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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 13/02/2024, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 456/2023
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
456/2023 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Marco Favara del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Milano, Corso
Vittorio Emanuele II n. 30;
RICORRENTE
contro
C.F. , con sede legale a VI (MO), Via Vittorio CP_1 P.IVA_1
Veneto n. 236, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Francesco Ferroni del Foro di Milano e Sara Cazzanti del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Francesco Ferroni, sito in Milano, Via Durini n. 25;
RESISTENTE nonché contro
C.F. , con sede legale a VI (MO), Via CP_2 P.IVA_2
Vittorio Veneto n. 236, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta congiuntamente alla memoria difensiva, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Antonio Farini del Foro di Ravenna e Carlo Fratta del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
Parma, Borgo Tommassini n. 9;
RESISTENTE nonché contro
C.F. , con sede Controparte_3 P.IVA_3
legale in Lesignano de' Bagni, Via della Parma n. 6/c, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta congiuntamente alla memoria difensiva, dall'Avv. Anselmo Sovieni del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Modena, Via
Modonella n.3;
RESISTENTE nonché contro
C.F. , con sede legale in Modena, Via D'Annunzio n. CP_4 P.IVA_4
336, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Paolo Coltro del Foro di
Modena e Aloma Piazza del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Paolo Coltro sito in Sassuolo (MO), Viale Della Pace
n. 96;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Occorre premettere, in punto di fatto:
- che il ricorrente, con ricorso depositato in data 17.05.2023, conveniva in giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 e dinnanzi all'intestato Tribunale, in
[...] CP_4
funzione di Giudice del Lavoro, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Lavoro
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità delle resistenti: (c.f. CP_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 41058 P.IVA_1
- VI, Via Vittorio Veneto n. 236; c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 41058 P.IVA_2
- VI, Via Vittorio Veneto n. 236; Controparte_3
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in P.IVA_3
43037 - Lesignano de' Bagni, Via della Parma n. 6/c; e (c.f. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 41123 P.IVA_4
- MODENA (MO), Via Gabriele D'Annunzio n. 336 nella causazione dell'infortunio mortale occorso al Sig. in data 16.11.2021 in Persona_1
Lesignano de' Bagni,per tutte le causa esposte in narrativa ed eziologicamente connesso alle gravi carenze sotto il profilo della sicurezza sul lavoro e, per l'effetto,
CONDANNARE le resistenti, in via tra loro solide e/o alternativo, al risarcimento, in favore del RICORRENTE, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio e iure hereditatis, come determinati in parte narrativa, ovvero nella misura diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia all'esito dell'esperenda attività istruttoria, ovvero in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
SPESE:
Per l'effetto di tutto quanto sopra esposto CONDANNARE le resistenti, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A come per legge. Il sottoscritto procuratore si dichiara ANTISTATARIO delle somme e conseguentemente chiede la distrazione a favore dello stesso, ai sensi di cui all'art.
93 c.p.c., di quanto verrà liquidato a titolo di onorari e spese giudiziali.
MANLEVARE parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale della stessa come da dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all'iscrizione a ruolo della causa”;
- che, con memorie difensive depositate in data 07.07.2023, si costituivano in giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e contestando la fondatezza delle pretese
[...] CP_4
attoree e chiedendo la reiezione del ricorso;
- che lo scrivente Giudice, all'esito dell'udienza del 30.11.2023, fissava, per la prosecuzione della causa, l'udienza dell'8.02.2024;
- che a tale udienza nessuno compariva, ed il Giudice, ai sensi degli artt. 181 e
309 c.p.c., fissava, per la prosecuzione della causa, l'udienza del 13.02.2024;
- che a tale udienza nessuno compariva;
Tanto premesso in fatto, si evidenzia che, stante la mancata comparizione in udienza, agli effetti di cui all'art. 309 c.p.c.. la causa deve essere dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 309 e primo comma art. 181 c.p.c., come modificato dall'art. 50 d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
L'estinzione del giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica – e, dunque, anche dinnanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro1 - deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma c.p.c., a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale;
e, ciò, in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non, per contro, in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità2.
Di talché, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal
Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile , sez. I, 15 marzo
2007, n. 6023 citata;
Cass. Civile , sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile , sez. I,
28 aprile 2004, n. 8092;; Cass. Civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza. L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Parma, 13/02/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale complesso di disposizioni trova, invero, pacificamente applicazione anche al rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento (ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un corpus autonomo di norme, ma con la previsione di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. 2 Invero, “l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che la estinzione del processo di cognizione doveva essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass. 13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non
v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze” (Cass. Sez. 3 n. 14592 del22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).
TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
456/2023 RG., promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura apposta in calce al ricorso, dall'Avv. Marco Favara del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Milano, Corso
Vittorio Emanuele II n. 30;
RICORRENTE
contro
C.F. , con sede legale a VI (MO), Via Vittorio CP_1 P.IVA_1
Veneto n. 236, in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Francesco Ferroni del Foro di Milano e Sara Cazzanti del Foro di Ferrara, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Francesco Ferroni, sito in Milano, Via Durini n. 25;
RESISTENTE nonché contro
C.F. , con sede legale a VI (MO), Via CP_2 P.IVA_2
Vittorio Veneto n. 236, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta congiuntamente alla memoria difensiva, rappresentata e difesa, giusta procura apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Antonio Farini del Foro di Ravenna e Carlo Fratta del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in
Parma, Borgo Tommassini n. 9;
RESISTENTE nonché contro
C.F. , con sede Controparte_3 P.IVA_3
legale in Lesignano de' Bagni, Via della Parma n. 6/c, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura apposta congiuntamente alla memoria difensiva, dall'Avv. Anselmo Sovieni del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Modena, Via
Modonella n.3;
RESISTENTE nonché contro
C.F. , con sede legale in Modena, Via D'Annunzio n. CP_4 P.IVA_4
336, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Paolo Coltro del Foro di
Modena e Aloma Piazza del Foro di Treviso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dell'Avv. Paolo Coltro sito in Sassuolo (MO), Viale Della Pace
n. 96;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Occorre premettere, in punto di fatto:
- che il ricorrente, con ricorso depositato in data 17.05.2023, conveniva in giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3 e dinnanzi all'intestato Tribunale, in
[...] CP_4
funzione di Giudice del Lavoro, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Giudice del Lavoro
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità delle resistenti: (c.f. CP_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 41058 P.IVA_1
- VI, Via Vittorio Veneto n. 236; c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 41058 P.IVA_2
- VI, Via Vittorio Veneto n. 236; Controparte_3
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in P.IVA_3
43037 - Lesignano de' Bagni, Via della Parma n. 6/c; e (c.f. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in 41123 P.IVA_4
- MODENA (MO), Via Gabriele D'Annunzio n. 336 nella causazione dell'infortunio mortale occorso al Sig. in data 16.11.2021 in Persona_1
Lesignano de' Bagni,per tutte le causa esposte in narrativa ed eziologicamente connesso alle gravi carenze sotto il profilo della sicurezza sul lavoro e, per l'effetto,
CONDANNARE le resistenti, in via tra loro solide e/o alternativo, al risarcimento, in favore del RICORRENTE, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, iure proprio e iure hereditatis, come determinati in parte narrativa, ovvero nella misura diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia all'esito dell'esperenda attività istruttoria, ovvero in via equitativa, oltre ad interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo.
SPESE:
Per l'effetto di tutto quanto sopra esposto CONDANNARE le resistenti, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A come per legge. Il sottoscritto procuratore si dichiara ANTISTATARIO delle somme e conseguentemente chiede la distrazione a favore dello stesso, ai sensi di cui all'art.
93 c.p.c., di quanto verrà liquidato a titolo di onorari e spese giudiziali.
MANLEVARE parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale della stessa come da dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all'iscrizione a ruolo della causa”;
- che, con memorie difensive depositate in data 07.07.2023, si costituivano in giudizio CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e contestando la fondatezza delle pretese
[...] CP_4
attoree e chiedendo la reiezione del ricorso;
- che lo scrivente Giudice, all'esito dell'udienza del 30.11.2023, fissava, per la prosecuzione della causa, l'udienza dell'8.02.2024;
- che a tale udienza nessuno compariva, ed il Giudice, ai sensi degli artt. 181 e
309 c.p.c., fissava, per la prosecuzione della causa, l'udienza del 13.02.2024;
- che a tale udienza nessuno compariva;
Tanto premesso in fatto, si evidenzia che, stante la mancata comparizione in udienza, agli effetti di cui all'art. 309 c.p.c.. la causa deve essere dichiarata estinta e cancellata dal ruolo, essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 309 e primo comma art. 181 c.p.c., come modificato dall'art. 50 d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
L'estinzione del giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica – e, dunque, anche dinnanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro1 - deve essere dichiarata con sentenza, posto che la previsione di cui all'art. 307, ultimo comma c.p.c., a mente della quale l'estinzione è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore ovvero con sentenza dal collegio può trovare applicazione solo nelle cause di competenza del Tribunale in composizione collegiale;
e, ciò, in quanto il controllo del collegio sulle ordinanze di estinzione pronunciate del giudice istruttore è ipotizzabile solo nelle cause di competenza collegiale e non, per contro, in quelle in cui il giudice istruttore svolge funzione di Giudice Unico.
Detta conclusione è ribadita dalla conforme giurisprudenza di legittimità2.
Di talché, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo adottato dal
Giudice monocratico del Tribunale ha natura sostanziale di sentenza, ancorché sia pronunciato in forma di ordinanza o decreto e, dunque, quando sia stato pronunciato in primo grado, è impugnabile con l'appello (cfr.: Cass. Civile , sez. I, 15 marzo
2007, n. 6023 citata;
Cass. Civile , sez. I, 6 aprile 2006, n. 8041; Cass. Civile , sez. I,
28 aprile 2004, n. 8092;; Cass. Civile , sez. I, 25 febbraio 2004, n. 3733; Cass. Civile, sez. I, 22 ottobre 2002, n. 14889).
In ragione di quanto sopra, essendo il presente giudizio affidato alla cognizione del giudice istruttore in funzione di giudice unico, l'estinzione deve essere pronunciata con sentenza. L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Spese a carico di chi le ha anticipate.
Parma, 13/02/2024.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tale complesso di disposizioni trova, invero, pacificamente applicazione anche al rito speciale del lavoro, non essendo incompatibile con le ivi previste modalità introduttive del procedimento (ricorso, in luogo della citazione) e non essendo stata attuata tale specialità attraverso un corpus autonomo di norme, ma con la previsione di una serie di disposizioni che si integrano e si completano, nei limiti della compatibilità, con quelle dettate per il rito ordinario. 2 Invero, “l'estinzione di un processo di cognizione ordinario, ...è regolata dalle disposizioni contenute nell'art. 307 c.p.c., comma 4, e negli arti. 308 e 309 c.p.c.. Queste norme debbono essere lette collegandole all'art. 178 c.p.c., comma 2, il quale dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di Giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio. Il combinato disposto delle norme ora indicate non indica espressamente la forma (e, quindi, il regime) del provvedimento di estinzione del processo di cognizione adottato dal Giudice unico;
nondimeno, nel sistema anteriore alla istituzione del Giudice unico di primo grado, avutasi con il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la dottrina prevalente e la giurisprudenza di questa Corte ritenevano che la estinzione del processo di cognizione doveva essere dichiarata dal giudice monocratico con la forma della sentenza (Cass. 13 agosto 1987 n. 6924) e, se adottato con sentenza, era soggetto al regime ordinario delle impugnazioni. Queste regole valgono anche quando l'estinzione del processo è dichiarata dal Giudice unico di primo grado, poiché nei procedimenti che si svolgono davanti a detto giudice non
v'è spazio per una contrapposizione del giudice unico al collegio, sicché ...la pronuncia di estinzione a mezzo di ordinanza è rimedio impraticabile posto che "l'art. 308 citato, comma 1, secondo il quale contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione è ammesso il reclamo al collegio, non trova spazio nei procedimenti che si svolgono davanti al Giudice unico di primo grado. In altri termini, in questi procedimenti ... l'estinzione del processo deve essere dichiarata con sentenza, la quale è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari propri delle sentenze” (Cass. Sez. 3 n. 14592 del22/06/2007, conf. Cass. 15 marzo 2007, n. 6023 e Cass. 18 gennaio 2005, n. 950).