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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1735/2022 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 16/10/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'Avvocato PAPA STEFANO e Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in VIA EMILIA ALL'OSPIZIO 12 REGGIO NELL'EMILIA
- appellante - contro
Controparte_1
O BREVEMENTE (C.F.
[...] Controparte_1
) con l'Avvocato NAPOLI MARCO e con domicilio eletto in VIA PAOLO P.IVA_1
BORSELLINO, 2 42124 REGGIO EMILIA
- appellata –
contro
- appellata contumace - Controparte_2
- appellato contumace - CP_3
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia n. 905/2022 del 22/08/2022
1 CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 905/2022 il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando nella causa n. 3943/2019 R.G. promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
, , , ha rigettato la CP_2 CP_3 Controparte_1
domanda, ponendo le spese processuali e di ctu a carico dell'attore.
agiva in via risarcitoria nei confronti dei convenuti, chiedendo il Parte_1
ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 11.02.2018 in via G. Micheli a Castelnovo ne' Monti (RE).
Specificava il pregiudizio subito in: danno biologico permanente 8%; danno biologico temporaneo (IT 75% giorni 7, IT 50% giorni 60, IT 25% giorni 45); danno morale 33%; danno emergente per spese mediche;
mancato guadagno per impossibilità di lavorare dall'11.02.18 al 31.08.18; danno da svalutazione del motoveicolo;
danni materiali per casco e giacca;
ulteriori danni per assicurazione non goduta e bollo non goduto.
Indicava l'ammontare complessivo dei danni subiti nella somma di € 51.995,28, al netto dell'acconto di € 7.811,00 corrisposto dall'assicuratore, trattenuto in conto maggior avere.
Si costitutiva contestando esclusivamente il quantum Controparte_1
delle pretese risarcitorie, chiedendo il rigetto della domanda.
Deduceva l'avvenuto ristoro integrale dei danni al motociclo e di avere già corrisposto a al danneggiato, oltre all'importo di € 7.811,00 in forza di polizza RCA (di cui l'attore ha dato atto), anche l'ulteriore importo di € 12.750,00 in forza di polizza infortuni, sollevando così
l'eccezione di compensatio lucri cum damni.
Venivano acquisite prove orali e svolta ctu medico legale.
La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da , che ha chiesto la riforma della pronuncia e Parte_1
l'accoglimento della domanda dell'opposizione e della domanda risarcitoria proposte proposta in primo grado, sulla base dei seguenti motivi:
2 1 - Violazione e /o falsa e/o errata applicazione dell'art. 1223 e ss cc circa il danno da perdita di capacità lavorativa;
2 - Violazione e /o falsa e/o errata applicazione dell'art. 1223, 2056 ss cc in relazione al danno da lucro cessante;
3 - Violazione e /o falsa e/o errata applicazione dell'art. 1223 e ss cc in relazione ai danni da svalutazione moto e altri danni materiali;
4 - Violazione e /o falsa e/o errata applicazione dell'art. 2059 cc circa il danno morale;
5 - Violazione e /o falsa e/o errata applicazione dell'art. 1223 e ss cc in relazione al divieto di compensatio lucri cum damno.
Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 16/10/2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie, censurando l'erroneità della decisione in punto di mancato conoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica.
Il motivo è inammissibile, in difetto di deduzioni circa la ricorrenza della relativa posta di danno in atto introduttivo.
Per completezza, peraltro, il motivo è infondato, in difetto di assolvimento dell'onere di allegazione, di cui il danneggiato è gravato, considerato che “il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno in re ipsa, va pertanto allegato e provato nell'an e nel quantum (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato(cfr. Cass. 6/6/2008 n. 15031, (Cass. Ord. n. 19922 del 12/07/202).
Con il secondo motivo l'appellante si duole della violazione e /o falsa e/o errata applicazione dell'art. 1223, 2056 ss cc in relazione al danno da lucro cessante.
Censura la decisione in tema di mancata prova del lucro cessante deducendo l'omessa valorizzazione in prime cure della documentazione fiscale attestante la diminuzione di reddito in cui è incorso l'attore a causa della menomazione della capacità lavorativa subita.
Il motivo è inammissibile in quanto privo di adeguate censure critiche nei confronti del capo della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
3 Il motivo è comunque non meritevole di accoglimento, posto che la diminuzione di reddito non
è di per sé sufficiente a provare il nesso di causalità tra le minori entrate e le lesioni subite.
In considerazione della redazione dei preventivi in data successiva al termine di invalidità temporanea parziale, ovvero di poco precedente (quello relativo a 4 House Group srl), non è consentito presumere che il a causa dell'incidente, non abbia potuto successivamente Pt_1
svolgere lavori che a quell'epoca erano stati solamente preventivati.
Nemmeno le dichiarazioni testimoniali assunte forniscono utile contributo in tal senso, attesa la genericità delle medesime .(cfr. teste , ). Tes_1 Testimone_2
Con il terzo motivo l'appellante denuncia la violazione e /o falsa e/o errata applicazione dell'art. 1223 e ss cc in relazione ai danni da svalutazione moto e altri danni materiali.
Censura il mancato riconoscimento di detta posta da parte del primo giudice, che ha ritenuto le spese di riparazione della moto interamente risarcite dall'assicurazione, nonché la mancanza di prova circa la permanenza alcun tipo di malfunzionamento o danno estetico del motoveicolo.
Il motivo, come articolato, sotto il primo profilo, non coglie nel segno, atteso che difetta di argomentazioni idonee a confutare le ragioni del primo giudice in punto dell'avvenuto ristoro integrale del danno al motoveicolo.
Nemmeno per quanto riguarda il danno relativo al casco e al giubbotto, ritenuto indimostrato in prime cure, le argomentazioni svolte dall'appellante valgono a confutare le conclusioni del giudicante.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e viene rigettato.
Con il quarto motivo l'appellante si duole del mancato riconoscimento della posta di danno morale.
Deduce la ricorrenza del danno morale atteso l'esito dell'istruttoria in tema di condotta illecita del soggetto che ha causato il danno e le conseguenze lesive della medesima.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “La liquidazione del danno morale, pur conservando piena autonomia e successività rispetto al danno biologico, non è del tutto svincolata dalla vicenda materiale che ebbe a determinarne l'insorgenza ed è, quindi, ragionevolmente equo stabilirne la convertibilità in termini monetari attraverso la sua identificazione in una percentuale del danno biologico complessivamente determinato;
la dimensione eminentemente soggettiva e interiore del danno morale comporta che la sua esistenza non corrisponde sempre a una fenomenologia suscettibile di percezione immediata e, quindi, di conoscenza ad opera delle parti contrapposte al danneggiato, con la conseguente necessità di una più articolata considerazione degli oneri di allegazione imposti alla parte, ai quali si accompagna la doverosa utilizzazione, da
4 parte del giudice, della categoria delle massime di esperienza, le quali possono, da sole, fondarne il convincimento” (Cass. n. Ordinanza n. 20661 del 24/07/2024).
In tale prospettiva, va osservato che l'atto introduttivo difetta di alcuna allegazione relativa al pregiudizio subito dal danneggiato sia nella sfera morale di quest'ultimo, che quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della vita del medesimo..
Tale constatazione è dirimente per il rigetto della domanda sul punto, non potendo supplire, al riguardo, le argomentazioni svolte in sede di impugnazione, peraltro inconferenti, siccome mirate alla duplicazione degli effetti risarcitori di poste già altrimenti contemplate.
Il motivo non è meritevole di accoglimento e va rigettato.
Con il quinto motivo l'appellante denuncia la violazione e /o falsa e/o errata applicazione dell'art. 1223 e ss cc in relazione al divieto di compensatio lucri cum damno.
Principio cardine del nostro ordinamento, sia nel settore contrattuale che in quello extra contrattuale, è che il danno non può essere fonte di lucro e la misura del risarcimento non deve essere superiore a quella dell'interesse leso.
Sotto detto ultimo profilo, le Sezioni Unite della S.C. hanno infatti precisato che
“Nell'assicurazione contro i danni, il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito. (Sez. U - , Sentenza n. 12565 del 22/05/2018, Rv. 648648 - 01)
Da ciò consegue che l'eccezione di "compensatio lucri cum damno", è finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito e non già a verificare l'esistenza di contrapposti crediti. (Cass. n. 33900 del 04/12/2023).
In virtù di tali considerazioni, il motivo non è meritevole di accoglimento e va rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata
L'impugnazione va respinta e le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Reggio Emilia n. 905/202, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del presente grado di
5 giudizio, liquidate in € 6.200,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 7 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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