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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel./est.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 8411/2018 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2018 trattenuta in decisione in seguito al deposito delle note telematiche in sostituzione dell' udienza del 12/9/2024
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Sinforosa Anna Parte_1
Lammoglia in forza di procura speciale alle liti in atti ed elett.te dom.ta come in atti;
- appellante-
E , rappresentata e difesa Controparte_1
dll' avv. Paolo Gelli in forza di procura speciale alle liti in atti , elett.te dom.ta come in atti;
-appellata-
E
; Controparte_2
-appellata contumace-
OGGETTO: Appello avverso sentenza resa dal Tribunale di Roma
n. 16251/2018 pubbl. il 6/8/2018 .
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate per l'udienza del 12/9/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello per ottenere la riforma parziale Parte_1
della sentenza n.16251/2018, resa dal Tribunale Ordinario di Roma sez. XII civile, che sulle domande dell' attrice odierna appellante, così decideva:
“Dichiara l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro stradale in questione;
accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna e la Controparte_2 Controparte_1
in solido al risarcimento del danno in favore di , danno Parte_1
liquidato- detratto l'acconto già percepito- nella complessiva somma di €
4.966,00 oltre lucro cessante ed interessi legali come indicati in
motivazione nonché alla refusione delle spese di lite che distratte in favore del suo Avvocato si liquidano in € 750,00 per spese ed € 2.600,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, iva e cpa nella misura di legge;
pone a definitivo carico solidale dei convenuti l'esborso della ctu medica”.
Con atto di citazione, notificato alla e alla , la CP_2 CP_1 Parte_1
deduceva che: 1) il giorno 30.07.2009, verso le ore 12.30 circa, nella qualità
di titolare e conducente del veicolo Fiat Uno Tg RM 85920Z, mentre era ferma al semaforo rosso, posto nell'incrocio tra via della Riserva Nuova e
Via Prenestina, veniva violentemente tamponata, sulla parte posteriore, dal veicolo Fiat Idea TG CW 648EB, di proprietà e condotto dalla signora
, che proseguiva nella medesima direzione di marcia;
2) a Controparte_2
seguito del sinistro, l'attrice riportava danni fisici e neuropsichici che comportavano, come emerso dalla perizia medico legale di parte (cfr all.11),
un'invalidità permanente pari al 30% nonché un periodo di incapacità
temporanea totale di giorni 30 ed un ulteriore periodo di incapacità temporanea parziale al 50% di giorni 180 (relazione medico legale Dott.
versata in atti); 3) nonostante le cure l'attrice continuava ad Per_1
essere affetta da crisi di vertigini, di lipodomia e sincopali , di cui non aveva mai sofferto prima dell'incidente, con grave incidenza negativa sulla vita quotidiana e sull'intero nucleo familiare della medesima;
4) dopo il sinistro,
a seguito di un persistente vomito si recava al pronto soccorso dell'Ospedale
Vannini, dove le veniva diagnosticato “cervicalgia post traumatica, contusione ginocchio sinistro” (con prognosi di giorni 4sc), e prescritta altresì visita neurologica stante il persistere delle vertigini;
5) nei successivi giorni, la sintomatologia vertiginosa si intensificava, con il manifestarsi di perdita di conoscenza e, quindi, veniva posta la diagnosi di “crisi di lipotimia”; 6) secondo la valutazione medico legale del Dott. la Per_1
riportava “esiti di grave trauma distorsivo del rachide cervicale Parte_1
in soggetto artrosico con protrusione discale acuta ad ampio raggio ad
estensione paramediana in C5- C6 con estrinsecazione radicolare, marcato deficit ai movimenti del collo ed interessamento delle emergenze
ortosimpatiche viciniori del ganglio cervicale inferiore con alterazione dell'equilibrio e frequenti crisi sincopali, già riconosciuta invalida dalla
commissione invalidi civili al 50% ed al momento con un procedimento in corso per il riconoscimento, di IP 100% ed indennità di accompagnamento.
Grave stato ansioso depressivo reattivo polarizzato sul vissuto traumatico
e sue sequele con necessità di supporti psicologici. Esiti di valido trauma contusivo distorsivo ginocchio e collo piede sx con gonalgia, metatarsalgia
e deficit funzionale” (incapacità temporanea totale gg 30; Incapacità 2 temporanea parziale al 50% gg 180; invalidità permanente 30% come danno biologico, spese mediche come da documentazione- all.11 fascicolo di parte); 7) la Compagnia di Assicurazioni , in data 29.03.2012 inviava CP_1
assegno bancario dell'importo di € 6.200,00 per il danno subito dall'esponente, somma trattenuta in acconto sul maggiore avere, mentre veniva liquidata la somma di € 3.700,00 per i danni materiali;
8) le somme versate dovevano ritenersi sicuramente insufficienti a ristorare i danni motivo per cui la si vedeva costretta ad adire il Tribunale per Parte_1
vedersi riconoscere i danni, anche psichici subiti, in misura di euro
144.692,00, detratti gli acconti già percepiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Si è costituita nel giudizio di appello, la compagnia assicurativa, a mezzo del proprio difensore, chiedendo il rigetto dell'appello e, in via istruttoria,
l'esibizione della documentazione attestante il danno materiale sull'autovettura condotta dalla interrogatorio formale Parte_1
dell'appellante.
Espletata la trattazione e fissata l'udienza in trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione di termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., nelle quali le parti si sono riportate ai rispettivi atti difensivi, la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. .
***
L' appellante si duole sostanzialmente della erronea interpretazione delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado comprovanti, a suo dire, il diritto della medesima ad ottenere il risarcimento di ulteriori danni rispetto a quelli riconosciuti dalla compagnia assicuratrice del veicolo tamponante.
Nello specifico lamenta che il Tribunale si era riportato alle conclusioni rassegnate dal ctu, disattendendo completamente la copiosa documentazione psichiatrica allegata agli atti del giudizio e, in particolare, la richiesta di rinnovazione della consulenza nella persona di un medico legale neuropsichiatra, che veniva anch' essa immotivatamente disattesa dal giudicante. Il ctu, invero, aveva erroneamente riconosciuto solo la eziologia tra il trauma distorsivo del rachide cervicale e quello contusivo dell'arto inferiore sx- ginocchio e collo piede-con plantari e busto, rispetto all'evento traumatico in questione, quantificando gli esiti permanenti nella assai ridotta misura del 6% di IP, con esclusione di menomazioni all' integrità fisiognomica dell'attrice. Ad avviso dell'appellante l'anzidetta valutazione non teneva conto della ulteriore sintomatologia descritta negli atti difensivi, caratterizzata da sintomi quali stati ansiosi, insonnia,
depressione del tono dell'umore, trattati con farmaci antidepressivi, ansiolitici e stabilizzanti dell'umore. Deduce che la ctu espletata dal dott.
neurologo anche con l'ausilio dello specialista neuropsichiatra Per_2
dott. , aveva negato il nesso eziologico tra le crisi lipotimiche Per_3
ricorrenti e l' evento traumatico relegandole ad epifenomeno di una personalità nevrotico -isterica che attraverso sintomi fittizi ,cercava di attrarre l' attenzione dei sanitari sulla gravità delle sue condizioni al fine di conseguire un maggiore risarcimento. Ribadisce quindi che parte della sintomatologia riportata dalla fosse ascrivibile a sintomi Parte_1
psichiatrici, disconosciuti dal punto di vista eziologico dal ctu e dallo stesso
Tribunale, che pur non determinando alterazioni fisiognomiche, poteva tuttavia causare alterazioni psichiche tali da meritare considerazioni medico legali nell'ambito della valutazione complessiva del danno biologico permanente. Contesta altresì la illiceità della perizia per essere stata espletata da un neurologo invece che da un neuropsichiatra, chiamato solo a supportare il ctu in tale qualità, la lesione del contraddittorio con i consulenti tecnici di parte che non hanno potuto dedurre sull' aspetto psichiatrico alla ctu neurologica. Da ultimo lamenta il mancato riconoscimento del danno esistenziale correlato alle patologie di natura psichiatrica diminutive della qualità della vita e delle capacità relazionali dell'attrice prima del sinistro, e l' erronea liquidazione complessiva del danno in euro 4.966,00 comprensivi di spese mediche per euro 1.778,00, detratti gli acconti ricevuti, come confermato dal fatto che la compagnia provvedeva a pagare in esecuzione della sentenza, la maggior somma di euro 9.235,97 ( comprensivi di lucro cessante , spese mediche e danno non patrimoniale) .
Insiste per l'accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, in considerazione dell'evidente omissione di una valutazione neuro-
psichiatrica sulla persona della e, quindi con la nomina di un Parte_1
medico legale neuro-psichiatrico che possa valutare ed accertare il nesso di causalità tra l'evento ed i danni neuro-psichiatrici lamentati dall'attrice,
come da documentazione prodotta in atti;
se tali lesioni hanno causato postumi permanenti costituenti danno biologico, tali da incidere sulla
complessiva validità psicofisica della danneggiata con quantificazione di
tale danno. Se tali postumi hanno determinato una limitazione della qualità della vita e capacità di lavoro della Con conseguente Parte_1
concessione di un termine per la nomina di un CTP psichiatrico, preclusa nella prima fase di accertamento (vedasi anche note critiche della difesa e
dei consulenti di parte alla CTU), in violazione delle regole del
contraddittorio.
Per contro parte appellata eccepisce l' assoluta mancanza di elementi probatori in favore dell' invocato nesso di causalità diretto ed immediato tra il trauma subito e le patologie manifestatesi dopo il sinistro .Valorizza a riguardo quanto affermato dal ctu dott. in ordine alla mancanza nel Per_2
carteggio clinico allegato al fascicolo, di certificazione di natura psichiatrica o di terapie farmacologiche seguite dall' attrice, e alla irrilevanza di certificati e relazioni di parte prive di valore probatorio in quanto atti di provenienza della parte che li invoca , peraltro risalenti al periodo successivo alla instaurazione del giudizio di primo grado . Ribadisce la correttezza della valutazione del danno operata dal Tribunale
Ad avviso della Corte l' appello è infondato.
Preliminarmente deve darsi atto del giudicato formatosi sulla responsabilità
esclusiva della Sbarra nella causazione del sinistro di cui è causa non essendo detta statuizione oggetto di gravame.
Per quanto attiene alle censure relative al quantum debeatur si osserva quanto segue.
Il Tribunale con motivazione adeguata ed esente da vizi ha correttamente escluso il nesso eziologico tra il trauma subito in seguito al tamponamento e le ulteriori sintomatologie accusate dalla condividendo Parte_1
quanto affermato dall'ausiliario, specialista in neurologia e psichiatria, dott.
, che ha coadiuvato il ctu dott. e la risposta fornita dal ctu Per_3 Per_2
da ultimo indicato alle note critiche fatte pervenire dai consulenti di parte attrice e letteralmente riportate nella relazione (v.pagg. 19 e segg. ctu
. Per_2
A riguardo il ctu ha evidenziato la presenza di riscontri negativi agli accertamenti neurologici effettuati dalla fatta eccezione per Parte_1
l'ernia discale della quale si è tenuto conto nella valutazione dei postumi di
IP e nella ITA e TR , e la riscontrata mancanza di oggettività dei sintomi riferiti dalla medesima da parte del prof. , che lo ha coadiuvato Per_3
nelle indagini peritali nella sua qualità di neuropsichiatra.
Secondo l'ormai consolidato orientamento dei giudici di legittimità da ultimo ribadito da Cass. 12195/2024 , il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo
della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non
deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei
consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa
configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si
risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742 del 2022; n.
1815 del 2015).
Peraltro deve rilevarsi che le certificazioni prodotte risalgono per lo più ad epoca successiva all' instaurazione del giudizio, e comunque nulla provano circa la eziologia fra il sinistro di cui è causa e il lamentato danno neurologico, essendo atti di provenienza della parte che li invoca, di gran lunga successivi al trauma.
Né - si osserva- è ravvisabile la dedotta lesione del contraddittorio risultando dalla stessa ctu versata in atti che i consulenti di parte attrice, dottori e hanno potuto redigere note critiche alle quali il ctu Parte_2 Pt_3
ha fornito adeguate e condivisibili risposte. Nulla compete infine a titolo di danno esistenziale, morale o di personalizzazione, in quanto da ritenere ricompreso nelle voci di danno liquidate dal Tribunale, rispetto alle quali la ulteriore liquidazione richiesta costituirebbe illecita duplicazione non consentita secondo l'ormai noto orientamento giurisprudenziale: “In tema di risarcimento del danno alla
persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle
milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono
nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di
proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione
sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e
prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (Cass. civ. Ordinanza n. 19922 del 12/07/2023;
Ordinanza n. 6444 del 03/03/2023; Sentenza n. 5119 del 17/02/2023;
Sez. 3, Ordinanza n. 15733 del 17/05/2022; Sez. III, ordinanza n. 9006 del
21.03.2022; ordinanza n. 15733 del 17/05/2022).
da ultimo, deve ritenersi la accennata e contestata erroneità nella Pt_4
liquidazione del danno in quanto non supportata dalla indicazione dell'errore posto in essere dal Tribunale, che per contro ha tenuto conto nella liquidazione complessiva della somma dovuta per il risarcimento del danno non patrimoniale, del danno patrimoniale consistente nelle spese mediche riferibili alle lesioni secondo la ctu e degli acconti percepiti dalla compagnia prima della instaurazione del giudizio di primo grado. Peraltro deve ritenersi circostanza non contestata che la maggior somma versata in esecuzione della sentenza di euro 9.235, 97 risulta frutto di un suo errore , determinato a sua volta dalla -erronea- maggiorazione richiesta dal difensore dell' appellante rispetto al decisum.
In conclusione l' appello deve respingersi e confermarsi l' impugnata sentenza.
In applicazione del principio della soccombenza le spese di lite del presente grado sono poste a carico dell'appellante e si liquidano in favore della
, nella misura indicata nella parte dispositiva, in conformità dei CP_1
parametri previsti dalle tabelle per la determinazione dei compensi applicabili ratione temporis, in base al valore della causa, con espunzione delle voci trattazione /istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii,
e la seconda non espletata affatto .
Non si provvede sulle spese di lite nei confronti della parte non costituita.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello proposto da nei confronti di Parte_1
e , avverso la Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 16251/2018 emessa dal Tribunale di Roma il 6/8/2018 nella causa n. rg. 52868/2013, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta l'appello ; -condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente grado che liquida in euro
[...]
3.966,00 oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
-dichiara che l' appellante è tenuta al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002 .
Così deciso nella Camera di consiglio del 20/2/2025.
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D' Avino