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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 03/12/2024, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 495/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 495/2023 promossa da:
(C.F./P.IVA ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to VERCELLI DINO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. BRUZZONE SIMONA e dall'avv. FICHERA MASSIMO,
come da procura allegata alla memoria di costituzione depositata telematicamente
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.7.2023, ha adito il Tribunale di Savona, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, esponendo che:
- egli aveva lavorato per il dal 14.11.2016 all'11.1.2022 in Parte_2
forza di contratti di lavoro a tempo determinato poi trasformati in rapporto a tempo indeterminato, inquadrato con mansioni di manovale da forno ed inquadrato nel IV livello del CCNL Panificazione;
- dai contratti di lavoro e dalle buste paga risultava che egli aveva lavorato: - nel periodo dal 14.11.2016 al 31.03.2019 per 6,66 (6.30) ore giornaliere, fruendo di riposi, ferie e permessi;
- nel mese di aprile 2019 tra 4,51 ore e 3,40 di lavoro ordinario e 2,15 e 3,26 ore di lavoro notturno;
- da maggio 2019 a giugno 2019 1,50 di lavoro ordinario e 5,16 ore di lavoro notturno;
- nel mese di agosto 2019 1,30 di lavoro ordinario e 5,36 o 5,26 di lavoro notturno;
- nel mese di dicembre 2019 1,30 di lavoro ordinario e tra 6,16 , 5,56 e 5,16 di lavoro notturno;
- nei mesi di gennaio 2020 e febbraio 2020 per 3.50 ore di lavoro ordinario e per 3.16 ore di lavoro notturno;
- nel mese di marzo 2020 per 4 giorni con orario 6,66 e poi in ferie praticamente per tutto il mese considerando il medesimo orario;
- nel mese di aprile 2020 assente per ferie e permessi per 16 giorni ma con orario di 5.50 ore, 6.00, 5,25, presente per la differenza nei medesimi giorni lavorando di fatto tra 1,16 ore e 66, con fruizione di 8 giorni di ferie e un permesso di 4.00 ore;
- nel mese di maggio 2020 con orario di 6,66 e fruizione di n. 8 giornate di ferie e di un permesso di 4.00 ore;
- nel mese di giugno 2020 con orario di 6.66 e fruizione di 4 ore di permesso. Solo in una giornata avrebbe svolto 4.00 ore di lavoro notturno;
- nel mese di luglio 2020 con orario di 6.66 e fruizione di 4 giorni di riposo;
- da gennaio 2021 ad aprile 2021 con orario di 6,66 con conteggio di 6,66 ore di straordinario, fruendo di permessi settimanali e di un permesso per alcune ore;
- nel mese di maggio e giugno 2021 con orario di 6,66 fruendo di qualche ora di permesso in 6 giorni diversi e di 5 giorni interi di permesso;
- nei mesi di luglio e agosto
2021 con orario di 6.00 ore giornaliere, fruendo a luglio di 2 ore di permesso e ad agosto della festività di ferragosto;
- da settembre 2021 a dicembre 2021 con orario di 6.40 ore giornaliere, fruendo di n. 4 giornate di ferie.
pagina 2 di 9 - ed invece, gli orari indicati erano totalmente simulati, perché egli aveva lavorato molte più ore seguendo gli orari, dal lunedì al sabato: - dal 14.11.2016, fino all'incirca al 14.11.2017, dalle 6.30 del mattino fino alle 12.30/13.00; - dal 15.11.2017 fino a marzo 2019 dalle 5.30 del mattino fino alle 12.30/13.00; - dal mese di aprile 2019 per circa un anno, quando aveva cessato di lavorare il collega di nome , egli aveva iniziato a lavorare di notte con Per_1
orario dalle 23.00 alle 9.00 del mattino. Tale orario era stato osservato per circa un anno.
- da aprile 2020 fino a dicembre 2020, dalle 5.30 del mattino fino alle 12.30/13.00. - da gennaio 2021 quando aveva cessato di lavorare un collega di nome egli aveva Per_2
ripreso a lavorare di notte con orario dalle 3.00 alle 9.00 del mattino. - A partire da giugno
2021, aveva nuovamente ricominciato ad osservare il precedente orario e, quindi, nuovamente a lavorare dalle 5.30 alle 12.30/13.00.
- egli riposava la domenica, aveva fruito di ferie per 10 giorni nel 2021 e per due settimane negli anni precedenti e per un solo anno, nel 2018, di tre settimane. Non aveva mai fruito di permessi e non era mai stato assente per malattia, salvo alcuni giorni nel 2018 quando aveva subito un intervento all'occhio; - a fronte dell'attività effettivamente prestata, egli aveva diritto alla corresponsione di differenze retributive maturate per lavoro ordinario e straordinario, per festività non godute, permessi, ferie, TFR, per un importo complessivo di euro 69.414,71 lordi.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha richiesto di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento delle differenze retributive maturate e conseguentemente condannare a corrispondergli la somma di euro 69.414,71 ovvero quella Controparte_1 maggiore o minore accertata all'esito del giudizio.
Si è costituita la , la quale ha contestato l'avversa pretesa Controparte_1
replicando che: - il ricorso era affetto da nullità in quanto del tutto generico e non esplicativo delle somme richieste;
- il ricorrente aveva sempre svolto l'orario di lavoro contrattualmente convenuto;
- solo sporadicamente era capitato che egli si soffermasse oltre l'orario lavorativo, come risultante dalla busta paga;
- il lavoratore era stato pagato secondo quanto previsto dal livello di inquadramento applicato;
- il conteggio depositato dalla controparte era grossolanamente errato e deduceva somme del tutto inverosimili;
- il pagina 3 di 9 ricorrente non aveva svolto e comunque non aveva provato di aver effettuato lavoro straordinario.
La convenuta ha, pertanto, chiesto dichiarare la nullità del ricorso e nel merito il rigetto di tutte le domande promosse dal ricorrente.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale delle parti, escussione di testimoni, ctu contabile. All'esito, ritenuta matura per la decisione, la controversia è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza, ove il giudice decide pronunciando sentenza resa con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
************
Il ricorso è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni esposte.
Sull'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte resistente
1) La società convenuta ha eccepito la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 164 c.p.c., deducendo che non fossero sufficientemente specificati i fatti posti a sostegno della domanda. Tuttavia, tale eccezione è priva di fondamento.
Secondo l'univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del
15/05/2013).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto in modo analitico i fatti posti a fondamento della domanda, specificando i periodi nei quali avrebbe effettuato straordinario e goduto delle ferie, indicando dunque i titoli della pretesa creditoria ed allegando un conteggio di parte riportante le voci richieste. La deduzione dei fatti così come esposti ha inequivocabilmente pagina 4 di 9 consentito alla parte convenuta di apportare adeguate difese in relazione ad ogni punto dell'atto introduttivo.
Nel merito
Il ricorrente principalmente deduce di aver diritto a differenze retributive, derivanti dall'aver lavorato per un orario maggiore rispetto a quello previsto contrattualmente e retribuito in busta paga, dal non aver fruito di ferie e permessi dovuti e maturati, dall'omessa ricezione del TFR a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
1) Relativamente alla prima domanda, ripercorrendo i singoli periodi di lavoro sulla base dell'orario di lavoro indicato dal sig. occorre rilevare che dall'istruttoria orale è Pt_1
emerso quando segue:
- dal 14.11.2016 al 14.11.2017, per circa un anno, il ricorrente sostiene di aver lavorato dalle ore 6.30 alle ore 12.30/13. Tale orario risulta corrispondere esattamente a quello riportato sulle buste paga, ove è calcolata la retribuzione per 6,66 ore giornaliere, spalmate su 6 giorni settimanali. Pertanto, non risulta che in tale frangente temporale il sig. Pt_1
abbia lavorato per più ore rispetto a quelle correttamente retribuite;
- dal 15.11.2017 fino al febbraio 2019, il ricorrente sostiene di aver lavorato dalle 5.30 del mattino fino alle 12.30/13. Tuttavia, la circostanza che egli abbia prestato la propria attività lavorativa per un'ora giornaliera in più rispetto al precedente periodo è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio. La testimone (ex compagna di era a Tes_1 Parte_1 conoscenza dell'anticipazione dell'orario di lavoro soltanto de relato actoris. Dunque, tale testimonianza, peraltro del tutto generica, è sul punto priva di rilevanza probatoria. Al contrario ha dichiarato che l'orario di lavoro del sig. sino Testimone_2 Pt_1 all'emergenza pandemica, era stato dalle 6.00 alle 12.40, dunque coincidente alle 6,66 ore giornaliere riconosciute in busta paga. La circostanza è stata confermata anche da Tes_3
la quale ha dichiarato che il ricorrente usciva alle ore 12.40; e da , il
[...] Testimone_4
quale ha dichiarato che arrivava alle 6.00, fino a quando egli aveva dovuto Parte_1
abbandonare il posto di lavoro a causa di problemi di salute).
- è pacifico che dall'aprile 2019, quando il teste da ultimo citato, , aveva Testimone_4
cessato di lavorare, il ricorrente aveva iniziato a lavorare di notte per sostituirlo, fino al marzo 2020. ha sostenuto di aver lavorato in tale periodo dalle 23.00 alle 9.00 Parte_1
pagina 5 di 9 del mattino. Tuttavia, il panettiere IM OR, che lavorava con il sig. in quel Pt_1 periodo, ha affermato che l'orario di lavoro seguito da entrambi era dalle ore 23.00 alle ore
6.00/7.00. Soltanto il sabato “ogni tanto al massimo sino alle 8.00”. Pertanto, rispetto all'orario risultante dalle buste paga e riportante sempre 6,66 ore al giorno, è provato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa straordinaria per 1 ora al giorno.
- dal marzo 2020, in corrispondenza con il periodo di emergenza pandemica, fino al dicembre 2020 il ricorrente aveva riiniziato pacificamente a lavorare la mattina. Risulta dall'istruttoria che, differentemente da quanto sostenuto, egli giungeva sul posto di lavoro alle 6.00 e lavorava fino alle 12.40, con conseguente corrispondenza rispetto alle buste paga prodotti in atti.
- il ricorrente ha poi sostenuto di aver ripreso a lavorare di notte dal gennaio 2021 a maggio
2021, con orario dalle ore 3.00 alle ore 9.00 del mattino. Tuttavia, in relazione a tale periodo, nessun testimone ha confermato l'orario di lavoro e dunque l'effettuazione di straordinario da parte del dipendente.
- infine, è pacifico che da gennaio 2021 abbia ripreso a lavorare la mattina, Parte_1 ma ancora una volta l'estensione dell'orario di lavoro oltre a quello risultante dalle buste paga non ha trovato alcuna conferma in fase istruttoria.
2) Sotto altro profilo, ha lamentato di aver fruito di meno ferie di quelle Parte_1
maturate nel corso del rapporto di lavoro ed in particolare ha allegato di aver fruito di 10 giorni di ferie nel 2021, mentre negli anni precedenti di due settimane e solo nel 2018 di tre settimane.
La esclusiva fruizione di tali periodi temporali di ferie non è stata in alcun modo contestata dalla convenuta in memoria di costituzione e, pertanto, deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Invero, la fruizione delle ferie pari a 2 settimane annuali è stata confermata anche dalla testimone citata da parte resistente, che ha Testimone_3 dichiarato: “le ferie nella normalità venivano fatte da tutti nel periodo di chiusura del forno di solito 15 giorni i periodi variavano a seconda degli ordini”.
Inoltre, l'unica considerazione contenuta nell'atto introduttivo di in CP_1
relazione alle ferie atteneva alla circostanza che il sig. ne avrebbe fruito durante Pt_1
l'emergenza pandemica, quando l'attività del forno era rimasta sospesa.
pagina 6 di 9 Tuttavia, nessun testimone ha confermato la circostanza. Al contrario, il teste IM OR ha affermato che durante il covid l'attività non era stata sospesa, lui aveva continuato a lavorare da solo e aveva ripreso a svolgere l'orario lavorativo precedente, Parte_1
ovvero dalle 6 alle 12.40.
Pertanto, il richiamo al fatto che il ricorrente avrebbe fruito delle ferie come riportate in busta paga, effettuato da solo in sede di osservazioni alla bozza CP_1
dell'elaborato peritale, non solo è tardivo, ma è altresì smentito dalle risultanze testimoniali.
È invece rimasto del tutto indimostrato che il ricorrente non abbia fruito dei permessi come risultanti dalle buste paga. La circostanza, genericamente dedotta, non è stata oggetto di specifiche richieste istruttorie.
3) infine, il ricorrente ha lamentato di non aver ottenuto il pagamento del TFR. Tuttavia, parte convenuta ha prodotto al documento 15 l'ultima busta paga dalla quale risulta quantificato il TFR, unitamente alle altre spettanze di fine rapporto, nonché i relativi bonifici di pagamento di euro 1.551,59 ciascuno, per un totale di 6.204,76 (sostanzialmente corrispondente all'importo netto derivante dalla busta paga di marzo 2022 – contenente il
TFR - e riportante un importo di 6.192,89 – doc. 20).
Pertanto, la domanda deve essere respinta.
Sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte ai punti 1 e 2 è stata disposta CTU contabile avente ad oggetto sia la quantificazione delle differenze retributive “conteggiando
6 ore di lavoro straordinario settimanali per il periodo dal mese di aprile 2019 al mese di marzo 2020” sia il calcolo del valore monetario di eventuali ferie residue non godute, tenuto conto dell'avvenuta fruizione di 3 settimane di ferie nell'anno 2018 e di due settimane di ferie nei restanti anni.
Il CTU, con accertamento accurato e corretto, sotto il profilo tecnico, logico e motivazionale, e che pertanto viene integralmente recepito in questa sede, ha rilevato che a titolo di straordinario, il dipendente ha maturato il diritto al riconoscimento dell'importo di euro 2.957,00.
Relativamente alle ferie, riportandosi al CCNL collettivo applicabile, ha rilevato il diritto alla fruizione di 26 giorni per ogni anno di lavoro e 2,16 giorni per ogni mese di lavoro.
pagina 7 di 9 Pertanto, ha calcolato che le ferie maturate dal sig. erano pari a complessivi 133,92 Pt_1 giorni di ferie e, tenuto conto dell'avvenuta fruizione di 70 giorni di ferie, residuavano
63,92 giorni di ferie, monetizzati in 3.082,86.
Considerato che
dall'ultima busta paga risulta già computato e riconosciuto a titolo di ferie non godute l'importo di euro 108,13, esso deve essere detratto dall'ammontare complessivo riconosciuto dal ctu, conseguentemente ridotto ad euro 2.974,73.
Pertanto, conclusivamente, deve essere condannata a pagare al Controparte_1
ricorrente la somma lorda di euro 5.931,73, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Sulle spese processuali
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese vengono compensate nella misura di 2/3 e poste a carico di parte resistente nella misura di 1/3, considerato che: - innanzitutto, la domanda è stata formulata per oltre euro 69.000,00 ed è stata accolta per il minor importo di euro 5.931,73, ciò che ha evidentemente ostacolato il raggiungimento di una composizione bonaria della controversia;
- la domanda di pagamento del TFR è stata rigettata.
Le spese vengono liquidate in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, e dunque facendo applicazione degli importi previsti dallo scaglione di riferimento, ridotti del 30% per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accertato che il ricorrente ha prestato attività di lavoro straordinario non retribuita e ha maturato un numero di giorni di ferie superiore a quelle fruite e monetizzate, condanna a pagare in favore di la somma di euro Controparte_1 Parte_1
5.931,73 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) Compensa tra le parti la porzione di 2/3 delle spese processuali;
3) Condanna a rimborsare alla parte ricorrente la restante porzione Controparte_1
di 1/3 delle spese processuali, liquidate in € 1.257,20 (pari a 1/3 di 3.771,60) per pagina 8 di 9 compenso del difensore, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, CPA, IVA.
Savona, 3.12.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 495/2023 promossa da:
(C.F./P.IVA ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to VERCELLI DINO, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. BRUZZONE SIMONA e dall'avv. FICHERA MASSIMO,
come da procura allegata alla memoria di costituzione depositata telematicamente
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
pagina 1 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.7.2023, ha adito il Tribunale di Savona, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, esponendo che:
- egli aveva lavorato per il dal 14.11.2016 all'11.1.2022 in Parte_2
forza di contratti di lavoro a tempo determinato poi trasformati in rapporto a tempo indeterminato, inquadrato con mansioni di manovale da forno ed inquadrato nel IV livello del CCNL Panificazione;
- dai contratti di lavoro e dalle buste paga risultava che egli aveva lavorato: - nel periodo dal 14.11.2016 al 31.03.2019 per 6,66 (6.30) ore giornaliere, fruendo di riposi, ferie e permessi;
- nel mese di aprile 2019 tra 4,51 ore e 3,40 di lavoro ordinario e 2,15 e 3,26 ore di lavoro notturno;
- da maggio 2019 a giugno 2019 1,50 di lavoro ordinario e 5,16 ore di lavoro notturno;
- nel mese di agosto 2019 1,30 di lavoro ordinario e 5,36 o 5,26 di lavoro notturno;
- nel mese di dicembre 2019 1,30 di lavoro ordinario e tra 6,16 , 5,56 e 5,16 di lavoro notturno;
- nei mesi di gennaio 2020 e febbraio 2020 per 3.50 ore di lavoro ordinario e per 3.16 ore di lavoro notturno;
- nel mese di marzo 2020 per 4 giorni con orario 6,66 e poi in ferie praticamente per tutto il mese considerando il medesimo orario;
- nel mese di aprile 2020 assente per ferie e permessi per 16 giorni ma con orario di 5.50 ore, 6.00, 5,25, presente per la differenza nei medesimi giorni lavorando di fatto tra 1,16 ore e 66, con fruizione di 8 giorni di ferie e un permesso di 4.00 ore;
- nel mese di maggio 2020 con orario di 6,66 e fruizione di n. 8 giornate di ferie e di un permesso di 4.00 ore;
- nel mese di giugno 2020 con orario di 6.66 e fruizione di 4 ore di permesso. Solo in una giornata avrebbe svolto 4.00 ore di lavoro notturno;
- nel mese di luglio 2020 con orario di 6.66 e fruizione di 4 giorni di riposo;
- da gennaio 2021 ad aprile 2021 con orario di 6,66 con conteggio di 6,66 ore di straordinario, fruendo di permessi settimanali e di un permesso per alcune ore;
- nel mese di maggio e giugno 2021 con orario di 6,66 fruendo di qualche ora di permesso in 6 giorni diversi e di 5 giorni interi di permesso;
- nei mesi di luglio e agosto
2021 con orario di 6.00 ore giornaliere, fruendo a luglio di 2 ore di permesso e ad agosto della festività di ferragosto;
- da settembre 2021 a dicembre 2021 con orario di 6.40 ore giornaliere, fruendo di n. 4 giornate di ferie.
pagina 2 di 9 - ed invece, gli orari indicati erano totalmente simulati, perché egli aveva lavorato molte più ore seguendo gli orari, dal lunedì al sabato: - dal 14.11.2016, fino all'incirca al 14.11.2017, dalle 6.30 del mattino fino alle 12.30/13.00; - dal 15.11.2017 fino a marzo 2019 dalle 5.30 del mattino fino alle 12.30/13.00; - dal mese di aprile 2019 per circa un anno, quando aveva cessato di lavorare il collega di nome , egli aveva iniziato a lavorare di notte con Per_1
orario dalle 23.00 alle 9.00 del mattino. Tale orario era stato osservato per circa un anno.
- da aprile 2020 fino a dicembre 2020, dalle 5.30 del mattino fino alle 12.30/13.00. - da gennaio 2021 quando aveva cessato di lavorare un collega di nome egli aveva Per_2
ripreso a lavorare di notte con orario dalle 3.00 alle 9.00 del mattino. - A partire da giugno
2021, aveva nuovamente ricominciato ad osservare il precedente orario e, quindi, nuovamente a lavorare dalle 5.30 alle 12.30/13.00.
- egli riposava la domenica, aveva fruito di ferie per 10 giorni nel 2021 e per due settimane negli anni precedenti e per un solo anno, nel 2018, di tre settimane. Non aveva mai fruito di permessi e non era mai stato assente per malattia, salvo alcuni giorni nel 2018 quando aveva subito un intervento all'occhio; - a fronte dell'attività effettivamente prestata, egli aveva diritto alla corresponsione di differenze retributive maturate per lavoro ordinario e straordinario, per festività non godute, permessi, ferie, TFR, per un importo complessivo di euro 69.414,71 lordi.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha richiesto di accertare e dichiarare il suo diritto al pagamento delle differenze retributive maturate e conseguentemente condannare a corrispondergli la somma di euro 69.414,71 ovvero quella Controparte_1 maggiore o minore accertata all'esito del giudizio.
Si è costituita la , la quale ha contestato l'avversa pretesa Controparte_1
replicando che: - il ricorso era affetto da nullità in quanto del tutto generico e non esplicativo delle somme richieste;
- il ricorrente aveva sempre svolto l'orario di lavoro contrattualmente convenuto;
- solo sporadicamente era capitato che egli si soffermasse oltre l'orario lavorativo, come risultante dalla busta paga;
- il lavoratore era stato pagato secondo quanto previsto dal livello di inquadramento applicato;
- il conteggio depositato dalla controparte era grossolanamente errato e deduceva somme del tutto inverosimili;
- il pagina 3 di 9 ricorrente non aveva svolto e comunque non aveva provato di aver effettuato lavoro straordinario.
La convenuta ha, pertanto, chiesto dichiarare la nullità del ricorso e nel merito il rigetto di tutte le domande promosse dal ricorrente.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale delle parti, escussione di testimoni, ctu contabile. All'esito, ritenuta matura per la decisione, la controversia è stata rinviata per la discussione all'odierna udienza, ove il giudice decide pronunciando sentenza resa con motivazione contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
************
Il ricorso è solo in parte fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni esposte.
Sull'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte resistente
1) La società convenuta ha eccepito la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 164 c.p.c., deducendo che non fossero sufficientemente specificati i fatti posti a sostegno della domanda. Tuttavia, tale eccezione è priva di fondamento.
Secondo l'univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del
15/05/2013).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto in modo analitico i fatti posti a fondamento della domanda, specificando i periodi nei quali avrebbe effettuato straordinario e goduto delle ferie, indicando dunque i titoli della pretesa creditoria ed allegando un conteggio di parte riportante le voci richieste. La deduzione dei fatti così come esposti ha inequivocabilmente pagina 4 di 9 consentito alla parte convenuta di apportare adeguate difese in relazione ad ogni punto dell'atto introduttivo.
Nel merito
Il ricorrente principalmente deduce di aver diritto a differenze retributive, derivanti dall'aver lavorato per un orario maggiore rispetto a quello previsto contrattualmente e retribuito in busta paga, dal non aver fruito di ferie e permessi dovuti e maturati, dall'omessa ricezione del TFR a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
1) Relativamente alla prima domanda, ripercorrendo i singoli periodi di lavoro sulla base dell'orario di lavoro indicato dal sig. occorre rilevare che dall'istruttoria orale è Pt_1
emerso quando segue:
- dal 14.11.2016 al 14.11.2017, per circa un anno, il ricorrente sostiene di aver lavorato dalle ore 6.30 alle ore 12.30/13. Tale orario risulta corrispondere esattamente a quello riportato sulle buste paga, ove è calcolata la retribuzione per 6,66 ore giornaliere, spalmate su 6 giorni settimanali. Pertanto, non risulta che in tale frangente temporale il sig. Pt_1
abbia lavorato per più ore rispetto a quelle correttamente retribuite;
- dal 15.11.2017 fino al febbraio 2019, il ricorrente sostiene di aver lavorato dalle 5.30 del mattino fino alle 12.30/13. Tuttavia, la circostanza che egli abbia prestato la propria attività lavorativa per un'ora giornaliera in più rispetto al precedente periodo è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio. La testimone (ex compagna di era a Tes_1 Parte_1 conoscenza dell'anticipazione dell'orario di lavoro soltanto de relato actoris. Dunque, tale testimonianza, peraltro del tutto generica, è sul punto priva di rilevanza probatoria. Al contrario ha dichiarato che l'orario di lavoro del sig. sino Testimone_2 Pt_1 all'emergenza pandemica, era stato dalle 6.00 alle 12.40, dunque coincidente alle 6,66 ore giornaliere riconosciute in busta paga. La circostanza è stata confermata anche da Tes_3
la quale ha dichiarato che il ricorrente usciva alle ore 12.40; e da , il
[...] Testimone_4
quale ha dichiarato che arrivava alle 6.00, fino a quando egli aveva dovuto Parte_1
abbandonare il posto di lavoro a causa di problemi di salute).
- è pacifico che dall'aprile 2019, quando il teste da ultimo citato, , aveva Testimone_4
cessato di lavorare, il ricorrente aveva iniziato a lavorare di notte per sostituirlo, fino al marzo 2020. ha sostenuto di aver lavorato in tale periodo dalle 23.00 alle 9.00 Parte_1
pagina 5 di 9 del mattino. Tuttavia, il panettiere IM OR, che lavorava con il sig. in quel Pt_1 periodo, ha affermato che l'orario di lavoro seguito da entrambi era dalle ore 23.00 alle ore
6.00/7.00. Soltanto il sabato “ogni tanto al massimo sino alle 8.00”. Pertanto, rispetto all'orario risultante dalle buste paga e riportante sempre 6,66 ore al giorno, è provato che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa straordinaria per 1 ora al giorno.
- dal marzo 2020, in corrispondenza con il periodo di emergenza pandemica, fino al dicembre 2020 il ricorrente aveva riiniziato pacificamente a lavorare la mattina. Risulta dall'istruttoria che, differentemente da quanto sostenuto, egli giungeva sul posto di lavoro alle 6.00 e lavorava fino alle 12.40, con conseguente corrispondenza rispetto alle buste paga prodotti in atti.
- il ricorrente ha poi sostenuto di aver ripreso a lavorare di notte dal gennaio 2021 a maggio
2021, con orario dalle ore 3.00 alle ore 9.00 del mattino. Tuttavia, in relazione a tale periodo, nessun testimone ha confermato l'orario di lavoro e dunque l'effettuazione di straordinario da parte del dipendente.
- infine, è pacifico che da gennaio 2021 abbia ripreso a lavorare la mattina, Parte_1 ma ancora una volta l'estensione dell'orario di lavoro oltre a quello risultante dalle buste paga non ha trovato alcuna conferma in fase istruttoria.
2) Sotto altro profilo, ha lamentato di aver fruito di meno ferie di quelle Parte_1
maturate nel corso del rapporto di lavoro ed in particolare ha allegato di aver fruito di 10 giorni di ferie nel 2021, mentre negli anni precedenti di due settimane e solo nel 2018 di tre settimane.
La esclusiva fruizione di tali periodi temporali di ferie non è stata in alcun modo contestata dalla convenuta in memoria di costituzione e, pertanto, deve ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Invero, la fruizione delle ferie pari a 2 settimane annuali è stata confermata anche dalla testimone citata da parte resistente, che ha Testimone_3 dichiarato: “le ferie nella normalità venivano fatte da tutti nel periodo di chiusura del forno di solito 15 giorni i periodi variavano a seconda degli ordini”.
Inoltre, l'unica considerazione contenuta nell'atto introduttivo di in CP_1
relazione alle ferie atteneva alla circostanza che il sig. ne avrebbe fruito durante Pt_1
l'emergenza pandemica, quando l'attività del forno era rimasta sospesa.
pagina 6 di 9 Tuttavia, nessun testimone ha confermato la circostanza. Al contrario, il teste IM OR ha affermato che durante il covid l'attività non era stata sospesa, lui aveva continuato a lavorare da solo e aveva ripreso a svolgere l'orario lavorativo precedente, Parte_1
ovvero dalle 6 alle 12.40.
Pertanto, il richiamo al fatto che il ricorrente avrebbe fruito delle ferie come riportate in busta paga, effettuato da solo in sede di osservazioni alla bozza CP_1
dell'elaborato peritale, non solo è tardivo, ma è altresì smentito dalle risultanze testimoniali.
È invece rimasto del tutto indimostrato che il ricorrente non abbia fruito dei permessi come risultanti dalle buste paga. La circostanza, genericamente dedotta, non è stata oggetto di specifiche richieste istruttorie.
3) infine, il ricorrente ha lamentato di non aver ottenuto il pagamento del TFR. Tuttavia, parte convenuta ha prodotto al documento 15 l'ultima busta paga dalla quale risulta quantificato il TFR, unitamente alle altre spettanze di fine rapporto, nonché i relativi bonifici di pagamento di euro 1.551,59 ciascuno, per un totale di 6.204,76 (sostanzialmente corrispondente all'importo netto derivante dalla busta paga di marzo 2022 – contenente il
TFR - e riportante un importo di 6.192,89 – doc. 20).
Pertanto, la domanda deve essere respinta.
Sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte ai punti 1 e 2 è stata disposta CTU contabile avente ad oggetto sia la quantificazione delle differenze retributive “conteggiando
6 ore di lavoro straordinario settimanali per il periodo dal mese di aprile 2019 al mese di marzo 2020” sia il calcolo del valore monetario di eventuali ferie residue non godute, tenuto conto dell'avvenuta fruizione di 3 settimane di ferie nell'anno 2018 e di due settimane di ferie nei restanti anni.
Il CTU, con accertamento accurato e corretto, sotto il profilo tecnico, logico e motivazionale, e che pertanto viene integralmente recepito in questa sede, ha rilevato che a titolo di straordinario, il dipendente ha maturato il diritto al riconoscimento dell'importo di euro 2.957,00.
Relativamente alle ferie, riportandosi al CCNL collettivo applicabile, ha rilevato il diritto alla fruizione di 26 giorni per ogni anno di lavoro e 2,16 giorni per ogni mese di lavoro.
pagina 7 di 9 Pertanto, ha calcolato che le ferie maturate dal sig. erano pari a complessivi 133,92 Pt_1 giorni di ferie e, tenuto conto dell'avvenuta fruizione di 70 giorni di ferie, residuavano
63,92 giorni di ferie, monetizzati in 3.082,86.
Considerato che
dall'ultima busta paga risulta già computato e riconosciuto a titolo di ferie non godute l'importo di euro 108,13, esso deve essere detratto dall'ammontare complessivo riconosciuto dal ctu, conseguentemente ridotto ad euro 2.974,73.
Pertanto, conclusivamente, deve essere condannata a pagare al Controparte_1
ricorrente la somma lorda di euro 5.931,73, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Sulle spese processuali
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese vengono compensate nella misura di 2/3 e poste a carico di parte resistente nella misura di 1/3, considerato che: - innanzitutto, la domanda è stata formulata per oltre euro 69.000,00 ed è stata accolta per il minor importo di euro 5.931,73, ciò che ha evidentemente ostacolato il raggiungimento di una composizione bonaria della controversia;
- la domanda di pagamento del TFR è stata rigettata.
Le spese vengono liquidate in dispositivo, in base ai parametri indicati dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta, della modesta complessità delle questioni trattate, e dunque facendo applicazione degli importi previsti dallo scaglione di riferimento, ridotti del 30% per le fasi di esame, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accertato che il ricorrente ha prestato attività di lavoro straordinario non retribuita e ha maturato un numero di giorni di ferie superiore a quelle fruite e monetizzate, condanna a pagare in favore di la somma di euro Controparte_1 Parte_1
5.931,73 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
2) Compensa tra le parti la porzione di 2/3 delle spese processuali;
3) Condanna a rimborsare alla parte ricorrente la restante porzione Controparte_1
di 1/3 delle spese processuali, liquidate in € 1.257,20 (pari a 1/3 di 3.771,60) per pagina 8 di 9 compenso del difensore, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, CPA, IVA.
Savona, 3.12.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
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