Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, composta dai magistrati:
dott. Giuseppe Lupo Presidente
dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 812 del Registro Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021
TRA
, in persona del suo Parte_1
Amministratore pro tempore, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. P.IVA_1
Dario Anzalone per procura in atti;
appellante
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2
, assistita e difesa dall'Avv. Antonino Paleologo, giusta C.F._1
procura in atti.
appellata
Conclusioni delle parti: c o m e i n a t t i d i c o s t i t u z i o n e i n a p p e l l o .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3578 del 6 novembre 2020 il Tribunale di
Palermo, decidendo in via definitiva sulla opposizione proposta da
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n.ro 3637/2016 con il quale alla predetta Pt_2
era stato intimato il pagamento, a titolo di oneri condominiali, della somma di euro 5.871,41, oltre accessori, a favore del Condominio dell'edificio sito nella via
Libertà n.159 del medesimo capoluogo siciliano, revocava il decreto riconoscendo la sussistenza del debito solo nella minore misura di euro
1.212,91, per la quale condannava l'opponente; compensava interamente tra le parti le spese del giudizio.
Il Tribunale, in particolare, pur disattendendo i motivi di opposizione afferenti alla nullità delle tre delibere dell'assemblea condominiale su cui si basava la pretesa creditoria, riteneva che i contributi fondati sulla delibera del
23.6.2015 (in effetti del 25.6.2015) – quella con cui era stato approvato il piano di riparto relativo alla effettuazione dei lavori di risanamento delle parti strutturali dell'edificio, lavori già approvati il 17.11.2014 – non fossero esigibili in quanto l'efficacia esecutiva della delibera de qua era stata sospesa da un'altra del
16.04.2018, cosicché circoscriveva la condanna al diverso debito per morosità
della riportato nella delibera del 15.2.2016. Pt_2
Proponeva appello il lamentando una erronea Parte_1
interpretazione da parte del Tribunale del contenuto della delibera del 16.4.2018
la quale, lungi dal rendere inefficace la precedente del 23.6.2015, si era limitata a disporre la sospensione temporanea della riscossione delle rate dovute dai condomini per il contributo straordinario de quo successive alla sua adozione e,
dunque, non aveva inciso sulla esigibilità dei ratei oggetto del decreto ingiuntivo,
afferenti alle quote già scadute dei mesi da ottobre 2015 ad aprile 2016.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna della controparte al pagamento anche dell'importo di euro 4.658,50, delle spese di entrambi i gradi del giudizio di opposizione e della fase monitoria. 3
Resisteva la appellata sollecitando la conferma del provvedimento impugnato.
La causa, trattata in modalità scritta, è stata assunta in decisione il
3 luglio 2024 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190
c.p.c..
Va preliminarmente rilevato che la appellata ha allegato alla sua comparsa di costituzione due delibere dell'assemblea condominiale, rispettivamente del 29.5.2020 e dell'1.9.2020, e ciò al fine di dimostrare che il progetto delle opere per il cui finanziamento era stato approvato il sopra indicato piano di riparto sarebbe stato successivamente abbandonato dal , Parte_1 che si sarebbe indirizzato verso l'esecuzione di nuovi e diversi lavori di manutenzione straordinaria destinati a fruire di agevolazioni statali.
In ordine a tali documenti, occorre tuttavia rilevare che la delibera dell'1.9.2020 rientra tra il materiale che la difesa della aveva chiesto di Pt_2
produrre alla ultima udienza del primo grado del giudizio e che tale produzione è
stata dichiarata inammissibile nella sentenza impugnata con motivazioni che non sono state oggetto di gravame incidentale. Più in generale, non sfugge che,
trattandosi di documenti formatisi in epoca antecedente alla chiusura di quel grado, la loro produzione in questo, in assenza di qualsivoglia allegazione giustificativa ai sensi dell'art.345 c.p.c., non può ritenersi consentita, per come anche eccepito dalla controparte che ne ha comunque contestato la rilevanza al fine di desumere una cessazione della materia del contendere.
Nel merito, non può non rilevarsi che il thema decidendum è stato già
affrontato da questa Corte con la sentenza, portante n.ro 1966/2023, prodotta dall'appellante, resa in altra analoga causa che ha visto il Parte_1
contrapposto ad altri condomini. Poiché nel presente giudizio non sono emersi 4
elementi per discostarsi dalle argomentazioni sviluppate in tale pronuncia, ad esse nel prosieguo si farà richiamo.
La controversia, al netto delle altre questioni che sono state già decise dal provvedimento impugnato e, ancor prima, dalla sentenza non definitiva emessa dal giudice di prime cure il 22.10.2018, ruota infatti sulla interpretazione del contenuto della delibera del 16.4.2018 nella parte in cui, in approvazione del punto 3) dell'ordine del giorno, l'assemblea condominiale, all'unanimità dei presenti, decideva di “sospendere la rateizzazione già approvata e relativa al piano di ripartizione approvato con delibera assembleare del 23.6.2015 di cui al progetto redatto dall'Ing. ”. Per_1
Ciò posto, l'assunto dell'appellante circa il fatto che la sospensione operava ex nunc, solo per le rate di contributo che sarebbero maturate successivamente alla sua deliberazione, trova ampi e sicuri riscontri.
Innanzitutto, appare già di per sé dirimente il dato letterale, posto la sospensione aveva per oggetto non già il piano di ripartizione approvato con la delibera del 23.5.2015 ma la sua “rateizzazione”.
Quanto poi al significato da attribuire all'espressione “sospensione della rateizzazione”, esso si coglie pienamente e senza margine di dubbio raccordando la statuizione in esame con il già citato punto 3 dell'O.d.G. che la aveva introdotta e che così recitava: “Deliberazione in merito alla eventuale temporanea sospensione della riscossione del piano di ripartizione relativo al
deliberato assembleare del 23.06.2015 in attesa delle determinazioni sull'ottenimento di eventuali finanziamenti”.
Non appare poi priva di rilievo, ai fini interpretativi, la circostanza che la delibera non conteneva alcuna regolamentazione delle conseguenze di una possibile efficacia retroattiva della sospensione e, in particolare, nulla statuiva 5
sulla destinazione dei contributi già versati dai condomini diligenti e sulla sorte delle plurime vertenze giudiziali afferenti a quelli non riscossi.
Alla luce di tali convergenti elementi, deve concludersi che l'assemblea condominiale del 16.4.2018 intese provvedere solo in relazione ai ratei di successiva scadenza.
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto, che la sentenza impugnata aveva revocato solo per la ritenuta parziale inesigibilità del credito, va integralmente confermato.
Alla luce dell'esito finale della causa e secondo la regola della soccombenza, l'opponente, odierna appellata, va condannata alla refusione integrale delle spese di lite sostenute dal in entrambi i gradi del Parte_1
giudizio.
Le stesse si liquidano applicando i parametri tariffari, nell'importo di euro
4.237,00 per il primo grado, avuto anche riguardo alla attività difensiva supplementare correlata alla emissione della sentenza non definitiva, ed in euro
1.500,00 – oltre euro 174,00 per esborsi- per questo grado, in considerazione della riduzione del disputatum e della semplicità della causa, su cui sempre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, c.p.a. ed IVA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
in riforma della sentenza n. 3578/2020 emessa dal Tribunale di Palermo il
6.11.2020 ed appellata dal di , Controparte_1 Pt_1 rigetta integralmente l'opposizione proposta da avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n.ro 3637/2016 emesso dal medesimo Tribunale.
Condanna a rifondere al prefato le spese del Parte_2 Parte_1 primo grado di giudizio – che liquida nell'importo di euro 4.237,00 per compensi 6
di difesa - nonché le spese del presente grado, che liquida in euro 1.500,00 per compensi ed euro 174,00 per esborsi - su cui spese forfettarie ex D.M. n.
55/2014, c.p.a. ed IVA come per legge.
Palermo, 20.1.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo