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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/06/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 12.6.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte_1
Insalata
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
Oggetto: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.2.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto una nota del 5.10.2023 con la quale aveva chiesto la restituzione CP_1 dell'importo di € 12.771,07 corrisposto da aprile 2022 e sino ad ottobre 2023 sulla prestazione cat. INVCIV n. 07090061.
Lamentava l'illegittimità di siffatta richiesta in quanto priva di motivazione;
rilevava che la suddetta somma era stata percepita in buona fede stante l'assenza di ulteriori redditi
“fatta eccezione per quelli corrisposti dallo stesso ” a titolo di assegno ordinario. CP_2
Chiedeva pertanto accertarsi la non debenza della somma chiesta in restituzione.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi assunti, evidenziando che “Con CP_1 ricostituzione del 05.10.2023 n. 6029905800013 per cambio di fascia INVCIV, l' CP_1
accertava la corresponsione di una prestazione diversa da quella riconosciuta a livello sanitario per gli anni 2022 -2023, con il calcolo del relativo indebito.
Nel dettaglio, l'ammontare dell'indebito contestato di €12.771,07 scaturiva da un azzeramento dell'intera prestazione inv civ per gli anni sopra citati - azzeramento dovuto
a: • passaggio da invalido totale a invalido parziale dal 04/2022 a seguito di revisione sanitaria;
• sospensione dell'intera prestazione a causa del mancato esercizio di opzione
1 tra le due pensioni (INV CIV ed IO), essendo il ricorrente dichiarato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 80% ed essendo lo stesso titolare di
IO N. 15044821 da 05/2021”.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
****
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, è pacifico che l'indebito per cui è causa sia scaturito dal superamento del limite reddituale per l'erogazione dell'assegno di assistenza mensile (unica prestazione astrattamente spettante alla ricorrente in seguito alla visita di revisione del
04.03.2022), stante la titolarità di altra prestazione (cat. IO N. 15044821 da 05/2021).
Poiché la fattispecie di indebito in discorso attiene alle somme percepite a titolo di invalidità civile, la stessa va senz'altro disciplinata alla luce dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione)
o a questioni di altra natura.
Costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (cfr. Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (cfr.
Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr, ex plurimis,
Cass. n. 26036 del 2019).
Orbene, nel caso di specie, il fatto che abbia continuato ad erogare la prestazione CP_1
nonostante fosse certamente a conoscenza del superamento del limite reddituale,
2 determinato esclusivamente dalla contemporanea erogazione di altra prestazione previdenziale, esclude la configurabilità di un'ipotesi di dolo in capo all'accipiens.
A tal proposito, come noto, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e CP_1
che quindi l' già conosce. CP_2
Peraltro, in fattispecie analoga alla presente, la Suprema Corte ha evidenziato che “la revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell'insussistenza delle condizioni per il godimento (nella specie, perché il beneficiario era titolare anche dell'assegno
CP_ ordinario di invalidità) comporta l'obbligo di restituzione all a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte” (cfr. Cass. 05/11/2018, n.28163).
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, le somme indebitamente percepite dalla ricorrente da aprile 2022 ad ottobre 2023, sono irripetibili in quanto relative a prestazioni assistenziali erogate in un periodo antecedente rispetto a quello in cui è intervenuto il provvedimento che ha accertato il venir meno delle condizioni di legge.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse – segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1 accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara insussistente l'indebito di cui alla nota impugnata;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 12.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 12.6.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte_1
Insalata
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
Oggetto: ripetizione indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.2.2024, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto una nota del 5.10.2023 con la quale aveva chiesto la restituzione CP_1 dell'importo di € 12.771,07 corrisposto da aprile 2022 e sino ad ottobre 2023 sulla prestazione cat. INVCIV n. 07090061.
Lamentava l'illegittimità di siffatta richiesta in quanto priva di motivazione;
rilevava che la suddetta somma era stata percepita in buona fede stante l'assenza di ulteriori redditi
“fatta eccezione per quelli corrisposti dallo stesso ” a titolo di assegno ordinario. CP_2
Chiedeva pertanto accertarsi la non debenza della somma chiesta in restituzione.
Si costituiva in giudizio che contestava gli avversi assunti, evidenziando che “Con CP_1 ricostituzione del 05.10.2023 n. 6029905800013 per cambio di fascia INVCIV, l' CP_1
accertava la corresponsione di una prestazione diversa da quella riconosciuta a livello sanitario per gli anni 2022 -2023, con il calcolo del relativo indebito.
Nel dettaglio, l'ammontare dell'indebito contestato di €12.771,07 scaturiva da un azzeramento dell'intera prestazione inv civ per gli anni sopra citati - azzeramento dovuto
a: • passaggio da invalido totale a invalido parziale dal 04/2022 a seguito di revisione sanitaria;
• sospensione dell'intera prestazione a causa del mancato esercizio di opzione
1 tra le due pensioni (INV CIV ed IO), essendo il ricorrente dichiarato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa del 80% ed essendo lo stesso titolare di
IO N. 15044821 da 05/2021”.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
****
Tali essendo le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, è pacifico che l'indebito per cui è causa sia scaturito dal superamento del limite reddituale per l'erogazione dell'assegno di assistenza mensile (unica prestazione astrattamente spettante alla ricorrente in seguito alla visita di revisione del
04.03.2022), stante la titolarità di altra prestazione (cat. IO N. 15044821 da 05/2021).
Poiché la fattispecie di indebito in discorso attiene alle somme percepite a titolo di invalidità civile, la stessa va senz'altro disciplinata alla luce dei principi vigenti in materia di indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che ha individuato, in relazione alle singole diversificate fattispecie, un'articolata disciplina che distingue a seconda che l'indebito consegua, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione)
o a questioni di altra natura.
Costituisce ormai ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte il principio secondo cui l'indebito assistenziale determinato da motivi reddituali, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nè ne abbia mai fatto richiesta (cfr. Cass. 23 agosto 2003, n.
12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (cfr.
Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens (cfr, ex plurimis,
Cass. n. 26036 del 2019).
Orbene, nel caso di specie, il fatto che abbia continuato ad erogare la prestazione CP_1
nonostante fosse certamente a conoscenza del superamento del limite reddituale,
2 determinato esclusivamente dalla contemporanea erogazione di altra prestazione previdenziale, esclude la configurabilità di un'ipotesi di dolo in capo all'accipiens.
A tal proposito, come noto, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e CP_1
che quindi l' già conosce. CP_2
Peraltro, in fattispecie analoga alla presente, la Suprema Corte ha evidenziato che “la revoca di un trattamento di invalidità civile a motivo dell'insussistenza delle condizioni per il godimento (nella specie, perché il beneficiario era titolare anche dell'assegno
CP_ ordinario di invalidità) comporta l'obbligo di restituzione all a titolo di indebito, dei soli ratei percepiti dalla data del provvedimento ablatore, esclusa la ripetizione anche delle somme precedentemente corrisposte” (cfr. Cass. 05/11/2018, n.28163).
Pertanto, alla luce dei rilievi che precedono, le somme indebitamente percepite dalla ricorrente da aprile 2022 ad ottobre 2023, sono irripetibili in quanto relative a prestazioni assistenziali erogate in un periodo antecedente rispetto a quello in cui è intervenuto il provvedimento che ha accertato il venir meno delle condizioni di legge.
La regolamentazione delle spese – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse – segue la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1 accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara insussistente l'indebito di cui alla nota impugnata;
condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del procuratore della ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 12.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
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