Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5345/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a Mahebourg (MAURITIUS), in [...] Parte_1
08/09/1957, elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA G.SCIUTI 31, presso lo studio dell'Avv. SEGRETO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA G. SCIUTI n. 31, presso lo studio dell'Avv. ALONGI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 25/11/2024 (matrimonio celebrato in Palermo, il 24/03/1990); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 aprile 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi manifestano concordemente la loro volontà di vivere separatamente l'uno dall'altra ed acconsentono a tale regime di vita, con l'obbligo del rispetto reciproco, impegnandosi a mantenere un rapporto sereno e cordiale;
2) la sig.ra rimarrà domiciliata nell'abitazione coniugale Parte_2 sita in Palermo, Via Fausto Coppi n. 11, mentre il sig. elegge Controparte_1 il proprio domicilio nell'abitazione sita in Carini nella Via Cefalonia n. 6;
3) i figli e , entrambi maggiorenni, sono economicamente Per_1 Per_2 autosufficienti e vivono presso le loro rispettive abitazioni;
4) i coniugi si danno, ancora, atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale;
5) che la sig.ra e il sig. non hanno una vera e propria attività Pt_1 CP_1 lavorativa svolgendo estemporanei e saltuari lavori, essi vivono ad oggi anche grazie all'aiuto economico delle famiglie d'origine; il sig. percepisce CP_1 anche una modesta pensione di anzianità;
6) i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa concernente il loro personale mantenimento disponendo comunque di sufficienti ed adeguati mezzi di sostentamento, di avere già regolato tutti i reciproci rapporti patrimoniali e di non avere, pertanto, più nulla a pretendere l'uno dall'altro;
7) ciascun coniuge si obbliga a comunicare all'altro ogni eventuale variazione di domicilio e hanno, altresì, l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il proprio indirizzo, anche telefonico, e, comunque, gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località;
8) i coniugi si impegnano, altresì, a dare il reciproco consenso affinché venga rilasciato e/o rinnovato a ciascuno di essi il passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
2 L'autovettura Fiat Idea targata CZ 205 AK, intestata al sig. Controparte_1 nonché il motociclo Honda SH300, rimangono nella disponibilità di quest'ultimo e resta inteso che da questo momento rimangono a carico del sig.
il pagamento delle tasse di proprietà e delle Polizze assicurative dei CP_1 mezzi sopra descritti, nonché di tutte le imposte, tasse, sanzioni afferenti agli stessi anche maturate precedentemente al presente atto fin dalla data di sottoscrizione del ricorso
Entrambi i coniugi espressamente dichiarano di non avere conti correnti in comune.
Operata tale divisione i coniugi si danno reciprocamente atto di non possedere altro in comune che possa formare oggetto di reciproche successive pretese.
Per quanto non previsto le parti si rimettono alle vigenti norme di legge.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 4, P. 1, Anno 1990) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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