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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/05/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2638.2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 2638/2023 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2025, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Samuele De Santis e con questi elettivamente domiciliata in
Viterbo, via della Pace n. 4, studio del difensore
Opponente
Nei confronti di
C.F. P.IVA e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Treviso – Controparte_1
LL , con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, rappresentata da P.IVA_1
, P.IVA , C.F. e numero di iscrizione al registro delle Controparte_2 P.IVA_2
Imprese di Milano – Monza – Brianza – OD , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Fabio Pontesilli e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Orestano n. 21, studio del difensore;
Opposta
OGGETTO: Opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 477/2011 emesso in data 19.06.2011 dal Tribunale di Viterbo.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato alla proponeva opposizione Parte_2 Parte_1
tardiva al decreto ingiuntivo n. 477/2011 del Tribunale di Viterbo con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 57.380,11, oltre interessi legali e spese, quale garante del prestito concesso dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. a in data 20.03.2008. Controparte_3
A sostegno della domanda precisava che era stato avviato dalla controparte il procedimento di esecuzione presso il Tribunale di Civitavecchia (R.G. 24/2023) e che l'opposizione veniva proposta per far dichiarare la nullità delle clausole vessatorie presenti nel contratto.
In particolare, affermava di aver prestato garanzia personale in qualità di consumatore e che non aveva firmato il contratto di prestito concluso dal debitore principale. Più in dettaglio sosteneva che nel contratto erano presenti clausole che comportavano un significativo squilibrio di diritti e di obblighi a carico del consumatore e che, pertanto, dovevano considerarsi nulle, ovvero: l'art. 3 che non indicava il tasso di mora, gli artt. 4 e 9, nonché l'art. 12 che derogava al foro del consumatore.
Per tali ragioni chiedeva di dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, estinguere la procedura esecutiva.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In via preliminare eccepiva il difetto di vocatio in ius, in quanto l'opposizione non era stata notificata alla attuale titolare del credito, che aveva avviato la procedura Controparte_1
esecutiva innanzi al Tribunale di Civitavecchia, ma solo alla Parte_2
Nel merito faceva rilevare che il contratto di prestito era stato sottoscritto da Controparte_3 dichiarando espressamente di non essere consumatore e, pertanto, l'opponente, nella qualità di garante, non poteva sollevare contestazioni riguardanti la vessatorietà delle clausole contenute nel suddetto contratto.
Inoltre, eccepiva la genericità delle argomentazioni spese per sostenere la vessatorietà delle clausole, evidenziando che tanto fideiussione, quanto i successivi della garanzia, erano stati debitamente sottoscritti.
3. Dopo la prima udienza, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 28.05.2025.
2 4. L'opposizione non merita accoglimento, perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente il Giudice osserva che l'eccezione di difetto di vocatio in ius sollevata dall'opposta risulta sanata, ai sensi dell'art. 164 co. 2 c.p.c., per effetto della rituale costituzione della persona giuridica titolare del credito ceduto.
Nel merito giova ricordare che l'opposizione è stata proposta in applicazione del principio sancito dalle SS.UU. 24533/2021, secondo cui il giudice dell'esecuzione, all'esito del controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto fra professionista e consumatore, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo sul punto, deve dare avviso al debitore della possibilità di proporre entro 40 giorni l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650
c.p.c.
Detta opposizione è limitata ai motivi di nullità delle clausole abusive eventualmente contenute nel contratto.
Il Giudice osserva che, nel caso in scrutinio, l'opposizione è stata proposta dal garante, potendosi ammettere, secondo la giurisprudenza nomofilattica che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C- Per_1
534/15, , dovendo pertanto qualificarsi come consumatore il fideiussore persona fisica Per_2
che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (Cass. Ord. 742/2020).
Orbene, applicando le citate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in scrutinio, si rileva che la società opposta ha depositato l'atto di fideiussione ed i relativi aumenti sottoscritti da parte opponente (documenti da n. 12 a n. 16 della comparsa), mentre quest'ultima non solo non ha provato di aver prestato la garanzia personale nella qualità di consumatore, come definita dall'art. 3 del D.lvo 206/2005, ma nemmeno ha indicato con precisione quali siano le clausole della fideiussione ritenute abusive, specificandone le ragioni.
Non possono, per contro, ritenersi ammissibili le censure sollevate dall'opponente con riferimento al contratto di prestito concluso da il quale ha espressamente dichiarato di aver Controparte_3
sottoscritto il contratto non essendo consumatore.
Pertanto, non avendo l'opponente dimostrato di aver prestato la fideiussione in qualità di consumatore, l'opposizione tardiva deve essere rigettata.
3 Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra Parte_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo
477/2011 del Tribunale di Viterbo;
2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in € Parte_1
8.500,00, oltre conseguenze di legge;
Così deciso in Viterbo, 29.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n° 2638/2023 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 28.05.2025, promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Samuele De Santis e con questi elettivamente domiciliata in
Viterbo, via della Pace n. 4, studio del difensore
Opponente
Nei confronti di
C.F. P.IVA e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Treviso – Controparte_1
LL , con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, rappresentata da P.IVA_1
, P.IVA , C.F. e numero di iscrizione al registro delle Controparte_2 P.IVA_2
Imprese di Milano – Monza – Brianza – OD , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Fabio Pontesilli e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Orestano n. 21, studio del difensore;
Opposta
OGGETTO: Opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 477/2011 emesso in data 19.06.2011 dal Tribunale di Viterbo.
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato alla proponeva opposizione Parte_2 Parte_1
tardiva al decreto ingiuntivo n. 477/2011 del Tribunale di Viterbo con il quale gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 57.380,11, oltre interessi legali e spese, quale garante del prestito concesso dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. a in data 20.03.2008. Controparte_3
A sostegno della domanda precisava che era stato avviato dalla controparte il procedimento di esecuzione presso il Tribunale di Civitavecchia (R.G. 24/2023) e che l'opposizione veniva proposta per far dichiarare la nullità delle clausole vessatorie presenti nel contratto.
In particolare, affermava di aver prestato garanzia personale in qualità di consumatore e che non aveva firmato il contratto di prestito concluso dal debitore principale. Più in dettaglio sosteneva che nel contratto erano presenti clausole che comportavano un significativo squilibrio di diritti e di obblighi a carico del consumatore e che, pertanto, dovevano considerarsi nulle, ovvero: l'art. 3 che non indicava il tasso di mora, gli artt. 4 e 9, nonché l'art. 12 che derogava al foro del consumatore.
Per tali ragioni chiedeva di dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, estinguere la procedura esecutiva.
2. Si costituiva con comparsa di risposta la rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione.
In via preliminare eccepiva il difetto di vocatio in ius, in quanto l'opposizione non era stata notificata alla attuale titolare del credito, che aveva avviato la procedura Controparte_1
esecutiva innanzi al Tribunale di Civitavecchia, ma solo alla Parte_2
Nel merito faceva rilevare che il contratto di prestito era stato sottoscritto da Controparte_3 dichiarando espressamente di non essere consumatore e, pertanto, l'opponente, nella qualità di garante, non poteva sollevare contestazioni riguardanti la vessatorietà delle clausole contenute nel suddetto contratto.
Inoltre, eccepiva la genericità delle argomentazioni spese per sostenere la vessatorietà delle clausole, evidenziando che tanto fideiussione, quanto i successivi della garanzia, erano stati debitamente sottoscritti.
3. Dopo la prima udienza, la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 28.05.2025.
2 4. L'opposizione non merita accoglimento, perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente il Giudice osserva che l'eccezione di difetto di vocatio in ius sollevata dall'opposta risulta sanata, ai sensi dell'art. 164 co. 2 c.p.c., per effetto della rituale costituzione della persona giuridica titolare del credito ceduto.
Nel merito giova ricordare che l'opposizione è stata proposta in applicazione del principio sancito dalle SS.UU. 24533/2021, secondo cui il giudice dell'esecuzione, all'esito del controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole contenute nel contratto fra professionista e consumatore, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo sul punto, deve dare avviso al debitore della possibilità di proporre entro 40 giorni l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650
c.p.c.
Detta opposizione è limitata ai motivi di nullità delle clausole abusive eventualmente contenute nel contratto.
Il Giudice osserva che, nel caso in scrutinio, l'opposizione è stata proposta dal garante, potendosi ammettere, secondo la giurisprudenza nomofilattica che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre 2016, in causa C- Per_1
534/15, , dovendo pertanto qualificarsi come consumatore il fideiussore persona fisica Per_2
che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (Cass. Ord. 742/2020).
Orbene, applicando le citate coordinate ermeneutiche alla fattispecie in scrutinio, si rileva che la società opposta ha depositato l'atto di fideiussione ed i relativi aumenti sottoscritti da parte opponente (documenti da n. 12 a n. 16 della comparsa), mentre quest'ultima non solo non ha provato di aver prestato la garanzia personale nella qualità di consumatore, come definita dall'art. 3 del D.lvo 206/2005, ma nemmeno ha indicato con precisione quali siano le clausole della fideiussione ritenute abusive, specificandone le ragioni.
Non possono, per contro, ritenersi ammissibili le censure sollevate dall'opponente con riferimento al contratto di prestito concluso da il quale ha espressamente dichiarato di aver Controparte_3
sottoscritto il contratto non essendo consumatore.
Pertanto, non avendo l'opponente dimostrato di aver prestato la fideiussione in qualità di consumatore, l'opposizione tardiva deve essere rigettata.
3 Le spese seguono la soccombenza e sono regolate ai sensi del D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, dell'assenza di istruttoria e della complessità della materia, liquidando l'importo in prossimità dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sulla causa civile vertente tra Parte_1
contro così provvede:
[...] Controparte_1
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo
477/2011 del Tribunale di Viterbo;
2. Condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite che liquida in € Parte_1
8.500,00, oltre conseguenze di legge;
Così deciso in Viterbo, 29.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Davide Palmieri
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