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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10788/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10788 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2024, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 22.11.2024 e per il deposito delle memorie di replica fino al 12.12.2024, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IV_1 in persona del legale rappresentante , Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Eleonora Greco, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
P.IV , Controparte_1 P.IV_2
a mezzo del procuratore speciale Controparte_2 in persona dell'amministratore delegato dott. , Controparte_3 con il patrocinio degli avv. Vincenzo Palomba, Giovanni De Rosa e Stefano Autuori, giusta procura prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.19897/2020, emesso nell'ambito del procedimento n. 56347/2020 in materia di contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 23.9.2024.
FATTO E DIRITTO
ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 19897/2020 nei Controparte_1 confronti della per l'importo di € 6.543,10 a titolo di corrispettivo per la Parte_1 somministrazione di energia elettrica. pagina 1 di 5 La società ingiunta ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca, con l'accertamento che la somma intimata non era dovuta.
A tal fine ha esposto: - che in sede di procedimento monitorio non era stata fornita adeguata prova del credito;
- che non era stato precisato l'importo delle somme corrisposte in acconto;
- che le fatture erano state emesse nel medesimo mese di settembre 2015; - che non emergeva neppure il luogo in cui sarebbe stata fornita l'energia elettrica;
- che peraltro il credito avrebbe dovuto ritenersi prescritto, risalendo all'anno 2015; - che la documentazione prodotta non costituiva quindi idonea prova del credito;
- che si intendeva contestare si l'entità che l'esistenza del diritto al corrispettivo;
- che in particolare difettava totalmente la prova dei consumi;
- che sussistevano quindi tutti i presupposti per la revoca del decreto opposto.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, con Controparte_1 conferma del decreto e condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta ovvero di quella diversa che fosse emersa all'esito dell'istruttoria.
A tal fine ha esposto: - che in sede monitoria aveva provveduto al deposito della documentazione necessaria a fondare la domanda;
- che le fatture azionate non erano mai state fatto oggetto di contestazione;
- che la fornitura era relativa ai POD IT001E760277673 e IT001E768715718 ubicati in
San Lucido (PG) via Pietralonga s.n.c. in regime di Maggior Tutela;
- che quindi la fonte del rapporto contrattuale risiedeva nel d.l. n. 73/2007 convertito nella legge n. 125/2007; - che peraltro l'opponente aveva inviato regolari disdette per entrambi i POD;
- che le fatture erano state emesse sulla base dei consumi effettivi rilevati dall'incaricato dell'impresa di distribuzione;
- che l'eccezione di prescrizione non poteva ritenersi fondata, essendo state emesse le fatture nel mese di luglio 2015 e riferendosi a consumi del periodo tra 1.5.2015 e 4.9.2015; - che il termine era stato interrotto con l'invio della diffida, ricevuta all'opponente in data 28.2.2020 e successivamente con la notifica del decreto ingiuntivo;
- che peraltro l'eccezione di prescrizione come formulata avrebbe dovuto essere ritenuta del tutto generica;
- che nel merito doveva ritenersi totalmente infondata.
L'istanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. è stata respinta.
Non sono state formulate istanze di prova costituenda.
Il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice in data 1.9.2023.
All'udienza del 23.9.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
La controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito azionato da Controparte_1 nei confronti della società opponente in relazione al corrispettivo maturato per la
[...] fornitura di energia elettrica nel periodo dal maggio al settembre 2015. In sede monitoria l'opposta pagina 2 di 5 aveva prodotto l'estratto autentico notarile delle scritture contabili e la diffida ad adempiere. Con
l'opposizione la società ingiunta ha eccepito, in ordine logico, l'intervenuta prescrizione estintiva del credito azionato e nel merito la carenza di prova in ordine alla sua esistenza e quantificazione.
Deve quindi anzitutto valutarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione: va subito osservato sul punto che la deduzione formulata in sede di opposizione dalla difesa della non era CP_4 caratterizzata da particolare specificità e che comunque, in considerazione della natura del credito azionato, si debba fare riferimento al termine di prescrizione abbreviata quinquennale. Tuttavia, considerato che i consumi per cui si chiede il corrispettivo sarebbero stati effettuati tra il maggio ed il settembre 2015 e che è in atti una diffida ad adempiere ricevuta dall'opponente nel febbraio 2020, deve ritenersi che tale termine al momento della notifica del decreto ingiuntivo (11.1.2021) non fosse decorso.
Nella successiva memoria autorizzata, l'opponente ha invocato il termine di prescrizione biennale di cui alla legge n. 205 del 27.12.2017: a prescindere dalla considerazione che tale termine ancor più ridotto non era stato dedotto nell'atto introduttivo, è comunque assorbente la considerazione che l'ambito di applicazione di tale disposizione è stato esplicitamente limitato alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 e che quindi si tratta di una disposizione inapplicabile al caso di specie.
Va preliminarmente ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura -titolo idoneo per l'emissione del decreto- costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa, nel presente giudizio a cognizione ordinaria di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. n. 5071 del 3/3/2009; Cass. civ. n. 17371 del 17/11/2003).
Benché ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi eseguite da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili costituiscano prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti anche di soggetti non imprenditori (cfr. Cass. civ. n. 14363 del
16/11/2001; Cass. civ. n. 13429/2000), in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito, non potendo avvalersi, nei confronti del debitore che non sia imprenditore, né del regime speciale previsto per l'emissione del decreto ingiuntivo, né della norma sulla efficacia probatoria tra gli imprenditori prevista dall'art. 2710 c.c.
pagina 3 di 5 Quanto alla valenza probatoria delle fatture commerciali fase di opposizione, è noto che la stessa, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche generiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti ( Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 806 del 15/01/2009; Sez. 2, Sentenza n. 8126 del 28/04/2004).
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ancora occorre ricordare, in materia di quantificazione del corrispettivo della somministrazione, che "la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, Ord. 24/06/2021, n. 18195, Cass. Sez. 3, Ord. 19/072018, n.
19154).
Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, la parte opposta non ha prodotto la certificazione del distributore dalla quale sarebbe stato possibile evincere gli effettivi consumi effettuati, produzione da ritenersi necessaria a seguito della contestazione sul quantum effettuata dalla parte opponente.
Non essendo stati provati gli elementi costitutivi del credito azionato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'espletamento di tutte le fasi e del contenuto delle attività effettivamente svolte dalla difesa delle parti vittoriose.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 19897/2020, emesso nell'ambito del procedimento n. 56347/2020;
condanna l'opposto al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'opponente che liquida in
€ 2.600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma l'8.1.2025 Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 10788 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2024, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 22.11.2024 e per il deposito delle memorie di replica fino al 12.12.2024, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 P.IV_1 in persona del legale rappresentante , Parte_2 con il patrocinio dell'avv. Eleonora Greco, giusta procura prodotta in allegato all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
P.IV , Controparte_1 P.IV_2
a mezzo del procuratore speciale Controparte_2 in persona dell'amministratore delegato dott. , Controparte_3 con il patrocinio degli avv. Vincenzo Palomba, Giovanni De Rosa e Stefano Autuori, giusta procura prodotta in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.19897/2020, emesso nell'ambito del procedimento n. 56347/2020 in materia di contratto di somministrazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta redatte in vista dell'udienza del 23.9.2024.
FATTO E DIRITTO
ha ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n. 19897/2020 nei Controparte_1 confronti della per l'importo di € 6.543,10 a titolo di corrispettivo per la Parte_1 somministrazione di energia elettrica. pagina 1 di 5 La società ingiunta ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca, con l'accertamento che la somma intimata non era dovuta.
A tal fine ha esposto: - che in sede di procedimento monitorio non era stata fornita adeguata prova del credito;
- che non era stato precisato l'importo delle somme corrisposte in acconto;
- che le fatture erano state emesse nel medesimo mese di settembre 2015; - che non emergeva neppure il luogo in cui sarebbe stata fornita l'energia elettrica;
- che peraltro il credito avrebbe dovuto ritenersi prescritto, risalendo all'anno 2015; - che la documentazione prodotta non costituiva quindi idonea prova del credito;
- che si intendeva contestare si l'entità che l'esistenza del diritto al corrispettivo;
- che in particolare difettava totalmente la prova dei consumi;
- che sussistevano quindi tutti i presupposti per la revoca del decreto opposto.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, con Controparte_1 conferma del decreto e condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta ovvero di quella diversa che fosse emersa all'esito dell'istruttoria.
A tal fine ha esposto: - che in sede monitoria aveva provveduto al deposito della documentazione necessaria a fondare la domanda;
- che le fatture azionate non erano mai state fatto oggetto di contestazione;
- che la fornitura era relativa ai POD IT001E760277673 e IT001E768715718 ubicati in
San Lucido (PG) via Pietralonga s.n.c. in regime di Maggior Tutela;
- che quindi la fonte del rapporto contrattuale risiedeva nel d.l. n. 73/2007 convertito nella legge n. 125/2007; - che peraltro l'opponente aveva inviato regolari disdette per entrambi i POD;
- che le fatture erano state emesse sulla base dei consumi effettivi rilevati dall'incaricato dell'impresa di distribuzione;
- che l'eccezione di prescrizione non poteva ritenersi fondata, essendo state emesse le fatture nel mese di luglio 2015 e riferendosi a consumi del periodo tra 1.5.2015 e 4.9.2015; - che il termine era stato interrotto con l'invio della diffida, ricevuta all'opponente in data 28.2.2020 e successivamente con la notifica del decreto ingiuntivo;
- che peraltro l'eccezione di prescrizione come formulata avrebbe dovuto essere ritenuta del tutto generica;
- che nel merito doveva ritenersi totalmente infondata.
L'istanza ai sensi dell'art. 648 c.p.c. è stata respinta.
Non sono state formulate istanze di prova costituenda.
Il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice in data 1.9.2023.
All'udienza del 23.9.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
La controversia ha ad oggetto la valutazione della fondatezza del credito azionato da Controparte_1 nei confronti della società opponente in relazione al corrispettivo maturato per la
[...] fornitura di energia elettrica nel periodo dal maggio al settembre 2015. In sede monitoria l'opposta pagina 2 di 5 aveva prodotto l'estratto autentico notarile delle scritture contabili e la diffida ad adempiere. Con
l'opposizione la società ingiunta ha eccepito, in ordine logico, l'intervenuta prescrizione estintiva del credito azionato e nel merito la carenza di prova in ordine alla sua esistenza e quantificazione.
Deve quindi anzitutto valutarsi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione: va subito osservato sul punto che la deduzione formulata in sede di opposizione dalla difesa della non era CP_4 caratterizzata da particolare specificità e che comunque, in considerazione della natura del credito azionato, si debba fare riferimento al termine di prescrizione abbreviata quinquennale. Tuttavia, considerato che i consumi per cui si chiede il corrispettivo sarebbero stati effettuati tra il maggio ed il settembre 2015 e che è in atti una diffida ad adempiere ricevuta dall'opponente nel febbraio 2020, deve ritenersi che tale termine al momento della notifica del decreto ingiuntivo (11.1.2021) non fosse decorso.
Nella successiva memoria autorizzata, l'opponente ha invocato il termine di prescrizione biennale di cui alla legge n. 205 del 27.12.2017: a prescindere dalla considerazione che tale termine ancor più ridotto non era stato dedotto nell'atto introduttivo, è comunque assorbente la considerazione che l'ambito di applicazione di tale disposizione è stato esplicitamente limitato alle fatture con scadenza successiva al 1° marzo 2018 e che quindi si tratta di una disposizione inapplicabile al caso di specie.
Va preliminarmente ricordato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura quale giudizio ordinario di cognizione e si svolge seconde le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura -titolo idoneo per l'emissione del decreto- costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa, nel presente giudizio a cognizione ordinaria di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. n. 5071 del 3/3/2009; Cass. civ. n. 17371 del 17/11/2003).
Benché ai sensi del combinato disposto degli artt. 633 e 634 c.p.c., per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi eseguite da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili costituiscano prova scritta idonea a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo nei confronti anche di soggetti non imprenditori (cfr. Cass. civ. n. 14363 del
16/11/2001; Cass. civ. n. 13429/2000), in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore è tenuto a fornire piena prova dei fatti costitutivi del credito, non potendo avvalersi, nei confronti del debitore che non sia imprenditore, né del regime speciale previsto per l'emissione del decreto ingiuntivo, né della norma sulla efficacia probatoria tra gli imprenditori prevista dall'art. 2710 c.c.
pagina 3 di 5 Quanto alla valenza probatoria delle fatture commerciali fase di opposizione, è noto che la stessa, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo,
e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche generiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti ( Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 806 del 15/01/2009; Sez. 2, Sentenza n. 8126 del 28/04/2004).
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Ancora occorre ricordare, in materia di quantificazione del corrispettivo della somministrazione, che "la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, Ord. 24/06/2021, n. 18195, Cass. Sez. 3, Ord. 19/072018, n.
19154).
Nel caso di specie, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, la parte opposta non ha prodotto la certificazione del distributore dalla quale sarebbe stato possibile evincere gli effettivi consumi effettuati, produzione da ritenersi necessaria a seguito della contestazione sul quantum effettuata dalla parte opponente.
Non essendo stati provati gli elementi costitutivi del credito azionato, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
pagina 4 di 5 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dell'espletamento di tutte le fasi e del contenuto delle attività effettivamente svolte dalla difesa delle parti vittoriose.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 19897/2020, emesso nell'ambito del procedimento n. 56347/2020;
condanna l'opposto al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'opponente che liquida in
€ 2.600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma l'8.1.2025 Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 5 di 5