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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/02/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2804 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/06/1973, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina MARCHETTO e
Alberto RIGHI
e
BENETTI AN, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia SPESSATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi in Comune di Roana (VI) in data 15/5/2004 con atto trascritto dall'Ufficiale dello stato civile nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roana (VI) all'Anno 2004 Atto n. 3 parte II Serie A ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emananda sentenza;
1) Affidare la GL OR ad entrambi i genitori EN AN e Persona_1
con collocazione prevalente della GL presso la madre;
Parte_1
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la GL stessa relative all'istruzione, al sistema educativo e alla sua salute tenendo altresì conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione,
delle sue inclinazioni, capacità e aspirazioni. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione potranno essere assunte dai coniugi anche separatamente.
2) Al fine di garantire il diritto della GL OR , che avrà Persona_1
abitazione prevalente, e comunque salvo quanto verrà indicato nei successivi punti da 3.1) a 3.5), con la madre presso l'abitazione coniugale di Roana –
frazione Cesuna (VI), Via Brigata Pino n. 38, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, si regolano come segue i tempi di permanenza di con ciascuno dei genitori, tenendo in ogni caso in Per_1
2 considerazione le aspirazioni, le esigenze e la volontà della GL stessa. I
genitori concordano che questa regolamentazione abbia applicazione dal momento del deposito dell'odierno ricorso:
3.1) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé due giorni Per_1
infrasettimanali (martedì e giovedì, salvo diverso accordo tra i genitori in relazione alle loro esigenze lavorative e non ed alle esigenze di ) dalle Per_1
ore 17.30 fino alle ore 20.30 con espressa possibilità di cenare assieme al papà; durante le vacanze estive il rientro di avverrà per le ore 21.30; i Per_1
trasporti saranno a carico di entrambe le parti (martedì saranno effettuate dalla madre ed il giovedì dal padre).
3.2) pernotterà presso la casa paterna a settimane alterne dal sabato Per_1
mattina alle ore 11.00 fino al lunedì mattina quando il padre si occuperà
dell'accompagnamento a scuola della GL. avrà la facoltà di scegliere, Per_1
secondo le proprie esigenze personali e/o scolastiche, di tornare presso la casa materna la domenica sera entro le 20.30 con espressa previsione di cenare assieme al papà e durante le vacanze estive per le ore 21.30 per un weekend al mese.
Nelle situazioni di malattia di , il padre avrà accesso alla casa materna Per_1
per far visita alla GL previo accordo con la madre. Le giornate di visita e i pernottamenti persi andranno recuperati dal papà la settimana successiva nei limiti del possibile.
I coniugi concordano nella possibilità di scambiarsi i weekend da trascorrere con con congruo anticipo e sempre nel rispetto dell'alternanza degli Per_1
3 stessi.
3.3) Il padre potrà tenere con sé la GL per tre settimane, anche non Per_1
consecutive, durante le vacanze estive da comunicarsi tra i coniugi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e così anche la madre.
Durante le tre settimane di vacanze estive con il papà, avrà la facoltà di Per_1
scegliere, secondo le proprie esigenze, desideri, impegni ludico-ricreativi, di tornare presso la casa materna per 3 (tre) giorni continuativi o non continuativi,
anche comprensivi dell'eventuale pernotto presso la madre, tranne nel periodo in cui fosse in vacanza con il papà fuori città.
Qualora lo desiderasse, avrà la possibilità di recuperare le tre predette Per_1
giornate previo accordo tra i genitori da raggiungersi almeno una settimana prima.
3.4) trascorrerà le vacanze natalizie in via alternata annuale con ciascun Per_1
genitore secondo le seguenti modalità: dal 24 Dicembre al pomeriggio ore
15.00 fino al 31 Dicembre alle ore 15.00 con un genitore e dal 31 Dicembre
dalle ore 15.00 al 6 Gennaio con l'altro genitore.
I coniugi concordano che il giorno di Natale ed il 6 Gennaio, trascorrerà Per_1
ad anni alterni la mattina con l'uno ed il pomeriggio dalle 15.00 alle 21.00 con l'altro.
Durante le vacanze Pasquali, trascorrerà ad anni alterni con ciascun Per_1
genitore dal Giovedì Santo sino alla domenica di Pasqua alle ore 15.00 con un genitore e dalla domenica di Pasqua ore 15.00 al martedì sino alle ore
20.30, cena compresa.
4 Le Festività del 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8
Dicembre, il giorno del Patrono della città di residenza se festivo e relativi ponti
(questi ultimi da intendersi quali giorni non festivi prossimi alla giornata festiva,
durante i quali è a casa da scuola), saranno goduti dai genitori secondo Per_1
le regole dell'alternanza; quanto alle vacanze di Carnevale (lunedì, martedì e mercoledì), starà con il padre negli anni pari e con la madre negli anni Per_1
dispari.
In ogni caso i genitori si impegnano, durante tutti i predetti periodi festivi, ad ascoltare e tenere in considerazione i desiderata e le esigenze della GL
concordando, su richiesta della stessa, che ella possa trascorrere anche Per_1
momenti diversi con ciascun genitore rispetto a quelli sopra indicati.
3.5) Durante altri eventuali periodi di ferie del padre egli potrà accudire Per_1
fintanto che la madre sarà impegnata in attività lavorativa o abbia previsto delle uscite o impegni di varia natura.
3.6) Nella giornata del compleanno di , i genitori si accorderanno per Per_1
trascorrere entrambi separatamente una parte della giornata con la GL.
3.7) I genitori si impegnano a far in modo che continui l'ora di religione Per_1
a scuola, frequenti la dottrina cristiana, la Messa della domenica evitando di inserirla in movimenti religiosi.
4) Il sig. EN AN contribuirà al mantenimento della GL Per_1
corrispondendo in via anticipata alla sig.ra la somma di Parte_1
€ 300,00 mensili rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 15 di ogni mese nonché il 50% delle spese straordinarie per la cui
5 determinazione, anche con riferimento a quelle che necessitano o meno di preventivo accordo tra genitori, i coniugi faranno riferimento al Protocollo del
Tribunale di Vicenza del 26/10/2017 che dichiarano di conoscere. La
regolamentazione del contributo al mantenimento e delle spese straordinarie decorrerà dal momento del deposito del ricorso per divorzio.
I genitori concordano che la polizza sanitaria del Sig. già estesa alla Per_1
GL , continuerà ad essere sostenuta in via esclusiva dallo stesso che Per_1
godrà pertanto in via esclusiva dei relativi benefici.
Il genitore che abbia anticipato le spese straordinarie dovrà inviare le relative pezze giustificative (ricevute, scontrini...) e, laddove possibile, fiscali a mezzo mail, whattsapp, a mani o con qualunque altro mezzo ritenga opportuno all'altro coniuge, che procederà al rimborso della sua quota del 50% entro 15
giorni dalla richiesta e, pertanto, dall'invio dei giustificativi di spesa mediante bonifico sul conto corrente del genitore che le ha anticipate e già noto a ciascun genitore.
L'invio delle pezze giustificative oltre il termine di due mesi dalla data della spesa farà venir meno il dovere del rimborso in capo all'altro genitore che potrà
pertanto legittimamente rifiutare il versamento.
I genitori danno atto di non aver reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento e rimborso/conguaglio di spese straordinarie effettuate nell'interesse della GL per gli anni precedenti al deposito del ricorso Per_1
per divorzio e comunque di rinunciarvi.
5) L'assegno unico per la GL così come ogni altra forma istituenda di Per_1
6 bonus governativo a favore della GL, continueranno ad essere percepiti da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
le detrazioni fiscali per la GL
a carico saranno attribuiti ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente, pertanto, a pretendere alcunché l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
6) Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito allo stato, con le pattuizioni di cui al presente atto e la loro esatta esecuzione, ogni loro rapporto di carattere patrimoniale connesso e derivante dal rapporto di coniugio e di non avere, pertanto, a questo titolo alcuna ragione di credito da vantare l'uno nei confronti dell'altra.
7) I ricorrenti si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto, e/o di ogni altro valido documento per l'espatrio, anche con riferimento a quello della GL Persona_1
8) Spese del presente procedimento integralmente compensate con rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art. 68 L.P.F..
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ROANA (VI) in data 15/05/2004.
7 All'esito dell'udienza del 12/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 58/2017 (irrevocabile il 21/09/2017) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della GL OR , alla prevalente collocazione Per_1
8 della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della GL a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della OR;
-le spese straordinarie relative alla GL OR , come regolamentate Per_1
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% ;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio e di quelli per la GL OR;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando
9 sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da BENETTI AN in Roana (VI) il 15/05/2004 alle Parte_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roana (VI) al n. 3, parte II,
serie A, anno 2004;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2804 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/06/1973, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina MARCHETTO e
Alberto RIGHI
e
BENETTI AN, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia SPESSATO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi in Comune di Roana (VI) in data 15/5/2004 con atto trascritto dall'Ufficiale dello stato civile nel Registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di Roana (VI) all'Anno 2004 Atto n. 3 parte II Serie A ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio dell'emananda sentenza;
1) Affidare la GL OR ad entrambi i genitori EN AN e Persona_1
con collocazione prevalente della GL presso la madre;
Parte_1
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la GL stessa relative all'istruzione, al sistema educativo e alla sua salute tenendo altresì conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione,
delle sue inclinazioni, capacità e aspirazioni. Le decisioni relative all'ordinaria amministrazione potranno essere assunte dai coniugi anche separatamente.
2) Al fine di garantire il diritto della GL OR , che avrà Persona_1
abitazione prevalente, e comunque salvo quanto verrà indicato nei successivi punti da 3.1) a 3.5), con la madre presso l'abitazione coniugale di Roana –
frazione Cesuna (VI), Via Brigata Pino n. 38, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, si regolano come segue i tempi di permanenza di con ciascuno dei genitori, tenendo in ogni caso in Per_1
2 considerazione le aspirazioni, le esigenze e la volontà della GL stessa. I
genitori concordano che questa regolamentazione abbia applicazione dal momento del deposito dell'odierno ricorso:
3.1) il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé due giorni Per_1
infrasettimanali (martedì e giovedì, salvo diverso accordo tra i genitori in relazione alle loro esigenze lavorative e non ed alle esigenze di ) dalle Per_1
ore 17.30 fino alle ore 20.30 con espressa possibilità di cenare assieme al papà; durante le vacanze estive il rientro di avverrà per le ore 21.30; i Per_1
trasporti saranno a carico di entrambe le parti (martedì saranno effettuate dalla madre ed il giovedì dal padre).
3.2) pernotterà presso la casa paterna a settimane alterne dal sabato Per_1
mattina alle ore 11.00 fino al lunedì mattina quando il padre si occuperà
dell'accompagnamento a scuola della GL. avrà la facoltà di scegliere, Per_1
secondo le proprie esigenze personali e/o scolastiche, di tornare presso la casa materna la domenica sera entro le 20.30 con espressa previsione di cenare assieme al papà e durante le vacanze estive per le ore 21.30 per un weekend al mese.
Nelle situazioni di malattia di , il padre avrà accesso alla casa materna Per_1
per far visita alla GL previo accordo con la madre. Le giornate di visita e i pernottamenti persi andranno recuperati dal papà la settimana successiva nei limiti del possibile.
I coniugi concordano nella possibilità di scambiarsi i weekend da trascorrere con con congruo anticipo e sempre nel rispetto dell'alternanza degli Per_1
3 stessi.
3.3) Il padre potrà tenere con sé la GL per tre settimane, anche non Per_1
consecutive, durante le vacanze estive da comunicarsi tra i coniugi entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e così anche la madre.
Durante le tre settimane di vacanze estive con il papà, avrà la facoltà di Per_1
scegliere, secondo le proprie esigenze, desideri, impegni ludico-ricreativi, di tornare presso la casa materna per 3 (tre) giorni continuativi o non continuativi,
anche comprensivi dell'eventuale pernotto presso la madre, tranne nel periodo in cui fosse in vacanza con il papà fuori città.
Qualora lo desiderasse, avrà la possibilità di recuperare le tre predette Per_1
giornate previo accordo tra i genitori da raggiungersi almeno una settimana prima.
3.4) trascorrerà le vacanze natalizie in via alternata annuale con ciascun Per_1
genitore secondo le seguenti modalità: dal 24 Dicembre al pomeriggio ore
15.00 fino al 31 Dicembre alle ore 15.00 con un genitore e dal 31 Dicembre
dalle ore 15.00 al 6 Gennaio con l'altro genitore.
I coniugi concordano che il giorno di Natale ed il 6 Gennaio, trascorrerà Per_1
ad anni alterni la mattina con l'uno ed il pomeriggio dalle 15.00 alle 21.00 con l'altro.
Durante le vacanze Pasquali, trascorrerà ad anni alterni con ciascun Per_1
genitore dal Giovedì Santo sino alla domenica di Pasqua alle ore 15.00 con un genitore e dalla domenica di Pasqua ore 15.00 al martedì sino alle ore
20.30, cena compresa.
4 Le Festività del 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8
Dicembre, il giorno del Patrono della città di residenza se festivo e relativi ponti
(questi ultimi da intendersi quali giorni non festivi prossimi alla giornata festiva,
durante i quali è a casa da scuola), saranno goduti dai genitori secondo Per_1
le regole dell'alternanza; quanto alle vacanze di Carnevale (lunedì, martedì e mercoledì), starà con il padre negli anni pari e con la madre negli anni Per_1
dispari.
In ogni caso i genitori si impegnano, durante tutti i predetti periodi festivi, ad ascoltare e tenere in considerazione i desiderata e le esigenze della GL
concordando, su richiesta della stessa, che ella possa trascorrere anche Per_1
momenti diversi con ciascun genitore rispetto a quelli sopra indicati.
3.5) Durante altri eventuali periodi di ferie del padre egli potrà accudire Per_1
fintanto che la madre sarà impegnata in attività lavorativa o abbia previsto delle uscite o impegni di varia natura.
3.6) Nella giornata del compleanno di , i genitori si accorderanno per Per_1
trascorrere entrambi separatamente una parte della giornata con la GL.
3.7) I genitori si impegnano a far in modo che continui l'ora di religione Per_1
a scuola, frequenti la dottrina cristiana, la Messa della domenica evitando di inserirla in movimenti religiosi.
4) Il sig. EN AN contribuirà al mantenimento della GL Per_1
corrispondendo in via anticipata alla sig.ra la somma di Parte_1
€ 300,00 mensili rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT da versarsi entro il 15 di ogni mese nonché il 50% delle spese straordinarie per la cui
5 determinazione, anche con riferimento a quelle che necessitano o meno di preventivo accordo tra genitori, i coniugi faranno riferimento al Protocollo del
Tribunale di Vicenza del 26/10/2017 che dichiarano di conoscere. La
regolamentazione del contributo al mantenimento e delle spese straordinarie decorrerà dal momento del deposito del ricorso per divorzio.
I genitori concordano che la polizza sanitaria del Sig. già estesa alla Per_1
GL , continuerà ad essere sostenuta in via esclusiva dallo stesso che Per_1
godrà pertanto in via esclusiva dei relativi benefici.
Il genitore che abbia anticipato le spese straordinarie dovrà inviare le relative pezze giustificative (ricevute, scontrini...) e, laddove possibile, fiscali a mezzo mail, whattsapp, a mani o con qualunque altro mezzo ritenga opportuno all'altro coniuge, che procederà al rimborso della sua quota del 50% entro 15
giorni dalla richiesta e, pertanto, dall'invio dei giustificativi di spesa mediante bonifico sul conto corrente del genitore che le ha anticipate e già noto a ciascun genitore.
L'invio delle pezze giustificative oltre il termine di due mesi dalla data della spesa farà venir meno il dovere del rimborso in capo all'altro genitore che potrà
pertanto legittimamente rifiutare il versamento.
I genitori danno atto di non aver reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento e rimborso/conguaglio di spese straordinarie effettuate nell'interesse della GL per gli anni precedenti al deposito del ricorso Per_1
per divorzio e comunque di rinunciarvi.
5) L'assegno unico per la GL così come ogni altra forma istituenda di Per_1
6 bonus governativo a favore della GL, continueranno ad essere percepiti da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
le detrazioni fiscali per la GL
a carico saranno attribuiti ai genitori nella misura del 50% ciascuno.
5) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente, pertanto, a pretendere alcunché l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
6) Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito allo stato, con le pattuizioni di cui al presente atto e la loro esatta esecuzione, ogni loro rapporto di carattere patrimoniale connesso e derivante dal rapporto di coniugio e di non avere, pertanto, a questo titolo alcuna ragione di credito da vantare l'uno nei confronti dell'altra.
7) I ricorrenti si prestano reciproco consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto, e/o di ogni altro valido documento per l'espatrio, anche con riferimento a quello della GL Persona_1
8) Spese del presente procedimento integralmente compensate con rinuncia dei difensori al beneficio della solidarietà ex art. 68 L.P.F..
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in ROANA (VI) in data 15/05/2004.
7 All'esito dell'udienza del 12/12/2024 sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 58/2017 (irrevocabile il 21/09/2017) e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della GL OR , alla prevalente collocazione Per_1
8 della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della GL a carico del padre così come concordato dalle parti,
che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della OR;
-le spese straordinarie relative alla GL OR , come regolamentate Per_1
dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% ;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio e di quelli per la GL OR;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando
9 sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da BENETTI AN in Roana (VI) il 15/05/2004 alle Parte_1
condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roana (VI) al n. 3, parte II,
serie A, anno 2004;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18.2.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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