Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 26/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 13864/2022 R.G. promossa da:
con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. SALEMME CLAUDIA, con elezione di domicilio in VIA GIUSEPE RECCO 23, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con CP_2 elezione di domicilio in VIA A. DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE
OGGETTO: opp ATO
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7-12-2023, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU, pur riconoscendo lo status di disabilità ex art. 3, comma 3, l. 104/92, ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento di cui alla domanda amministrativa dell'1-3-2022; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale dello status di disabilità ex art. 3, comma 3, l. 104/92 e del diritto alla ulteriore prestazione richiesta con condanna al pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. L si costituiva contestando la fondatezza della domanda. CP_2
L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c..
Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa.
Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato: errata valutazione delle limitazioni conseguenti alla patologia di BPCO, con affaticamento anche per pochi passi e dispnea da sforzo;
errata valutazione dell'artrosi della colonna vertebrale comportante dolore e limitazione funzionale;
omessa somministrazione dei test IAL, IADL e MMSE .
Le censure, nel merito, tuttavia, sono infondate.
Rispetto alle censure mosse alla perizia da parte attrice, innanzitutto, non risultano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass. lav., n.
11054/2003; Cass. lav., n. 7341/2004), sicchè non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n. 2151/2004).
2 Gli è, poi, che, Il CTU, già nel giudizio ex art. 445 bis cpc, in merito alle osservazioni rese dal difensore del ricorrente, aveva affermato che, all'esame clinico dell'apparato osteoarticolare, il non aveva CP_1 mostrato alcuna significativa limitazione della motilità rachidea o di altri distretti articolari, l'esame neurologico era risultato nella norma, la deambulazione valida ed autonoma così come i passaggi posturali erano risultati non difficoltosi.
In sede di ulteriori chiarimenti, resi nel presente giudizio, ha affermato che in ordine alla patologia a carico dell'apparato respiratorio, all'esame obiettivo, non era stata riscontrata dispnea da sforzo o a riposto;
che, a dimostrazione che la patologia bronchitica fosse di modesta entità e con lievi ripercussioni sullo svolgimento delle normali attività di vita quotidiana, si poneva la mancanza di alcun esame strumentale quale TAC, RX, RM o esame spirometrico riguardanti l'Apparato Respiratorio;
che, inoltre il periziato durante la raccolta dei dati anamnestici aveva riferito di non aver dispnea, di essere in terapia farmacologica solo nelle fasi di riacutizzazione e di non praticare ossigenoterapia;
che, quindi i dati clinici correlati alle notizie anamnestiche orientavano per una patologia a carico dell'apparato respiratorio di modesta entità, comunque controllabile farmacologicamente nelle eventuali fasi di riacutizzazione.
Circa, infine, la necessità o meno di assistenza al di fuori delle mura domestiche per provvedere al rifornimento dei beni necessari per vivere ovvero per l'acquisto di farmaci, CTU ha ribadito che all'esame clinico obiettivo dell'apparato osteoarticolare del periziato non si era rilevata alcuna significativa limitazione della motilità rachidea o di altri distretti articolari;
che la deambulazione era apparsa valida ed autonoma, i passaggi posturali non erano risultati difficoltosi;
che, all'esame neurologico il periziato era apparso vigile, lucido, orientato nel tempo e nello spazio con funzioni psichiche nei limiti per età e per cultura;
che non aveva mostrato alterazioni delle facoltà cognitive, né disturbi dell'attenzione e della concentrazione, né della critica e del giudizio;
che anche le funzioni prasso-gnosiche risultavano conservate, essendo stato egli in grado di riconoscere oggetti di uso comune indicandone il nome e la funzione.
Ha, quindi, concluso per il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa nella misura del 100% ma con esclusione dell'impossibilità di deambulare ovvero di compiere gli atti quotidiani della vita.
3 A causa delle minorazioni descritte, il ricorrente, invece, secondo quanto affermato dal CTU, in sede di giudizio per AT, presenta uno svantaggio sociale in ambito relazionale, per cui può essere riconosciuto portatore di handicap con necessità di intervento assistenziale sia in ambito individuale che relazionale con carattere di permanenza, riconoscendosi i requisiti per il riconoscimento della gravità della disabilità L. 104/92 art.3 comma 3 dalla domanda.
Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie utili ai fini dello status di disabilità con gravità come accertate nella relazione del CTU, dott. , Persona_1 resa nel procedimento di AT .
Nulla per le spese ex art. 152 disp att. C.p.c. per il procedimento di opposizione.
Per il resto le spese del procedimento per AT seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando:
a) dichiara sussistere in favore di il requisito CP_1 sanitario ai fini dello status di disabilità con gravità dalla data dell'1-1-
2024; b) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_2 ricorrente che si liquidano in complessivi € 950,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione all'avv. Antistatario. Così deciso in data 26/03/2025 . il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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