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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor EMANUELE ROCCO e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 25/3/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6289/2023 R.G. a.c. TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfonso Leperino ed Ettore Parte_1
Leperino, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Napoli alla Via Giuseppe Ricciardi n. 28
ricorrente – E
in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Carlo Costantino De CP_1
Pompeis dell'Avvocatura interna, elett,te domiciliato come in atti resistente – FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 2/11/2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto l' davanti CP_1 al Tribunale di Torre Annunziata, deducendo di aver ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata la sentenza n. 541/2023 che dichiarava il suo diritto al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato nel periodo 1.8.78/11.6.1985 e conseguente condanna dell' a pagargli le differenze economiche. CP_2
Ha chiesto, pertanto, di condannare l' a riconoscergli e pagargli la somma di euro CP_2
4.373,37 quale importo residuo ancora dovuto per effetto del ricalcolo del TFS per il maggior periodo di lavoro erroneamente non conteggiato dall' . Controparte_3
Nel costituirsi in giudizio, l' ha dedotto che in esecuzione della sentenza suddetta n. CP_2
541/2023 del Tribunale di Torre Annunziata, aveva disposto il pagamento della seconda rata del TFS in favore di con mandato n. 9510001424 del 20.9.2023; ha Parte_1 evidenziato che era s tero servizio utile del , quindi, - ai fini del Pt_1 calcolo del TFS – il calcolo era stato portato da 34 anni utili a 41 anni. Pertanto, l' aveva provveduto al versamento della residua somma al netto dei i CP_2 contributi dell'iscritto, , pari ad euro 4.373,37. Parte_1
Ha dunque chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. In corso di causa parte ricorrente ha preso atto dell'intervenuto pagamento, ma ha contestato il recupero effettuato dall' dell'importo pari ad € 4.373,37 a titolo di CP_1 contributi a suo carico . Secondo il ricorrente, infatti, illegittimamente l' aveva posto a carico del lavoratore i CP_1 contributi previdenziali che l'allora datore di lav rebbe dovuto applicare in busta paga per il periodo di lavoro dal 1978 al 1985, ai sensi della legge n. 218/1952, il che non era stato fatto. Ciò detto, deve dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere. L' , difatti, ha provato l'intervenuto pagamento dell'importo netto pari ad € 7.792,60 CP_2 per effetto del ricalcolo del periodo lavorativo in ossequio a quanto disposto dalla sentenza n. 541/2023 del Tribunale di Torre Annunziata. Parte ricorrente ha riconosciuto detto pagamento, ma ha censurato la trattenuta a titolo di contributi posta a suo carico , pari ad € 4.373,37. Sopravvive, pertanto, la questione relativa agli oneri contributivi per i quali la difesa CP_1 ha dedotto di aver provveduto al recupero ai sensi dell'art. 11 della legge 152/68, re
“Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali”. L'istituto previdenziale in particolare ha, eccepito che era la legge n. 152/1968 quella da applicare e non la n. 218/1952, invocata dal ricorrente. L'assunto non è condivisibile, in quanto la fattispecie in esame è riconducibile al disposto di cui all'art. 23 L. n. 218/1952 e non alla diversa disposizione richiamata dall'Istituto e concernente la retribuzione contributiva. Questo giudice condivide e fa proprio l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ribadito da numerose recenti pronunce di merito cfr. Trib Na Sent. n. 3273/2021 G.L. Urzini;
Sentenza n. 2762/2021 G.L. Molè; Sentenza n. 554/2021 Giudice dott.ssa Montuori) in virtù del quale nelle ipotesi in cui i contributi non sono stati versati dal datore di lavoro nel termine di legge, va applicato il principio di cui all'art. 23 della legge n. 218/1952 in base al quale il datore di lavoro inadempiente è tenuto a versare non solo la quota a proprio carico ma anche quella a carico del lavoratore (Cass. N. 22379/2015; Cass. n. 18027/2014). Nella specie, l' ha posto a carico del ricorrente i contributi previdenziali che l'allora CP_1 datore di lavor bbe dovuto applicare in busta paga per il periodo di lavoro dal 1978 al 1985, ai sensi della legge n. 218/1952 e che non fu fatto. Difatti, la trattenuta da parte del datore di lavoro della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 L. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, mentre, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non ha provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). Pertanto, l' va condannato a corrispondere in favore del ricorrente l'importo residuo di CP_1
€ 4.373,37 illegittimamente trattenuto oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso del 2/11/2023 nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1
a)dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
b)condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente l'importo residuo di € 4.373,37 CP_1 dovuto per la causa di cui in motivazione , oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
c)condanna l' a pagare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.312,00 dov er compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Torre Annunziata, 16.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Rocco
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA
in persona del dottor EMANUELE ROCCO e in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 25/3/2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6289/2023 R.G. a.c. TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfonso Leperino ed Ettore Parte_1
Leperino, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Napoli alla Via Giuseppe Ricciardi n. 28
ricorrente – E
in persona del legale rapp.te p. t., rapp.to e difeso dall'avv. Carlo Costantino De CP_1
Pompeis dell'Avvocatura interna, elett,te domiciliato come in atti resistente – FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 2/11/2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto l' davanti CP_1 al Tribunale di Torre Annunziata, deducendo di aver ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata la sentenza n. 541/2023 che dichiarava il suo diritto al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato nel periodo 1.8.78/11.6.1985 e conseguente condanna dell' a pagargli le differenze economiche. CP_2
Ha chiesto, pertanto, di condannare l' a riconoscergli e pagargli la somma di euro CP_2
4.373,37 quale importo residuo ancora dovuto per effetto del ricalcolo del TFS per il maggior periodo di lavoro erroneamente non conteggiato dall' . Controparte_3
Nel costituirsi in giudizio, l' ha dedotto che in esecuzione della sentenza suddetta n. CP_2
541/2023 del Tribunale di Torre Annunziata, aveva disposto il pagamento della seconda rata del TFS in favore di con mandato n. 9510001424 del 20.9.2023; ha Parte_1 evidenziato che era s tero servizio utile del , quindi, - ai fini del Pt_1 calcolo del TFS – il calcolo era stato portato da 34 anni utili a 41 anni. Pertanto, l' aveva provveduto al versamento della residua somma al netto dei i CP_2 contributi dell'iscritto, , pari ad euro 4.373,37. Parte_1
Ha dunque chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. In corso di causa parte ricorrente ha preso atto dell'intervenuto pagamento, ma ha contestato il recupero effettuato dall' dell'importo pari ad € 4.373,37 a titolo di CP_1 contributi a suo carico . Secondo il ricorrente, infatti, illegittimamente l' aveva posto a carico del lavoratore i CP_1 contributi previdenziali che l'allora datore di lav rebbe dovuto applicare in busta paga per il periodo di lavoro dal 1978 al 1985, ai sensi della legge n. 218/1952, il che non era stato fatto. Ciò detto, deve dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere. L' , difatti, ha provato l'intervenuto pagamento dell'importo netto pari ad € 7.792,60 CP_2 per effetto del ricalcolo del periodo lavorativo in ossequio a quanto disposto dalla sentenza n. 541/2023 del Tribunale di Torre Annunziata. Parte ricorrente ha riconosciuto detto pagamento, ma ha censurato la trattenuta a titolo di contributi posta a suo carico , pari ad € 4.373,37. Sopravvive, pertanto, la questione relativa agli oneri contributivi per i quali la difesa CP_1 ha dedotto di aver provveduto al recupero ai sensi dell'art. 11 della legge 152/68, re
“Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali”. L'istituto previdenziale in particolare ha, eccepito che era la legge n. 152/1968 quella da applicare e non la n. 218/1952, invocata dal ricorrente. L'assunto non è condivisibile, in quanto la fattispecie in esame è riconducibile al disposto di cui all'art. 23 L. n. 218/1952 e non alla diversa disposizione richiamata dall'Istituto e concernente la retribuzione contributiva. Questo giudice condivide e fa proprio l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ribadito da numerose recenti pronunce di merito cfr. Trib Na Sent. n. 3273/2021 G.L. Urzini;
Sentenza n. 2762/2021 G.L. Molè; Sentenza n. 554/2021 Giudice dott.ssa Montuori) in virtù del quale nelle ipotesi in cui i contributi non sono stati versati dal datore di lavoro nel termine di legge, va applicato il principio di cui all'art. 23 della legge n. 218/1952 in base al quale il datore di lavoro inadempiente è tenuto a versare non solo la quota a proprio carico ma anche quella a carico del lavoratore (Cass. N. 22379/2015; Cass. n. 18027/2014). Nella specie, l' ha posto a carico del ricorrente i contributi previdenziali che l'allora CP_1 datore di lavor bbe dovuto applicare in busta paga per il periodo di lavoro dal 1978 al 1985, ai sensi della legge n. 218/1952 e che non fu fatto. Difatti, la trattenuta da parte del datore di lavoro della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 L. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, mentre, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non ha provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). Pertanto, l' va condannato a corrispondere in favore del ricorrente l'importo residuo di CP_1
€ 4.373,37 illegittimamente trattenuto oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore dei procuratori costituiti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
con ricorso del 2/11/2023 nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1
a)dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
b)condanna l' a corrispondere in favore del ricorrente l'importo residuo di € 4.373,37 CP_1 dovuto per la causa di cui in motivazione , oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
c)condanna l' a pagare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.312,00 dov er compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione. Torre Annunziata, 16.06.2025
IL GIUDICE
Dott. Emanuele Rocco