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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dr.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
dr.ssa Rosa D'Apice Consigliere rel. est.
dr.ssa Marcella Pizzillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 819/2017 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 6/2017 emessa il 28/11/2016 e depositata il 2/1/2017
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Manzi, Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Salerno
Corso Vittorio Emanuele n. 58 - Appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Schiavo, CP_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Salerno
via F. Manzo n. 21 - Appellato
1 Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. , proprietario del natante da diporto tg. MATC600959, Parte_1
custodito presso il in Piazza della Concordia, ha Controparte_2
citato in giudizio , rappresentando: a) di avere conferito al CP_1
convenuto per le annualità 2007 e 2008 l'incarico di effettuare sulla predetta imbarcazione “ ogni tipo di intervento di manutenzione ordinaria e
straordinaria al piede poppiero e al motore che si rendesse necessario”; b)
che nell'anno 2007 , dopo l'alaggio del natante, smontava il CP_1
piede poppiero del veicolo, lo trasportava presso la propria azienda ed effettuava un intervento di manutenzione dell'importo di euro 844,80; c) che il convenuto anche nell'anno 2008 smontava il piede poppiero dell'imbarcazione ed eseguiva i necessari interventi di manutenzione;
in particolare il piede poppiero veniva rimontato in data 19/5/2008 previo pagamento della somma anticipata richiesta da pari ad euro CP_1
449,16; d) che l'imbarcazione in questione veniva varata da Parte_2
qualche giorno dopo, segnatamente il 28/5/2008; senonchè il natante, una volta acceso il motore, durante l'inserimento della manopola per l'avanzamento, subiva un'improvvisa e violenta accelerazione al punto che andava a collidere con un'altra imbarcazione, riportando danni nella parte anteriore;
e) che , avvisato dell'accaduto, effettuava CP_1
l'intervento di riparazione, indicando i lavori eseguiti soltanto a seguito dell'esecuzione dei lavori medesimi;
f) che in data 29/5/2008 Parte_2
provvedeva al secondo varo del natante;
dopo qualche giorno
[...] [...]
, nella convinzione che il convenuto avesse effettuato il necessario Pt_1
intervento di riparazione del piede poppiero, si poneva alla guida del natante,
2 ma, appena varcato il porto di Salerno, l'imbarcazione si arrestava sicchè era costretto a rientrare con traino del veicolo da parte di alcuni conoscenti;
g)
che a seguito del secondo varo il natante presentava “ le seguenti anomalie di
funzionamento e conseguenti danni: viraggio a sinistra durante la
navigazione; mancato funzionamento del segnalatore del trim;
evidenti difetti
alla manopola per l'avanzamento; oltre i danni causati, a seguito dell'urto,
al musone dell'imbarcazione”; h) che , giunto al porto di Parte_1
Salerno, contattava un meccanico specializzato nella riparazione di imbarcazioni il quale constatava “ un danno” al piede poppiero del natante “
a causa di imperizia nel montaggio” e stilava un preventivo per l'intervento di riparazione;
i) che sussisteva, pertanto, la responsabilità di CP_1
per l'errata esecuzione degli interventi di manutenzione con conseguente danno patrimoniale emergente subito dall'attore pari: 1) ad euro 1.293,96 (
euro 844,80 + euro 449,16) relativa alla somma versata dall'attore al convenuto per gli interventi di manutenzione effettuati nell'anno 2007 e 2008;
2) ad euro 3.236,00 corrispondente all'importo corrisposta dall'attore a per gli interventi di riparazione eseguiti sul gruppo Controparte_3
poppiero; 3) ad euro 200,00 inerente alla spesa sostenuta per l'alaggio e il varo del natante;
4) ad euro 168,00 riferibile alla spesa sostenuta per l'acquisto del musone di prua a ribalta danneggiato a seguito della collisione innanzi descritta verificatasi in occasione del varo del 28/5/2008; 5) ad euro
1.740,00 relativa alla spesa sostenuta per la sosta del natante non utilizzato;
6) ad euro 196,78 pari all'importo del premio assicurativo versato per il periodo 22.07.2007/ 22.07.2009; 7) euro 500,00 inerente alla somma corrisposta al consulente di parte per l'espletamento dell'incarico.
3 ha chiesto all'adito Tribunale di Nocera Inferiore che il Parte_1
convenuto venisse condannato al pagamento della somma complessiva di euro 7.334,75 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale emergente per le causali innanzi indicate nonché al risarcimento del danno esistenziale per non avere potuto utilizzare il natante nella stagione estiva 2008, con vittoria delle spese processuali da attribuirsi al difensore antistatario.
1.1. , costituitosi in giudizio, ha resistito;
in particolare ha CP_1
contestato la pretesa azionata dall'attore, segnalando la vetustà del piede poppiero in questione, realizzato tra il 1980 ed il 1982 e nel contempo sostenendo di avere effettuato soltanto gli interventi indicati nelle fatture n.
4 del 27/2/2007 e n. 3 del 29/5/2008, ossia interventi di manutenzione sul piede poppiero che “ comportavano l'esclusiva sostituzione di materiali e
componenti consumabili” e di avere rappresentato a , che Controparte_4
gli aveva conferito l'incarico per conto di , che il piede Parte_1
poppiero era vecchio e malfunzionante e, pertanto, andava urgentemente sostituito non essendo più idoneo alla navigazione.
Il convenuto ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria delle spese processuali da attribuirsi ai difensori antistatari.
1.2. Il Tribunale di Nocera Inferiore – esaurita l'attività istruttoria consistita nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nell'escussione dei testi ammessi e nell'espletamento di una C.T.U. – ha rigettato la domanda ed ha compensato integralmente le spese processuali.
In particolare il Giudice a quo – dopo avere evidenziato che “ la parte attrice
ha documentalmente provato di essere proprietaria dell'imbarcazione da
diporto indicata in citazione ed inoltre ha allegato 2 fatture rilasciate in suo
4 favore dalla ditta convenuta in data 27.02.2007 e 29.05.2008 per rimessaggio
motore” – ha valorizzato gli esiti dell'espletata C.T.U., argomentando che l'esperto di ufficio: a) ha verificato che “ il piede poppiero del natante si
presentava in pessime condizioni con ingranaggi conici irrimediabilmente
danneggiati”; b) ha precisato “di non avere potuto accertare le specifiche
anomalie lamentate dall'attore in quanto l'imbarcazione era stata da lui
visionata a riparazioni ultimate”; c) ha segnalato che l'attore non aveva prodotto “ alcuna documentazione relativa al conferimento alla ditta
convenuta dei lavori di manutenzione del motore”; d) ha specificato che “ nel
caso in cui la ditta convenuta doveva effettuare solo lavori di ordinaria
manutenzione, cioè sostituzione dei materiali di consumo, non si poteva
ritenere sussistente il nesso di causalità tra le anomalie riscontrate e la
CP_ condotta della convenuta, essendosi l'evento realizzato presumibilmente
per vetustà del motore e del piede che risalivano all'anno 1989”. Di poi il
Tribunale ha osservato che “ nessun teste escusso in giudizio ed indicato da
parte attrice ha saputo riferire in maniera precisa i lavori appaltati
dall'attore alla convenuta;
in particolare non risulta provato che la ditta
convenuta doveva provvedere alla sostituzione degli elementi che
componevano il piede poppiero che risultava di vecchia costruzione”,
evidenziando ancora che “ il teste ha riferito di avere sentito Testimone_1
il l.r. della ditta convenuta comunicare ad un cliente, per il quale aveva
effettuato un intervento in piazza della Concordia di Salerno proprio nel
periodo indicato in citazione, che il piede poppiero doveva essere sostituito e
che allo stesso era inutile operare qualsiasi intervento di manutenzione”. Il
Giudice di prime cure ha concluso che “dalle risultanze istruttorie non è
5 emersa una prova certa in merito alla sussistenza del nesso causale tra i
lavori effettuati dalla ditta convenuta, ritenuti non correttamente eseguiti, e
le anomalie di funzionamento lamentate dalla parte attrice, risultando
provato, anche mediante gli accertamenti del C.T.U., che il piede poppiero
ed il motore montati sull'imbarcazione dell'attore erano vetusti”.
1.3.Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione notificato il 29/6/2017; ha criticato le ragioni della decisione impugnata ed ha concluso per l'accoglimento dell'interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
1.4. , costituitosi in giudizio, ha resistito ed ha concluso per CP_1
il rigetto dell'impugnazione con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio da attribuirsi al difensore antistatario.
1.5. La Corte con ordinanza del 9/11/2023, all'esito della trattazione scritta,
ha riservato la causa in decisione con i termini ridotti di cui all'art 190 c.p.c.,
segnatamente 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20
giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
3. ha in primo luogo criticato la sentenza impugnata, Parte_1
deducendo che “ non corrisponde alla realtà documentale che la convenuta
appellata abbia rilasciato all'appellante le due fatture indicate dal Giudice
di prime cure , rispettivamente datate 27.02.2007 (relativamente
all'annualità del 2007) e 29.05.2008 ( relativamente all'annualità del 2008)
inerenti il rimessaggio del natante di proprietà dell'appellante; … le due
fatture prodotte dall'appellante risultano esclusivamente e presuntivamente
6 emesse dalla ditta appellata nelle date dalla stessa riportate ed indicate”
(cfr atto di gravame pagine 3 e 4). Invero – prosegue l'appellante - dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che la fattura del 29.5.2008 è
stata rilasciata a il 9/11/2009, ossia oltre un anno dopo Parte_1
l'invio della missiva con cui il committente chiedeva il risarcimento dei danni per la cattiva esecuzione dei lavori;
“La differenza tra emissione di una
fattura e rilascio della stessa all'utente per prestazioni peraltro oggetto di
precedenti contestazioni” – osserva l'appellante “non è di poco conto” (cfr.
atto di impugnazione pag. 4); “ che tutte le reali prestazioni eseguite dalla
ditta appellata non corrispondessero a quelle indicate e descritte nella fattura
presuntivamente emessa in data 29.05.2008 ” – aggiunge – Parte_1
“ è confermato dalla deposizione dei testi e dal verificarsi dei fatti secondo
la tempistica indicata nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure; …
inoltre alquanto curiosa e singolare è la data di emissione riportata nella
fattura del 2008, cioè il 29.05.2008 atteso che la stessa invece avrebbe dovuto
recare una data antecedente ( principio di cassa), come confermato in sede
di escussione testimoniale dal teste sig. il quale dichiarava Controparte_4
di avere corrisposto personalmente a mani del sig. la somma CP_1
da quest'ultimo richiesta anticipatamente all'appellante già prima del
19.05.2008 quando cioè il gruppo poppiero fu montato ” ( cfr. atto di appello pagine 4, 5, 6). L'appellante sul punto conclude: “ ergo che la fattura sia
quindi stata creata successivamente ad hoc dalla ditta soltanto a seguito e a
causa delle due missive di contestazione e di risarcimento danni a firma
dell'appellante, entrambi in atti, inducendo in errore sia il C.T.U. sia il
Giudice di prime cure a ritenere erroneamente che le prestazioni eseguite
7 dalla ditta si limitassero a quelle indicate nella fattura saldata
dall'appellante prima ancora del montaggio del gruppo poppiero, e cioè
prima del 19.05.2008, è di tutta evidenzia” (cfr. atto di gravame pag. 6).
La critica dell'appellante, ad avviso del Collegio, non vale a superare le ragioni della decisione impugnata.
Invero - al di là del dato pur degno di nota che è stato lo stesso appellante a produrre in giudizio le suindicate fatture ( tanto emerge dalla disamina del fascicolo di parte di primo grado di e dalla stessa Parte_1
formulazione della censura in esame) – va evidenziato che il Tribunale nella sentenza impugnata si è limitato ad affermare che l'attore “ ha allegato 2
fatture rilasciate in suo favore della ditta convenuta del 27.02.2007 e del
29.05.2008 per rimessaggio motore” , fondando il proprio convincimento sugli esiti dell'espletata C.T.U. e sulla prova testimoniale.
Alteris verbis il Giudice di primo grado ha fatto riferimento al rilascio delle suindicate fatture e non già alla data di consegna delle stesse e per di più –
come emerge dall'univoco tenore della motivazione della sentenza impugnata riportata al precedente punto 1.2. della presente decisione – non ha valorizzato tali documenti ai fini della statuizione di rigetto della domanda articolata da , considerazioni queste che inducono ad Parte_1
affermare che la censura in esame è priva di pregio.
4. L'appellante ha, poi, prospettato la nullità della C.T.U. espletata in primo grado in quanto il Tribunale, ancorchè la pretesa risarcitoria azionata fosse correlata alla cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione del natante, ha nominato come ausiliario di ufficio un perito assicurativo che, come previsto dal Regolamento Isvap n. 11 del 3/1/2008, può svolgere esclusivamente
8 un'attività professionale consistente nella stima dei danni derivati dalla circolazione, dal furto o dall'incendio dei veicoli o natanti. Il Giudice di prime cure – osserva l'appellante – nonostante l'attore avesse più volte sollecitato la rinnovazione della C.T.U., chiedendo la nomina come esperto di ufficio di un “ ingegnere nautico/navale/ meccanico”, ha rigettato tale richiesta con ordinanza e successivamente “ ha omesso di pronunciarsi in sentenza sul
punto in violazione dell'art. 112 c.p.c.” ( cfr. atto di impugnazione pag. 7).
La doglianza non può trovare ingresso.
Va in primo luogo replicato che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la scelta del consulente tecnico di ufficio è
riservata all'apprezzamento discrezionale del Giudice che la dispone e non è
sindacabile neanche in ordine alla categoria professionale di appartenenza dell'ausiliario di ufficio e alla sua competenza a svolgere le indagini richieste,
attesa la natura e le finalità esclusivamente direttive degli artt. 61 c.p.c., 13 e
22 disp. att. c.p.c. ( cfr. Cass. n. 12499/2023 – in particolare nella predetta sentenza la S.C. ha respinto la censura con la quale ci si doleva del fatto che gli accertamenti tecnici , pur attenendo ad un brevetto concernente una soluzione tecnica nel settore dell'abbigliamento, fossero stati affidati ad un ingegnere, anziché ad un esperto del ramo sartoriale;
cfr. anche Cass.n.
4439/2020 in motivazione;
Cass. n. 6050/2010; Cass. n. 7622/2010; Cass. n.
5473/2001).
Ne consegue che non vi è spazio per la prospettata nullità.
Per completezza – chiarito che la nullità in esame per come articolata involge l'atto di nomina del C.T.U. – va segnalato che la nullità è sottoposta alla formulazione della necessaria eccezione ad istanza della parte interessata
9 nella prima istanza o difesa successiva all'adozione dell'atto stesso o alla conoscenza di esso ai sensi dell'art. 157 comma 2 c.p.c. ( cfr. Cass. n.
12499/2023 in motivazione).
Ebbene nel caso di specie dalla disamina del fascicolo di ufficio di primo grado risulta che il Tribunale all'udienza del 19/9/2012, celebrata in presenza del difensore dell'attore, ha ammesso la consulenza tecnica di ufficio ed ha nominato C.T.U. il “P.A. indicando già all'atto della nomina la Persona_1
qualifica (“P.A.” cioè perito assicurativo) dell'esperto di ufficio ( cfr. verbale udienza del 19/9/2012) Alla successiva udienza del 15/2/2013, celebrata in presenza del difensore dell'attore, il Giudice ha conferito l'incarico al nominato C.T.U. peraltro su espressa richiesta del difensore dell'attore ( cfr.
verbale di udienza del 15/2/2013) Soltanto all'udienza del 31/1/2014,
celebrata a seguito del deposito della relazione di C.T.U., il difensore della parte attrice ha rappresentato - senza peraltro eccepire nè la nullità dell'atto di nomina dell'ausiliario di ufficio né la nullità della C.T.U. - che “ il C.T.U.
nominato è un perito assicurativo e non già un ingegnere navale o meccanico
e pertanto non ha competenza specialistica per la presente vertenza”,
rimettendosi al Tribunale per l'adozione dei “ provvedimenti ritenuti più
opportuni”; il Giudice di prime cure si è riservato “ sulla richiesta di C.T.U.
specialistica” e con provvedimento dell'8/4/2014, sciogliendo la riserva, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni ( cfr. verbale di udienza del
31/1/2014 e provvedimento dell'8/4/2014).
E' evidente pertanto che l'attore non ha eccepito tempestivamente in primo grado la nullità dell'atto di nomina del C.T.U. sicchè tale questione anche per tale ragione resta preclusa in appello.
10 Quanto, poi, al rilievo che il Giudice a quo sarebbe incorso nel vizio di omessa pronuncia per non avere esaminato la richiesta di rinnovazione della
C.T.U. nella sentenza impugnata va replicato che il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112
c.p.c., è configurabile solo in presenza di un'omessa pronuncia rispetto ad una domanda che attiene al merito, evenienza che non ricorre nel caso di specie in quanto il vizio in esame è stato prospettato in relazione alla richiesta di rinnovazione della C.T.U. che non afferisce al merito ( cfr. motivazione Cass.
n. 6715/2013 che ha escluso il vizio di omessa pronuncia rispetto alla richiesta di C.T.U.; Cass. n. 13716/2016).
5. L'appellante, inoltre, ha sostenuto che “ trattandosi nella specie di
prestazioni d'opera rese su un ben mobili ( natante da diporto) ancora
detenuto ed in uso all'odierno appellante è naturale che le componenti
danneggiate siano state successivamente sostituite per permettere al
proprietario di usufruire del proprio bene”. Il Tribunale – osserva ancora
– erroneamente ha valorizzato la circostanza che l'esperto Parte_1
di ufficio aveva segnalato che l'attore non aveva esibito alcuna documentazione relativa al conferimento dell'incarico dedotto in giudizio avente ad oggetto i lavori di manutenzione del motore dell'imbarcazione in questione;
“ nella specie” – precisa l'appellante – “trattasi di una prestazione
di opera avente ad oggetto il rimessaggio del gruppo poppiero di un natante
da diporto per le stagioni estive 2007 e 2008, circostanza non contestata
dalla ditta appellata” sicchè “ ha errato il Giudice di prime cure nel
pretendere di asserire che un utente consumatore avrebbe dovuto fornire in
giudizio la prova documentale di avere materialmente affidato l'incarico di
11 rimessaggio ad una ditta di manutenzione barche in quanto ex adverso il
contratto di rimessaggio del gruppo poppiero avrebbe dovuto essere al più
confezionato e sottoscritto esclusivamente dalla ditta prestatrice d'opera
nonché accettato e controfirmato dall'appellante, utente consumatore, e non
viceversa, come peraltro accade per tutte le prestazioni d'opera”; d'altronde
- aggiunge l'appellante per il contratto di opera professionale non è richiesta la forma scritta ad substantiam. Ancora – prosegue l'appellante –
erroneamente il Tribunale ha posto in evidenzia che il C.T.U. aveva specificato che “ nel caso in cui la ditta convenuta avesse dovuto eseguire
soltanto lavori di manutenzione ordinaria non si sarebbe potuto ritenere
sussistente il nesso di causalità tra le anomalie riscontrate e la condotta della
ditta convenuta, essendosi l'evento realizzato presumibilmente per vetustà
del motore” ( cfr. atto di impugnazione pag. 8 e pag. 27); “ dalle stesse fatture
rilasciate dalla ditta” – rimarca – “ emerge che non si è Parte_1
provveduto soltanto alla sostituzione di materiali di consumo (olio, filtri),
bensì anche alla sostituzione di alcune componenti del gruppo poppiero
usurate con altre acquistate ex novo ( anodo, anodo pinna, girante, anodi
sup)” ( cfr. atto di appello pag. 8). Di poi l'appellante ha richiamato il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 13533/2001 ed ha sostenuto “ pertanto il prestatore d'opera è
tenuto ad eseguire le prestazioni a regola d'arte, trattandosi di
un'obbligazione di risultato”; il contratto di opera – osserva l'appellante – è
“ contraddistinto da piena autonomia” sicchè “ la scelta del tipo e della
natura degli interventi ricade interamente sul prestatore d'opera”; ne consegue che “nella presente vertenza la ditta che si è obbligata CP_1
12 alla manutenzione del natante del sig. ietro pagamento anticipato dei Pt_1
corrispettivi per le annualità 2007/2008 avrebbe adempiuto correttamente
alle proprie obbligazioni soltanto se avesse effettuato un controllo preventivo
del gruppo poppiero nelle sue componenti al fine di verificarne il
funzionamento e l'efficienza anche relativamente agli elementi sostituiti” (
cfr. atto di gravame pagine 8, 9); – prosegue l'appellante – CP_1
non ha provato “ il proprio esatto adempimento né l'incolpevolezza del
proprio inadempimento” ( cfr. atto di impugnazione pag. 11).
Le censure sono destituite di fondamento.
La Corte in primo luogo osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi di inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato ( cfr. Cass. Sezioni Unite n.
13533/2001; Cass. n. 15677/2009; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019).
Orbene il Giudice a quo ha fatto corretta applicazione del suindicato principio di diritto, avendo posto a carico dell'attore che ha agito in giudizio per il risarcimento del danno l'onere di provare l'oggetto del contratto di opera professionale dedotto in giudizio.
13 Peraltro va rimarcato che , come emerge dal tenore dell'atto Parte_1
introduttivo del giudizio di primo grado, non ha neppure allegato quali fossero i lavori che avrebbe dovuto eseguire in forza del contratto CP_1
dedotto in giudizio;
l'attore infatti si è limitato a sostenere genericamente che il contratto di opera involgeva “ ogni tipo di intervento di manutenzione
ordinaria e straordinaria al piede poppiero e al motore che si rendesse
necessario”.
Dal canto suo il convenuto ha contrastato la pretesa risarcitoria, sostenendo di avere effettuato sul piede poppiero soltanto interventi di manutenzione che
“ comportavano l'esclusiva sostituzione di materiali e componenti
consumabili” ( cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Ne consegue che non vi è spazio per l'applicazione del principio di non contestazione disciplinato dall'art. 115 c.p.c. con riferimento al profilo che qui rileva dell'oggetto del contratto di opera professionale dedotto in giudizio.
Riguardo agli ulteriori rilievi formulati dall'appellante, il Collegio osserva che correttamente il Giudice a quo nella sentenza impugnata ha valorizzato gli esiti dell'espletata C.T.U..
A tale riguardo va rimarcato che effettivamente – come Parte_1
risulta dal tenore delle doglianze in esame – ha provveduto alla riparazione del natante e alla sostituzione degli elementi danneggiati prima dell'espletamento della C.T.U. sicchè l'esperto di ufficio nella relazione tecnica di ufficio ha rappresentato tale circostanza, specificando che “ per
quanto concerne le anomalie lamentate, segnatamente viraggio a sinistra
durante la navigazione, mancato funzionamento del segnalatore del tim,
difetto della manopola di accelerazione non è stato possibile per il C.T.U.
14 accertarle in quanto l'imbarcazione è stata visionata a riparazioni ultimate”
( cfr. relazione tecnica di ufficio pag. 7).
In ordine, invece, al piede poppiero l'ausiliario di ufficio – dopo avere segnalato di avere visionato il gruppo poppiero danneggiato installato originariamente sul natante in questione e il nuovo gruppo poppiero di cui attualmente è dotata l'imbarcazione – ha verificato che la fabbricazione del motore del veicolo risale al 1989, ha precisato di non avere rivenuto alcuna documentazione scritta in ordine al contratto di opera professionale dedotto in giudizio da cui desumere l'oggetto del rapporto negoziale ed è giunto alla corretta conclusione che “ ove emergesse e risultasse provato dall'espletata
istruttoria e dalle prove assunte, la cui valutazione spetta all'adito Giudice e
non al consulente, l'obbligo per il convenuto di dovere effettuare opere di
straordinaria manutenzione nell'esecuzione dei lavori sul piede poppiero,
quali verifica di tutti gli elementi che compongono il piede poppiero con
conseguente sostituzione di elementi danneggiati o usurati onde garantire
una regolare navigazione, sussiste il nesso eziologico tra i lamentati danni e
l'evento che sarebbero scaturiti da una imperizia e negligenza della ditta
incaricata; ove invece dall'istruttoria risultasse provato che il lavoro
commissionato alla ditta convenuta consisteva solo nell'ordinaria
manutenzione, vale a dire la sostituzione dei materiali di consumo, può
escludersi la sussistenza del nesso, essendosi l'evento verificato
presumibilmente per la vetustà del motore e del piede risalente all'anno
1989” ( cfr. relazione tecnica di ufficio pagine 3, 7, 8 e 9).
A sua volta il Tribunale, dopo avere richiamato gli esiti dell'espletata C.T.U.,
ha posto in risalto che le deposizioni dei testi escussi non erano idonei a
15 comprovare quali erano i lavori specifici che il convenuto avrebbe dovuto effettuare in esecuzione del contratto di opera professionale dedotto in giudizio.
E' evidente, pertanto, che nè l'ausiliario di ufficio né il Giudice a quo hanno affermato che il contratto di opera professionale – per il quale vige il principio di libertà della forma – richiedesse per il suo perfezionamento il rispetto della forma scritta ad substantiam.
Merita, ancora, di essere evidenziato – replicando ad uno specifico rilievo dell'appellante - che dalle fatture prodotte in giudizio ( fattura n. 4 del
27/2/2007 e fattura n. 3 del 29/5/2008) non possono trarsi elementi favorevoli per la posizione di;
invero la descrizione dei “beni e servizi” Parte_1
riportati nelle predette fatture ( e richiamati nell'atto di gravame) non consente di affermare che il contratto di opera dedotto in giudizio avesse ad oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria.
6. ha ulteriormente criticato la sentenza impugnata, Parte_1
rappresentando che il Giudice a quo ha valutato erroneamente le risultanze processuali. In particolare l'appellante – dopo avere riportato il contenuto della testimonianza di – ha lamentato che il Giudice a quo Testimone_1
ha valorizzato tale deposizione nonostante il teste avesse reso delle dichiarazioni “inattendibili, inconferenti, irrilevanti, inammissibili” posto che il tenore della testimonianza non consente di enucleare elementi di prova idonei ad accreditare la prospettazione di . Il Tribunale – CP_1
prosegue l'appellante, richiamando le dichiarazioni rese dai testi CP_4
e – non ha tenuto conto delle
[...] Testimone_2 Testimone_3
deposizioni rese dai predetti testi indicati dall'attore da cui emerge sia che
16 aveva conferito a l'incarico di “effettuare Parte_1 CP_1
l'attività di rimessaggio sul natante” in questione sia che CP_1
non aveva espletato correttamente la prestazione.
Ciò posto, la Corte osserva che va condiviso il rilievo dell'appellante in ordine all'irrilevanza della deposizione di . Testimone_1
Il teste, infatti, - dopo avere dichiarato di essere un appassionato di nautica e di frequentare per tale ragione molti “centri nautici” tra cui quello di CP_1
– ha riferito che, verso la fine del mese di settembre 2007, mentre si
[...]
trovava presso l'officina di , quest'ultimo ricevette una CP_1
telefonata e gli chiese di accompagnarlo a Salerno perché doveva effettuare la riparazione di un'imbarcazione; ha precisato di essersi Testimone_1
recato insieme a a Salerno a Piazza della Concordia dove si CP_1
trovava la barca che doveva essere riparata;
il teste ha aggiunto che nell'occasione “ un certo Sig. cominciò a discutere animatamente CP_4
con perché quest'ultimo non voleva smontare il piede CP_1
poppiero, sostenendo che a suo avviso il piede poppiero doveva essere sostituito, mentre l'interlocutore insisteva, dicendo che il piede doveva essere smontato e sottoposto alla “solita manutenzione”; il teste, inoltre, ha precisato di non sapere chi fosse il proprietario dell'imbarcazione.
Orbene è evidente che la deposizione in esame é priva di qualsiasi valenza probatoria perché, avendo il teste precisato di non sapere chi fosse il proprietario dell'imbarcazione, non è possibile collegare i fatti da lui narrati alla vicenda sottoposta al vaglio della Corte.
Tali considerazioni, tuttavia, non sono sufficienti per pervenire all'accoglimento dell'appello in quanto, una volta esclusa la rilevanza della
17 testimonianza appena esaminata, resta il fatto che era onere dell'attore - sulla base del principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato al precedente punto 5 della presente sentenza – provare l'oggetto specifico del contratto di opera professionale, onere che non è stato assolto.
Invero – focalizzando l'attenzione sui testi escussi su indicazione della parte attrice e indicati nell'atto di gravame – va evidenziato che i testi Tes_2
e nel corso della loro escussione non hanno fatto
[...] Testimone_3
alcun riferimento all'oggetto dell'incarico relativo all'imbarcazione in questione conferito da a . Parte_1 CP_1
In ordine, invece, alla deposizione di va evidenziato che il Controparte_4
teste ha riferito di avere appreso da che Parte_1 CP_1
avrebbe dovuto effettuare sull'imbarcazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
E' evidente che tale deposizione si presenta del tutto inidonea ad orientare il convincimento del Giudicante giacchè il teste - non solo ha reso delle dichiarazioni generiche, essendosi limitato a riferire che il contratto ha avuto ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria senza fornire alcuna indicazione degli specifici lavori che CP_1
avrebbe dovuto eseguire - ma ha riferito circostanze apprese dallo stesso attore rendendo così una testimonianza priva di qualsiasi valenza probatoria.
Trova, infatti, applicazione il principio di diritto in forza del quale in tema di prova testimoniale, i testimoni “ de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, sicchè la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto
18 oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa ( cr. Cass. n.
4530/2025; Cass. n. 569/2015; Cass. n. 8358/2007; Cass. n. 43/98).
7. L'appellante con un'ulteriore censura ha lamentato che il Tribunale ha effettuato “ un'errata applicazione e interpretazione delle norme in materia
di inadempimento ed onere della prova” ( cfr. atto di gravame pag. 22).
La censura è priva di pregio in quanto – come già evidenziato al precedente punto 5 della presente sentenza a cui si rinvia – il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Va ribadito che nel caso di specie l'attore non ha fornito la prova dei lavori specifici oggetto del contratto di opera professionale dedotto in giudizio sicchè correttamente il Giudice di prime cure è pervenuto al rigetto della domanda di risarcimento dei danni.
In particolare – replicando ai rilievi dell'appellante – va evidenziato che in assenza della suindicata prova non è possibile affermare che CP_1
fosse obbligato a comunicare a la necessità di procedere alla CP_6
sostituzione del piede poppiero, peraltro vetusto ( la data di fabbricazione risale all'anno 1989) circostanza quest'ultima senz'altro nota all'attore.
19 8. , infine, ha sostenuto che il Giudice a quo ha violato il Parte_1
principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato enunciato dall'art. 112 c.p.c. in quanto ometteva qualsiasi pronuncia in ordine alla richiesta di rinnovazione della C.T.U. e “ non si pronunciava sul danno patrimoniale e
non patrimoniale richiesto dall'appellante sia per le spese sostenute volte a
riparare gli errori commessi dalla ditta, sia per il mancato utilizzo del
natante per tutta la stagione estiva del 2008, sia per il risarcimento dei danni
sia per la restituzione di indebito” ( cfr. atto di gravame pag. 32).
La doglianza non può trovare ingresso.
Il Collegio osserva che il vizio di omessa pronuncia su una domanda, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà
di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica,
sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr.
Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 7653/2012).
Nel caso di specie il Giudice a quo non è incorso nel vizio di omessa pronuncia in quanto, una volta esclusa la responsabilità del convenuto,
correttamente non ha proceduto all'individuazione e alla quantificazione dei danni subiti dall'attore.
Quanto, poi, al vizio di omessa pronuncia prospettato dall'appellante con riferimento alla richiesta di rinnovazione della C.T.U. valgono le argomentazioni già espresse al precedente punto 4 della presente sentenza,
20 dovendosi ribadire che tale vizio è configurabile soltanto rispetto a domande che investono il merito della controversia.
9.Le argomentazioni esposte conducono al rigetto dell'appello e alla conseguente conferma della sentenza impugnata, restando assorbiti i rilievi dell'appellante inerenti alla quantificazione del danno ( cfr. atto di appello pag. 24).
La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza;
pertanto, va condannato al Parte_1
pagamento delle spese processuali in favore del difensore antistatario di
; tali spese vanno liquidate come in dispositivo in base alla CP_1
tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività
espletata.
Va, infine, evidenziato che non vi è spazio per l'accoglimento della richiesta di tesa a conseguire la condanna di anche CP_1 Parte_1
al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado in quanto l'appellato - come si evince dal tenore della comparsa di costituzione depositata nel presente grado di giudizio – si è limitato a concludere per la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio senza articolare alcuna critica avverso la statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato la compensazione integrale delle spese di lite.
Infine va dato atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1
quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012)
per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P.Q.M.
21 La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. CP_1
6/2017 emessa il 28/11/2016 e depositata il 2/1/2017, così provvede:
1.rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna al pagamento delle spese processuali del Parte_1
presente giudizio di appello in favore del difensore antistatario di CP_1
spese che liquida in euro 2.910,00 per compenso professionale, oltre
[...]
rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Salerno, 26/3/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosa D'Apice Maria Assunta Niccoli
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