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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 02/06/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5062/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5062/2024 R.G. promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SPEDICATO GIUSEPPE per procura in calce al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata presso il difensore,
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE - contumace con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo [“Piaccia all' Ill. mo Tribunale adito dichiarare: - la separazione personale dei coniugi nata nella Repubblica Parte_2
Dominicana il 02.09.1986, ed il Sig. nato a [...] il [...]; - per Controparte_2
l'effetto, che i coniugi vivranno separati nella residenza che ciascuno di essi vorrà scegliere, con
pagina 1 l'obbligo del mutuo rispetto, la reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo della documentazione necessaria all'espatrio; -vista la rispettiva situazione patrimoniale, che nulla dovrà essere deciso in ordine al reciproco mantenimento.”]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.10.2024, la sig.ra ha adito questo Tribunale Parte_1
allegando di avere contratto matrimonio in Castelfidardo in data 17.3.2016 con il sig. CP_2
, che dall'unione non sono nati figli, che tra i coniugi erano emersi insanabili contrasti e
[...]
incompatibilità caratteriali tali da far venir meno l'affectio maritalis, rendendo intollerabile e impossibile la prosecuzione della convivenza.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale, a seguito della audizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che in data ha dichiarato di intervenire.
Il resistente non si è costituito, nonostante la regolare notifica, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in quanto il sig. è risultato irreperibile al domicilio noto. CP_1
Comparsa la sola ricorrente davanti al Giudice relatore in data 6.5.2025, la causa è stata nella stessa udienza trattenuta in decisione, senza la pronuncia di provvedimenti provvisori, avendo come unico oggetto lo status personale dei coniugi.
La domanda di separazione è fondata.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come è evidenziato dalla scelta del resistente di restare contumace, e, prima ancora, di rendersi irreperibile trasferendosi anche dall'indirizzo prescelto dopo la separazione di fatto senza dare notizie di sé né alla moglie né alle autorità comunali.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Nessun'altra statuizione deve essere pronunciata atteso che le domande formulate dalla ricorrente
(stabilire che i coniugi vivranno separati nella residenza che ciascuno di essi vorrà scegliere, dichiarare l'obbligo del mutuo rispetto e la reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo della documentazione necessaria all'espatrio) sono conseguenze della pronuncia di separazione e non richiedono specifiche statuizioni. In particolare la ricorrente ha chiesto darsi atto, vista la rispettiva situazione patrimoniale (e la sua dichiarata indipendenza economica), che nulla dovrà essere deciso in ordine al reciproco mantenimento.
pagina 2 Quanto alle spese del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa (che, in quanto attinente allo status personale, richiede una pronuncia giurisdizionale) e della mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la separazione tra e , che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Castelfidardo il 17/03/2016, atto trascritto al n. 15, parte 2, serie C, anno 2016 dei registri degli atti di matrimonio del comune di Castelfidardo;
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5062/2024 R.G. promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. SPEDICATO GIUSEPPE per procura in calce al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliata presso il difensore,
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE - contumace con l'intervento della Procura della Repubblica di Ancona in persona del Procuratore pro tempore
INTERVENUTA
CONCLUSIONI:
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo [“Piaccia all' Ill. mo Tribunale adito dichiarare: - la separazione personale dei coniugi nata nella Repubblica Parte_2
Dominicana il 02.09.1986, ed il Sig. nato a [...] il [...]; - per Controparte_2
l'effetto, che i coniugi vivranno separati nella residenza che ciascuno di essi vorrà scegliere, con
pagina 1 l'obbligo del mutuo rispetto, la reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo della documentazione necessaria all'espatrio; -vista la rispettiva situazione patrimoniale, che nulla dovrà essere deciso in ordine al reciproco mantenimento.”]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.10.2024, la sig.ra ha adito questo Tribunale Parte_1
allegando di avere contratto matrimonio in Castelfidardo in data 17.3.2016 con il sig. CP_2
, che dall'unione non sono nati figli, che tra i coniugi erano emersi insanabili contrasti e
[...]
incompatibilità caratteriali tali da far venir meno l'affectio maritalis, rendendo intollerabile e impossibile la prosecuzione della convivenza.
Ha chiesto pertanto che il Tribunale, a seguito della audizione dei coniugi e della verificata esistenza dei presupposti di legge, pronunciasse la loro separazione, alle condizioni indicate nel ricorso.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero, che in data ha dichiarato di intervenire.
Il resistente non si è costituito, nonostante la regolare notifica, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in quanto il sig. è risultato irreperibile al domicilio noto. CP_1
Comparsa la sola ricorrente davanti al Giudice relatore in data 6.5.2025, la causa è stata nella stessa udienza trattenuta in decisione, senza la pronuncia di provvedimenti provvisori, avendo come unico oggetto lo status personale dei coniugi.
La domanda di separazione è fondata.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come è evidenziato dalla scelta del resistente di restare contumace, e, prima ancora, di rendersi irreperibile trasferendosi anche dall'indirizzo prescelto dopo la separazione di fatto senza dare notizie di sé né alla moglie né alle autorità comunali.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Nessun'altra statuizione deve essere pronunciata atteso che le domande formulate dalla ricorrente
(stabilire che i coniugi vivranno separati nella residenza che ciascuno di essi vorrà scegliere, dichiarare l'obbligo del mutuo rispetto e la reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo della documentazione necessaria all'espatrio) sono conseguenze della pronuncia di separazione e non richiedono specifiche statuizioni. In particolare la ricorrente ha chiesto darsi atto, vista la rispettiva situazione patrimoniale (e la sua dichiarata indipendenza economica), che nulla dovrà essere deciso in ordine al reciproco mantenimento.
pagina 2 Quanto alle spese del giudizio, le stesse vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa (che, in quanto attinente allo status personale, richiede una pronuncia giurisdizionale) e della mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
DICHIARA la separazione tra e , che Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in Castelfidardo il 17/03/2016, atto trascritto al n. 15, parte 2, serie C, anno 2016 dei registri degli atti di matrimonio del comune di Castelfidardo;
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 3