TRIB
Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 23/09/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 523/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. AZZOLINI ANTONIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. CRISAFULLI GIUSEPPA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI. PARTE RICORRENTE:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:
− accertare e dichiarare che , figlia biologica di Controparte_2 [...]
è autosufficiente e quindi revocare il contributo mensile del padre Pt_1 pari ad €. 400,00, come argomentato in narrativa a decorrere dall'intervenuta sentenza di adozione pubblicata il 27/12/2022;
− e per l'effetto accertare, dichiarare tenuta e condannare alla CP_1 restituzione della somma pari ad €. 10.800,00 corrispondente dal periodo 1/1/2023 ad oggi;
IN VIA SUBORDINATA:
− nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda in via principale, accertare e dichiarare che , figlia biologica di Controparte_2 [...]
è autosufficiente e revocare il contributo mensile del padre pari ad Pt_1
€. 400,00, come argomentato in narrativa a decorrere dal giorno 1/9/2024, ossia data di assunzione di;
Controparte_2
- 1 - − e per l'effetto accertare, dichiarare tenuta e condannare alla CP_1 restituzione della somma pari ad €. 2.800,00 corrispondente al periodo dal 1/9/2024 ad oggi;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
− accertare e dichiarare che , figlia biologica di Controparte_2 [...]
è autosufficiente e quindi ridurre al 50% il contributo mensile del Pt_1 padre pari ad €. 400,00, come argomentato in narrativa a decorrere dal 27/12/2022 (giorno di pubblicazione della sentenza 13/2022 di adozione) di;
Controparte_2
− e per l'effetto accertare, dichiarare tenuta e condannare alla CP_1 restituzione della somma pari ad €. 5.400,00 corrispondente al periodo dal 1/1/2023 ad oggi;
ANCORA IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
− accertare e dichiarare che , figlia biologica di Controparte_2 [...]
è autosufficiente e quindi ridurre al 50% il contributo mensile del Pt_1 padre pari ad €. 400,00, come argomentato in narrativa a decorrere dal giorno 1/9/2024, ossia dalla data di assunzione di;
Controparte_2
− e per l'effetto accertare, dichiarare tenuta e condannare alla CP_1 restituzione della somma pari ad €. 1.400,00 corrispondente al periodo dal 1/9/2024 ad oggi;
Con vittoria di spese ed onorari IN VIA ISTRUTTORIA Ci si riserva di articolare i capitoli di prova e di indicare eventuali testi”.
PARTE RESISTENTE:
“L'Assegno di mantenimento è un obbligo costituzionale;
può essere revocato e/o ridotto solo se la figlia ha un lavoro stabile, remunerato sufficientemente da consentirgli una vita autonoma dal punto di vista economico, che all'attualità non ci sono i presupposti. Pertanto si chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e la conferma dell'assegno di mantenimento fin quando la giovane non avrà un CP_2 lavoro stabile e uno stipendio che le consenta di vivere una vita autonoma e autosufficiente. In via riconvenzionale, chiede che venga corrisposta la somma relativa agli aggiornamenti ISTAT sull'importo di euro 400,00 dall'anno successivo alla sentenza di divorzio (2008) ad oggi (sentenza di divorzio emessa a maggio del 2007). Con vittoria di spese e compensi. Tutt'altro impugnato e contestato per i motivi sopra esposti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Oggetto del procedimento è la domanda di modifica delle condizioni di divorzio introdotta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
Il ricorrente ha dedotto:
− che, con sentenza del 08.05.2007, n. 514/2007 (RG n. 3917/2006), questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto
- 2 - tra le parti il 13.04.1996 in Abbadia Cerreto (LO), unione dalla quale è nata il
22.12.1999 Controparte_2
− che la sentenza avrebbe riprodotto le condizioni concordate tra le parti, tra cui quella relativa all'obbligo di corresponsione da parte di di 400,00 euro mensili a titolo CP_2 di mantenimento della figlia;
CP_2
− che, con sentenza del 23.12.2022, questo Tribunale di Lodi ha disposto, su ricorso di marito di , l'adozione, da parte di della (ormai Parte_2 Controparte_1 CP_2 maggiorenne) che ha inoltre acquisito il cognome Controparte_2 CP_2 anteponendolo a CP_2
− che la figlia abiterebbe nell'ex casa coniugale con la madre e il padre adottivo;
− che , una volta laureatasi, avrebbe cominciato a svolgere attività lavorativa CP_2 presso la Just People S.r.l., stipulando un contratto di apprendistato triennale con decorrenza dall'01.09.2024 e con una retribuzione lorda mensile di circa 1.500,00 euro;
− che, dunque, la stessa sarebbe ormai autonoma ed economicamente autosufficiente;
− che, dal momento dell'adozione da parte di , avrebbe goduto di Parte_2 CP_2 un ulteriore contributo economico, così come avrebbe dichiarato l'adottante dinanzi al Tribunale in occasione del procedimento di adozione.
A fronte di tali allegazioni, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Si è ritualmente costituita in giudizio la parte resistente, la quale, con la propria comparsa, ha allegato – per quanto in questa sede rileva – di abitare con la figlia in quella che fu la casa coniugale (riscattata integralmente per evitare iniziative esecutive di terzi creditori) e ha lamentato l'inadempimento, negli anni, dell'odierno ricorrente rispetto agli obblighi di mantenimento. Nel merito, rilevato che, secondo costante giurisprudenza, l'adozione non farebbe venire meno l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori biologici, ha CP_1 evidenziato che la figlia non godrebbe di un lavoro stabile (percependo 1.200,00 CP_2 euro/mese circa) e che il padre adottivo non contribuirebbe al sostentamento economico dell'adottata. A fronte di tali allegazioni, la resistente ha chiesto il rigetto della domanda ex adverso formulata e la condanna di controparte al versamento degli importi di rivalutazione ISTAT non versati dal 2008 ad oggi. 2. Le parti sono state sentite dal Giudice all'udienza del 18.06.2025.
Su richiesta delle rispettive difese, le quali hanno rappresentato la disponibilità delle parti a una soluzione bonaria della controversia, il Giudice ha concesso termine del 09.07.2025 per il deposito di note scritte. Entro il suddetto termine, le parti hanno comunicato di non essere addivenute ad un accordo e, dunque, il Giudice, con ordinanza del 10.07.2025, considerando la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di discussione nelle forme di cui all'art. 473- bis.22, u.c., per il 17.09.2025.
- 3 - 3. La domanda attorea dev'essere accolta e l'assegno di mantenimento va dunque revocato per le seguenti ragioni. In proposito, giova ricordare che, secondo un consolidato orientamento (da ultimo, Cass.
12121/2025), “in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici”. Quanto alla cessazione dell'obbligo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 26875/23) ha precisato che l'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica si estende “per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”. Peraltro, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro (sia pure a tempo determinato, v. Cass. 40282/21 tra le molte) con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti giustifica la cessazione dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore, tanto che la successiva l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. 6509/17, 19696/19). L'applicazione, alla fattispecie in esame, dei superiori insegnamenti conduce, senza dubbio alcuno, all'accoglimento della domanda principale del ricorrente in punto di revoca. ha agito in giudizio allegando che la figlia (prossima ai ventisei anni) CP_2 CP_2 avrebbe ormai acquisito una posizione lavorativa stabile, a seguito dell'ottenimento della laurea nel 2022, che le garantirebbe condizioni di vita autonome e dignitose, con retribuzione lorda di circa 1.500,00 euro. Nella propria comparsa, ha lamentato che la retribuzione della figlia sarebbe pari CP_1
a circa 1.200,00 euro netti mensili e il rapporto lavorativo instaurato andrebbe ricondotto al c.d. apprendistato professionalizzante, con durata triennale. Inoltre, CP_2 contribuirebbe, con i propri redditi, ai bisogni del nucleo familiare, incisi anche dalla malattia di CP_2
Nel caso di specie, dall'esame del contratto stipulato da con Just Peolpe s.r.l., si CP_2 legge chiaramente (pag. 1, paragrafo “durata”) che il contratto ha durata di 36 mesi e che, se nessuna delle parti eserciterà il recesso, il rapporto di lavoro proseguirà a tempo indeterminato senza soluzione di continuità. Ciò significa che non solo l'attuale rapporto di apprendistato è già connotato da intrinseca stabilità, ma è destinato – salvo recesso unilaterale – a proiettarsi in un rapporto lavorativo a tempo indeterminato, nel momento in cui (1.9.2027) avrà raggiunto l'età di CP_2 ventotto anni.
- 4 - La retribuzione mensile è stata indicata in 1.615,00 euro lordi mensili, oltre XIV mensilità, con incremento nella seconda metà del periodo di apprendistato (passaggio dal V al IV livello) e, al termine di quest'ultimo, la posizione sarà ulteriormente migliorata (III livello).
In assenza di buste paga o altra documentazione da cui desumere l'importo netto del salario mensile, che, in attesa delle progressioni di livello, può essere stimato quantomeno in 1.200,00 euro mensili, può comunque ritenersi tale retribuzione dignitosa, anche perché destinata ad automatico incremento nel corso del tempo. L'età della figlia della coppia e l'inserimento stabile nel mondo lavorativo al termine di un percorso di studi universitari costituiscono due ulteriori elementi dai quali ricavare, secondo l'insegnamento pretorio innanzi accennato, la sopravvenuta cessazione dell'obbligo paterno di erogazione del mantenimento. La decorrenza di tale revoca è determinata, in base al principio della domanda, dal mese di aprile 2025. La pretesa paterna di fare retroagire tale revoca a momenti che precedono l'introduzione di questo giudizio è infondata, in quanto, come ben indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 5170/24), in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata, del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.
Per le somme erogate in corso di giudizio da aprile 2025 all'attualità, vale – ad avviso di questo Collegio – il principio per cui, trattandosi di somme modeste, comunque destinate all'immediato consumo, deve escludersi la ripetibilità (in arg., v. Cass. U, 32914/22). 4. La domanda riconvenzionale della resistente è inammissibile. In disparte il fatto che la stessa non si è nemmeno prodigata per effettuare un minimo conteggio delle somme richieste, dispone già di un titolo giudiziale per procedere, ove ritenga, ad esigere CP_1 il pagamento da parte dell'odierno ricorrente. Diversamente, si effettuerebbe una indebita duplicazione di titoli, non ammessa dall'ordinamento.
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto che il ricorrente è vittorioso quanto alla revoca – ma non in punto di decorrenza –, sussistono validi motivi per compensare gli oneri di giudizio nella misura di 1/3. I restanti 2/3 rimangono a carico della resistente e si liquidano in misura minima
(considerando il valore indeterminato a bassa complessità) per ciascuna delle fasi processuali, in ragione della celerità del giudizio, dell'assenza di istruttoria e della semplicità, in fatto e diritto, della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale modifica della sentenza n. 514/2007, depositata il 24.5.2007, di questo Tribunale, revoca l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'assegno di mantenimento per la figlia , a decorrere dal mese di aprile 2025; CP_2
- 5 - 2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...] ella misura dei 2/3, liquidate in 2.540,00 euro, oltre IVA e CPA come per legge;
Pt_1
4) Spese compensate per la restante misura di 1/3.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 22/09/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 523/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. AZZOLINI ANTONIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. CRISAFULLI GIUSEPPA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI. PARTE RICORRENTE:
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:
− accertare e dichiarare che , figlia biologica di Controparte_2 [...]
è autosufficiente e quindi revocare il contributo mensile del padre Pt_1 pari ad €. 400,00, come argomentato in narrativa a decorrere dall'intervenuta sentenza di adozione pubblicata il 27/12/2022;
− e per l'effetto accertare, dichiarare tenuta e condannare alla CP_1 restituzione della somma pari ad €. 10.800,00 corrispondente dal periodo 1/1/2023 ad oggi;
IN VIA SUBORDINATA:
− nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda in via principale, accertare e dichiarare che , figlia biologica di Controparte_2 [...]
è autosufficiente e revocare il contributo mensile del padre pari ad Pt_1
€. 400,00, come argomentato in narrativa a decorrere dal giorno 1/9/2024, ossia data di assunzione di;
Controparte_2
- 1 - − e per l'effetto accertare, dichiarare tenuta e condannare alla CP_1 restituzione della somma pari ad €. 2.800,00 corrispondente al periodo dal 1/9/2024 ad oggi;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
− accertare e dichiarare che , figlia biologica di Controparte_2 [...]
è autosufficiente e quindi ridurre al 50% il contributo mensile del Pt_1 padre pari ad €. 400,00, come argomentato in narrativa a decorrere dal 27/12/2022 (giorno di pubblicazione della sentenza 13/2022 di adozione) di;
Controparte_2
− e per l'effetto accertare, dichiarare tenuta e condannare alla CP_1 restituzione della somma pari ad €. 5.400,00 corrispondente al periodo dal 1/1/2023 ad oggi;
ANCORA IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA
− accertare e dichiarare che , figlia biologica di Controparte_2 [...]
è autosufficiente e quindi ridurre al 50% il contributo mensile del Pt_1 padre pari ad €. 400,00, come argomentato in narrativa a decorrere dal giorno 1/9/2024, ossia dalla data di assunzione di;
Controparte_2
− e per l'effetto accertare, dichiarare tenuta e condannare alla CP_1 restituzione della somma pari ad €. 1.400,00 corrispondente al periodo dal 1/9/2024 ad oggi;
Con vittoria di spese ed onorari IN VIA ISTRUTTORIA Ci si riserva di articolare i capitoli di prova e di indicare eventuali testi”.
PARTE RESISTENTE:
“L'Assegno di mantenimento è un obbligo costituzionale;
può essere revocato e/o ridotto solo se la figlia ha un lavoro stabile, remunerato sufficientemente da consentirgli una vita autonoma dal punto di vista economico, che all'attualità non ci sono i presupposti. Pertanto si chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e la conferma dell'assegno di mantenimento fin quando la giovane non avrà un CP_2 lavoro stabile e uno stipendio che le consenta di vivere una vita autonoma e autosufficiente. In via riconvenzionale, chiede che venga corrisposta la somma relativa agli aggiornamenti ISTAT sull'importo di euro 400,00 dall'anno successivo alla sentenza di divorzio (2008) ad oggi (sentenza di divorzio emessa a maggio del 2007). Con vittoria di spese e compensi. Tutt'altro impugnato e contestato per i motivi sopra esposti”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Oggetto del procedimento è la domanda di modifica delle condizioni di divorzio introdotta da nei confronti di . Parte_1 Controparte_1
Il ricorrente ha dedotto:
− che, con sentenza del 08.05.2007, n. 514/2007 (RG n. 3917/2006), questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto
- 2 - tra le parti il 13.04.1996 in Abbadia Cerreto (LO), unione dalla quale è nata il
22.12.1999 Controparte_2
− che la sentenza avrebbe riprodotto le condizioni concordate tra le parti, tra cui quella relativa all'obbligo di corresponsione da parte di di 400,00 euro mensili a titolo CP_2 di mantenimento della figlia;
CP_2
− che, con sentenza del 23.12.2022, questo Tribunale di Lodi ha disposto, su ricorso di marito di , l'adozione, da parte di della (ormai Parte_2 Controparte_1 CP_2 maggiorenne) che ha inoltre acquisito il cognome Controparte_2 CP_2 anteponendolo a CP_2
− che la figlia abiterebbe nell'ex casa coniugale con la madre e il padre adottivo;
− che , una volta laureatasi, avrebbe cominciato a svolgere attività lavorativa CP_2 presso la Just People S.r.l., stipulando un contratto di apprendistato triennale con decorrenza dall'01.09.2024 e con una retribuzione lorda mensile di circa 1.500,00 euro;
− che, dunque, la stessa sarebbe ormai autonoma ed economicamente autosufficiente;
− che, dal momento dell'adozione da parte di , avrebbe goduto di Parte_2 CP_2 un ulteriore contributo economico, così come avrebbe dichiarato l'adottante dinanzi al Tribunale in occasione del procedimento di adozione.
A fronte di tali allegazioni, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Si è ritualmente costituita in giudizio la parte resistente, la quale, con la propria comparsa, ha allegato – per quanto in questa sede rileva – di abitare con la figlia in quella che fu la casa coniugale (riscattata integralmente per evitare iniziative esecutive di terzi creditori) e ha lamentato l'inadempimento, negli anni, dell'odierno ricorrente rispetto agli obblighi di mantenimento. Nel merito, rilevato che, secondo costante giurisprudenza, l'adozione non farebbe venire meno l'obbligo di mantenimento in capo ai genitori biologici, ha CP_1 evidenziato che la figlia non godrebbe di un lavoro stabile (percependo 1.200,00 CP_2 euro/mese circa) e che il padre adottivo non contribuirebbe al sostentamento economico dell'adottata. A fronte di tali allegazioni, la resistente ha chiesto il rigetto della domanda ex adverso formulata e la condanna di controparte al versamento degli importi di rivalutazione ISTAT non versati dal 2008 ad oggi. 2. Le parti sono state sentite dal Giudice all'udienza del 18.06.2025.
Su richiesta delle rispettive difese, le quali hanno rappresentato la disponibilità delle parti a una soluzione bonaria della controversia, il Giudice ha concesso termine del 09.07.2025 per il deposito di note scritte. Entro il suddetto termine, le parti hanno comunicato di non essere addivenute ad un accordo e, dunque, il Giudice, con ordinanza del 10.07.2025, considerando la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di discussione nelle forme di cui all'art. 473- bis.22, u.c., per il 17.09.2025.
- 3 - 3. La domanda attorea dev'essere accolta e l'assegno di mantenimento va dunque revocato per le seguenti ragioni. In proposito, giova ricordare che, secondo un consolidato orientamento (da ultimo, Cass.
12121/2025), “in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici”. Quanto alla cessazione dell'obbligo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. 26875/23) ha precisato che l'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica si estende “per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata”. Peraltro, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro (sia pure a tempo determinato, v. Cass. 40282/21 tra le molte) con la percezione di una retribuzione sia pure modesta ma che prelude a una successiva spendita dalla capacità lavorativa a rendimenti crescenti giustifica la cessazione dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore, tanto che la successiva l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. 6509/17, 19696/19). L'applicazione, alla fattispecie in esame, dei superiori insegnamenti conduce, senza dubbio alcuno, all'accoglimento della domanda principale del ricorrente in punto di revoca. ha agito in giudizio allegando che la figlia (prossima ai ventisei anni) CP_2 CP_2 avrebbe ormai acquisito una posizione lavorativa stabile, a seguito dell'ottenimento della laurea nel 2022, che le garantirebbe condizioni di vita autonome e dignitose, con retribuzione lorda di circa 1.500,00 euro. Nella propria comparsa, ha lamentato che la retribuzione della figlia sarebbe pari CP_1
a circa 1.200,00 euro netti mensili e il rapporto lavorativo instaurato andrebbe ricondotto al c.d. apprendistato professionalizzante, con durata triennale. Inoltre, CP_2 contribuirebbe, con i propri redditi, ai bisogni del nucleo familiare, incisi anche dalla malattia di CP_2
Nel caso di specie, dall'esame del contratto stipulato da con Just Peolpe s.r.l., si CP_2 legge chiaramente (pag. 1, paragrafo “durata”) che il contratto ha durata di 36 mesi e che, se nessuna delle parti eserciterà il recesso, il rapporto di lavoro proseguirà a tempo indeterminato senza soluzione di continuità. Ciò significa che non solo l'attuale rapporto di apprendistato è già connotato da intrinseca stabilità, ma è destinato – salvo recesso unilaterale – a proiettarsi in un rapporto lavorativo a tempo indeterminato, nel momento in cui (1.9.2027) avrà raggiunto l'età di CP_2 ventotto anni.
- 4 - La retribuzione mensile è stata indicata in 1.615,00 euro lordi mensili, oltre XIV mensilità, con incremento nella seconda metà del periodo di apprendistato (passaggio dal V al IV livello) e, al termine di quest'ultimo, la posizione sarà ulteriormente migliorata (III livello).
In assenza di buste paga o altra documentazione da cui desumere l'importo netto del salario mensile, che, in attesa delle progressioni di livello, può essere stimato quantomeno in 1.200,00 euro mensili, può comunque ritenersi tale retribuzione dignitosa, anche perché destinata ad automatico incremento nel corso del tempo. L'età della figlia della coppia e l'inserimento stabile nel mondo lavorativo al termine di un percorso di studi universitari costituiscono due ulteriori elementi dai quali ricavare, secondo l'insegnamento pretorio innanzi accennato, la sopravvenuta cessazione dell'obbligo paterno di erogazione del mantenimento. La decorrenza di tale revoca è determinata, in base al principio della domanda, dal mese di aprile 2025. La pretesa paterna di fare retroagire tale revoca a momenti che precedono l'introduzione di questo giudizio è infondata, in quanto, come ben indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 5170/24), in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata, del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione.
Per le somme erogate in corso di giudizio da aprile 2025 all'attualità, vale – ad avviso di questo Collegio – il principio per cui, trattandosi di somme modeste, comunque destinate all'immediato consumo, deve escludersi la ripetibilità (in arg., v. Cass. U, 32914/22). 4. La domanda riconvenzionale della resistente è inammissibile. In disparte il fatto che la stessa non si è nemmeno prodigata per effettuare un minimo conteggio delle somme richieste, dispone già di un titolo giudiziale per procedere, ove ritenga, ad esigere CP_1 il pagamento da parte dell'odierno ricorrente. Diversamente, si effettuerebbe una indebita duplicazione di titoli, non ammessa dall'ordinamento.
5. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto che il ricorrente è vittorioso quanto alla revoca – ma non in punto di decorrenza –, sussistono validi motivi per compensare gli oneri di giudizio nella misura di 1/3. I restanti 2/3 rimangono a carico della resistente e si liquidano in misura minima
(considerando il valore indeterminato a bassa complessità) per ciascuna delle fasi processuali, in ragione della celerità del giudizio, dell'assenza di istruttoria e della semplicità, in fatto e diritto, della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in parziale modifica della sentenza n. 514/2007, depositata il 24.5.2007, di questo Tribunale, revoca l'obbligo di di corrispondere a Parte_1 Controparte_1
l'assegno di mantenimento per la figlia , a decorrere dal mese di aprile 2025; CP_2
- 5 - 2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
3) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...] ella misura dei 2/3, liquidate in 2.540,00 euro, oltre IVA e CPA come per legge;
Pt_1
4) Spese compensate per la restante misura di 1/3.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 22/09/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
- 6 -