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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/04/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4550/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott. Manuela Esposito - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro telematico di deposito delle note scritte
PROMOSSO DA
Parte 1
- parte ricorrente-
Avv. Monica Manera
Email 1
nei confronti di
CP 1
- parte resistente-
Avv. Marcello Carnovale Email 2 t
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, premesso di essere titolare di pensione categoria SOS 47002349 (superstiti lavoratori dipendenti internazionali), esponeva che con provvedimento del
14.05.2012 1' CP_1 le comunicava un indebito sulla predetta pensione, sostenendo che "È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge"; pertanto sosteneva di aver effettuato il pagamento di un importo non dovuto pari ad € 2.700,53 relativo al periodo dal 01.01.2007 al 31.07.2010; la informava, inoltre, che il recupero delle somme sarebbe avvenuto a partire dal mese di luglio 2012, gravando la ricorrente di una trattenuta mensile di € 60,00 sulla pensione, infatti la trattenuta veniva effettuata ed il presunto credito interamente recuperato. A diva il Tribunale di Castrovillari al fine di sentir dichiarare la irripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 42, comma 5 D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003; o comunque l'insussistenza dell'indebito vantato dall' CP_1 per gli importi indicati e per l'effetto dichiarare nullo ed inefficace il provvedimento di contestazione e la condanna alla restituzione di tutte le somme riscosse a titolo dell'indebito per cui è causa, aumentate degli interessi e della rivalutazione monetaria sui singoli ratei dal dì delle indebite percezioni e sino al soddisfo, con vittoria di spese.
Si costituiva l' CP_1 eccependo l'improcedibilità e inammissibilità dell'azione giudiziaria;
nel merito, chiedeva di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
si eccepiva la prescrizione delle somme richieste, con vittoria di spese.
In via preliminare occorre chiarire che il giudizio in esame è diretto all'accertamento negativo di un indebito assistenziale.
Pertanto, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità dell'intrapresa azione giudiziale sollevate dall' CP 1 non essendo necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa, trattandosi di accertamento negativo di indebito e non di domanda giudiziale tesa ad ottenere una prestazione negata, quanto al primo profilo, ed alla luce della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, da cui ricavare la proposizione di gravame amministrativo avverso l'indebito per cui è causa. Parimenti si rigetta l'eccezione di prescrizione, recando il provvedimento di comunicazione dell'indebito dell' CP_1 la data del
14.5.2012.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Con riferimento alla qualificazione dell'indebito in oggetto come indebito di natura assistenziale, dunque, si osserva che la misura della maggiorazione sociale anche laddove, come nel caso di specie, acceda alla pensione ai superstiti e, quindi, ad una prestazione di natura previdenziale, si qualifica misura assistenziale perché agisce in via trasversale, riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi che prestazioni che ne sono prive ed ha la funzione di garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro
516,46.10, non attingendo ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale.
In linea generale, può affermarsi che sono prestazioni assistenziali quelle riconducibili all'art. 38 comma 1, laddove è disposto che quanti siano privi dei mezzi necessari per vivere hanno diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale. Inoltre, per l'art. 128 del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dalla I. n. 328 del 2000 art. 1, le prestazioni sociali constano di interventi configurabili quali attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita.
L'ermeneusi della Corte di Cassazione, dunque, è ferma nel ritenere che la disciplina in tema di indebito sia differenziata, trattandosi di disposizioni speciali e non suscettibile di interpretazioni analogiche. Nel caso di specie trattasi di un indebito scaturito dal venir meno dei requisiti reddituali, dove la possibilità di ripetere le somme versate - prima della comunicazione del provvedimento con cui è stata accertata l'insussistenza del diritto alla prestazione stessa -è preclusa dalla buona fede del percettore. Orbene, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In definitiva deve essere affermato il principio secondo cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma
9, convertito nella L. n. 291 del 1988, con la conseguenza che, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
(cfr. Cass. n. 13915/2021).
Dunque, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, in altri termini, al pari di quanto accade in materia di c.d. indebito previdenziale reddituale, l'elemento condizionante la possibilità di ripetere le somme è rappresentato dal dolo del percettore.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, dunque, si osserva che non sussiste il dolo della ricorrente;
in quanto trattasi di pensione estera erogata dalla Germania a seguito di richiesta inoltrata presso
1' CP_1, dunque, la resistente era nella piena conoscibilità delle prestazioni previdenziali e assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito della ricorrente, come desumibile dalla domanda di pensione in convenzione internazionale e dal prospetto di liquidazione della pensione in regime internazionale (allegati alla produzione di parte ricorrente). Va dichiarata, di conseguenza, l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite dalla parte ricorrente dal 01.01.2007 al 31.07.2010 e va condannata, pertanto, la parte resistente CP_1 alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a titolo di indebito per lo stesso periodo oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991, con decorrenza dalla data delle singole trattenute all'effettivo soddisfo¹.
Le spese di lite andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
CASTROVILLARI- in composizione Il TRIBUNALE di monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
dichiara irripetibili le somme percepite dalla parte ricorrente dal
01.01.2007 al 31.07.2010 e, per l'effetto, condanna la parte resistente
CP_1 alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme illegittimamente trattenute a titolo di indebito assistenziale per lo stesso periodo oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalle singole trattenute all'effettivo soddisfo;
condanna l' CP_1 al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro € 754,40 oltre C.P.A. e IVA come per legge.
Castrovillari, 3.4.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.