Articolo 6 della Legge 24 settembre 1971, n. 820
Articolo 5Articolo 7
Versione
29 ottobre 1971
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Versione
5 settembre 1978
Art. 6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 1978, n. 463)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 1978, n. 463)) Gli incarichi a tempo indeterminato vengono conferiti dai provveditori agli studi, in base alle proposte della commissione di cui al seguente articolo, dopo che siano stati utilizzati gli insegnanti di ruolo in soprannumero, agli insegnanti non di ruolo iscritti nella graduatoria provinciale permanente secondo l'ordine della graduatoria e, in mancanza, ad altri insegnanti abilitati all'insegnamento elementare, graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli prevista dal concorso magistrale.
Gli insegnanti non di ruolo in servizio nelle scuole italiane all'estero, assunti con decreto ministeriale, quando siano costretti a rimpatriare, possono chiedere l'iscrizione, al momento del rientro, nelle graduatorie provinciali per gli incarichi e le supplenze.
L'incarico a tempo indeterminato e la supplenza temporanea vengono conferiti secondo l'ordine di merito delle rispettive graduatorie e tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti.
Gli insegnanti in possesso dei requisiti richiesti hanno diritto di precedenza per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle classi differenziali e nelle scuole speciali.
Gli incarichi triennali conferiti ai sensi dell' articolo 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , e successive modificazioni e integrazioni, nonche' le supplenze annuali in corso al momento della entrata in vigore della presente legge, sono trasformati in incarichi a tempo indeterminato, fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 della medesima legge per la cessazione dell'incarico.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 9 AGOSTO 1978, n. 463)) A partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui sara' espletato il primo concorso previsto dall'articolo 28 della stessa legge 18 marzo 1968, n. 444 , gli incarichi a tempo indeterminato nelle scuole materne statali possono essere conferiti nell'ordine unicamente alle insegnanti iscritte nelle graduatorie provinciali permanenti e alle insegnanti fornite del prescritto titolo di abilitazione.
Gli incarichi conferiti dal provveditore agli studi hanno decorrenza giuridica dalla data d'inizio dell'anno scolastico. Il trattamento economico compete dalla stessa data, sempreche' l'insegnante sia stato nominato in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante nel corso dello stesso anno scolastico.
Negli altri casi, il trattamento economico decorre dalla data di inizio del servizio effettivo.
Entrata in vigore il 5 settembre 1978