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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 31/10/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
LA OR AM Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
IC Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 296/2023 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura su foglio separato allegata all'atto di appello, dall'avv. Nicola Zirone, presso il cui studio in Noto è elettivamente domiciliato;
appellante contro cf: ), in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, dall'avv. Antonio Chistian Faggella
Pellegrino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Cerbino in Siracusa;
appellata
Avente ad oggetto: contratto di finanziamento.
All'udienza collegiale del 6.6.2025, i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 27 settembre 2022, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 5489/2017, Parte_1
col quale gli era stato intimato il pagamento, in favore di della Controparte_1
somma di €. 16.254,17 - oltre successivi interessi convenzionali di mora e spese - quale debito residuo dovuto in relazione al contratto di finanziamento n.
20031298407018, stipulato dal , in data 3.11.2010, con Findomestic Banca Pt_1
s.p.a., credito poi ceduto a con atto del 19.9.2016. Controparte_1
Dato atto dell'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, il giudice di prime cure esponeva, a sostegno della decisione, che il creditore aveva dato prova del titolo posto a fondamento della pretesa, ovvero il summenzionato contratto di finanziamento, prodotto in allegato, assumendone l'inadempimento, ed aveva altresì allegato, non soltanto l'estratto ex art. 50 TUB contenente il saldo debitorio, bensì il piano di ammortamento ed il dettaglio di tutti i movimenti relativi al rapporto;
di contro, l'opponente non aveva contestato di avere sottoscritto il contratto, né di avere ricevuto l'erogazione della somma, né aveva dato prova di avere dato corso ad ulteriori pagamenti, oltre quelli riconosciuti dalla controparte.
Quanto, poi, alla dedotta illegittima capitalizzazione degli interessi, peraltro non dimostrata da parte opponente, il tribunale evidenziava che - secondo orientamento consolidato - l'ammortamento alla francese applicato al rapporto non dava luogo ad alcuna illegittima capitalizzazione di interessi, i quali ultimi erano calcolati solo sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Queste considerazioni giustificavano l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio richiesta in sede di opposizione, perché finalizzata a colmare carenze probatorie in cui il debitore era incorso, data l'assoluta genericità delle eccezioni formulate.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l'opponente, con atto di citazione notificato il 23.2.2023, cui resisteva l'appellata.
Maturati i termini per le conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Col primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Rileva che l'esistenza di detto adempimento non è stata documentata entro i termini perentori di cui all'art. 183 c.p.c. e che il giudice, nel rimettere la causa sul ruolo per consentire il deposito tardivo del verbale di mediazione negativo, dopo la scadenza dei suddetti termini, ha commesso un evidente “error in procedendo”.
Col secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per aver rigettato l'eccezione di anatocismo e per aver respinto il mezzo istruttorio finalizzato ad accertare la suindicata eccezione, ossia la ctu. Deduce che il tribunale ha respinto l'eccezione in discorso sul presupposto che l'ammortamento alla francese non comporti alcuna capitalizzazione di interessi, e tuttavia nelle clausole del contratto di finanziamento non è specificata l'applicazione dell'ammortamento alla francese.
In ordine al secondo profilo, adduce che, nel momento in cui si sollevano quanto meno dei dubbi sull'esistenza degli interessi anatocistici, appare inevitabile disporre, vista la complessità dei calcoli, una consulenza ad opera di esperto in materia.
2.) Il primo motivo di impugnazione - seppur ammissibile, posto che in esso, diversamente da quanto eccepito dall'appellato, è possibile individuare, in conformità ai principi enunciati da Cass. SU n. 27199/2017, le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata - è manifestamente infondato.
Osserva il collegio che, alla prima udienza del 12.6.2018, l'opponente non ha eccepito alcunché in merito al tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, né il giudice ne ha rilevato d'ufficio il mancato esperimento, rinviando la causa, “salvi i diritti di prima udienza”, per consentire alle parti, come da richiesta, di coltivare un bonario componimento della lite.
Il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, poi, si
è effettivamente tenuto il successivo giorno 19.7.2018, con esito negativo, stante la mancata comparizione di innanzi al mediatore, come da verbale in Parte_1
atti.
3 Alla successiva udienza innanzi al tribunale del 15.1.2019 è stata poi l'opposta ad eccepire, piuttosto, l'improcedibilità dell'opposizione al d.i. (richiamando il vecchio orientamento sul tema, antecedente all'intervento delle SU n. 19596/20, che riteneva il tentativo di mediazione condizione di procedibilità dell'opposizione, anziché della domanda monitoria), in relazione alla circostanza che l'opponente non aveva partecipato alla procedura di mediazione, così come tenutasi.
Stando così le cose, deve pertanto evidenziarsi che nessuna improcedibilità della domanda monitoria può dirsi maturata nel presente giudizio, dal momento che essa non è stata eccepita dall'opponente - come s'imponeva, a pena di decadenza: Cass.
25155/2020 - o rilevata d'ufficio dal giudice, entro la prima udienza;
e posto, in ogni caso, che il tentativo di mediazione è stato espletato, per come dato atto a verbale dell'udienza del 15.1.2019 dall'opposta. In ogni caso, la produzione del relativo verbale negativo successivamente al maturare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. non comporta alcuna decadenza.
3.) Il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte manifestamente infondato.
In disparte che il contratto di finanziamento, all'art. 3 ultimo comma delle relative condizioni generali, è espressamente specificata l'applicazione dell'ammortamento alla francese (“per tale tipologie di finanziamento, gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento francese con una rata che prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente”) e che la composizione delle rate in scadenza è specificata analiticamente, quanto a singola quota per capitale e interessi, nell'allegato piano di ammortamento, va ribadito che, secondo quanto già correttamente evidenziato dal tribunale, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati, ovvero - si aggiunga - neppure idoneamente prospettati, come nel caso in esame, non avendo parte appellante, neppure in questo grado di appello - specie a fronte delle articolate argomentazioni espresse sul punto dalla sentenza appellata - chiarito in base a quali ragioni di fatto o di diritto possa ritenersi la sussistenza, nel finanziamento accordato, di interessi anatocistici.
4 Del resto, le Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 15130/2024, hanno sancito la legittimità del piano di ammortamento alla francese standardizzato (caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate costanti” comprensive di una quota capitale, crescente, e di una quota interessi, decrescente), escludendo qualsivoglia anatocismo, dovendosi escludere che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
4.) L'appello, in definitiva, va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado, che liquida in €.3.966,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
IC Rao LA OR AM
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
LA OR AM Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
IC Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 296/2023 R.G. promossa da
( ), rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1
procura su foglio separato allegata all'atto di appello, dall'avv. Nicola Zirone, presso il cui studio in Noto è elettivamente domiciliato;
appellante contro cf: ), in persona del legale rappr. pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, dall'avv. Antonio Chistian Faggella
Pellegrino, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Cerbino in Siracusa;
appellata
Avente ad oggetto: contratto di finanziamento.
All'udienza collegiale del 6.6.2025, i difensori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, e la causa era posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 27 settembre 2022, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 5489/2017, Parte_1
col quale gli era stato intimato il pagamento, in favore di della Controparte_1
somma di €. 16.254,17 - oltre successivi interessi convenzionali di mora e spese - quale debito residuo dovuto in relazione al contratto di finanziamento n.
20031298407018, stipulato dal , in data 3.11.2010, con Findomestic Banca Pt_1
s.p.a., credito poi ceduto a con atto del 19.9.2016. Controparte_1
Dato atto dell'espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria, il giudice di prime cure esponeva, a sostegno della decisione, che il creditore aveva dato prova del titolo posto a fondamento della pretesa, ovvero il summenzionato contratto di finanziamento, prodotto in allegato, assumendone l'inadempimento, ed aveva altresì allegato, non soltanto l'estratto ex art. 50 TUB contenente il saldo debitorio, bensì il piano di ammortamento ed il dettaglio di tutti i movimenti relativi al rapporto;
di contro, l'opponente non aveva contestato di avere sottoscritto il contratto, né di avere ricevuto l'erogazione della somma, né aveva dato prova di avere dato corso ad ulteriori pagamenti, oltre quelli riconosciuti dalla controparte.
Quanto, poi, alla dedotta illegittima capitalizzazione degli interessi, peraltro non dimostrata da parte opponente, il tribunale evidenziava che - secondo orientamento consolidato - l'ammortamento alla francese applicato al rapporto non dava luogo ad alcuna illegittima capitalizzazione di interessi, i quali ultimi erano calcolati solo sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Queste considerazioni giustificavano l'inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio richiesta in sede di opposizione, perché finalizzata a colmare carenze probatorie in cui il debitore era incorso, data l'assoluta genericità delle eccezioni formulate.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l'opponente, con atto di citazione notificato il 23.2.2023, cui resisteva l'appellata.
Maturati i termini per le conclusionali e repliche, la causa perveniva alla decisione del collegio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Col primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver omesso di rilevare l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo di mediazione. Rileva che l'esistenza di detto adempimento non è stata documentata entro i termini perentori di cui all'art. 183 c.p.c. e che il giudice, nel rimettere la causa sul ruolo per consentire il deposito tardivo del verbale di mediazione negativo, dopo la scadenza dei suddetti termini, ha commesso un evidente “error in procedendo”.
Col secondo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per aver rigettato l'eccezione di anatocismo e per aver respinto il mezzo istruttorio finalizzato ad accertare la suindicata eccezione, ossia la ctu. Deduce che il tribunale ha respinto l'eccezione in discorso sul presupposto che l'ammortamento alla francese non comporti alcuna capitalizzazione di interessi, e tuttavia nelle clausole del contratto di finanziamento non è specificata l'applicazione dell'ammortamento alla francese.
In ordine al secondo profilo, adduce che, nel momento in cui si sollevano quanto meno dei dubbi sull'esistenza degli interessi anatocistici, appare inevitabile disporre, vista la complessità dei calcoli, una consulenza ad opera di esperto in materia.
2.) Il primo motivo di impugnazione - seppur ammissibile, posto che in esso, diversamente da quanto eccepito dall'appellato, è possibile individuare, in conformità ai principi enunciati da Cass. SU n. 27199/2017, le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata - è manifestamente infondato.
Osserva il collegio che, alla prima udienza del 12.6.2018, l'opponente non ha eccepito alcunché in merito al tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, né il giudice ne ha rilevato d'ufficio il mancato esperimento, rinviando la causa, “salvi i diritti di prima udienza”, per consentire alle parti, come da richiesta, di coltivare un bonario componimento della lite.
Il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, poi, si
è effettivamente tenuto il successivo giorno 19.7.2018, con esito negativo, stante la mancata comparizione di innanzi al mediatore, come da verbale in Parte_1
atti.
3 Alla successiva udienza innanzi al tribunale del 15.1.2019 è stata poi l'opposta ad eccepire, piuttosto, l'improcedibilità dell'opposizione al d.i. (richiamando il vecchio orientamento sul tema, antecedente all'intervento delle SU n. 19596/20, che riteneva il tentativo di mediazione condizione di procedibilità dell'opposizione, anziché della domanda monitoria), in relazione alla circostanza che l'opponente non aveva partecipato alla procedura di mediazione, così come tenutasi.
Stando così le cose, deve pertanto evidenziarsi che nessuna improcedibilità della domanda monitoria può dirsi maturata nel presente giudizio, dal momento che essa non è stata eccepita dall'opponente - come s'imponeva, a pena di decadenza: Cass.
25155/2020 - o rilevata d'ufficio dal giudice, entro la prima udienza;
e posto, in ogni caso, che il tentativo di mediazione è stato espletato, per come dato atto a verbale dell'udienza del 15.1.2019 dall'opposta. In ogni caso, la produzione del relativo verbale negativo successivamente al maturare dei termini di cui all'art. 183 c.p.c. non comporta alcuna decadenza.
3.) Il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte manifestamente infondato.
In disparte che il contratto di finanziamento, all'art. 3 ultimo comma delle relative condizioni generali, è espressamente specificata l'applicazione dell'ammortamento alla francese (“per tale tipologie di finanziamento, gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento francese con una rata che prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente”) e che la composizione delle rate in scadenza è specificata analiticamente, quanto a singola quota per capitale e interessi, nell'allegato piano di ammortamento, va ribadito che, secondo quanto già correttamente evidenziato dal tribunale, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati, ovvero - si aggiunga - neppure idoneamente prospettati, come nel caso in esame, non avendo parte appellante, neppure in questo grado di appello - specie a fronte delle articolate argomentazioni espresse sul punto dalla sentenza appellata - chiarito in base a quali ragioni di fatto o di diritto possa ritenersi la sussistenza, nel finanziamento accordato, di interessi anatocistici.
4 Del resto, le Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 15130/2024, hanno sancito la legittimità del piano di ammortamento alla francese standardizzato (caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a “rate costanti” comprensive di una quota capitale, crescente, e di una quota interessi, decrescente), escludendo qualsivoglia anatocismo, dovendosi escludere che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
4.) L'appello, in definitiva, va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado, che liquida in €.3.966,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti, richiesti dall'art 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
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