casa coniugale, sita in NA (MI), Via Volta n. 80, alla ricorrente e dispone che la medesima la liberi entro il 30.09.2025;
4) dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di €
450,00, soggetto a rivalutazione annuale, a titolo di contributo per il mantenimento di
, dalla data del rilascio della casa coniugale. Per il periodo precedente, si confermano Per_1
i provvedimenti presidenziali;
pagina 18 di 19 5) dispone che il resistente versi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 450,00, soggetto a rivalutazione annuale, dal rilascio della casa coniugale. Per il periodo precedente, si confermano i provvedimenti presidenziali;
6) pone le spese straordinarie sostenute per a carico di entrambe le parti nella misura Per_1 del 50% ciascuno come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
7) compensa per intero le spese di lite tra le parti;
8) pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ex multis, Cass., Sez. I, ordinanza n. 21819 del 29/07/2021, nonché Cass., Sez. I, ordinanza n. 17183 del 14/08/2020,
Cass., Sez. VI, sentenza n. 5088 del 05/03/2018 pagina 6 di 19 3 Cass. Sez. I, ordinanza n. 10204 del 11/04/2019 4 Cass., Sez. I, ordinanza n. 24391 del 11/09/2024 5 Cass., Sez. I, ordinanza n. 31564 del 09/12/2024 6 Cass., Sez. I, sentenza n. 18451 del 08/06/2022 7 Cass., Sez. I, ordinanza n. 24391 del 11/09/2024 pagina 10 di 19 9 Cass., Sez. I, ordinanza n. 8764 del 28/032023 10 Cass., Sez. I, ordinanza n. 20452 del 24/06/2022 pagina 14 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice Est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5103/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Gibertoni Parte_1 C.F._1
Annarita, con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Zambon Paolo, con CP_1 C.F._2
domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio (contenzioso)
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.04.2025 tenutasi ex art.127-ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni di seguito interamente riportate.
Parte ricorrente:
pagina 1 di 19 “che il Tribunale Ill.mo, previa comparizione personale delle parti e audizione delle stesse, voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 26.05.1984, come da allegato Estratto per riassunto degli atti di matrimonio
[...] dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di LEGNANO anno 1984 atto n. 66, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere all'annotazione della relativa sentenza, alle seguenti condizioni:
1) a titolo di assegno divorzile e/o alimentare, il signor verserà la somma di Euro CP_1
500,00= entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
2) a titolo di contributo al mantenimento per il figlio , il SI. verserà la somma Per_1 CP_1
mensile di Euro 500,00=, oltre al 50% delle spese straordinarie non mutuabili;
3) la casa coniugale sita in NA (MI), via Volta n. 80, rimane assegnata alla moglie con quanto
l'arreda.
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Parte resistente:
“Voglia il Tribunale adito così giudicare:
1. dato atto che il SI. non si oppone alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio contratto il 26 maggio 1984 tra lo stesso e la SI.a trascritto nel registro Parte_1
degli atti di matrimonio del Comune di NA (anno 1984 n. 66 parte II serie A), respingere tutte le altre domande avanzate dalla ricorrente per i motivi di cui agli atti depositati in corso di giudizio e comunque in quanto infondate in fatto ed in diritto;
2. dato atto che l'assegnazione in favore della ricorrente è cessata in data 31 gennaio 2022, conformemente a quanto convenuto nel ricorso ex art. 710 c.p.c. tra le parti e riportato nel decreto del
Tribunale di Milano nel 7-14 febbraio 2013, respingere la richiesta di assegnazione della casa coniugale di NA - Via Volta, 80 - in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in sede di comparsa di costituzione in data 12 dicembre 2022, nonché in tutti gli ulteriori atti del presente giudizio;
3. respingere la richiesta di aumento dell'assegno divorzile in favore della SI.a e quella di Pt_1
aumento del contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne Persona_2
4. condannare la SI.a al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente Parte_1 giudizio”.
pagina 2 di 19 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I SInori e celebravano matrimonio concordatario in NA (MI) in data Parte_1 CP_1
26.05.1984, optando per il regime patrimoniale della separazione legale dei beni.
Dalla loro unione nascevano i figli (il 24.06.1985) e (il 25.04.1989). Per_1 Per_3
L'ultima residenza comune dei coniugi veniva fissata presso l'immobile sito in NA, Via Volta n.
80, di proprietà del resistente e del di lui fratello nella misura del 50% ciascuno e non gravato da mutuo
(doc. 8 resistente del 12.10.2023).
I coniugi si separavano consensualmente alle condizioni di cui al verbale di separazione del
10.05.2004, ritualmente omologato con decreto del 05.07.2004 del Tribunale di Milano (R.G.
3383/2004). In tale sede veniva prevista l'assegnazione della casa coniugale alla moglie perché vi abitasse con i figli (al tempo uno, , neomaggiorenne non economicamente autosufficiente, e Per_1 uno, minorenne) con l'ulteriore specificazione che “Tale assegnazione cesserà quando i figli Per_3 avranno raggiunto l'indipendenza economica”; la corresponsione da parte del marito di un assegno di mantenimento a favore della moglie pari all'importo mensile di € 300,00 mensili;
la quantificazione del contributo paterno al mantenimento dei figli nell'importo mensile di € 250,00 ciascuno e la suddivisione tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenere per la prole (doc. 4 ricorrente).
Con decreto depositato il 14.02.2013, il Tribunale di Milano, su ricorso congiunto delle parti (R.G.
921/2012), modificava parzialmente le predette condizioni di separazione disponendo il protrarsi dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie “per ulteriori nove anni decorrenti dal 31.01.2013”
(v. doc. 5 ricorrente).
In data 07.11.2022 la SI.ra premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i Pt_1
coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, adiva il Tribunale in epigrafe chiedendo di emettere la pronuncia divorzile, di assegnarle la casa coniugale, di porre a carico del resistente l'obbligo di versarle l'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 500,00 a titolo di assegno divorzile e l'importo di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per lo stesso. A Per_1 sostegno delle proprie domande allegava il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di , riconosciuto in data 04.04.2022 portatore di handicap ex art. 3, comma 1, L. Per_1
104/1992 (doc. 8) e invalido civilmente della misura del 55% con riduzione permanente della capacità lavorativa (doc. 9). Inoltre, lamentava l'impossibilità di rilasciare la casa coniugale e di reperire una diversa soluzione abitativa in ragione della condizione di salute del figlio e delle precarie Per_1
condizioni economiche del nucleo composto da lei e dai due figli.
pagina 3 di 19 In data 12.12.2022 si costituiva il SI. aderendo alla domanda divorzile e formulando tuttavia CP_1
autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nel dettaglio, chiedeva di respingere tutte le altre domande avanzate dalla ricorrente e di dare atto dell'avvenuta cessazione dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente in data 31.01.2022.
All'esito dell'udienza presidenziale del 20.12.2022 venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“- l'abitazione familiare deve essere assegnata a che l'abiterà con i figli. - il marito Parte_1 verserà alla moglie a titolo di assegno divorzile l'importo mensile di € 250,00 a decorrere dal presente mese ed entro il 20 di ogni mese. - Nulla in punto di mantenimento per i figli tenuto conto dell'assegnazione della casa coniugale”.
Avverso i suddetti provvedimenti il proponeva reclamo alla Corte d'Appello di Milano (R.G. CP_1
87/2023 V.G.) ai sensi dell'art. 4, comma 2, L. 54/2006. Con ordinanza dell'11.04.2023 (doc. resistente del 30.05.2023) la Corte d'Appello respingeva interamente il reclamo del resistente e confermava i provvedimenti presidenziali. Tuttavia, sottolineava la non equiparabilità in senso tecnico-giuridico della situazione di a quella di un figlio minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 337- Per_1
septies, comma 2, c.c., e la possibilità per il giudice di merito di valutare, nel contraddittorio e auspicabilmente con l'accordo tra le parti, soluzioni alternative all'assegnazione della casa coniugale
(pag. 4).
In data 09.01.2024 il presente fascicolo veniva riassegnato allo scrivente Giudice Istruttore.
Con ordinanza del 22.02.2024, il G.I. non ammetteva le prove orali sui capitoli articolati dalle parti nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e disponeva procedersi a ctu medico legale sulle condizioni di salute, le capacità lavorative e le esigenze di . Per_1
All'esito dell'udienza del 22.04.2025, in mancanza di accordo fra le parti nonostante le plurime rispettive proposte, le parti precisavano le conclusioni.
Tutto ciò premesso, ribadita la non ammissibilità delle istanze di istruttoria orale per le ragioni già esposte nell'ordinanza del 22.2.2024, ritiene il Collegio che le domande formulate dalle parti siano fondate nei limiti di cui al prosieguo.
1) Cessazione degli effetti civili del matrimonio
I fatti dedotti a sostegno della domanda divorzile sono documentalmente provati (v. copia dell'atto di matrimonio, del verbale di separazione e decreto di omologa sub doc. 2 e doc. 4 di parte ricorrente).
È pacifico che i coniugi in seguito alla separazione non si sono più riconciliati, per cui la frattura della loro comunione spirituale e materiale deve ritenersi ormai irreversibile.
pagina 4 di 19 Sussistono dunque i presupposti per l'emissione della pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, lett. b),
l. 898/1970 e successive modifiche.
2) Assegnazione della casa coniugale e contributo al mantenimento di Per_1
Sia nel ricorso introduttivo del presente giudizio che in sede di conclusioni, la SI.ra chiedeva Pt_1
l'assegnazione della casa coniugale, la previsione di un contributo paterno al mantenimento di dell'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 500,00, oltre alla ripartizione della Per_1
misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie. Per contro, il SI. sia in sede di costituzione CP_1 che di precisazione delle conclusioni, domandava di darsi atto della cessazione dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente dal 31.01.2022 e di respingere le avverse domande di assegnazione di tale immobile e di aumento del contributo paterno al mantenimento di (determinato in sede di Per_1 separazione nell'importo mensile di € 250,00).
Con i provvedimenti presidenziali adottati in data 20.12.2022 si disponeva in via provvisoria l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente affinché vi abitasse con i figli e, in considerazione di tale assegnazione, veniva revocato il contributo paterno al mantenimento di . I Per_1 provvedimenti presidenziali venivano in data 11.04.2023 interamente confermati dalla Corte d'Appello di Milano, adita in sede di reclamo dal SI. CP_1
L'art. 337-sexies c.c. dispone che l'assegnazione della casa familiare venga disposta tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli e che tale assegnazione venga valutata nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato anche l'eventuale titolo di proprietà (nel caso di specie, del SI. e del di lui fratello), mentre l'art. 337-septies c.c. sancisce, al primo comma, che il CP_1
giudice possa disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico e, al secondo comma, che ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applichino integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori. Tale ultima previsione comporta l'applicabilità al figlio maggiorenne gravemente disabile delle disposizioni in tema di visite, di cura e di mantenimento da parte dei genitori non conviventi e di assegnazione della casa coniugale previste in favore dei figli minori, ma non anche quelle sull'affidamento1.
Nel caso che qui ci occupa, nulla quaestio sull'indipendenza economica di posto che lo stesso, Per_3
pur convivente con la madre nella casa coniugale, è pacificamente da ritenersi economicamente autosufficiente, anche in ragione della sua età e delle sue comprovate capacità lavorative. Peraltro, nessuno dei genitori domandava un contributo per il suo mantenimento. 1 Cass., Sez. I, ordinanza n. 21819 del 29/07/2021. Nello stesso senso si veda, Cass., Sez I, ordinanza n. 2670/2023 del
30/01/2023 pagina 5 di 19 Quanto ad , invece, sia la madre che il padre hanno chiesto di disporre un contributo per il Per_1
suo mantenimento. Tuttavia, sono controversi sia il quantum di tale contributo sia se la condizione psico-fisica di sia tale da giustificare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Per_1
È necessario in questa sede verificare in primis se la condizione di disabilità di sia tale da Per_1 considerarsi “grave” in senso tecnico-giuridico e, quindi, da renderlo assimilabile a un figlio minorenne ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-septies, comma 2, c.c. (come sostenuto dalla madre), e, in caso contrario, se la sua condizione sia comunque rilevante ai fini dell'assegnazione della casa coniugale e/o della quantificazione del contributo dovuto per il suo mantenimento ex artt. 337-sexies e 337-septies, comma 1, c.c.
Con riferimento alla prima questione, per stabilire la gravità della disabilità a cui è subordinata l'applicazione dell'art. 337-septies, comma 2, c.c., è necessario che il giudice di merito accerti, in concreto, che il figlio sia gravemente disabile ai sensi dell'art. 3, comma, 3, della L. 104/1992, come chiarito dall'art. 37bis disp. att. c.c., ossia, se la compromissione di cui soffre abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Non è, invece, sufficiente, che il figlio maggiorenne sia portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/1992: in tale caso, la condizione giuridica del figlio non sarà assimilabile a quella del minore2.
Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria, non può ritenersi sussistente una condizione di grave disabilità di ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 tale da giustificare l'applicazione Per_1 dell'art. 337-septies, comma 2, c.c.
Infatti, dalla documentazione allegata sub docc. 5-6-7 dalla ricorrente, si evince che in data 04.04.2022, con decorrenza dal 14.01.2022, a seguito di diagnosi di sindrome fibromialgica in spondiloartrite sieronegativa, veniva riconosciuto invalido civilmente “con riduzione permanente della Per_1 capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88 Percentuale: 55%” (doc.
6) e portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992 con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (doc. 7).
Sul punto, sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio, la SI.ra dichiarava che “per Pt_1
attendere alle esigenze quotidiane e sanitarie del SI. è necessaria la presenza e Persona_2
l'aiuto costante della di lui madre e, a causa delle patologie epidermiche che lo affliggono, è indispensabile che lo stesso abbia a disposizione un locale bagno asettico ed a suo unico utilizzo”. Sin dalla propria comparsa di costituzione, invece, il SI. replicava che il figlio “contrariamente a CP_1 quanto ex adverso sostenuto, non è portatore di un handicap grave, né pertanto la tutela allo stesso riconosciuta può essere quella equiparata a quella di un figlio minorenne, sia in termini di assegnazione della casa che in quelli di contributo al mantenimento”.
Successivamente, con memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dell'11.10.2023, la ricorrente asseriva che “la sindrome fibromialgica in spondiloartrite sieronegativa che [ad ] è stata Per_1
diagnosticata gli provoca una astenia cronica e dolori tali da impedirgli lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa regolare”.
Veniva, pertanto, disposta CTU. Nella relazione peritale depositata in data 08.12.2024, dopo l'esame della documentazione medica in atti e di quella ulteriormente prodotta dalla ricorrente (v. pagg. 3-9),
l'esperimento di una consulenza di specialista psichiatra con il Dott. e sentito il parere dei Per_4
CCTTPP, veniva riconosciuto dal CTU affetto da “psoriasi diffusa – rigidità del rachide di Per_1
eziologia indeterminata - disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti a decorso protratto, di entità lieve”, invalido permanente “con riferimento ai criteri dell'invalidità civile, quantificabile in misura del 55% (cinquantacinque per cento) come da condivisibile valutazione della commissione per l'accertamento invalidità civile” e in modo tale da impedire “parzialmente ed in analoga misura l'attività lavorativa del periziando, il quale potrà eventualmente impiegare le capacità residue in attività lavorative tali da non comportare impegno funzionale del rachide”. Infine, nel complesso, non si riteneva l'attuale quadro in grado di assumere “connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 104/1992” (pag. 23).
Con specifico riferimento alla condizione psicologica di , poi, l'ausiliario Dott. Per_1 Per_4 riteneva “affetto da un quadro psicopatologico compatibile con i criteri diagnostici del Per_1
DSM-5 (APA, 2013) per il Disturbo dell'Adattamento, con ansia ed umore depresso misti, a decorso protratto, allo stato attuale di entità lieve, in soggetto con tratti premorbosi di personalità disfunzionali prevalentemente di tipo dipendente ed evitante, rilevabili già durante l'età evolutiva del periziando, che hanno indubbiamente condizionato il suo funzionamento scolastico e le sue relazioni interpersonali. Il DSM definisce tale disturbo come sviluppo di sintomi emotivi e comportamentali in risposta ad uno o più eventi stressanti identificabili, che si manifesta in genere entro tre mesi dall'insorgenza dell'evento stressante e determina una condizione di disagio e sofferenza interiore ed una compromissione del funzionamento in ambito sociale e lavorativo” (pag. 18). Tuttavia, specificava altresì che, nel caso di specie, “Allo stato attuale, come riferito direttamente dal soggetto ma anche dall'esame della documentazione esaminata, a fronte di una condizione indubbia di iperreattività ansiosa, rilevata alla visita clinica, il sig. che attesta una condizione soggettiva di benessere CP_1 psicologico, non presenta un evidente slivellamento dell'umore in senso depressivo, né sintomi dello
pagina 7 di 19 spettro psicotico, anche congrui all'umore, quali sentimenti di autosvalutazione e/o colpa eccessivi o inappropriati, né sentimenti di disperazione e/o pensieri di morte o ideazione suicidaria. Allo stato attuale, inoltre, non si evidenzia né un deterioramento della personalità dell'uomo né una compromissione significativa delle sue abilità cognitive né delle capacità generali di analisi, logica, critica e giudizio e neppure delle capacità generiche, almeno sotto il profilo strettamente psichiatrico, di funzionamento sociale e/o lavorativo” (pag. 19).
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio di condividere le conclusioni del CTU, in quanto le considerazioni svolte sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi a propria disposizione e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche.
Chiarito, quindi, che ad non possono essere applicate le disposizioni previste in favore dei Per_1
figli minori, è necessario verificare se la sua condizione sia comunque rilevante ai fini dell'assegnazione della casa coniugale e/o della quantificazione del contributo dovuto per il suo mantenimento ex artt. 337-sexies e 337-septies, comma 1, c.c.
Con specifico riferimento al tema dell'assegnazione della casa coniugale, si rileva che secondo la costante giurisprudenza lo scopo dell'assegnazione deve risiedere nell'interesse dei figli minorenni e di quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Di conseguenza, l'assegnazione della casa coniugale non può essere disposta effettuando una ponderazione degli interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli
(quindi, nemmeno allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole) laddove non vengano in rilievo le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico. Peraltro, in presenza di figli maggiorenni “L'esigenza di preservare la continuità dell'habitat domestico in funzione dell'equilibrato sviluppo psico-fisico del minore perde di centralità con il raggiungimento della maggiore età per lasciare spazio alle esigenze concrete di vita del figlio che non abbia ancora completato il proprio percorso di autonomia economico-patrimoniale. Rimane come preminente criterio attributivo la prosecuzione della coabitazione del figlio maggiorenne non autosufficiente e la valutazione del suo interesse, oltre che del valore economico patrimoniale, del godimento dell'immobile in relazione alla reciprocità degli obblighi economico patrimoniali dei genitori, ma viene meno il nesso eziologico diretto con i provvedimenti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale (e alla titolarità in casi residuali) e al collocamento dei minori”3.
pagina 8 di 19 Inoltre, in punto di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente, per costante giurisprudenza, “l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023). In tale ottica, i presupposti su cui si fonda
l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda di revoca, sono integrati dall'età del figlio - destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento -e dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 38366 del 03/12/2021). Ovviamente, tale accertamento deve essere effettuato non in astratto e in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il disposto dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., si applica, infatti anche al mantenimento del figlio maggiorenne ("...salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli.") e, nella parte in cui enuncia il principio di proporzionalità, ai fini della determinazione dell'assegno periodico, pone quale primo criterio, esterno alle condizioni reddituali e patrimoniali dei genitori, "le attuali esigenze del figlio". Ai sensi dell'art.
337 septies c.c., poi, il giudice, "valutate le circostanze", può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tali "circostanze" impongono di valutare in concreto e nell'attualità della situazione dei figli maggiorenni non economicamente autosufficiente, alla luce del principio di autoresponsabilità sopra indicato, ove l'età
e il percorso formativo del figlio (che sia terminato o in corso di esecuzione) assumono rilievo fondamentale, ma non asettico, dovendosi, infatti sempre tenere conto della loro situazione personale e familiare, della loro personalità, delle comprovate attitudini e aspirazioni - proprio alla luce delle loro attuali esigenze, ai sensi dell'art. 337 ter, comma 4, c.c. - che hanno la massima rilevanza quando si
pagina 9 di 19 tratta di giovani che hanno da poco raggiunto la maggiore età e vanno via via lasciando il posto al principio di autoresponsabilità con il passare del tempo”4.
Ciò comporta che, con riferimento ai figli maggiorenni che hanno raggiunto “un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione), costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole;
ne consegue che gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza economico reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto”5.
Tale valutazione non è esclusa nemmeno in caso di disabilità del figlio maggiorenne, avendo la Corte di legittimità specificato che “nella società attuale, anche chi è affetto da handicap o disabilità ha la possibilità di essere inserito nel mondo del lavoro, nei limiti a lui confacenti e secondo il contributo lavorativo che egli sia in grado di dare”6. Ciò non significa, però, che la condizione di salute del figlio non possa mai rilevare, ma solo che la valutazione dovrà essere effettuata prendendo in considerazione il caso concreto e ciò in quanto, in ogni caso, “Nel valutare il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, il giudice deve considerare anche eventuali problemi di salute e situazioni familiari conflittuali che possono influire negativamente sulla capacità del figlio di raggiungere l'autonomia economica, al fine di un giudizio equo e ponderato sulle attuali esigenze del figlio ai sensi degli artt.
337 ter, comma 4, e 337 septies c.c.”7.
Con riferimento al caso sub iudice, già la Corte d'Appello di Milano, con l'ordinanza resa in data
11.04.2023, nel confermare i provvedimenti presidenziali, aveva riconosciuto che la situazione di difficoltà di postura e deambulazione di e la conseguente limitazione della capacità Per_1 lavorativa potevano giustificare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, a fronte della mancata previsione di un contributo economico a carico del padre per il mantenimento di . Per_1
Tuttavia, la stessa Corte rilevava l'opportunità di “valutare soluzioni alternative all'assegnazione della casa familiare, quale la previsione di un contributo economico per il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, così da evitare che l'assegnazione dell'immobile si trasformi in provvedimento a carattere permanente;
ciò anche in ragione dell'età di , e Per_1 della condizione di salute che potrebbe evolvere in ingravescenza”. Inoltre, aveva chiarito che “in definitiva la soluzione pratica più vantaggiosa sia per l'odierno obbligato che per il nucleo familiare bisognoso di sostegno economico andrà trovata in concreto valutando in contraddittorio con le parti un ventaglio di soluzioni possibili e individuando fra di esse, se possibile con l'approvazione di tutti i protagonisti della vicenda familiare, la soluzione meno gravosa per l'obbligato e parimenti vantaggiosa per i soggetti deboli che compongono il nucleo familiare” (pag. 4).
Tuttavia, nonostante i numerosi inviti del G.I. ad individuare una soluzione condivisa tra le parti – risultati fallimentari nonostante la formale disponibilità espressa dalle parti già all'udienza del
31.05.2023 – e l'esperimento di una ctu medico-legale per meglio valutare la condizione di , Per_1
le parti non sono state in grado di raggiungere un accordo in punto di assegnazione della casa coniugale e di quantificazione del contributo al mantenimento di . Per_1
All'esito della comparazione degli interessi di tutte le parti coinvolte, ritiene il Collegio di revocare l'assegnazione della casa coniugale alla madre e disporre, a far data dal rilascio della casa coniugale, un contributo paterno al mantenimento di dell'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € Per_1
450,00. Il rilascio della casa coniugale dovrà avvenire entro il 30.09.2025.
Viene fatta salva, in ogni caso, la ripartizione nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie da sostenere per e si precisa che tali spese verranno regolate come da Protocollo della Corte Per_1
d'Appello di Milano.
Con specifico riferimento alla revoca dell'assegnazione della casa coniugale, si precisa che tale provvedimento si impone, all'esito del contemperamento delle ragioni dei comproprietari e di quelle della e dei figli, al fine di evitare che l'assegnazione dell'immobile si protragga oltre ragionevoli Pt_1
limiti di tempo e assuma il carattere di misura permanente.
Le circostanze del caso concreto, anche in considerazione di quanto emerso in corso di ctu, infatti, non permettono di ritenere che non sia in grado di vivere in un'abitazione diversa dalla casa Per_1
coniugale né che egli non possa svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Peraltro, anche la ricorrente, nonostante abbia nel corso del giudizio più volte sostenuto di non ritenere praticabili soluzioni alternative al permanere di all'interno della casa coniugale, all'udienza del 31.05.2023 Per_1 dichiarava “di essere disponibile a trovare delle formule purchè l'offerta sia degna rispetto al mantenimento del figlio vista la situazione di quest'ultimo”. Inoltre, in data 05.03.2025 si dichiarava disponibile a definire la presente vertenza anche a condizioni che non prevedevano il permanere di nella casa coniugale, e, nello specifico, con “acquisto da parte del SI. di una Per_1 CP_1
casa, da destinare ad abitazione della SI.ra e dei due figli, in NA o paesi limitrofi, Pt_1
pagina 11 di 19 analoga a quella attualmente occupata, vale a dire tre locali oltre a doppi servizi, essendo le condizioni di salute di tali da richiedere che abbia un bagno personale”. Per_1
L'assegnazione della casa coniugale, quindi, veniva chiesta dalla ricorrente non tanto per il particolare legame fra e l'immobile in questione, bensì per ragioni prettamente economiche, Per_1 insufficienti a giustificare il permanere dell'assegnazione della casa familiare, considerato altresì che le parti nel 2012 pattuivano che nel 2022 l'assegnazione della casa coniugale sarebbe cessata.
Posto che non ha un grado di invalidità tale da rendere applicabile la disciplina prevista per Per_1
i minori in tema di assegnazione, si deve tenere conto anche dell'accordo raggiunto dai genitori.
Quanto al contributo paterno per il mantenimento di , si osserva che le parti discutono solo Per_1 del quantum, mentre ne è pacifica la debenza. L'assegno a carico del padre viene quantificato in €
450,00 tenendo conto delle condizioni patrimoniali e reddituali dei genitori – così come esaminate nel paragrafo relativo all'assegno divorzile al quale si rinvia–, degli oneri di cura e assistenza assolti dalla madre in via pressocché esclusiva (almeno negli ultimi 20 anni, stante l'interruzione dei rapporti padre/figlio) e dell'indubbia valenza anche economica dei medesimi, del fatto che dal rilascio della casa coniugale la ricorrente e il figlio dovranno sostenere costi abitativi, oltre che della necessità che si attivi per trovare un impiego a lui confacente (pur nei limiti delle attività che la sua età, il Per_1
suo titolo di studio, la sua limitata esperienza lavorativa pregressa e la sua condizione di salute gli consentono concretamente di effettuare anche secondo le indicazioni del CTU, anche nell'ambito delle c.d. categorie protette).
Sino al rilascio della casa coniugale non sarà dovuto dal resistente alcun contributo mensile per il mantenimento di (fatto salvo il rimborso di eventuali spese straordinarie da sostenere per lo Per_1
stesso), in quanto il godimento della casa coniugale costituisce modalità di mantenimento diretto da parte del padre.
3) Assegno divorzile
Sin dal ricorso introduttivo del presente giudizio, la SI.ra chiedeva, a titolo di assegno divorzile, Pt_1
l'importo mensile di € 500,00. Per contro, il SI. – pur asserendo nella propria comparsa di CP_1
costituzione la non sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della ricorrente – si limitava a chiedere il rigetto dell'avversa domanda di aumento dell'assegno divorzile.
Con i provvedimenti presidenziali assunti in data 20.12.2022 si disponeva in via provvisoria la corresponsione da parte del alla di un assegno divorzile dell'importo mensile di € 250,00. CP_1 Pt_1
Peraltro, la Corte d'Appello di Milano, in data 11.04.2023, nel confermare i predetti provvedimenti,
pagina 12 di 19 riteneva equamente quantificato tale assegno in quanto “l'erogazione della somma appare per un verso giustificata dalla capacità economica nell'odierno reclamante e, per altro verso, dalla misura del contributo alla vita familiare da sempre posto a carico della reclamata che ha prestato - e si trova nella necessità di prestare tutt'ora - con dedizione, il proprio quotidiano impegno e la propria attività materiale a sostegno alla disabilità di;
è necessario dare giusto rilievo a tale attività Per_1
passata e presente, caratterizzata dalla necessità di fornire senza soluzione di continuità cure assidue al figlio” (pag. 4).
Sul punto, è necessario evidenziare che, per giurisprudenza pacifica dal 20188, l'assegno divorzile ha funzione sia assistenziale che compensativa e perequativa, ma non già quella di garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (il che lo differenzia ampiamente dall'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione). Ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno divorzile, il Giudice dovrà avere invece riguardo al requisito della indipendenza economica, rispetto al quale la Corte di legittimità ha accolto una nozione di indipendenza c.d. in concreto, anche in ragione della funzione non meramente assistenziale dell'assegno di divorzio. Ciò in quanto riconoscere una funzione anche compensativo-perequativa all'assegno divorzile comporta che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, vada garantito al coniuge c.d. “debole” il raggiungimento non soltanto di un grado di autonomia/autosufficienza economica, astrattamente valutato, bensì di un livello reddituale adeguato al contributo, in concreto, fornito alla realizzazione della vita familiare. Ciò non solo quando l'impegno profuso all'interno del nucleo familiare comporti la totale esclusione di un percorso professionale, ma anche quando lo stesso, pur esistente, ne sia di fatto limitato. Tale giudizio, che grava sul giudice di merito, deve essere effettuato soppesando le eventuali aspettative professionali ed economiche sacrificate, la durata del matrimonio e l'età del richiedente e prendendo in considerazione che, vista la natura composita dell'assegno divorzile, i criteri previsti dall'art. 5 L. div. (la durata del matrimonio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e le ragioni della decisione) rilevano nel loro insieme sia ai fini dell'an del diritto, sia ai fini del quantum dell'assegno.
Inoltre, si ricordi che, per costante giurisprudenza, anche di legittimità, “In materia di assegno divorzile, nell'adottare le statuizioni conseguenti al divorzio, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di 8 Cass, Sezioni Unite, Sentenza n.18287 del 11/07/2018. Nello stesso senso, ex multis, Cass., Sez. I., Sentenza n. 35434 del
19/12/2023 pagina 13 di 19 apprezzamento economico, anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto”9. Per converso, per quanto la revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile non giustifichi l'automatico aumento di tale assegno10, il Giudice di merito ha il compito di valutare se, nel caso concreto, a seguito del provvedimento di revoca, un tale aumento si renda necessario, anche tenuto conto del profilo assistenziale dell'assegno divorzile.
Ciò premesso, tenuto conto delle diverse condizioni economiche delle parti, del contributo alla vita familiare fornito dalla ricorrente (la quale, peraltro, per occuparsi del figlio ha lasciato il Per_1 lavoro che precedentemente la impegnava, il che le ha senz'altro impedito di aspirare quantomeno ad un migliore trattamento pensionistico), della sua età e delle sue condizioni di salute (v., a titolo esemplificativo, documentazione medica depositata in data 07.03.2025 e in data 23.05.2025), oltre che della revoca dell'assegnazione della casa coniugale (in conseguenza della quale la ricorrente dovrà sostenere costi abitativi), ritiene il Collegio che debba essere riconosciuto in favore della SI.ra Pt_1 un assegno divorzile dell'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 450,00 a far data dal rilascio della casa coniugale. Per il periodo precedente, intercorrente tra l'udienza presidenziale del 20.12.2022
e l'effettivo rilascio della casa coniugale, l'assegno divorzile rimane quantificato nell'importo mensile, annualmente rivalutabile, di € 250,00.
Nel caso di specie sussistono, infatti, specifiche ragioni per far decorrere la debenza dell'assegno divorzile di € 450 dal rilascio della casa coniugale anziché dal passaggio in giudicato della presente sentenza, in quanto la quantificazione dell'assegno è conseguenza della revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Al contempo, si giustifica la vigenza dei provvedimenti presidenziali dalla data della loro assunzione al rilascio dell'immobile considerato che la ricorrente rimaneva nella disponibilità del bene nonostante le parti avessero pattuito che questo dovesse essere liberato a gennaio 2022 (a titolo esemplificativo, Cassazione civile sez. I, 07/08/2024, n.22289).
Quanto alla situazione patrimoniale-reddituale delle parti, premesso che nella presente sede non si impongono rigorosi calcoli matematici, dalla documentazione versata in atti (peraltro, incompleta), si evince quanto segue: la SI.ra è titolare di un conto corrente “BPM” personale (di cui in data Pt_1
26.03.2024 ha allegato gli estratti conto per il periodo 01.01.2021-31.12.2023 e in data 07.03.2025 per il periodo 01.09.2024-31.12.2024); è contitolare, con il figlio , di un conto corrente Per_1
LI (di cui in data 12.03.2024 ha allegato gli estratti conto per il periodo 01.01.2021-31.12.2023
e in data 07.03.2025 gli ultimi movimenti per il periodo 14.04.2024-25.02.2025) e almeno fino all'anno
2022 è stata titolare di un Portafoglio di risparmio gestito LI (doc. del 12.03.2024).
La ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa, non è proprietaria di immobili e dalle dichiarazioni dei redditi allegate (doc. 10-12 del 07.11.2022 e doc. del 07.03.2025) si evince che negli ultimi 5 anni la sua unica entrata regolare è stata rappresentata dalle somme versate dal resistente per l'importo complessivo annuale di € 4.500,00 negli anni 2019-2022 e di € 3.000,00 nel 2023 e nel 2024. Si specifica che per l'anno 2024 è stato prodotto solo l'estratto del conto BPM riferito all'ultimo trimestre, nel quale, comunque, si evidenzia come unica entrata l'assegno divorzile.
Tuttavia, in sede di comparsa conclusionale la ricorrente ha dedotto di percepire “da quale mese” la
“pensione minima”, pur senza specificarne l'ammontare, né allegare relativa documentazione.
Peraltro, si evidenzia che, come dimostrato dal resistente (doc. 3 resistente del 12.12.2022), in data
07.08.2020 la ricorrente vendeva, al prezzo complessivo di € 160.000,00, un appartamento sito in
NA, Via Cantù n. 18, di cui era comproprietaria per un mezzo (come si evince anche dalle dichiarazioni dei redditi versate sub doc. 10-11). Sul punto, la SI.ra si limitava a dedurre di aver Pt_1 utilizzato la somma così ricavata per far fronte alle conseguenze economiche del fallimento di “Edicola della Stazione s.a.s. di ON RE & C.” di cui era socio accomandatario, oltre che alle cure Per_3
necessarie per sé e per e per il sostentamento della famiglia. Di tale circostanza, da provare Per_1
documentalmente, non veniva fornita prova.
Inoltre, dall'analisi degli estratti conto allegati si rileva quanto segue:
- per l'anno 2021, al 31.12.2021 la ricorrente risulta titolare di un portafoglio di investimenti Allianz del valore complessivo di € 44.000,00 circa. Inoltre, dagli estratti del conto Allianz cointestato con il figlio risultano entrate per un totale di circa € 20.700,00 con causale “Rimborso sicav Pimco funds”, oltre a circa € 200,00 per dividendi e versamenti di contante per € 350,00 circa. Emergono, inoltre, prelievi di denaro contante per circa € 14.800,00. Infine, dagli estratti del conto
[...]
, risultano accrediti – oltre che per l'importo mensile di € 650,00 versato dal resistente a Parte_2
titolo di assegno di mantenimento e di contributo per il mantenimento di – in contanti Per_1 per € 1.550,00 circa, a titolo di dividendi per € 630,00 circa e di “Stacco cedola pimco funds” per €
330,00 circa;
- per l'anno 2022, al 31.12.2022 risulta azzerato il valore del portafoglio di investimenti Allianz.
Inoltre, dagli estratti del conto Allianz cointestato con il figlio si evincono entrate per un totale di circa € 38.200,00 a titolo di rimborsi e riscatti di fondi vari, oltre a circa € 530,00 per dividendi.
pagina 15 di 19 Emergono, inoltre, prelievi di denaro contante per circa € 20.800,00. Infine, dagli estratti del conto
BPM personale, risultano accrediti – oltre che per l'importo mensile di € 650,00 versato dal resistente a titolo di assegno di mantenimento e di contributo per il mantenimento di – Per_1 in contanti per € 4.500,00 circa;
- per l'anno 2023, dagli estratti conto del conto Allianz cointestato con il figlio non risultano esservi state entrate, a fronte di prelievi di contante per l'importo complessivo di € 6.100,00 e giacenza media di € 2.666,00 circa. Infine, dagli estratti del conto BPM personale, risultano – oltre all'importo mensile di € 250,00 versato dal resistente a titolo di assegno divorzile – versamenti di contanti per complessivi € 1.900,00 circa.
Infine, si rileva che la ricorrente vive con i figli , privo di redditi, e percettore di Per_1 Per_3
redditi. In data 12.03.2025 veniva depositato modello di disclosure riferito ad ma la relativa Per_3
documentazione non veniva allegata in modo completo. In particolare, non venivano allegati gli estratti conto del conto LI di cui risulta titolare, ma solo le giacenze medie e i saldi finali degli Per_3
anni 2021-2023, non determinanti in quanto dall'allegata movimentazione del conto riferita al solo periodo 17.12.2024-10.03.2025 si evince che a tutti gli accrediti corrispondono contestuali prelievi di denaro contante in pari misura. In ogni caso, dalle CU allegate si evince che nell'anno 2022 Per_3 percepiva compensi da lavoro parasubordinato a tempo indeterminato per l'importo di € 1.420,00, oltre a trattamento integrativo per complessivi € 250,00. Nell'anno 2023, percepiva un reddito netto da lavoro parasubordinato a tempo indeterminato per € 10.500,00 circa. La SI.ra deduceva (ma Pt_1
non provava) che il reddito di era soggetto al prelievo di un quinto dello stipendio mensile in Per_3 conseguenza del fallimento dell'attività di edicola di cui era socio accomandatario.
Per contro, il resistente è comproprietario della casa coniugale con il fratello ed è titolare di un conto corrente personale LI e di un conto corrente “Unicredit” cointestato con la compagna convivente (dei quali in data 13.03.2024 allegava gli estratti conto per il periodo CP_2
01.01.2021-31.12.2023). Percepisce redditi da pensione e da un rapporto di collaborazione con
“EURO. . CP_3
Il SI. negli ultimi 5 anni, percepiva i seguenti redditi da pensione e da lavoro, così come CP_1
ricavato dalle dichiarazioni dei redditi riferite agli anni 2018-2022 allegate in data 12.12.2022 e in data
03.11.2023, oltre che dagli estratti conto allegati in data 13.03.2024 e dal modello di disclosure:
- nell'anno 2019, da dichiarazione dei redditi, percepiva redditi da pensione e da lavoro per l'importo complessivo netto di circa € 32.200,00;
- nell'anno 2020, da dichiarazione dei redditi, percepiva redditi da pensione e da lavoro per l'importo complessivo netto di circa € 32.250,00;
pagina 16 di 19 - nell'anno 2021, dagli estratti conto allegati risultano accrediti per un totale di € 29.000,00 circa da e di € 4.200,00 circa da “Euro. ; CP_4 CP_3
- nell'anno 2022, dagli estratti conto allegati risultano accrediti per un totale di € 32.100,00 da CP_4
e di € 4.800,00 circa da “Euro. ; CP_3
- nell'anno 2023, dagli estratti conto allegati risultano accrediti per un totale di € 32.900,00 da CP_4
e di €4.800,00 circa da “Euro. . CP_3
Inoltre, dagli estratti del conto Allianz personale (la cui giacenza media per il periodo 2021-2023 è di circa € 70.000,00) si evince che il ha percepito nel 2021 l'importo complessivo di € 93.675,00 CP_1 con causale “Darta claims account pagamento darta” e circa € 5.350,00 per riscatto e rimborso quote di azioni e fondi Allianz. Successivamente, nel 2022 ha percepito l'importo di € 1.040,00 circa per riscatto di fondi e nel 2023 l'importo di € 1.680,00 circa per l'estinzione, a seguito del decesso della madre, di un conto corrente cointestato con il fratello e la stessa.
Il poi, vive con la compagna dalla quale nel 2004 ha avuto un figlio, con cui CP_1 CP_5
risulta convivente (doc. 10 del 12.10.2023) – in un immobile di proprietà esclusiva della stessa acquistato nel 2004 e gravato da mutuo con scadenza prevista per l'anno 2029 e del quale il resistente risulta “fideiussore solidale della parte mutuataria” (v. doc. 11-12 del 12.10.2023). Peraltro, la rata mensile di circa € 575,00 viene addebitata sul conto corrente di cui è contitolare con la compagna.
La compagna convivente del è lavoratrice dipendente a tempo indeterminato e dagli estratti del CP_1 conto “Unicredit” cointestato si evince che ha percepito nell'anno 2021 un reddito complessivo netto di
€ 22.490,00 circa, nel 2022 di € 23.270,00 circa e nel 2023 di 23.000,00 circa.
Inoltre, dagli estratti del medesimo conto cointestato risultano i seguenti ulteriori accrediti:
- per l'anno 2021, accrediti da ” (che si presume parente della Parte_3 compagna del resistente) per “bonifico” per l'importo complessivo di € 2.570,00 circa, da
[...]
Per_
per ” per l'importo complessivo di € 1.550,00. Si Parte_4 rilevano, inoltre, versamenti per l'importo complessivo di € 143.000,00 e l'accredito dell'importo di € 1.535,00 per quota successione;
- per l'anno 2022, accrediti da ” per “bonifico” per l'importo Parte_3 complessivo di € 7.350,00 circa, versamenti per € 40.000,00 circa e AU per € 375,00;
- per l'anno 2023, accrediti da ” per “bonifico” per l'importo Parte_3 complessivo di € 3.620,00 circa, versamenti di contanti per € 1.130,00 circa e AU per € 324,00.
Si precisa che nel 2021 decedeva la madre del e vi era, quindi, la successione. Le somme CP_1
ricevute da parte del a tale titolo, quindi, non sono riconducibili alla vita coniugale. In altre CP_1
pagina 17 di 19 parole, il resistente non le percepiva grazie al fatto che la ricorrente si fosse in via prevalente occupata dei figli.
Pertanto, tenuto conto dei redditi delle parti, del fatto che la ricorrente ha sottaciuto l'ammontare della pensione e non ha nemmeno indicato da quando la percepisce (peraltro, poiché è pacifico che la ricorrente abbia lavorato come dipendente pubblica, non è nemmeno possibile presumere che si tratti di pensione sociale), al contempo considerato i redditi effettivi del resistente (superiori a quelli dichiarati negli atti) devono essere riconosciuti gli assegni nella misura sopra indicata.
5) Spese di lite e pronunce accessorie
In ragione della natura della controversia, dell'esito complessivo del giudizio e del contegno processuale tenuto dalle parti, le spese di lite devono essere interamente compensate.
Entrambe le parti, infatti, risultano parzialmente soccombenti. La ricorrente in relazione all'assegnazione della casa, il resistente nel procedimento di reclamo ed entrambe le parti in relazione alle statuizioni di carattere economico.
Quanto alle spese di CTU, considerato l'esito della stessa, esse devono essere poste definitivamente a carico della ricorrente. La CTU si rendeva necessaria in quanto parte ricorrente contestava che l'invalidità di non avesse i requisiti di cui all'art. 37bis disp. att. c.c. Per_1
Inoltre, diversamente da quanto dedotto nella memoria di replica, la ricorrente chiedeva espressamente di procedere a CTU all'udienza del 26.3.2024, come risulta dal relativo verbale.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
, coniugatisi in NA (MI) in data 26.05.1984 (matrimonio trascritto nei registri
[...]
degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 66, Parte II, serie A, anno 1984);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) revoca l'assegnazione della casa coniugale, sita in NA (MI), Via Volta n. 80, alla ricorrente e dispone che la medesima la liberi entro il 30.09.2025;
4) dispone che il resistente versi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di €
450,00, soggetto a rivalutazione annuale, a titolo di contributo per il mantenimento di
, dalla data del rilascio della casa coniugale. Per il periodo precedente, si confermano Per_1
i provvedimenti presidenziali;
pagina 18 di 19 5) dispone che il resistente versi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 450,00, soggetto a rivalutazione annuale, dal rilascio della casa coniugale. Per il periodo precedente, si confermano i provvedimenti presidenziali;
6) pone le spese straordinarie sostenute per a carico di entrambe le parti nella misura Per_1 del 50% ciascuno come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano;
7) compensa per intero le spese di lite tra le parti;
8) pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 19 di 19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ex multis, Cass., Sez. I, ordinanza n. 21819 del 29/07/2021, nonché Cass., Sez. I, ordinanza n. 17183 del 14/08/2020,
Cass., Sez. VI, sentenza n. 5088 del 05/03/2018 pagina 6 di 19 3 Cass. Sez. I, ordinanza n. 10204 del 11/04/2019 4 Cass., Sez. I, ordinanza n. 24391 del 11/09/2024 5 Cass., Sez. I, ordinanza n. 31564 del 09/12/2024 6 Cass., Sez. I, sentenza n. 18451 del 08/06/2022 7 Cass., Sez. I, ordinanza n. 24391 del 11/09/2024 pagina 10 di 19 9 Cass., Sez. I, ordinanza n. 8764 del 28/032023 10 Cass., Sez. I, ordinanza n. 20452 del 24/06/2022 pagina 14 di 19