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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 14/06/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.264/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv A. Gallina Fiorini
e
RB IA non costituito
: OMESSA NOTIFICA. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza 8/2/25 il Giudice, « rilevato che il convenuto non si è costituito e che parte ricorrente non ha documentato l'effettuata notifica», ha assegnato « Alla parte ricorrente termine perentorio per il deposito della effettuata notifica e delle note di cui al citato articolo 127 ter fino al 20/5/25»
2. Parte ricorrente in data 10/2/25 ha depositato le citate note documentando una notifica effettuata nella stessa data
3. La notifica disposta con il decreto 4/3/24 di fissazione della prima udienza si deve pertanto ritenere inesistente e quindi non suscettibile di (efficace) rinnovazione ex pagina 1 di 2 art.291 cpc, né di sanatoria ex art.156 cpc (Cass.10671/06, SSUU 20604/08,
7358/10, 21219/16, 11219/21).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA improcedibile il ricorso
Ancona, 14/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Ancona, in persona del Giudice del Lavoro Andrea De Sabbata, viste le note depositate ai sensi dell'art.127 ter cpc, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.264/24 RG Lav.
TRA
Parte_1
rappresentato dall'avv A. Gallina Fiorini
e
RB IA non costituito
: OMESSA NOTIFICA. CP_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza 8/2/25 il Giudice, « rilevato che il convenuto non si è costituito e che parte ricorrente non ha documentato l'effettuata notifica», ha assegnato « Alla parte ricorrente termine perentorio per il deposito della effettuata notifica e delle note di cui al citato articolo 127 ter fino al 20/5/25»
2. Parte ricorrente in data 10/2/25 ha depositato le citate note documentando una notifica effettuata nella stessa data
3. La notifica disposta con il decreto 4/3/24 di fissazione della prima udienza si deve pertanto ritenere inesistente e quindi non suscettibile di (efficace) rinnovazione ex pagina 1 di 2 art.291 cpc, né di sanatoria ex art.156 cpc (Cass.10671/06, SSUU 20604/08,
7358/10, 21219/16, 11219/21).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione respinta
o disattesa,
DICHIARA improcedibile il ricorso
Ancona, 14/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Andrea De Sabbata
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